Il Consiglio di Stato è stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di una dichiarazione relativa ad una procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) promossa ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs. n. 28 del 2011, presentata in data 20 ottobre 2023 da una ditta all’amministrazione comunale volta ad ottenere l’autorizzazione per eseguire i lavori di installazione di un impianto fotovoltaico collocato a terra su un terreno di proprietà di terzi che risultava affittato fino al 10 novembre 2024 ad una società agricola.
Al fine di dimostrare la disponibilità dall'area oggetto del futuro intervento, la ditta ha allegato un contratto preliminare di compravendita registrato in data 9 agosto 2023 nel quale le parti davano atto che il terreno risultava essere affittato ad un soggetto terzo, in particolare ad una società agricola, e che, su richiesta scritta del promissario acquirente da presentare con trenta giorni di anticipo, il promissario venditore avrebbe provveduto a risolvere anticipatamente il contratto di affitto relativamente alle porzioni oggetto di promessa di vendita (paragrafo 6.2). L'amministrazione comunale ha ritenuto la dichiarazione di P.A.S. non conforme alla vigente disciplina e, quindi, ha archiviato la predetta richiesta. Nello specifico, il Comune ha ritenuto che il contratto preliminare di vendita, così come formulato e stante la mancata conclusione della procedura di risoluzione anticipata del contratto di affitto, non costituisse titolo idoneo per legittimare la presentazione del progetto e l'avvio dei lavori. Il Comune rilevava altresì che il preliminare non autorizzava comunque il promissario acquirente a presentare il progetto, ma soltanto a compiere specifiche attività propedeutiche. In punto di fatto, va osservato che la procedura di risoluzione anticipata prevista dal paragrafo 6.2 del contratto esibito dalla ditta non è stata mai attivata né conclusa , come è stato confermato anche dalla dichiarazione resa dal soggetto intervenuto in sede giudiziale – nella sua qualità di proprietario promissario venditore - nella quale si attesta che il contratto di affitto è cessato per naturale scadenza in data 10 novembre 2024, senza che sia stata formalizzata alcuna disdetta. Il provvedimento dell'amministrazione comunale è stato impugnato dinanzi al TAR Marche che, con sentenza n. 45 del 27 gennaio 2025 , ha affermato che doveva essere esclusa la rilevanza pratica del diritto potestativo , riconosciuto al promissario acquirente, di chiedere al promissario venditore la risoluzione anticipata del contratto di affitto poiché tale diritto non è mai stato esercitato o anche se lo fosse stato, la relativa procedura non si era comunque conclusa poiché il contratto di affitto è stato risolto per naturale scadenza avvenuta in data 10/11/2024 (cioè oltre un anno dopo la presentazione della dichiarazione P.A.S.). È stato altresì osservato che il preliminare di vendita (paragrafo 5.1) non autorizzava il promissario acquirente a realizzare l'impianto, ma soltanto ad accedere al terreno , promesso in vendita, per l'esecuzione delle attività preliminari alla redazione del progetto (analisi di idoneità, rilievi plano-altimetrici, picchettamenti, esami relativi alla qualità e consistenza geologica, scavi archeologici, ecc.), con obbligo di ripristino e nel rispetto delle eventuali colture ivi presenti a pena di risarcimento del danno. Anche tali precisazioni specificamente inserire nel preliminare sono state ritenute dal Giudice di prime cure indice del fatto che il promissario acquirente e il promissario venditore, nel regolare i loro rapporti propedeutici alla vendita, si sono premurati di s alvaguardare anche gli interessi dell'affittuario e il suo diritto di godimento del fondo derivante da un contratto di affitto pienamente valido ed efficace verso la proprietà e verso terzi. Il TAR Marche ha, quindi, affermato il principio di diritto secondo il quale «se è vero che la ricorrente ha esibito un titolo astrattamente idoneo allo scopo, tale titolo in realtà non lo era nel concreto per come è stato formulato nella vigenza del contratto di affitto, che manteneva il terreno nella piena disponibilità dell'affittuario per l'esercizio della propria attività