La Cassazione torna sul tema della validità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio alla parte convenuta, quando l’ufficiale giudiziario scelga come luogo di perfezionamento il posto di lavoro del destinatario anziché il comune di residenza risultante dai registri anagrafici.
La vicenda trae origine da un giudizio per infiltrazioni d'acqua provenienti dal terrazzo di proprietà di un condomino , culminato nella condanna di quest'ultimo all'esecuzione di lavori e al risarcimento in favore di una condomina e del condominio; il convenuto, rimasto contumace in primo grado, proponeva impugnazione tardiva deducendo di non avere mai ricevuto la notifica dell'atto introduttivo. Nello specifico, la notifica sarebbe stata tentata dapprima presso un indirizzo di residenza , già all'epoca inattuale e poi dichiarato “sconosciuto”, e poi presso il luogo di lavoro del destinatario, ove il plico sarebbe stato depositato senza recapito personale, con avviso lasciato in loco . A fronte di tali elementi, il giudice ha ritenuto l'appello inammissibile , valorizzando la circostanza che la notifica sarebbe andata a buon fine presso il luogo di lavoro del convenuto. L' articolo 139 c.p.c. , tuttavia, prevede che la notifica sia eseguita nel luogo di residenza del destinatario, precisando che questi deve essere ricercato nella casa di abitazione o in alternativa dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. Tale disposizione non configura un ordine rigidamente gerarchico tra i luoghi interni al medesimo comune di residenza , bensì consente all'ufficiale giudiziario di scegliere, nell'ambito di quel comune, se recarsi presso la casa di abitazione, l'ufficio o il luogo di esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale. Diversamente, la notificazione deve avvenire nel comune di residenza, dimora o domicilio del destinatario , e solo all'interno di tale perimetro territoriale opera la fungibilità tra casa di abitazione, ufficio e luogo di attività economica. Pertanto, non è richiesto, a pena di invalidità della notifica ex articolo 139 c.p.c., il tentativo preventivo a mani proprie ai sensi dell' articolo 138 c.p.c. , trattandosi di modalità solo alternativa e non prioritaria ; inoltre, il luogo di perfezionamento della consegna – anche se presso il luogo di lavoro o di esercizio dell'attività – deve ricadere comunque nel comune di residenza, dimora o domicilio del destinatario. In sostanza, «l' articolo 139 c.p.c. pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguarda la scelta del comune nel quale deve essere effettuata detta notificazione , cioè quello di residenza, di dimora, o di domicilio, mentre, nell'ambito del comune individuato secondo il suddetto criterio, è consentita la notificazione nell'ufficio del destinatario o nel luogo dove esercita l'industria o il commercio in alternativa a quella presso la casa d'abitazione, perciò senza necessità di preventiva infruttuosa ricerca del destinatario stesso presso tale abitazione» ( Cass. n. 11077/2002 ). Ciò posto, la Cassazione censura la decisione di merito per non essersi confrontata con il dato fattuale della residenza, e per avere ritenuto perfezionata la notificazione dell'atto introduttivo presso un luogo di lavoro sito in un comune diverso, in violazione dell' articolo 139, comma 2, c.p.c. : il giudice territoriale, in sostanza, ha riconosciuto efficacia sanante a una notifica che , sebbene formalmente ordinata dal giudice istruttore e svolta nel luogo di lavoro dell'interessato, risultava territorialmente avulsa dal comune di residenza effettiva del destinatario , così travalicando i limiti nella scelta del luogo di esecuzione da parte dell'ufficiale giudiziario. La parola, dunque, passa ai giudici del rinvio.
