Compenso avvocati: l’udienza filtro introdotta dalla riforma Cartabia va considerata come fase autonoma

Ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore d’ufficio dell’imputato, o al difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l’udienza filtro prevista dall’articolo 554- ter c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 120/2022, va considerata, alla stregua dell’udienza preliminare disciplinata dagli articolo 416 e ss. c.p.p., come una fase autonoma del processo.

Il caso è nato dall'istanza di liquidazione del compenso presentata dall'avvocato difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale a citazione diretta. L'attività difensiva era stata svolta nell'ambito della nuova udienza predibattimentale (cd. “ udienza filtro ”) introdotta dall' articolo 554- ter c.p.p. dalla riforma Cartabia . Il difensore aveva chiesto che le venisse liquidato il compenso per tale attività, trattandola come fase autonoma del processo, alla stregua dell'udienza preliminare.  Il Tribunale di Catanzaro aveva dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza affermando che il diritto alla liquidazione del compenso è riconosciuto solo “al termine di ciascuna fase o grado del processo” e l'udienza predibattimentale non poteva essere considerata una fase autonoma. La decisione è stata confermata anche dal Tribunale a seguito dell'opposizione del legale, che ha quindi proposto ricorso in Cassazione. Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell' articolo 83, comma 3-bis, d.P.R. 115/2002 , in relazione all' articolo 554- ter c.p.p. Il fulcro della censura riguarda la natura della nuova udienza filtro introdotta dal d.lgs. 150/2022 . In accoglimento del ricorso, la Seconda Sezione civile della Cassazione riconosce natura di fase autonoma del processo all'udienza filtro . Nel cassare la decisione del Tribunale di Catanzaro e rinviare la causa al giudice di merito in diversa composizione, la Corte fissa un principio di diritto destinato ad avere impatto sistematico sulla prassi degli uffici giudiziari. Secondo la Suprema Corte, l'udienza filtro prevista dall' articolo 554- ter deve essere assimilata, «alla stregua dell'udienza preliminare disciplinata dagli articolo 416 e ss. c.p.p. », quindi una vera e propria fase del processo , distinta da quella dibattimentale. Ne consegue che l'attività difensiva svolta in tale sede non può essere assorbita o confusa con quella successiva, ma va autonomamente valutata ai fini della liquidazione dei compensi . Il principio affermato è netto: «Ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore d'ufficio dell'imputato, o al difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'udienza filtro prevista dall' articolo 554- ter c.p.p. , introdotto dal d.lgs. n. 120/2022, va considerata, alla stregua dell'udienza preliminare disciplinata dagli articolo 416 e ss. c.p.p. , come una fase autonoma del processo. Di conseguenza, il difensore d'ufficio dell'imputato e il difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato hanno diritto di presentare, all'esito della predetta udienza filtro, istanza di liquidazione del compenso loro spettante per detta fase processuale».