agricola obiettivamente incompatibile con la realizzazione di un impianto fotovoltaico collocato a terra». La ditta e il proprietario promissario venditore hanno proposto ricorso in appello eccependo la violazione dell' articolo 6 d.lgs. n. 28 del 2011 in quanto, in forza dell'assetto negoziale contenuto nel contratto preliminare di vendita che attribuiva il diritto potestativo di ottenere, a semplice richiesta, la risoluzione anticipata del contratto di affitto agrario la ditta appellante sosteneva di essere titolare di una disponibilità giuridica pienamente conforme ai requisiti richiesti dalla normativa di settore , come interpretata dalla giurisprudenza amministrativa che, a dire della medesima ditta, riconosceva la sufficienza di un titolo obbligatorio (quale un contratto preliminare) purché sorretto dal consenso del proprietario. La sentenza del TAR Marche sarebbe stata, quindi, viziata perché nel confondere la disponibilità giuridica con la detenzione materiale del bene, avrebbe introdotto un requisito non previsto dalla legge, in contrasto con la ratio semplificativa della P.A.S. e con i principi di proporzionalità e di ragionevolezza. Il Consiglio di Stato ha ritenuto i nfondato l'appello proposto dalla ditta ricorrente e dal proprietario promissario venditore ribadendo, in via preliminare, il principio secondo il quale «la disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione dell'impianto deve essere preventiva e non successiva alla formazione del titolo e deve riguardare non solo gli “immobili interessati dall'impianto” ma anche le “ opere connesse ”» ( Cons. Stato, sez. IV, 4 gennaio 2023, n. 130 ). Partendo da tale statuizione e applicando l'anzidetto principio al caso di specie, è stato affermato che al momento della presentazione della domanda di P.A.S. la disponibilità delle aree era in capo alla società agricola e non alla società appellante che aveva presentato la domanda per la realizzazione del relativo progetto. È stato altresì precisato che non era stata data comunque applicazione all'articolo 6.2. del contratto preliminare in quanto la società appellante non aveva esercitato il diritto potestativo di richiedere la risoluzione anticipata del contratto di affitto . In relazione a tale aspetto, il Consiglio di Stato ha ulteriormente evidenziato che la clausola del contratto preliminare, oltre ad essere rimasta inattuata, non valeva comunque a dimostrare la disponibilità delle aree al momento della presentazione della domanda di P.A.S. poiché non sussisteva alcuna relazione qualificata dell'appellante con il bene poiché, al momento della presentazione della domanda, il contratto preliminare era condizionato all'avveramento di diverse condizioni, non verificatesi. È stato quindi, affermato, il principio di diritto secondo il quale il contratto prodotto dalla ditta «ha natura di mero contratto preliminare e, come tale, non costituisce alcun diritto reale in capo a detta società, essendo solo fonte dell'obbligo di addivenire alla stipula del definitivo». Il Consiglio di Stato, applicando il sopracitato principio al caso di specie, ha ribadito che il contratto di affitto non era stato ancora risolto al momento della presentazione dell'istanza di P.A.S. , anche se la parte promittente venditrice aveva assunto l'impegno di procedere alla relativa risoluzione, né era stata fornita nel corso del giudizio prova relativa all'avvenuta risoluzione del predetto contratto. In estrema sintesi, dunque, è stata riaffermata la validità del principio per il quale il contratto preliminare di compravendita non anticipatorio degli effetti di trasferimento della disponibilità dell'immobile è inidoneo a legittimare il promissario acquirente alla presentazione della domanda di P.A.S. Merita, infine, di essere richiamato il capo della sentenza in cui il Consiglio di Stato è intervenuto in relazione all'asserita analogia fra la locuzione “disponibilità” presente nell' articolo 6, comma 2, del d.lgs. 28/2011 e l'articolo 11 d.P.R. n. 380/2001 in materia edilizia che prevede che il permesso di costruire deve essere rilasciato al proprietario dell'immobile o “a chi abbia titolo per richiederlo” e che prevede che la P.A. ha il dovere di accertare tale presupposto. In relazione a quest'ultimo aspetto, è