Presidente Mocci – Relatore Massafra Fatti di causa 1. D.A.P. impugnò tardivamente la sentenza n. 254 del 2014 del Tribunale di Napoli, in forza della quale era stato condannato alla esecuzione di lavori ed al risarcimento in favore della condomina L.B. (ricorrente in possessorio) e del condominio di (OMISSIS) in (OMISSIS) (interventore) per infiltrazioni di acqua dal suo terrazzo verificatesi nel 2009. L'impugnazione tardiva era fondata, in estrema sintesi, sulla inesistenza/nullità della notificazione introduttiva del giudizio, che il ricorrente asseriva non aver mai ricevuto. 2.D.A.P., in particolare, non potendo provare documentalmente l'inesistenza/nullità della notifica, giustificò la tardività dell'appello asserendo di essere venuto a conoscenza della sentenza soltanto all'atto della notifica della successiva notificazione per l'esecuzione della stessa. Il ricorrente precisò all'uopo: di avere appreso casualmente dell'esistenza della sentenza appellata; di non avere mai ricevuto la notifica dell'atto introduttivo di quel giudizio e anche che la rinotifica sarebbe stata eseguita “in due posti: 1) una residenza in Lecce, la stessa della prima notifica e inattuale già allora, da cui si ebbe la declaratoria di ‘sconosciuto'; 2) un ospedale di Copertino, dove non fu ritrovato il D.A.P., non fu ritrovato a chi consegnare il plico postale, sì che il plico fu depositato con avviso al destinatario nello stesso luogo (il presidio ospedaliero)”; c) di non avere ricevuto alcuna richiesta o messa in mora in dipendenza della sentenza; d) di avere chiesto inutilmente ai legali dell'attrice L.B. e dell'interveniente Condominio copia dei loro atti introduttivi; e) di avere, quindi, dovuto necessariamente impugnare la sentenza di primo grado. L'appellante allegò sette indizi per dimostrare l'inesistenza della notifica del ricorso introduttivo, in particolare: il mancato riscontro, da parte dei “vincitori” in primo grado, alla richiesta di copia dei rispettivi atti introduttivi notificati; 2) l'indicazione, nell'atto introduttivo della causa, di una residenza inattuale per l'appellante; 3) la non altrimenti spiegabile contumacia contestuale di Amicarelli; 4) la richiesta, fatta dal giudice di primo grado alle parti, di indicare, ai fini della ricostruzione del fascicolo smarrito, quali fossero “le parti in causa”; 5) la declaratoria di contumacia fatta in sentenza, in assenza di adeguate verifiche da parte del Giudice; 6) il mancato accenno, sempre in sentenza, alla notifica a D.A.P. dell'atto con cui il Condominio, intervenendo nel giudizio, proponeva domande nei suoi confronti; 7) la non richiesta esecuzione della sentenza di primo grado da parte di chi era risultato vincitore. 3. All'atto di appello fu allegato il certificato storico di residenza dell'appellante. L'appello fu respinto, negandosi valore agli indizi allegati e dandosi rilievo al perfezionamento della notifica presso l'Ospedale di Copertino, ove il ricorrente lavorava, circostanza questa che non fu contestata. Si osservò come all'udienza del 20.07.2009, il G.I., su richiesta delle parti, ordinò la notificazione del ricorso introduttivo promosso da L.B. sia presso il domicilio che presso il luogo di lavoro di D.A.P., con udienza rinviata al 30.09.2009. Riscontrata la mancata comparizione di D.A.P., alla detta ultima udienza il G.I. ne decretò la contumacia. Si chiarì che l'appellante non aveva offerto alcun ragguaglio utile a provare che la notificazione originaria fosse stata ab initio affetta da vizi di nullità o anche di inesistenza, essendosi limitato ad allegare elementi dotati di asserita forza indiziaria tali da consentire di inferire la paventata non conoscibilità. Al contrario, l'ultima notifica eseguita a beneficio dell'appellante, “originariamente spiccata all'indirizzo di residenza allora noto del convenuto”, era stata poi “rinnovata, su autorizzazione del giudice del procedimento possessorio (che così ordinò all'udienza del 20.07.2009), presso il luogo di lavoro di D.A.P., ai sensi di quanto espressamente previsto dall' articolo 139 comma 2 c.p.c. ”. Inoltre, si osservò che il ricorrente non aveva mai esibito alcun documento utile a provare sia la sua effettiva residenza, o dimora, o domicilio, al tempo delle dette notifiche, sia il luogo dell'effettiva occupazione professionale all'epoca esercitata, indicazioni indispensabili a provare la non regolarità delle notifiche e la oggettiva non conoscibilità conseguente tanto dell'instaurando giudizio, quanto del provvedimento che di fatto lo concluse. Per l'effetto l'appello fu respinto. Avverso la prefata decisione ricorre D.A.P. con quattro motivi, resiste con controricorso L.B.. La controricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ragioni della decisione 1.Il ricorso è affidato a quattro motivi. Con la prima