Presidente Orilia – Relatore Oliva Fatti di causa Con decreto depositato il 28.10.2024 il Tribunale di Catanzaro dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza dell'avv. P.H di liquidazione del compenso dovutole, come difensore della parte civile ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, costituita in un procedimento penale, nell'ambito dell'udienza predibattimentale, sul presupposto che il diritto alla liquidazione è previsto al termine di ciascuna fase o grado del processo, e che non si potesse configurare l'udienza predibattimentale alla stregua di una fase autonoma. Con il provvedimento oggi impugnato il Tribunale di Catanzaro rigettava l'opposizione proposta avverso il predetto decreto, ritenendo che l'udienza predibattimentale non potesse essere configurata come fase processuale autonoma, alla stregua dall'udienza preliminare. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione P.H, affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. In prossimità dell'udienza pubblica, il P.G., nella persona del Sostituto dott.ssa Claudia Pedrelli, ha depositato conclusioni scritte, insistendo per il rigetto del ricorso, mentre ha depositato memoria la parte ricorrente. Sono comparsi in udienza pubblica il P.G., nella persona del Sostituto dott.ssa Claudia Pedrelli, che ha insistito nelle proprie conclusioni scritte; l'avv. Francesca Calabria, in sostituzione dell'avv. Valerio Murgano, per parte ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; l'avv. Ignazio De Magistris, per la parte controricorrente, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione Con l'unico motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell' articolo 83, comma 3 bis, del D.P.R. n. 115 del 2002 , in relazione all' articolo 554 ter c.p.p. , perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l'udienza predibattimentale, prevista dalla norma da ultimo richiamata, a sua volta introdotta dal D. Lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia) non può essere configurata come fase processuale autonoma. La censura è fondata. Si deve partire dal precedente della Cassazione penale richiamato a pag. 5 del ricorso (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 23639 del 14/05/2024 Cc. – dep. 12/06/2024 – Rv. 286630 – 01), secondo cui la cd. udienza filtro introdotta dalla riforma Cartabia replica la funzione dell'udienza preliminare prevista dal codice di procedura penale previgente. Va valorizzato, allo scopo, anche il contenuto della relazione alla riforma, che la Cassazione penale, nel precedente appena richiamato (affrontando la questione della natura, di decreto o di ordinanza, del provvedimento conclusivo della cd. udienza predibattimentale) ha considerato, affermando che “… nel caso che qui interessa, tale indagine si presenta di agevole soluzione, emergendo all'evidenza come il D. Lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia ), che ha introdotto la disciplina in rassegna, abbia inteso sostanzialmente replicare, per i reati a citazione diretta, l'istituto dell'udienza preliminare (articolo 416 ss., c.p.p. ). Tanto si coglie nitidamente dalla relazione illustrativa del predetto decreto legislativo (pubblicata in G.U., n. 245 del 19 ottobre 2022, serie gen., supplemento straordinario, in part. pagg. 318-321), che, nella descrizione del nuovo istituto, opera continui richiami alle corrispondenti norme in tema di udienza preliminare. Ma, ancor prima, è sufficiente un rapido esame della relativa disciplina, per rilevare le numerose e qualificanti identità di regole rispetto all'udienza preliminare. Solo per citare le più significative, anche nel caso della nuova udienza filtro il giudice prende conoscenza del fascicolo del Pubblico ministero ( articolo 553, c.p.p. ); qualora, poi, ritenga non necessario il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere , secondo una formula, cioè, diversa da quelle di proscioglimento adottabili dal giudice del dibattimento (articolo 529-531, c.p. ) ed esclusiva, prima della novella del 2022, del giudice dell'udienza preliminare; mentre, se reputi necessario procedere al dibattimento, questo si svolgerà davanti ad un diverso magistrato dell'ufficio; ed identico, infine, è il relativo parametro selettivo per la devoluzione al giudice del dibattimento, ovvero la «ragionevole previsione di condanna» ( articolo 425, comma 3, c.p.p. ). Risulta, perciò, del tutto ragionevole concludere che, così come il corrispondente provvedimento terminale dell'udienza preliminare, ovvero il decreto che dispone il giudizio ( articolo 429, c.p.p. ), anche quello con il quale il Tribunale monocratico, nei casi di citazione diretta, disponga la prosecuzione del giudizio a norma dell' articolo 554-ter, c.p.p. , ha natura di decreto. Del resto, semmai lo si volesse classificare come ordinanza , si darebbe vita ad una sorta di ircocervo procedurale, trattandosi di un provvedimento che dovrebbe essere necessariamente motivato (a norma del ricordato articolo 125, c.p.p. ), ma che non potrebbe mai essere impugnato: né unitamente alla sentenza di primo grado, perché l' articolo 586, c.p.p. , attribuisce tale possibilità solo rispetto alle ordinanze rese nel corso del dibattimento o degli atti ad esso preliminari, fase, quest'ultima, destinata ad aprirsi in seguito (articolo 555, stesso codice); né per abnormità, trattandosi di un atto espressivo di un potere specificamente assegnato al giudice dalla legge e che non determina alcuna stasi processuale” (cfr. pagg. 3 e 4 della motivazione del precedente sopra richiamato). Va dunque ravvisata l'analogia, tanto per l'aspetto funzionale che sotto il profilo della disciplina processuale applicabile, tra l'udienza preliminare, già prevista dal codice di procedura penale ante riforma Cartabia, e l'udienza predibattimentale, introdotta invece dal D. Lgs. n. 150 del 2022). Poiché dunque la prima è pacificamente ritenuta una fase del processo penale, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore d'ufficio dell'imputato o della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, analoga natura va riconosciuta anche alla seconda. Non rilevano, a contrario, le obiezioni mosse nel controricorso, e ribadite dall'Avvocatura dello Stato anche in occasione della discussione del ricorso in pubblica udienza. La circostanza, infatti, che nella cd. udienza predibattimentale siano consentite solo alcune, ma non tutte, le attività ammesse nell'udienza preliminare, non incide sulla natura giuridica della stessa, che rappresenta comunque una fase del processo, potendo sfociare in un esito definitorio dello stesso. Né si configura alcun rischio di duplicazione del compenso spettante al difensore, poiché è evidente che, ove il processo prosegua, lo stesso avrà diritto a conseguire, all'esito dello stesso, soltanto il compenso per l'attività svolta nella fase dibattimentale, successiva a quella della cd. udienza filtro, o predibattimentale, prevista dall' articolo 554 ter c.p.p. Il ricorso va quindi accolto, con fissazione del seguente principio di diritto: “Ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore d'ufficio dell'imputato, o al difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'udienza filtro prevista dall'articolo 554 ter c.p.c., introdotto dal D. Lgs. n. 120 del 2022, va considerata, alla stregua dell'udienza preliminare disciplinata dagli articolo 416 e ss. c.p.p. , come una fase autonoma del processo. Di conseguenza, il difensore d'ufficio dell'imputato e il difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato hanno diritto di presentare, all'esito della predetta udienza filtro, istanza di liquidazione del compenso loro spettante per detta fase processuale”. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata e la causa rinviata al Tribunale di Catanzaro, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Catanzaro, in differente composizione.