pacifico l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il potere di controllo in sede di rilascio dei titoli edilizi deve sempre collegarsi al riscontro di profili d'illegittimità dell'attività per contrasto con leggi, regolamenti, piani, programmi e regolamenti edilizi, mentre non può essere esercitato a tutela di diritti di terzi non riconducibili a quelli connessi con interessi di natura pubblicistica; fatto salvo il caso in cui de plano risulti l'inesistenza di un titolo giuridico che fondi la legittimazione attiva del richiedente il titolo edilizio (cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, sez. IV, 24 febbraio 2022, n. 1302 ). Per quanto attiene la procedura concernente l'istanza di P.A.S. , il legislatore nazionale ha individuato, tra i requisiti per l'accoglimento delle relative richieste e in piena conformità con il diritto unionale, quello della prova del preventivo possesso dell'area interessata dagli impianti per cui è causa. Ad ulteriore riprova di quanto sopra, il Consiglio di Stato ha affermato che non poteva essere condiviso l'assunto proposto dalla società ricorrente in quanto la disponibilità deve essere ancorata al momento della presentazione della domanda e quindi deve essere effettiva a quel momento, caratteristica che confligge con la presenza di un mero contratto preliminare. La sentenza conferma che il tenore letterale dell' articolo 6, comma 2, del d.lgs 28/2011 – non casualmente difforme rispetto all' ordinaria normativa edilizia – è informato alla finalità di evitare che la procedura semplificata venga adoperata da parte di soggetti che in realtà non godono dell' attuale disponibilità dell' area di sedime indicata nel progetto presentato : tale precisazione acquisisce un ruolo dirimente al fine di evitare il conseguente effetto di precludere il ricorso alla medesima procedura nei confronti di altri soggetti imprenditoriali che, invece, posseggono i requisiti necessari per la realizzazione di analoghi interventi nello stesso ambito territoriale mediante utilizzazione della procedura di P.A.S., così come previsto dal d.m. 30 marzo 2015, n. 52 . Per completezza, va, infatti, osservato che la previsione del requisito dell' immediata disponibilità del terreno dove va realizzato l'impianto è coerente rispetto alla funzione prevista dallo specifico strumento autorizzatorio costituito dalla P.A.S. che consente l'esecuzione dell'opera prescindendo dalla procedura di valutazione dell' impatto ambientale sussistendo i presupposti previsti dal d.m. 30 marzo 2015, n. 52 (“ Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall' articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 ”) il cui punto 4.1. dell'allegato (Cumulo con altri progetti) stabilisce quanto segue: «Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Il criterio del “ cumulo con altri progetti ” deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione: appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 ; ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali; per i quali le caratteristiche progettuali, definite dai parametri dimensionali stabiliti nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 , sommate a quelle dei progetti nel medesimo ambito territoriale, determinano il superamento della soglia dimensionale fissata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 per la specifica categoria progettuale. L'ambito territoriale è definito dalle autorità regionali competenti in base alle diverse tipologie progettuali e ai diversi contesti localizzativi , con le modalità previste al paragrafo 6 delle presenti linee guida. Qualora le autorità regionali competenti non provvedano diversamente, motivando le diverse scelte operate, l'ambito territoriale e definito da: una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 m dall'asse del tracciato); una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto)». In coerenza con gli anzidetti presupposti, il requisito della effettiva disponibilità dell'area di sedime risulta un presupposto indefettibile per l'applicabilità della procedura derogatoria della P.A.S., considerando che la sua applicazione preclude ad altri imprenditori , entro i limiti anzidetti, l'accesso alla medesima modalità procedimentale.