censura si denuncia l'omesso esame del fatto decisivo costituito dalla regolare e dichiarata residenza del D.A.P. nel Comune di (OMISSIS), dal 4 settembre 2008 (in immigrazione da (OMISSIS)) al 29 luglio 2015 (in emigrazione a (OMISSIS)) documentata nel certificato di residenza storico depositato. Con la seconda censura si denuncia l'inesistenza o nullità della notifica al D.A.P. del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, perché non eseguita nel Comune di residenza. Si denuncia la violazione in relazione all' articolo 360, comma 1, n.3 c.p.c. dell'articolo 139 c.p.c. Con la terza doglianza si denuncia il mancato rispetto del provvedimento con cui il G.I. dispose la notifica “sia al domicilio che sul luogo di lavoro” del D.A.P.. Si denuncia la violazione dell' articolo 151 c.p.c. in relazione all' articolo 360 I comma n. 3 c.p.c. Si osserva al riguardo che la notifica sul luogo di lavoro non equivale a luogo di esercizio della professione dell'industria o del commercio; perché lì non è possibile rinvenire un “addetto alla ricezione” o altro soggetto che sia alle dipendenze del destinatario. Con la quarta censura si denuncia, infine, la violazione dell' articolo 139, comma 1, c.p.c. nonché dell' articolo 7 commi 2 e 3, l. 890 del 1982 atteso che la notifica sul luogo di lavoro non equivale a luogo di esercizio della professione dell'industria o del commercio; perché lì non è possibile rinvenire un “addetto alla ricezione” o altro soggetto che sia alle dipendenze del destinatario. 2. Sono fondati i primi due motivi, suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle sottese questioni. Il giudice di merito ha osservato che l'ultima notifica eseguita a beneficio dell'appellante, originariamente tentata con esito negativo presso l'indirizzo di abitazione del luogo di residenza (ritenuto (OMISSIS)), era stata poi rinnovata, su autorizzazione del giudice del procedimento possessorio, presso il luogo di lavoro di D.A.P., ai sensi di quanto espressamente previsto dall' articolo 139, comma 2, c.p.c. ”. Nella specie, dunque, come emerge dalla sentenza impugnata, la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado è stata ritenuta correttamente eseguita (non a mani proprie), ai sensi dell' articolo 139, comma 2, c.p.c. , presso il luogo di lavoro di D.A.P., Presidio Ospedaliero di (OMISSIS), differente tanto dal luogo di residenza ritenuto in sentenza (Lecce) quanto dal luogo di residenza emergente dal certificato storico allegato all'appello (OMISSIS). Orbene, come costantemente ribadito dalla Suprema Corte, l' articolo 139 c.p.c. , nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguire la notifica presso la casa di abitazione o presso la sede dell'impresa o presso l'ufficio, purché si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza ( Cass. n. 7041/2020 ; Cass. 25489/2017 ; Cass. n. 2968/2016 e, prima ancora da Cass. n. 2266/2010 , Cass. n. 15755/2004 , Cass. n. 5212/1986 ). D'altro canto, presupposto di validità della notificazione ex articolo 139 c.p.c. non è il preventivo tentativo di notifica a mani proprie, ex articolo 138 c.p.c. , che integra soltanto una modalità alternativa, ma, appunto, che essa sia eseguita ove il destinatario ha, nel comune di residenza, la casa di abitazione o l'ufficio od esercita l'industria o il commercio ( Cass. n. 2968/2016 ). In sostanza, l' articolo 139 c.p.c. pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguarda la scelta del comune nel quale deve essere effettuata detta notificazione, cioè quello di residenza, di dimora, o di domicilio, mentre, nell'ambito del comune individuato secondo il suddetto criterio, è consentita la notificazione nell'ufficio del destinatario o nel luogo dove esercita l'industria o il commercio in alternativa a quella presso la casa d'abitazione, perciò senza necessità di preventiva infruttuosa ricerca del destinatario stesso presso tale abitazione ( Cass. n. 11077/2002 ). Nel caso che ci occupa la notificazione, scelto il criterio della residenza e non andata a buon fine quella presso l'abitazione, è stata ritenuta dal giudice di merito correttamente eseguita presso il luogo di lavoro ancorché in violazione dell' articolo 139, comma 2, c.p.c. , perché sito in comune diverso da quello ritenuto in sentenza. Ciò, peraltro, senza confrontarsi con l'appello deducente la residenza in Veglie e con la documentazione a esso allegata a supporto (il certificato storico di residenza). Le prime due censure devono pertanto essere accolte, con conseguente assorbimento della decisione in merito alle altre doglianze. In conclusione, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che farà corretta applicazione dell'evidenziato principio, cui si demanda anche la statuizione sulle spese. P.Q.M. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio.