Codice Rosso: è attendibile la vittima che denuncia in pendenza della separazione

«La testimonianza della persona offesa, perché possa essere legittimamente utilizzata come fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede, non necessita di altri elementi di prova che ne confermino l’attendibilità, non dovendosi applicare i criteri di valutazione dettati dall’articolo 192, comma 3 e 4, c.p.p., riguardati le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persone imputate in procedimento connesso, unici a richiedere altri elementi di prova che ne confermino l’attendibilità, ovverosia i riscontri».

Con sentenza del 3 aprile 2025 la Corte d'Appello di Salerno ha integralmente riformato la sentenza emessa il 27 ottobre 2023 dal Tribunale di Salerno nei confronti di G.C. con la quale l'imputato, sottoposto alle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (senza braccialetto elettronico) era stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione per il delitto di maltrattamenti ai danni della moglie , M.R, aggravato dalla presenza dei figli minorenni e per quello di lesioni aggravate , unificati dal vincolo della continuazione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, oltre al risarcimento del danno a favore della parte civile da liquidarsi in separata sede. La Corte d'Appello assolveva l'imputato per insussistenza del fatto, con revoca delle statuizioni civili e inefficacia della misura cautelare ritenendo che il Tribunale di primo grado avesse erroneamente valutato l'attendibilità della persona offesa. In particolare la Corte aveva considerato inverosimile, contradditorio e illogico: che la donna non avesse denunciato le violenze subite dal C. per il bene dei bambini, nonostante fossero iniziate prima della loro nascita e avendo comunque deciso di avere figli proprio dall'uomo che la maltrattava; che la R. avesse riferito di essere costretta a svolgere da sola tutte le incombenze domestiche e di essere stata schiaffeggiata per questo, salvo dichiarare che il marito le impedisse di cucinare, pulire la casa e curare la propria igiene personale; che l'aggressione della donna, comprovata dalla foto dell'ecchimosi, fosse stata ulteriormente confermata da testimoni che non avevano assistito ai fatti, non l'avevano riferita nell'immediatezza; che la persona offesa dopo aver ricevuto un calcio in viso dal marito, alla presenza dei figli, fosse andata alla festa di compleanno della nipote (episodio del 2020); che la resistenza sessuale della donna al marito “desideroso” si fosse conclusa con pugni e schiaffi dell'uomo accanto ai figli che non si erano accorti di nulla; che la lesione successiva al pugno all'addome e ad una gomitata al ventre fosse stata descritta nel referto medico con un generico «addome trattabile dolente in fis, vicino all'anca con successivi esami diagnostici».   La Corte d'appello sulla base di questi argomenti ha ritenuto non credibile la p.o. portatrice di un interesse economico , come dimostrato in sede civile ove inizialmente la separazione aveva previsto l'affido condiviso, mentre con la denuncia è stato previsto l'affido esclusivo e l'assegnazione della casa coniugale. Avverso detta sentenza ricorreva il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Salerno, con un ampio motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova. Il ricorso è fondato. La Corte di Cassazione nell'accogliere il ricorso ha osservato come la Corte D'Appello è tenuta a rispettare il principio di diritto, sancito da S.U. 14800 del 21/12/2017, dep.2018, Troise , secondo cui «il giudice di appello…. deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva». Secondo il costante orientamento della Corte « la testimonianza della persona offesa, perché possa essere legittimamente utilizzata come fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede, non necessita di altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità , non dovendosi applicare i criteri di valutazione dettati dall' articolo 192, comma 3 e  4, cod. proc. pen. , riguardati le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persone imputate in procedimento connesso, unici a richiedere “ altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, ovverosia i riscontri » . Inoltre, prosegue la Cassazione osservando come la sentenza di Corte d'Appello sia viziata gravemente sotto diversi profili in particolare avrebbe sconfinato in valutazioni di plausibilità soggettiva e costrutti pregiudiziali disancorati da una rigorosa ricostruzione degli accadimenti oggetto di causa . Ciò è avvenuto con una motivazione che: non richiama mai lo specifico contenuto della testimonianza, rispetto a quanto denunciato e contestato nell'imputazione, esaminata in modo generico e frammentario, nonostante fosse sostanzialmente non contestato neanche dall'imputato nel corso dell'esame (pag. 8 della sentenza d i primo grado); valuta come illogici i comportamenti tenuti dalla persona offesa a fronte delle violenze subite, senza tenere i n alcun conto né della giurisprudenza, interna e della Corte EDU, concernente il delitto di violenza nelle relazioni strette, capace di creare «ambivalenza nei sentimenti della persona offesa» ( Sez. 6, n. 31309 del 13/05/2015, Sisti, Rv. 264334 ; Sez. 3, n. 32379 dell'11/05/2021 ); non esamina compiutamente il materiale probatorio, testimoniale e documentale, valutato dal giudice di primo grado, circa la normalizzazione , da parte della vittima, della violenza subita nel contesto di coppia per anni e l'isolamento familiare cui era stata costretta; vittimizza la persona offesa , attraverso un'inversione logica e giuridica, stigmatizzandone comportamenti non solo estranei al reato, ma espressivi dell'esercizio di diritti inalienabili quali la scelta di avere figli con l'imputato nonostante maltrattante, di andare ad una festa di famiglia nonostante picchiata poco prima, di denunciare penalmente il marito contestualmente alla separazione ( Sez. 6, n. 23204 del12/03/2024, P., Rv. 286616 e, in particolare, Sez. 6, n. 38306 del 14/06/2023, P.,RV. 285185, § 2.2.2. ), senza tenere conto delle modalità tipiche in cui si sviluppa la violenza domestica contro le donne in relazioni di coppia; non esamina, come dovuto, per un delitto abituale, il quadro di insieme per comprendere se vi fosse o meno un rapporto asimmetrico ed il potere tra autore e vittima , tale da limitare la libertà personale della donna, ma si limita a richiamare frammentari passaggi della testimonianza di singoli episodi.   La Corte evidenzia come la motivazione sia inficiata da un linguaggio espressivo di giudizi di valore come per esempio l'utilizzo dell'espressione “relazione patologica”, locuzione che presuppone un piano di corresponsabilità della vittima. In ordine ai motivi richiamati dalla Corte d'Appello la Cassazione osserva come in merito al primo, ovvero al fatto che la vittima non si fosse sottratta alla relazione maltrattante questa asserzione si pone come una seconda vittimizzazione perché non prende in considerazione il ciclo della violenza in cui si susseguono anche momenti di quiete e di riappacificazione con l'autore di reato. Quanto al secondo motivo la Cassazione osserva come la Corte d'appello non avesse preso in considerazione il rapporto tra l'imputato e la p.o. « fondato sul dominio, su stereotipi di genere e ruoli culturalmente assegnati, compresi i doveri coniugali, non improntati sul reciproco consenso, ma da intendersi come forme di soggezione sessuale, la cui violazione comportava umiliazioni e violenze ». Quanto alla terzo motivo la Corte di Cassazione ha osservato come la Corte d'appello non abbia obliterato del tutto il contenuto delle numerose testimonianze poste a conferma delle dichiarazioni della p.o. Ancora con riferimento all'asserito interesse economico della vittima che la Corte d'appello avrebbe richiamato a fondamento della mancanza di credibilità della stessa la Corte di Cassazione fa osservare come « la circostanza che vi sia un risvolto economico derivante dalla responsabilità dell'imputato non legittima un aprioristico giudizio di inaffidabilità della sua dichiarazione ». Anche il quarto profilo di illogicità sulla base del quale la p.o. non potesse partecipare a una festa in famiglia dopo essere stata picchiata rappresenta per la Cassazione una lettura semplicistica laddove le vittime tendono a minimizzare giustificare e normalizzare la violenza. Sul quinto punto la Cassazione osserva come in realtà che i minori non si fossero accorti la madre era stata picchiata, non fosse provato in quanto non risultava che fossero mai stati sentiti come testimoni. L'ulteriore argomento conclusivo diretto ad escludere l'attendibilità della p.o., relativo alla decisione di denunciare il merito in pendenza della separazione per la Corte rappresenta l'ennesimo stereotipo pregiudizievole di cui le donne sono vittime «e presumere automaticamente che la vittima, se è all'origine della separazione cerchi di vendicarsi, di ottenere il risarcimento o di punire il partner». Per tutte le ragioni suesposte, la Corte di Cassazione sesta sezione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per nuovo giudizio dinanzi ad altra Sezione della Corte d'appello di Salerno.

Presidente De Amicis – Relatrice De Nicola Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza del 3 aprile 2025 la Corte di appello di Salerno ha integralmente riformato la sentenza emessa il 27 ottobre 2023 dal Tribunale di Salerno nei confronti di Ca.Gi. con la quale l'imputato, sottoposto alle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (senza braccialetto elettronico) era stato condannato alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione per il delitto di maltrattamenti ai danni della moglie, Ro.Mi., aggravato dalla presenza dei figli minorenni e per quello di lesioni aggravate, unificati dal vincolo della continuazione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, oltre al risarcimento del danno a favore della parte civile da liquidarsi in separata sede. La Corte di appello ha assolto Ca.Gi. per insussistenza del fatto, con revoca delle statuizioni civili e declaratoria di inefficacia delle misure cautelari, previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avvenuta con l'acquisizione dell'iscrizione della persona offesa ad un sito di incontri, ritenendo che il Tribunale avesse erroneamente valutato attendibile la persona offesa, costituitasi parte civile, nonostante le insanabili difformità tra la deposizione dibattimentale ed il contenuto della querela acquisita, su accordo delle parti, ai fini dell'utilizzabilità del suo contenuto. In particolare, la Corte di merito ha considerato inverosimile, contraddittorio e illogico: 1) che la donna non avesse denunciato le violenze subite da Ca.Gi. per il bene dei bambini, nonostante fossero iniziate prima della loro nascita e avendo comunque deciso di avere dei figli proprio dall'uomo che la maltrattava; 2) che la Ro.Mi. avesse riferito di essere costretta a svolgere da sola tutte le incombenze domestiche e di essere stata schiaffeggiata per questo, salvo dichiarare che il marito le impedisse di cucinare, pulire la casa e curare la propria igiene personale; 3) che l'aggressione della donna, comprovata dalla foto dell'ecchimosi, fosse stata ulteriormente confermata da testimoni che non avevano assistito ai fatti, non l'avevano riferita nell'immediatezza ai Carabinieri e avevano collocato erroneamente la circostanza in termini fisici e temporali; 4) che la persona offesa, dopo avere ricevuto un calcio in viso dal marito, alla presenza dei figli, fosse comunque andata alla festa di compleanno della nipote (episodio del 2020); 5) che la resistenza sessuale della donna al marito desideroso si fosse conclusa con pugni o schiaffi dell'uomo accanto ai figli che non si erano accorti di nulla; 6) che la lesione successiva al pugno all'addome e ad una gomitata al ventre fosse stata descritta nel referto medico con un generico addome trattabile dolente in fis , vicino all'anca, senza successivi esami diagnostici. Sulla base di questi argomenti, la sentenza impugnata ha ritenuto non credibile la testimonianza della persona offesa in quanto portatrice di un interesse economico , come ulteriormente dimostrato dalla circostanza che, in sede civile, inizialmente la separazione avesse previsto un affido congiunto dei figli senza alcuna menzione delle condotte maltrattanti, mentre grazie alla denuncia di Ro.Mi., portata a conoscenza del giudice civile, vi erano stati l'affido esclusivo dei minorenni alla madre e l'assegnazione della casa coniugale. 