Presidente Spisani - Relatore Loria Fatto e diritto 1. La ditta Earthbeats s.r.l. ha presentato in data 20 ottobre 2023, prot. n. 12835, al Comune di Sirolo una dichiarazione di Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) ai sensi dell' articolo 6 del d.lgs. n. 28 del 2011 per l'esecuzione dei lavori di installazione di un impianto fotovoltaico collocato a terra, su di un terreno di proprietà dei signori Carta Nembrini Gonzaga e affittato fino al 10 novembre 2024 alla società agricola Bruglia Leonardo e Fabrizio. Espone l'appellante di avere stipulato con il proprietario del suolo un contratto preliminare di compravendita, registrato ad Ancona il 9 agosto 2023, al n. 6398 Serie IT. La durata del contratto preliminare è stata più volte prorogata per accordo delle parti in conformità a quanto previsto all'articolo 3.1. del medesimo contratto. 1.2. In tale contesto, le parti convenivano che, su istanza scritta del promissario acquirente da presentarsi con un preavviso di almeno trenta giorni, il promittente venditore si sarebbe impegnato a procedere alla risoluzione anticipata del contratto di locazione limitatamente alle porzioni oggetto della promessa di vendita. 1.3. Dagli atti risulta, tuttavia, che la procedura di risoluzione anticipata non è stata attivata né conclusa, come confermato dalla dichiarazione resa dall'interveniente in data 5 dicembre 2024, nella quale si attesta che il contratto di affitto è cessato per naturale scadenza in data 10 novembre 2024, senza che sia stata formalizzata alcuna disdetta. 2. Pertanto, il Comune di Sirolo ha archiviato la PAS il 27 marzo 2024 ritenendo che Earthbeats non avesse la legittima disponibilità dei terreni, contestando la validità del contratto preliminare in presenza dell'affitto in corso. 3. La società ha impugnato il provvedimento dinanzi al T.a.r. per le Marche, sostenendo che: il contratto preliminare garantiva la disponibilità legittima dell'area; il diritto di prelazione non era più esercitabile; la giurisprudenza ammette titoli edilizi anche a chi possiede diritti obbligatori con il consenso del proprietario; il Comune ha violato il principio del giusto procedimento non motivando le ragioni ostative prima dell'archiviazione. 4. Il primo giudice ha respinto l'istanza cautelare; il Consiglio di Stato ha successivamente accolto l'appello cautelare, ritenendo che le questioni sollevate meritino un'ulteriore analisi nel giudizio di merito. 5. L'amministrazione ha ritenuto che il contratto preliminare, nella forma e nei contenuti presentati, non costituisse titolo idoneo a legittimare la presentazione del progetto e l'avvio dei lavori, stante la mancata disponibilità giuridica del fondo al momento della dichiarazione. Inoltre, il Comune ha evidenziato che il contratto preliminare non ha conferito al promissario acquirente la facoltà di presentare il progetto, ma esclusivamente di svolgere attività propedeutiche alla sua elaborazione, come specificato al paragrafo 5 del contratto. 6. Nel giudizio è intervenuto il signor Simone Carta Nembrini Gonzaga, in qualità di proprietario e promittente venditore, con intervento ad adiuvandum. 7. Il T.A.R. per le Marche, Sez. I, con la sentenza impugnata n. 45/2025 ha respinto il ricorso. 7.1. Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato la violazione dell' articolo 6 del d.lgs. n. 28/2011 e l'eccesso di potere, sostenendo che il contratto preliminare di vendita fosse titolo idoneo a legittimare la presentazione della PAS, anche per analogia con la disciplina dei titoli edilizi. Ha inoltre ritenuto irrilevante la posizione dell'affittuario, che non aveva esercitato il diritto di prelazione. 7.2. Il giudice di primo grado ha ritenuto la censura infondata. Invero, pur riconoscendo in astratto la possibilità di applicare per analogia l'articolo 11, comma 1 del d.P.R. 380 del 2001, ha rilevato che, nel caso concreto, il preliminare non ha conferito la disponibilità effettiva del fondo, poiché il diritto di chiedere la risoluzione anticipata del contratto di affitto non era stato esercitato, e comunque il contratto si era risolto solo alla sua naturale scadenza, ben oltre la data di presentazione della PAS. Inoltre, il contratto preliminare non ha autorizzato l'esecuzione dei lavori, ma solo attività preparatorie, nel rispetto delle colture e con obbligo di ripristino, a tutela dell'affittuario. La previsione di una procedura di risoluzione anticipata e la limitazione delle attività consentite dimostrano che le parti non intendevano trasferire immediatamente la disponibilità del fondo. In conclusione, il titolo prodotto era astrattamente idoneo, ma non concretamente efficace alla data della dichiarazione PAS, in quanto il terreno era ancora nella piena disponibilità dell'affittuario, con attività incompatibili con l'installazione dell'impianto. 7.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione dell' articolo 10 bis della l. n. 241 del 1990 per mancata comunicazione del preavviso di rigetto, ma il Collegio ha respinto anche questa censura, posto che - anche ammettendo l'applicabilità dell'istituto partecipativo - nessun apporto collaborativo avrebbe potuto modificare l'esito del procedimento, trattandosi di una valutazione tecnica e vincolata, fondata su elementi già noti all'Amministrazione. 8. La ditta Earthbeats s.r.l. e - anche in proprio – Reinhold Gabloner hanno proposto ricorso in appello, con il quale hanno dedotto i seguenti motivi: 1) Error in iudicando: erroneità, ingiustizia, contraddittorietà e illegittimità della sentenza impugnata. Violazione dell' articolo 6 d.lgs. n. 28 del 2011 ; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, errore sui presupposti, arbitrarietà e ingiustizia manifesta. La società appellante censura la sentenza del T.A.R. nella parte in cui ha ritenuto insussistente, in capo alla stessa, il requisito della “disponibilità” delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, ai sensi dell' articolo 6 comma 2 del d.lgs. n. 28/2011 . Secondo il primo giudice, la presenza di un contratto di affitto agrario in essere al momento della presentazione della dichiarazione di PAS avrebbe precluso la disponibilità giuridica del fondo. La parte appellante contesta tale ricostruzione, evidenziando come - in forza del contratto preliminare di compravendita stipulato con il proprietario del terreno - le sia stato attribuito il diritto potestativo di ottenere, a semplice richiesta, la risoluzione anticipata del contratto di affitto agrario. La menzionata facoltà troverebbe fondamento sia nel contratto preliminare, sia nel contratto di affitto stesso, che prevede l'assenso preventivo dell'affittuario alla risoluzione anticipata per porzioni di terreno su richiesta. In virtù di tale assetto negoziale, l'appellante sostiene di essere titolare di una disponibilità giuridica pienamente conforme ai requisiti richiesti dalla normativa di settore, come interpretata dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, la quale riconosce la sufficienza di un titolo obbligatorio (quale un contratto preliminare) purché sorretto dal consenso del proprietario. La sentenza impugnata, nel confondere la disponibilità giuridica con la detenzione materiale del bene, ha introdotto un requisito non previsto dalla legge, in contrasto con la ratio semplificativa della PAS e con i principi di proporzionalità e di ragionevolezza. Inoltre, la finalità del contratto preliminare – chiaramente orientata alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico – e la previsione di una caparra confirmatoria rafforzerebbero la serietà e la concretezza dell'impegno assunto dalle parti. 2) ERROR IN IUDICANDO: ERRONEITÀ, INGIUSTIZIA E ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA. VIOLAZIONE DELL' articolo 10-BIS L. N. 241/1990 E DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. Il T.A.R. ha ritenuto che Earthbeats non avesse un titolo valido per disporre delle aree destinate all'impianto fotovoltaico, e quindi non potesse collaborare utilmente con il Comune di Sirolo. Tuttavia, posta l'esistenza del titolo legittimante, l'Amministrazione avrebbe dovuto inviare la comunicazione ex articolo 10 l. n. 241 del 1990, che avrebbe permesso alla ditta appellante di dimostrare la propria legittimazione già in fase procedimentale. 9. Il Comune di Sirolo si è costituito in giudizio e ha depositato memoria in data 16 giugno 2025 e memoria di replica in data 25 giugno 2025. 9.1. L'appellante ha depositato memoria in data 16 giugno 2025 e memoria di replica in data 24 giugno 2025 e documenti attestanti la proroga del contratto preliminare di compravendita per il mese di luglio 2025. 