La sentenza in esame ha il pregio di consolidare da parte della GC principi derivanti dalla sua giurisprudenza sulla libertà di espressione dei giudici su Internet e sui social network, fornendo, al contempo, alcuni chiarimenti e definendo una serie di criteri che tengono conto dei limiti imposti a questa libertà dal dovere di discrezionalità insito nella loro funzione.
Il giudice che sulla propria pagina FB commenta temi di interesse generale, riconducibili o meno alle sue funzioni, non era sanzionabile se gli stessi erano tali da non compromettere il ragionevole equilibrio che dovrebbe esistere, da un lato, tra il grado di impegno come giudice nella società a difendere l'ordine costituzionale e le istituzioni, e, dall'altro, il suo dovere di preservare la propria indipendenza, imparzialità e la loro apparenza nell'esercizio dei suoi doveri. È quanto ravvisato nella GC Danilet c. Romania del 15 dicembre in cui è stata ribadita la violazione dell'art.10 Cedu già ravvisata in primo grado dalle sezioni semplici nella sentenza del 20/2/24. Il giudice ricorrente è molto noto in patria per il suo attivismo sulla tutela della democrazia e dei diritti anche sui social network, mantenuto anche dopo il pensionamento, per essere attivo in dibatti pubblici su democrazia e stato del diritto, nonché per i suoi incarichi istituzionali (ex membro del CSM, consigliere ministeriale etc.), quale formatore, autore di diverse pubblicazioni giuridiche e fondatore di due ONG che operano nel campo dei diritti e della giustizia. Il 9 e 10/1/19 sul suo profilo pubblico di FB, che contava 50000 follower, pubblicò rispettivamente un post, nel contesto della proroga del mandato del Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate con un Decreto Presidenziale del 28/12/18, in cui evidenziava gli attacchi ed il discredito gettati sulle istituzioni (magistratura, polizia, esercito etc.) e come ciò andasse contro i principi della democrazia e contro la Costituzione . L'altro era un link di collegamento ad un articolo, pubblicato su un quotidiano nazionale, intitolato Il segnale d'allarme suonato da un procuratore. Oggi, vivere in Romania è un enorme rischio. La linea rossa è stata superata per quanto riguarda la giustizia , sulla gestione dei casi penali e sulle difficoltà incontrate dai Procuratori , cui aveva aggiunto questo commento: «ecco un procuratore che ha sangue nelle vene [ sânge în instalaţie ]: parla apertamente del rilascio di prigionieri pericolosi, delle cattive idee dei nostri governanti riguardo alle riforme legislative e dei linciaggi dei magistrati!». Questi post generarono un dibattito pubblico e molti commenti . Il CSM, pur rigettando un ricorso del Ministero della Difesa, dato che il primo commento esulava dalle funzioni del giudice, ravvisò però in questi commenti, soprattutto nel secondo, violazioni dei doveri etici di riservatezza e segretezza che ledevano la buona immagine della giustizia e la probità della professione , essendo assolutamente inappropriati sanzionandolo con la decurtazione del 5% dello stipendio per 2 mesi. Vani i ricorsi. Quadro normativo internazionale Si rinvia ai §§.60-75 per brevità narrativa ma da tutte le Raccomandazioni, Dossier del COE e dell'UE, dalle Linee guida dell'Onu emerge chiaramente che l'ambito discrezionale degli Stati sull'imporre restrizioni alla libertà di espressione del giudice è molto limitato: il magistrato, come ogni altro cittadino, in considerazione del suo ruolo sociale , della maggiore permanenza online dei suoi post e dell'amplificazione degli stessi dovuti ai “like” ed alle richieste di amicizia sui social, è libero di esprimere le proprie opinioni online e sui social network con l'unico limite che ciò non mini i suoi doveri di indipendenza ed imparzialità . Limiti possono essere imposti o per leggi o con l'adozione di codici etici. Si noti che la Corte interamericana dei diritti dell'uomo (equivalente della CEDU per le Americhe) nella sentenza López Lone et altri c. Honduras del 5/10/15, riprendendo questi principi enunciati della CEDU, evidenzia come detto limite non sussista in caso di gravi crisi politiche, colpi di Stato e casi in cui la democrazia ed i principi costituzionali siano a rischio, come nella fattispecie. A livello di diritto comparato evidenzia che «le prove a disposizione della Corte riguardanti la legislazione e la pratica degli Stati membri del Consiglio d'Europa, e in particolare uno studio su trentacinque Stati membri, mostrano che il dovere di discrezionalità è un principio fondamentale volto a garantire che giudici e procuratori mantengano alti standard di integrità, imparzialità e professionalità, che