2. Avverso detta sentenza ha presentato ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Salerno deducendo con un unico ampio motivo, sottoarticolato, violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova. 2.1. In primo luogo, viene censurata la violazione di legge per assenza di motivazione rafforzata in ordine a tutti i punti affrontati dalla sentenza di primo grado, con specifico riguardo, innanzitutto, al puntuale contenuto della dichiarazione testimoniale resa dalla persona offesa che, in piena rispondenza al contenuto della querela, aveva riferito di avere subito dal marito, nell'arco dell'intera vita matrimoniale (dal 2001), violenze psicologiche, fisiche, sessuali ed economiche, anche alla presenza dei figli minorenni, delineandone con precisione i contorni, le motivazioni ed i singoli episodi. La testimonianza della persona offesa, secondo quanto risultava dalla sentenza del Tribunale di Salerno, oltre ad essere ritenuta credibile, era stata supportata da robusti riscontri di natura dichiarativa (testimonianze dell'operante, dei genitori, di una collega di lavoro, di una vecchia amica, della sorella dell'imputato) e documentale (fotografie delle ecchimosi, messaggi whatsapp, referto medico di pronto soccorso del 17 febbraio 2021). In sostanza, secondo il Procuratore generale ricorrente, la sentenza impugnata non aveva offerto una giustificazione della difforme conclusione adottata, anche assumendo, se necessario, di nuovo la prova dichiarativa, in aperta violazione della sentenza delle Sezioni unite Troise, fondando la decisione di insussistenza del fatto su propri convincimenti soggettivi, non conformi ad alcuna massima di esperienza, ed ignorando l'importante apparato probatorio acquisito in primo grado. 2.2. Il secondo motivo di censura del ricorso riguarda il travisamento della prova nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte di appello di Salerno, infatti, oltre a sostenere erroneamente che la pronuncia di primo grado si fosse fondata sulle sole dichiarazioni della persona offesa, aveva indicato una serie di inverosimiglianze del suo narrato in realtà insussistenti sui seguenti punti: 1) data di inizio delle condotte maltrattanti rispetto alla nascita dei figli; 2) comportamenti opposti pretesi dal marito in ordine alle faccende domestiche non solo ridimensionati e gravemente omissivi, ma non collocati nel ben più articolato assetto autoritario e sopraffattorio imposto alla donna; 3) fotografie raffiguranti i lividi non corrispondenti alle date. Inoltre, la sentenza impugnata ha ritenuto illogiche condotte maltrattanti e situazioni riferite dalla persona offesa - partecipazione ad una festa dopo essere stata picchiata; presenza dei figli ad un'aggressione sul divano di cui non si erano accorti; genericità del referto sulle lesioni all'addome - sulla base di un punto di vista soggettivo e frammentario rispetto ad aspetti accessori al nucleo centrale della narrazione. 3. In data 16 luglio 2025 è pervenuta memoria difensiva dell'Avvocato Agostino De Caro, nell'interesse della parte civile, in cui ha censurato la sentenza impugnata sia per non avere preso in esame le numerose e convergenti prove assunte in dibattimento dimostrative della consumazione del delitto contestato; sia per essersi discostata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione in ordine ai requisiti valutativi della prova dichiarativa. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. La sentenza assolutoria, oggetto di ricorso, concerne il delitto di maltrattamenti aggravati e lesioni aggravate, commesse dal marito nei confronti della moglie alla presenza dei figli minorenni, consistiti in violenze psicologiche e fisiche, umiliazioni, denigrazioni, aggressioni sessuali ed offese protrattesi per anni. La Corte di merito ha fondato la propria decisione sulla non credibilità della persona offesa per le numerose inverosimiglianze contenute nella testimonianza resa dinnanzi al Tribunale, senza ritenere necessaria la rinnovazione della sua audizione. 3. Secondo la giurisprudenza di legittimità, allorché venga ribaltata, come nella specie, la condanna di primo grado in forza del medesimo compendio probatorio, la Corte di appello è tenuta a rispettare il principio di diritto, sancito da Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, secondo cui il giudice di appello... deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva . In sostanza, il giudice di appello deve spiegare, in modo idoneo e coerente, l'insostenibilità logica della ricostruzione e delle valutazioni effettuate nel precedente grado di merito. Ciò deve avvenire, da un lato, fornendo una compiuta giustificazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado; dall'altro lato, dando conto degli specifici passaggi logici idonei a conferire alla decisione una forza persuasiva superiore rispetto a quella riformata (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. 6, n. 14586 del 02/02/2021, Pozza, non mass.; Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056). Quindi, l'operazione ermeneutica richiesta al Giudice di secondo grado è di confutare le emergenze istruttorie poste dal Tribunale a fondamento dell'opposto assunto, non bastando una parcellizzata lettura del materiale istruttorio che non specifichi le evidenze ritenute decisive. Applicando questi principi al caso oggetto di esame, fondato essenzialmente sulle dichiarazioni della persona offesa, la Corte di merito deve concentrare la propria valutazione sui fatti posti a base del relativo contenuto narrativo, vagliandone in modo puntuale la credibilità e l'attendibilità nei termini richiesti dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. U, n. 10869 del 12/12/2024, dep. 2025, D.L., Rv. 287607), tenendo nel dovuto conto che il delitto di violenza domestica nelle relazioni intime è un delitto abituale che si sviluppa in contesti chiusi, in assenza di testimoni, secondo un incedere ciclico all'interno di una strutturata e normalizzata relazione discriminatoria e di dominio dell'autore sulla vittima. 4. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, la testimonianza della persona offesa, perché possa essere legittimamente utilizzata come fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede, non necessita di altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, non dovendosi applicare i criteri di valutazione dettati dall' articolo 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. , riguardanti le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persone imputate in procedimento connesso, unici a richiedere altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità , ovverosia i riscontri . (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). Anzi, al pari di qualsiasi altra testimonianza la dichiarazione della persona offesa è assistita dalla presunzione di attendibilità ex articolo 198 cod. proc. pen. , principio secondo il quale il giudice è tenuto a valutarne il contenuto verificando l'attendibilità intrinseca del racconto e la credibilità soggettiva del testimone. 4.1. La giurisprudenza, al riguardo, ha enucleato un complesso di regole di esperienza, ritenute astrattamente valide, quali il principio di affidabilità (il testimone riferisce di norma fatti obiettivamente veri), il principio di normalità (il testimone mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo), il principio di responsabilità (il testimone è consapevole che dalle dichiarazioni rese possono scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri) (cosi tra le altre, Sez. 6, n. 21253 del 19/05/2025, P.; Sez. 6, n. 22024 del 13/05/2025, Nardiello; Sez. 1, n. 10600 del 16/02/2024, A., Rv. 285922; Sez. 3, n. 5234 del 3/03/2023, S.; Sez. 6, n. 3041 del 3/10/2017, dep. 2018, Giro, Rv. 272152). Tali considerazioni spiegano perché la presunzione di attendibilità della testimonianza, o presunzione di veridicità, valga iuris tantum in quanto, innanzitutto, sottoposta al prudente apprezzamento del giudice all'esito della verifica della stessa e, comunque, suscettibile di prova contraria. 4.2. Il percorso valutativo volto all'accertamento dell'attendibilità del testimone non può, però, assumere come base di partenza l'ipotesi contraria, ovverosia che, soprattutto quando persona offesa, riferisca deliberatamente il falso, a meno che non sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato detto assunto - presidiato dalle corrispondenti fattispecie penali (articolo 368 e 372 cod. pen. ) e dalle regole probatorie volte al loro accertamento - altrimenti si contraddice la presunzione di veridicità, giuridicamente desumibile dall' articolo 198 cod. proc. pen. , per ricadere in una presunzione, non prevista dalle norme processuali penali, non sorretta da dati di conoscenza, ma espressiva di mere congetture del giudice. In conclusione, il sistema stabilisce che il giudice deve presumere che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità tra quello che riporta come vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di eguale valenza probatoria (tra le tante Sez. 3, n. 4252 del 18/11/2024, dep. 2025, M., Rv. 287426; Sez. 6, n. 32042 dell'8/07/2024, F., Rv. 286854; Sez. 3, n. 19633 del 01/02/2024, X.; Sez. 6, n. 27185 del 27/03/2014, P., Rv. 260064; Sez. 4, n. 6777 del 24/01/2013, Grassidonio, Rv. 255104; Sez. 6, n. 7180 del 12/12/2003, Mellini, Rv. 228013 e Sez. 4, n. 35984 del 10/10/2006, Montefusco, Rv. 234830). La sopra menzionata sentenza delle Sezioni Unite Bell'Arte, nell'attribuire al giudice il potere di valutazione della credibilità della persona offesa, ritenendola una questione di fatto non censurabile in sede di legittimità, se non a fronte di manifeste contraddizioni, e di per sé sufficiente all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, richiede che l'iter argomentativo dia conto non dei riscontri sui fatti, ma di elementi di convergenza utili ad asseverare la credibilità soggettiva del testimone (così anche Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., cit.; Sez. 6, n. 22024 del 13/05/2025, Novello). In sostanza, il discorso giustificativo della valutazione del giudice, allorché l'unica prova sia costituita dalla testimonianza della persona offesa - diversamente da quanto avvenuto nella specie - deve dare conto: della coerenza intrinseca della dichiarazione e della sua congruenza rispetto ai fatti, anche utilizzando regole di comune esperienza ove necessarie - soprattutto per delitti di violenza domestica o nelle relazioni strette, commessi in luoghi chiusi e in assenza di testimoni, che assumono modalità ricorrenti e cicliche -, e operare, infine, la valutazione di plausibilità del suo grado di resistenza rispetto ad eventuali elementi di segno opposto, concludendo il ragionamento probatorio con un alto grado di credibilità razionale , formula espressiva del conseguimento di una certezza processuale (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222138). Affinché si pervenga a detto alto grado di credibilità razionale in ordine al fatto compendiato nell'imputazione, in forza di quanto risultante dalla testimonianza della persona offesa, vagliata criticamente dal giudice e di per sé fonte di prova sufficiente all'affermazione della responsabilità penale dell'indagato/imputato, il ragionamento probatorio può servirsi di ulteriori elementi, dotati di valenza conoscitiva e capaci di fornire conferme o smentite alla prova testimoniale. 4.3. Questo può avvenire attraverso un procedimento logico che, secondo la dottrina, fa leva sull'inferenza alla migliore spiegazione , perché volta a privilegiare, tra le varie ipotesi, quella dotata di maggiore potere esplicativo o di maggiore plausibilità, partendo da fatti noti, rilevanti, esposti in modo completo anche attraverso l'impiego di massime di esperienza, desumibili da fonti normative o giurisprudenziali, nazionali o sovranazionali, purché avulse da convincimenti soggettivi. 4.4. Nello svolgere detta valutazione nei reati di violenza domestica nei confronti delle donne, il giudice, in applicazione dei menzionati principi di diritto e della natura abituale del reato, è tenuto a dare specifico conto: a) di tutte le circostanze concrete della relazione maltrattante nel suo intero sviluppo; b) della verifica puntuale di forme discriminatorie e/o di una condizione di supremazia (economica, affettiva, psicologica, sessuale, ecc.) dell'autore rispetto alla persona offesa, desumibile dall'accertamento della quotidiana gestione del rapporto nell'assunzione delle decisioni familiare all'effettiva autonomia del partner; c) dello sviluppo ciclico che connota questo tipo di delitto. 4.5. Peraltro, oggetto dello scrutinio di legittimità non può mai essere la prova testimoniale in sé, ostandovi il tenore letterale dell'articolo 606, lett. e), cod. proc. pen., ma il modo con cui il giudice di merito ha valutato gli indicatori della sua inattendibilità dando conto della loro effettiva esistenza e, in caso positivo, della loro incapacità di vincere la presunzione di credibilità del testimone, atteso che il giudizio sulla credibilità del dichiarante (persona offesa e qualsiasi altro testimone) deve essere illustrato e spiegato nella sentenza di merito ai sensi dell' articolo 546, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. 5.Ciò posto, la sentenza impugnata è gravemente viziata sotto diversi profili in quanto, come correttamente censurato dal Procuratore generale ricorrente, la Corte di appello di Salerno, senza operare il necessario e completo esame degli atti e dei fatti, ha sconfinato in valutazioni di plausibilità soggettiva e costrutti pregiudiziali disancorati da una rigorosa ricostruzione degli accadimenti oggetto del tema d'accusa. 5.1. In ordine ai criteri di valutazione della testimonianza della persona offesa, va premesso che la sentenza impugnata ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte risalente agli anni 1997-1999 (pag. 16), ignorando sia l'ampia evoluzione interpretativa richiamata al paragrafo che precede (par. 4), sia il connesso sviluppo normativo, nazionale e sovranazionale, in materia di violenza di genere, domestica e contro le donne, concludendo per la sussistenza di gravi incongruenze nelle dichiarazioni della persona offesa (pagg. 17-21). 5.2. Ciò è avvenuto con una motivazione che: a) non richiama mai lo specifico contenuto della testimonianza, rispetto a quanto denunciato e contestato nell'imputazione, esaminata in modo generico e frammentario, nonostante fosse sostanzialmente non contestato neanche dall'imputato nel corso dell'esame (pag. 8 della sentenza di primo grado); b) valuta come illogici i comportamenti tenuti dalla persona offesa a fronte delle violenze subite, senza tenere in alcun conto né della giurisprudenza, interna e della Corte EDU, concernente il delitto di violenza nelle relazioni strette, capace di creare ambivalenza nei sentimenti della persona offesa (Sez. 6, n. 31309 del 13/05/2015, Sisti, Rv. 264334; Sez. 3, n. 32379 dell'11/05/2021, S.); c) non esamina compiutamente il materiale probatorio, testimoniale e documentale, valutato dal giudice di primo grado, circa la normalizzazione, da parte della vittima, della violenza subita nel contesto di coppia per anni e l'isolamento familiare cui era stata costretta; d) vittimizza la persona offesa, attraverso un'inversione logica e giuridica, stigmatizzandone comportamenti non solo estranei al reato, ma espressivi dell'esercizio di diritti inalienabili quali la scelta di avere figli con l'imputato nonostante maltrattante, di andare ad una festa di famiglia nonostante picchiata poco prima, di denunciare penalmente il marito contestualmente alla separazione (Sez. 6, n. 23204 del 12/03/2024, P., Rv. 286616 e, in particolare, Sez.6, n. 38306 del 14/06/2023, P., Rv. 285185, par. 2.2.2.), senza tenere conto delle modalità tipiche in cui si sviluppa la violenza domestica contro le donne in relazioni di coppia; e) non esamina, come dovuto, per un delitto abituale, il quadro di insieme per comprendere se vi fosse o meno un rapporto asimmetrico e di potere tra autore e vittima, tale da limitare la libertà personale della donna, ma si limita a richiamare frammentari passaggi della testimonianza su singoli episodi. 5.3. La motivazione, peraltro, senza prendere in alcuna considerazione o richiamare la coerente ed ampia ricostruzione fattuale fornita dalla pronuncia di primo grado, utilizza un linguaggio espressivo di giudizi di valore, in quanto tali estranei al contesto dell'accertamento giudiziario, presentati come dati oggettivi, così arrivando ad alterare la descrizione dei fatti e i relativi nessi probatori. Si pensi alle condotte violente e maltrattanti descritte dalla sentenza come relazione patologica , locuzione che presuppone un piano di corresponsabilità della vittima rispetto alle condotte subite dall'autore; oppure altre forme linguistiche colpevolizzanti ( non avendo assecondato il marito, desideroso di avere un rapporto sessuale ) o ridimensionanti le violenze denunciate dalla persona offesa ( forte animosità ). 5.5. Il Tribunale, infatti, aveva accertato che le condotte vessatorie di Ca.Gi., protrattesi per anni ai danni della moglie, erano consistite in umiliazioni, violenze ed insulti anche alla presenza dei figli piccoli, condotte ritenute espressive del crescendo tipico del c.d. ciclo della violenza (Sez. 6, n. 21806 del 12/05/2025, P.; Sez. 6, n. 39562 del 27/09/2024, I.; Sez. 6, n. 23635 del 23/04/2024, N.; Sez. 6, n. 23204 del 12/03/2024, P., Rv. 286616; Sez. 6, n. 7289 dell'11/01/2024, F.; Sez. 6, n. 25841 del 30/03/2023, A.; Sez. 2, n. 11290 del 03/02/2023, S., Rv. 284454; Sez. 6, n. 11733 del 26/01/2023, F.) e consistiti in: -supremazia psicologica, atteggiamento impositivo delle proprie volontà, denigrazione ed insofferenza, totale assenza di empatia anche con i figli, obbligo della moglie al silenzio per non subire conseguenze violente ( Spesso io tacevo e me ne andavo insomma, mi eliminavo da questa situazione di conflitto, di contrasto, uno perché sapevo che per i bambini era sbagliato e l'ho fatto per anni questo, soprattutto dalla nascita del mio primo figlio, per anni mi allontanavo...e lasciavo sfogare per conto suo pagg. 3 e 4 della sentenza di primo grado); -costrizione della donna a rinunciare al lavoro, per porla in una condizione di dipendenza economica (non poteva acquistare autonomamente neanche beni personali come calze ed assorbenti), e allontanamento dalle relazioni sociali (pag. 3 della sentenza di primo grado); -ingiurie, umiliazioni e aggressioni verbali (queste anche ammesse dall'imputato e dai suoi familiari); -violenze fisiche quando la donna aveva iniziato ad esprimere un pensiero proprio che non corrispondeva a quello del marito ( quando ho incominciato a dirgli quello che pensavo, ho incominciato ad avere il mio pensiero e questo a lui non è andato più bene pag. 4 della sentenza di primo grado); -aggressioni sessuali (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado, ove la donna, riferendo in merito ai rapporti sessuali, aveva dichiarato: lui chiamava doveri giornalmente.... Era come se nel momento in cui aveva questi rapporti fisici con me si alleggeriva e quando mi rifiutavo e anche in questi casi accadeva che lui era violento ). 5.6. La Corte di appello ha omesso di svolgere, in sostanza, non solo l'esame puntuale della prova principale, ma anche il previo accertamento delle condotte denunciate e del loro essere o meno avvenute. A seguire si procederà all'esame specifico di ciascuna delle ritenute inverosimiglianze o contraddizioni ravvisate dalla Corte di merito nelle dichiarazioni testimoniali della persona offesa, in quanto rappresentative di mere congetture espressive di stereotipi di genere ed omissive di fatti pacificamente accertati. 6. Manifestamente illogico deve ritenersi il passaggio della motivazione relativo alla cosiddetta prima inverosimiglianza nella testimonianza della persona offesa, che la Corte afferma rinvenirsi nella parte della querela in cui la donna aveva riferito di atteggiamenti violenti e provocatori del marito, avvenuti sin dall'inizio del matrimonio, e non denunciati per il quieto vivere dei figli che, invece, erano nati sette anni dopo. 6.1. La sentenza impugnata, con asserzioni frammentarie, non si misura con quanto risulta dalla sentenza di primo grado (pagg. 2 e 3) che riportando testualmente la denuncia di Ro.Mi., ha rappresentato come il rapporto fosse stato da sempre connotato da violenze, minacce e umiliazioni subite dal marito, poi aggravatesi con la nascita del primo figlio, avendo la persona offesa deciso di denunciare solo all'esito di una grave aggressione, avvenuta alla presenza del bambino il 3 gennaio 2021 ... Insomma ormai era una situazione dove non si poteva più, era invivibile, per i bambini, per me per tutti insomma in famiglia (pag. 3 della sentenza di primo grado). 6.2. Va ricordato, inoltre, che i tempi relativi alla scelta di denunciare nei reati di violenza di genere, domestica e contro le donne non può mai riflettersi automaticamente sulla valutazione di inattendibilità della persona offesa. Come già chiarito da questa Corte, solo l'ordinamento stabilisce i termini entro i quali un diritto può essere esercitato davanti all'autorità giudiziaria. Per proporre querela il termine è fissato dall' articolo 124 cod. pen. , mentre per la denuncia esso non è stabilito. Ne consegue che il momento in cui detti atti sono presentati non può essere, di per sé, dimostrativo dell'attendibilità o meno di chi adisce le vie legali nei confronti di qualcuno, in quanto delinea solo la finestra temporale riconosciuta per la ponderazione dell'esercizio di un diritto che, specie a fronte di un delitto abituale procedibile di ufficio, quale è quello denunciato da Ro.Mi., non prevede termini per richiederne la tutela. Allorché, invece, il giudice di merito intenda valorizzare il tempo decorso dal reato, rispetto alla presentazione della denuncia o della querela, deve offrire puntuale e specifica motivazione sugli elementi di fatto in forza dei quali giunge alla propria decisione, previo esame della relazione affettiva tra imputato e persona offesa; delle eventuali ragioni addotte da quest'ultima per pervenire alla propria decisione, e, in ogni caso, della specificità del delitto denunciato quando per esso sia necessario un tempo di elaborazione della scelta in considerazione delle conseguenze che ne potrebbero derivare per la stessa vittima che, nella specie, era priva di qualsiasi autonomia economica e madre di due bambini piccoli (Sez. 6., n. 38306 del 14/06/2023, P.). 6.3. L'altro argomento, inserito sempre nella prima inverosimiglianza e ritenuto tale da incidere sulla credibilità della persona offesa, è quello di avere concepito due figli con il marito violento. Si tratta di una motivazione vittimizzante ed illogica in quanto la Corte, invertendo i termini dell'accertamento del fatto oggetto di esame, attribuisce alla persona offesa la responsabilità di non essersi sottratta per tempo alle violenza, così sindacando, in modo del tutto arbitrario, la libera scelta della donna di avere dei figli con il marito, estranea, in quanto tale, alla fattispecie penale e da collocare sempre nell'ambito del noto ciclo della violenza, in cui si susseguono anche momenti di quiete e di pentimento o apparente normalità comportamentale dell'autore. 6.4. A questo riguardo è opportuno richiamare la sentenza della Corte EDU Scuderoni contro Italia, del 23 settembre 2025, in cui vengono riportati gli esiti dai lavori svolti dal Grevio (Gruppo di esperti/e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, per la valutazione dell'effettiva applicazione della Convenzione di Istanbul che nel Rapporto di valutazione di base sull'Italia del gennaio 2020 ha rappresentato l'estrema preoccupazione per il fatto che la qualificazione della violenza da parte dei tribunali come violenza domestica possa dipendere dalla capacità della vittima di tollerare la violenza, sia sopportando anni di relazioni violente senza sporgere denuncia, sia cavandosela da sola. Questo tipo di interpretazione può oscurare la natura della violenza domestica nei confronti delle donne (par. 14), per poi concludere che obbligo dello Stato è proprio quello di incoraggiare le vittime a denunciare la violenza, ritenendo ingiustificabile lasciare alla vittima l'onere di spiegare perché non ha sporto denuncia prima (par. 16). 7. Escluso qualsiasi rilievo alla circostanza, valorizzata dalla sentenza impugnata, che la persona offesa avesse riferito di schiaffi anziché di pugni e viceversa, riguardo a quella che viene definita la seconda contraddizione circa gli obblighi imposti dal marito alla moglie di svolgere o meno le attività domestiche (cucinare, pulire la casa, ecc.), è sufficiente richiamare la puntuale descrizione offerta dalla sentenza di primo grado circa il rapporto tra l'imputato e la persona offesa. Questo era stato da sempre fondato sul dominio di Ca.Gi. e Ro.Mi. doveva rispettare precisi obblighi di ruolo, culturalmente assegnati alle donne e riproduttivi di precisi stereotipi di genere e di subordinazione, compresi i doveri coniugali, non improntati sul reciproco consenso, ma da intendersi come forme di soggezione sessuale, la cui violazione comportava umiliazioni e violenze. La sentenza impugnata, al riguardo, non prende in alcuna considerazione la testimonianza della vittima (riportata a pag. 3 della sentenza di primo grado), che aveva riferito come l'imputato si disinteressasse della casa e dei figli trattandosi di competenze spettanti alla donna , con ciò precludendo a lei la possibilità di lavorare ed assoggettandola completamente da un punto di vista economico: ad ella non era concesso avere una vita di relazione, frequentare gli amici ed avere l'autonomia di acquistare i beni personali di prima istanza (calze, assorbenti...) ; Questi comportamenti, espressivi del delitto denunciato e rimasti sostanzialmente non contestati, incluso il profilo relativo alla violenza economica (Sez. 6, n. 1268 del 14/11/2024, dep. 2025, D., Rv. 287448), sono stati del tutto omessi dalla sentenza impugnata, tanto da privarli non solo della loro grave carica discriminatoria verso la persona offesa in quanto donna, ma anche della loro incontestabile illiceità ai sensi dell' articolo 572 cod. pen. perché lesivi, in modo abituale nel contesto familiare, dei diritti fondamentali della Ro.Mi. sanciti non solo dalla Costituzione italiana, ma anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea , quali il diritto alla dignità umana, il diritto alla vita e all'integrità fisica e mentale, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto al rispetto della vita privata e familiare. 8. Il ricorso ha censurato la sentenza impugnata anche rispetto alla terza contraddizione , ravvisata nella testimonianza della persona offesa con riferimento all'aggressione di Ca.Gi. da cui erano derivate le lesioni asseritamente comprovate solo da una fotografia e da testi de relato che, in tesi, si erano contraddetti. È bene chiarire che, al di là del fatto che la testimonianza della persona offesa costituisce prova autonoma e sufficiente nei termini indicati dalla giurisprudenza richiamata al par. 4, nel caso di specie la lesione è stata accertata dalla foto del livido scattata dall'operante e i testimoni hanno riferito il dato storico di avere visto la Ro.Mi. con un livido , così escludendosi, innanzitutto, che fossero testi de relato e soprattutto che vi sia stata quella circolarità dichiarativa erroneamente menzionata dalla sentenza impugnata, a nulla rilevando i minimali profili di fatto invece valorizzati dalla sentenza impugnata, quali la parte del corpo o la data in cui il livido era stato visto. La Procura generale di Salerno, nel ricorso, ha rilevato come la Corte di appello abbia obliterato del tutto il contenuto delle numerose testimonianze poste a conferma delle dichiarazioni della persona offesa, e, soprattutto, abbia riportato in modo gravemente incompleto i dati oggettivi emersi dalle fotografie, dai messaggi e dalle testimonianze assunte in dibattimento (inclusa quella della sorella dell'imputato), per come evincibili dalla sentenza di primo grado. Queste prove, tra loro convergenti, avevano confermato, ed ulteriormente delineato, il contenuto delle accuse di Ro.Mi. nei confronti del marito, ove si consideri che l'agente operante Fo. aveva fotografato l'ecchimosi sulla donna per avere assistito direttamente alle violenze fisiche o psicologiche dell'uomo o averne avuto conoscenza de relato, riferendo nel dettaglio i frequenti maltrattamenti subiti dalla Ro.Mi. le condotte controllanti che ne escludevano qualsiasi autonomia. 8.1. Risulta con evidenza come la Corte di appello abbia fondato, in diversi e decisivi passaggi della motivazione, il proprio convincimento su segmenti limitati ed insufficienti del narrato dei testimoni escussi, evidentemente funzionale alla ricerca di una spiegazione alternativa dei fatti rispetto a quella riferita dalla persona offesa, così disarticolando la coerenza logica dell'intera motivazione per assenza di compatibilità tra le prove e la loro valutazione. 8.2. A fronte di una puntuale disamina e valutazione delle numerose prove, anche fotografiche, operata dal primo giudice, la Corte di appello, senza offrire una spiegazione dettagliata ed esauriente del loro contenuto e in assenza di una rigorosa lettura delle emergenze processuali, ha ritenuto che il rapporto tra moglie e marito esprimesse una mera animosità... che aveva portato alla dissoluzione del rapporto coniugale , affermando al riguardo che la deposizione di Ro.Mi. (indicata erroneamente come Giuseppina) non poteva essere ritenuta credibile perché diretta a perseguire un interesse economico derivante dalla sentenza di condanna dell'ex marito. 8.3. Questo passaggio della motivazione non si confronta in alcun modo con l'orientamento di questa Corte che impone al giudice di merito di distinguere in modo rigoroso la violenza domestica e le liti familiari valorizzando l'asimmetria di potere e di genere che connota la relazione, di cui la violenza costituisce la modalità più visibile (v., in motivazione, Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B., Rv. 285273; Sez. 6, n. 26934 del 12/03/2024, S.). Entro tale prospettiva si è affermato, in particolare (Sez. 6, n. 32042 dell'8/07/2024, F., Rv. 286854), che qualificare, in un contesto di coppia o familiare, l'intimidazione, le minacce, l'isolamento, le lesioni, i danneggiamenti, l'imposizione di non lavorare, il controllo, la coercizione, come espressivi di mera animosità , non solo deforma dati oggettivi, ma viola i principi fondamentali dell'ordinamento, a partire dall' articolo 3 Cost. che impone di ritenere le donne in una condizione paritaria, giuridica e di fatto, rispetto agli uomini, perché entrambi titolari del diritto alla dignità e alla libertà, cioè diritti umani fondamentali e inalienabili, che non possono subire lesioni o limitazioni, neanche occasionali, in base a costrutti interpretativi fondati sulla normalizzazione della disparità di genere, per come rappresentata nella sentenza impugnata. La linea distintiva tra violenza domestica e liti familiari è netta e non consente confusioni. Si consuma la prima quando un soggetto impedisce ad un altro, in modo reiterato, persino di esprimere un proprio autonomo punto di vista se non con la sanzione della violenza - fisica, psicologica o economica -, della coartazione e dell'offesa e quando la sensazione di paura per l'incolumità (o di rischio o di controllo) riguarda sempre e solo uno dei due, soprattutto attraverso forme ricattatorie o manipolatorie rispetto ai diritti sui figli della