10. Il Signor Simone Carta Nembrini Gonzaga ha depositato atto di intervento ad adiuvandum. 11. Nella camera di consiglio del 20 marzo 2025, l'istanza cautelare è stata rinunciata. 12. Alla pubblica udienza del giorno 17 luglio 2025, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione. 13. L'appello è infondato. 14. Con il primo motivo l'appellante sostiene che la sentenza impugnata sarebbe erronea, ingiusta, contraddittoria e illegittima per avere escluso che l'appellante abbia la disponibilità dei terreni, requisito richiesto dall' articolo 6, comma 2, d.lgs. n. 28 del 2011 , applicabile ratione temporis. La tesi dell'appallante fonda sulle seguenti circostanze: 1) con il contratto preliminare di compravendita del 9 agosto 2023 il proprietario del terreno si è obbligato alla risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico su semplice richiesta della promissaria acquirente (l'appellante); 2) in tal modo, il proprietario delle aree avrebbe attribuito alla società appellante il diritto potestativo di conseguire in qualsiasi momento e a sua insindacabile scelta la risoluzione, quanto alle aree di interesse, del contratto di affitto e la proprietà delle stesse; 3) il diritto del proprietario delle aree di risolvere in parte qua il contratto di affitto di fondo rustico con la società Agricola è espressamente previsto all'articolo 5, comma 3, del contratto di affitto. Inoltre la locuzione “disponibilità” utilizzata dall' articolo 6, comma 2 del d.lgs. n. 28 del 2011 riecheggerebbe l'articolo 11 del d.P.R. n. 380 del 2001, secondo cui il permesso di costruire può essere assentito, oltre che dal proprietario, anche a colui che “abbia titolo per richiederlo”. Pertanto, il titolo di disponibilità delle aree può rinvenirsi nel contratto preliminare di compravendita del 9 agosto 2023 e non potrebbe ritenersi pregiudicato dalla presenza al momento della presentazione del PAS di un contratto di affitto di fondo rustico a favore di terzi contenente la previsione espressa dello scioglimento anticipato del rapporto locatizio a semplice richiesta del proprietario. 14.1. Il motivo è infondato. In primo luogo, deve richiamarsi l'orientamento già assunto da questo Consiglio di Stato (cfr. sentenza del 24 febbraio 2025 n. 1566/2025) per cui “la disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione dell'impianto deve essere preventiva e non successiva alla formazione del titolo e deve riguardare non solo gli “immobili interessati dall'impianto” ma anche le “opere connesse” ( Cons. Stato, sez. IV, 4 gennaio 2023, n. 130 )”. Nel caso in esame, al momento della presentazione della domanda di PAS, la disponibilità delle aree era in capo alla società Agricola Bruglia Leonardo e Fabrizio s.s. e non in capo alla società appellante, che aveva presentato la domanda per la realizzazione del relativo progetto. Inoltre, non è stata data applicazione all'articolo 6.2. del contratto preliminare poiché l'appellante non ha esercitato il diritto potestativo di richiedere che il promittente venditore chiedesse la risoluzione anticipata del contratto di affitto. La clausola del contratto preliminare, oltre ad essere rimasta inattuata, non vale comunque a dimostrare la disponibilità delle aree al momento della presentazione della domanda di PAS. Pertanto, non sussisteva alcuna relazione qualificata dell'appellante con il bene poiché al momento della presentazione della domanda, il contratto preliminare era condizionato all'avveramento di diverse condizioni, non verificatesi. Sotto questo profilo, è inconferente la giurisprudenza richiamata dall'appellante relativa ad una fattispecie relativa ad un terreno oggetto di pignoramento che riguarda istituto del tutto differente rispetto a quello in esame. Risulta invece calzante con la presente fattispecie, la sentenza del 4 gennaio 2023 n. 130 laddove ha affermato che “Al riguardo, va innanzitutto rimarcata la circostanza – su cui insiste la difesa comunale – per cui il contratto stipulato tra la Cassino Società Agricola S.r.l. ed il sig. G. il 6 maggio 2013 ha natura di mero contratto preliminare e, come tale, non costituisce alcun diritto reale in capo a detta