si applica sia alla condotta professionale che privata » in alcuni casi anche dopo il pensionamento (neretto,nda). Pur non essendoci omogeneità gli Stati membri analizzati prevedono che i giudici usino moderazione nell'esprimersi online e sui social per tutelare il sistema giudiziario. Infatti «il linguaggio utilizzato su queste piattaforme è anche un fattore importante nel rispetto degli standard giudiziari , con particolare attenzione alla necessità di evitare espressioni che potrebbero minare la fiducia pubblica nell'imparzialità e nella dignità della magistratura » (neretto,nda). Quali sono i criteri che regolano la libertà di espressione dei giudici? Ribadendo quanto sinora esplicato la CEDU chiarisce che «i funzionari giudiziari hanno il diritto di esercitare moderazione nell'esercitare la loro libertà di espressione ogni volta che l'autorità e l'imparzialità della magistratura sono suscettibili di essere messe in discussione (…). La divulgazione di certe informazioni, anche se accurate, deve essere fatta con moderazione e decenza (…). La Corte ha ripetutamente sottolineato il ruolo speciale della magistratura nella società: in quanto garante della giustizia, un valore fondamentale in uno Stato governato dallo stato di diritto, deve godere della fiducia dei cittadini per svolgere la propria missione (…). Per questo motivo, nell'esercizio della loro funzione giudiziaria, le autorità giudiziarie sono tenute a esercitare la massima discrezionalità quando sono chiamate ad amministrare la giustizia, al fine di garantire la loro immagine di giudici imparziali » (neretto,nda; M.A. c. Danimarca [GC], del 9/7/21, Ramos Nunes de Carvalho e Sá contro il Portogallo [GC] del 6/11/18, Baka c. Ungheria [GC] del 23/6/16, Morice c. Francia [GC] del 2015, Delfi srl c. Estonia [GC] del 2015 e e Di Giovanni c. Italia nel quotidiano dell'11/12/13). Le questioni che riguardano la giustizia ed il funzionamento del sistema giudiziario godono di un'elevata protezione della libertà di espressione ex art.10 cedu. La CEDU evidenzia anche la crescente importanza attribuita alla separazione dei poteri e della necessità di preservare l'indipendenza della magistratura e come il dibattitto su tale separazione sia di interesse pubblico e di carattere politico : il giudice ha il diritto di esprimere le sue opinioni su queste tematiche , poiché il solo fatto che abbiano carattere politico non limita ipso iure il suo diritto di espressione. Infatti «in una società democratica, le questioni relative alla separazione dei poteri possono riguardare questioni molto importanti di cui il pubblico ha un legittimo interesse a essere informato e che fanno parte del dibattito politico». Ogni caso in cui si potrebbe limitare la libertà di opinione di un giudice deve essere esaminato alla luce delle circostanze e dell'intero contesto in cui è avvenuto, attribuendo particolare importanza alla posizione sostenuta dal ricorrente, alle sue dichiarazioni e alle circostanze in cui sono state fatte, per poter giudicare se le limitazioni erano lecite o meno. Va evitato un effetto dissuasivo che impedisca al giudice di esprimersi su temi afferenti all'amministrazione della giustizia ed al funzionamento del sistema giudiziario (come la separazione delle carriere o nella fattispecie le difficoltà dei Procuratori nell'esercitare le proprie funzioni). Il giudice deve potersi esprimere su questioni politiche, storiche e sociali onde evitarne l'isolamento sociale che non sarebbe proficuo e utile. Bisogna evitare rischi procedurali ogni volta che il giudice si esprime su questioni politiche, specie se afferenti alla magistratura. Deve evitare un linguaggio licenzioso, offensivo e banale. Quanto sopra vale anche per gli avvocati. Nuovi criteri elaborati per la fattispecie La CEDU evidenzia come nella fattispecie sia stata adottata una nuova griglia di valutazione : occorre vagliare i vari interessi in gioco e tenere conto del contenuto e della forma di ciascuno dei due messaggi del ricorrente, del contesto della loro pubblicazione e delle loro ripercussioni, nonché considerare lo status del richiedente, la natura e la gravità della sanzione a lui imposta e il suo effetto deterrente sulla professione nel suo complesso, nonché le garanzie procedurali da cui ha beneficiato. In breve, pur avendo tali limitazioni una solida base, alla luce di quanto sopra la sanzione era sproporzionata, non basata su motivi rilevanti e sufficienti sì che non soddisfaceva il requisito dell'art.10 dell'urgente bisogno sociale, risultando perciò non necessaria in una società democ
CEDU, case Danileţ c. Roumanie, 15 dicembre 2025 (ric. n. 16915/21)