La sola difficoltà dei genitori a comprendere il figlio non giustifica la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Una sentenza esemplare È raro incontrare sentenze come quella in commento ( Cass. civ., sez. I, sent., 9 dicembre 2025, n. 32004 ). Questa pronuncia del giudice di legittimità interviene su un conflitto familiare dai toni particolarmente drammatici; tocca un tema delicato e divisivo come quello del comportamento dei genitori davanti al coming out di una figlia minorenne; riguarda il caso abbastanza raro e comunque estremo di una figlia che non vuole avere più alcun rapporto con nessuno dei due genitori e preferisce il collocamento in comunità alla vita nella casa familiare; un caso, tra l'altro, che era stato deciso in modo identico a distanza di oltre due anni nel primo e nel secondo grado di giudizio, e in entrambi i gradi con palese mancato rispetto di alcune chiare norme di diritto positivo. C'erano quindi tutti gli elementi per attendersi una motivazione sovrabbondante, gonfiata con riferimenti normativi nazionali, europei e internazionali, infarcita di richiami di giurisprudenza stereotipati, e magari anche arricchita, qua e là, di valutazioni extragiuridiche. Nella sentenza che abbiamo davanti, invece, la Cassazione identifica con puntuale motivazione i punti di frizione con il diritto positivo del provvedimento impugnato e tratteggia la cornice di principio e lo sfondo valoriale , rispondente dettato costituzionale, all'interno del quale si colloca la sua decisione. È una sentenza , in definitiva, che va dritto al cuore del problema giuridico , dicendo tutto il necessario – tra l'altro in uno stile chiaro e comprensibile a quel popolo italiano nel cui nome essa è pronunciata – e omettendo tutto il superfluo. Le questioni decise La sentenza in commento accoglie i ricorsi proposti in via principale dal padre e in via incidentale dalla madre di una ragazza, entrambi dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale a seguito di un procedimento giudiziale innescato da una telefonata fatta dalla figlia non ancora tredicenne, e oggi diciassettenne, a Telefono azzurro durante il lockdown, nel marzo del 2021. La Cassazione afferma in primo luogo che il percorso motivazionale del decreto della Corte d'appello non è idoneo a sostenere una «decisione così drastica e radicale come la decadenza di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale». La decadenza, infatti, è una misura estrema che l' articolo 330 c.c. ammette soltanto quando il giudice accerta che la violazione dei poteri o l'abuso dei doveri genitoriali ha prodotto e può ulteriormente produrre un grave pregiudizio al figlio , e contemporaneamente verifica che ogni altra misura prevista dalla legge non è in grado di assicurare il diritto del figlio a crescere sano nella famiglia di origine. Ben diversamente, il decreto impugnato, sulla scorta della ctu, non riferisce di maltrattamenti né fisici né psicologici , ma solo di una difficoltà relazionale , e cioè di una difficoltà dei genitori “a comprendere e condividere” la situazione della figlia, che si era sentita coinvolta nel conflitto tra i genitori e non supportata nel momento in cui aveva confidato il suo orientamento sessuale. Inoltre, il decreto non emerge che siano stati esplorati percorsi alternativi e personalizzati volti a recuperare i rapporti con la figlia, nonostante la disponibilità di entrambi i genitori, prima di disporre la misura irreversibile della decadenza, cui hanno fatto seguito l'interruzione di ogni contatto e il collocamento della minore in comunità, così come da lei stessa richiesto. L'interruzione del legame familiare senza alcun previo tentativo di recupero relazionale e di sostegno, afferma la Cassazione, ha così finito per «cristallizzare un rifiuto che avrebbe potuto rivelare meramente transeunte, in violazione del principio di proporzionalità». Il secondo vizio del decreto impugnato risiede, secondo la Cassazione, nel mancato ascolto della minore da parte del giudice di secondo grado . La ragazza, infatti, era stata sentita solo dal giudice di primo grado, quando aveva tredici anni, mentre la Corte d'appello aveva violato il principio del contraddittorio e i diritti della minore, ormai ultraquattordicenne, scegliendo, senza alcuna motivazione, di non ascoltarla, come invece sarebbe stato necessario per valutare i suoi attuali bisogni. Lo sfondo valoriale Il merito della sentenza in commento, come si diceva, è però soprattutto quello di tracciare – in modo chiaro, sobrio e puntuale – la cornice valoriale entro la quale si colloca la soluzione del caso concreto. Pare a chi scrive che il valore sotteso a ogni passaggio della motivazione sia il principio personalistainteso nell'accezione ampia, e del tutto originale nel panorama comparato, in cui lo intesero i nostri padri costituenti quando vollero porlo alla base dell'intero impianto costituzionale. Diversamente da quanto spesso si dice, infatti, il principio personalista ma non si limita a richiedere il rispetto dei diritti fondamentali di ogni persona. Piuttosto tale principio introduce l'idea di persona come essere umano in relazione con altri e con l'intera società , come essere umano sociale. Lo esprime bene Aldo Moro in Assemblea Costituente quando dice che l'essere umano non è tanto o soltanto individuo, ma piuttosto “è società nelle sue varie forme”. In effetti, una vera e propria definizione giuridica di persona in questo senso si legge nell' articolo 2 Cost. , là dove si stabilisce che l'essere umano deve essere considerato «sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». Allo stesso modo l' articolo 3, c. 1, Cost. , ribadisce il medesimo concetto quando afferma la pari “dignità sociale” di ciascuno. E coerentemente, la struttura della Parte I presenta le posizioni soggettive di diritto e di dovere ivi elencate in forma di “rapporti” (civili, etico-sociali, economici e politici) e, dunque di relazioni umane, alle quali poi la Costituzione stessa chiede di improntarsi al principio di solidarietà. In secondo luogo, il principio personalista fissa la finalità dell'azione del potere pubblico, individuandola nella completa realizzazione, nel “pieno sviluppo”, di ogni persona ( articolo 3, c. 2, Cost. ), intesa appunto come essere umano relazionale. Sono diversi i passaggi della nostra sentenza che testimoniano una piena adesione al principio personalista. Quanto ai genitori , la Cassazione ci dice proprio che «la genitorialità […] è una relazione . Si è genitori di figli, si è responsabili verso i figli. Così i doveri ed i poteri, pur sempre e necessariamente esistenti, dei genitori, si declinano in termini di relazione e in questa si definiscono». Quanto ai figli , poi, la Cassazione, dopo avere ricordato che l'identità della persona di minore età comprende gli elementi psicologici e culturali che provengono dalla sua appartenenza al gruppo familiare e gli aspetti relativi all'orientamento sessuale, afferma che si tratta comunque di un'identità «in corso di elaborazione secondo un paradigma relazionale «. Infine, parlando delle relazioni familiari , la Cassazione torna più volte sull'idea che è compito dei poteri pubblici fornire il necessario sostegno a tali relazioni , che sono sempre in evoluzione, in modo che possano superare i momenti di crisi: «la famiglia è luogo di condivisione non solo dei tempi sereni, ma anche delle difficoltà, per la sua capacità di generare, naturalmente o, se del caso, previo supporto, percorsi per il loro superamento».