società, essendo solo fonte dell'obbligo di addivenire alla stipula del definitivo”. Ed inoltre “– non è vero che, in base alla scrittura privata dell'8 maggio 2013, il contratto di affitto di fondo rustico stipulato il 1° febbraio 2013 tra il sig. G. ed il sig. A. sia stato automaticamente risolto. La predetta scrittura reca, infatti, un'insanabile contraddizione su tale punto: mentre all'articolo 3 di essa si legge che le parti si danno reciprocamente atto dell'assenza di vincoli sulla part. n. 149 del fg. n. 62 (già oggetto del contratto di affitto), discendenti da precedenti atti intercorsi tra il Fornitore (sig. A.) ed il Proprietario (sig. G.), cosicché tali atti devono intendersi “risolti ad ogni effetto” con la sottoscrizione della scrittura stessa, il precedente articolo 2, alla lett. c), prevede l'impegno del Fornitore e del Proprietario all'immediata risoluzione del contratto di affitto, onde agevolare la cessione del diritto di superficie sui terreni alla società, nonché l'avvio dei lavori di costruzione dell'impianto. Ma è evidente che se le parti assumono l'impegno di procedere alla risoluzione del contratto di affitto, quest'ultimo non è ancora risolto ed anzi occorre un ulteriore atto per la sua risoluzione: atto di cui non v'è traccia nella documentazione prodotta”. Nel giudizio in esame, il contratto di affitto non era ancora risolto, al momento della presentazione dell'istanza di PAS, anche se la parte promittente venditrice aveva assunto l'impegno di procedere alla risoluzione né risulta agli atti che vi sia stata la risoluzione del contratto di affitto al momento della presentazione della domanda. In relazione, altresì, alla censura con la quale l'appellante afferma il diverso significato che avrebbe nell' articolo 6 del d.lgs. n. 28 del 2011 la locuzione “disponibilità” rispetto ai concetti di “possesso” e di “detenzione” e alla eventuale analogia con l'articolo 11 d.P.R. n. 380/2001 in materia edilizia (che si riferisce a “chi abbia titolo per richiedere” il permesso di costruire etc…), non si condivide tale assunto, almeno nel senso indicato dall'appellante poiché la disponibilità deve essere ancorata al momento della presentazione della domanda e quindi effettiva a quel momento, caratteristica che confligge con la presenza di un mero contratto preliminare. 15. Con il secondo motivo l'appellante si duole perché l'amministrazione non avrebbe inviato la comunicazione ai sensi dell' articolo 10 bis l. n. 241 del 1990 s.m.i., il che non avrebbe consentito all'appellante di rappresentare e far valere, fin dalla fase endoprocedimentale, la propria legittimazione a presentare la domanda di PAS e l'assenza di ragioni ostative. 15.1. Il motivo è infondato. Il preavviso di rigetto (rectius di archiviazione) e l'avvio della interlocuzione procedimentale non avrebbero comunque modificato il quadro così come sopra ricostruito e non avrebbero potuto condurre a un diverso esito trattandosi di una determinazione non discrezionale ma basata su accertamento tecnico, poiché “risulta dalla documentazione esibita dal richiedente la PAS, che la disponibilità del terreno dove si intende realizzare l'impianto compete al terzo affittuario, il quale è anche espressamente titolare del diritto di prelazione in caso di alienazione del terreno medesimo. In capo alla società Earthbeats non sussiste dunque attualmente una relazione qualificata con il bene di natura reale, mentre i diritti obbligatori derivanti dal contratto preliminare di compravendita sono condizionati dal possibile esercizio della prelazione spettante all'affittuario, il quale ha oltretutto la disponibilità materiale del terreno”. 16. Con l'intervento ad adiuvandum sono proposti motivi sostanzialmente identici a quelli proposti con l'appello sicché si rinvia ai paragrafi precedenti per le motivazioni del loro respingimento. 17. In conclusione, per le suindicate motivazioni, l'appello deve essere respinto e uguale sorte deve avere l'intervento ad adiuvandum. 18. Le spese del giudizio possono essere compensate sussistendo giusti motivi in relazione alla particolarità della fattispecie. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Respinge l'intervento ad adiuvandum. Compensa le spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.