coppia prospettando il loro allontanamento dalla vittima se denuncia o se non soggiace ai volere dell'agente. Mentre ricorrono le liti familiari quando le parti sono in posizione paritaria e si confrontano, anche con veemenza, riconoscendo e accettando, reciprocamente, il diritto di ciascuno di esprimere il proprio punto di vista e, soprattutto, senza temere l'altro (Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, cit.; Sez. 6, n. 19847 del 22/04/2022, M.), perché ciò che costituisce il fondamento della relazione sono la riconosciuta e reciproca parità -economica, psicologica, fisica, eccetera - e la piena libertà. La sopracitata sentenza della Corte EDU Scuderoni contro Italia nei parr. 117 e 119 ha ritenuto errata la prassi giudiziaria molto diffusa che esclude la natura illecita del comportamento violento quando concentrato in un breve periodo se i fatti avvengono alla fine di una relazione, senza precedenti dichiarati, e sono allora attribuiti a un semplice stato di collera passeggero... portando le giurisdizioni a riqualificare le violenze come conflitto coniugale , dovendo, invece, richiedersi sempre una visione globale della situazione quando vengono esaminati questo tipo di delitti (Corte EDU, J.I. contro Croazia, 8 settembre 2022, par. 99) o operando un'analisi dell'intero comportamento maltrattante, senza esaminare fatti isolati gli uni dagli altri , ma tenendo conto di tutte le modalità in cui si esplica la violenza domestica comprese le accuse di violenza psicologica e fisica, di ostacolo all'esercizio del diritto di visita della ricorrente e di violenza economica, nonché le accuse di violazione informatica della vita privata per quanto riguarda l'intrusione nel computer della vittima . 8.4. Con riferimento, inoltre, alla mancanza di credibilità della persona offesa in ragione dell'interesse economico perseguito, perché costituitasi parte civile, è opportuno ricordare che la vittima di un reato, subendo il danno criminale, gode sia dell'interesse privato di esercitare un diritto, denunciando la lesione del bene giuridico protetto dalla norma e testimoniando come ciò è avvenuto; sia dell'interesse pubblico alla repressione del delitto, esercitando una serie di poteri in senso rafforzativo della pubblica accusa ( articolo 90 cod. proc. pen. ). Quando la persona offesa sia anche lesa civilmente dal reato, avendone subito un danno patrimoniale o non patrimoniale risarcibile, ha il diritto di esercitare l'azione civile mantenendo le prerogative proprie della persona offesa dal reato e la sua testimonianza può essere posta, anche da sola, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica della sua credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto. La circostanza che vi sia un risvolto economico derivante dalla responsabilità dell'imputato non legittima un aprioristico giudizio di inaffidabilità della sua dichiarazione, potendo risultare opportuno , ma non necessario, per il giudice procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (così Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv.253214, par. 11.1.; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312) volti ad escludere l'intento calunniatorio del dichiarante e non risolventisi in autonome prove del fatto o di ogni segmento della narrazione. Infatti, costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, come si è visto, che la testimonianza della persona offesa, anche costituita parte civile, possa essere legittimamente utilizzata come unica fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede, non dovendosi applicare i criteri di valutazione della prova dettati dall' articolo 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. Ritenere che la stessa in detto caso abbia una credibilità attenuata, o prossima a quella prevista dal citato articolo 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. , rischia di determinare una forma di vittimizzazione secondaria non consentita, in quanto la persona offesa, in assenza di qualsiasi dato normativo che lo preveda, si troverebbe nell'alternativa tra rinunciare ad esercitare un proprio diritto, previsto dall'ordinamento, per essere creduta o esercitarlo con l'obbligo di uno standard superiore di prova (Sez. 3, n. 4252 del 18/11/2024, dep. 2025, M., cit.). Si tratta, peraltro, di un diritto riconosciuto specificamente per le donne vittime di violenza come strumento per evitarne la vittimizzazione dalle fonti sovranazionali che, per effetto dell' articolo 117, primo comma, Cost. , costituiscono parametro di legittimità non soltanto delle decisioni giudiziarie nazionali, ma prima ancora della normativa nazionale e regionale. Sotto tale profilo vanno richiamate, in particolare, la Convenzione di Istanbul (articolo 30), la Direttiva 2024/1385/UE del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, (Considerando n. 56 Al fine di evitare la vittimizzazione secondaria, la vittima dovrebbe poter ottenere un risarcimento nel corso del procedimento penale e articolo 24 Risarcimento a carico dell'autore del reato secondo cui 1. Gli Stati membri provvedono affinché la vittima abbia il diritto di chiedere all'autore del reato, a norma del diritto nazionale, il risarcimento integrale dei danni derivanti da reati di violenza contro le donne e di violenza domestica. 2. Gli Stati membri provvedono, se del caso, affinché le vittime possano ottenere una decisione di risarcimento nel corso del procedimento penale. ). Ciò esclude che un diritto garantito a livello interno e sovranazionale possa tradursi, proprio per le donne vittime di violenza domestica, nel suo contrario, arrivando al paradosso di negare loro un accesso paritario alla giustizia, sull'errato presupposto che esse denunciano fatti non per esercitare diritti inalienabili, con i conseguenti risvolti economici loro dovuti, ma per arricchirsi indebitamente. Si tratta di un principio ulteriormente confermato, da ultimo, dalla citata sentenza della Corte EDU Scuderoni contro Italia, che ai parr. 58 e 59, su questo profilo, menziona espressamente il Rapporto Grevio (par. 17 ...secondo cui automaticamente una moglie/partner che si avvia verso la separazione è una donna che vuole vendicarsi, che cerca di danneggiare e punire il partner ; par. 319. (...) Il GREVIO ha detto di temere, in particolare, che una vittima che compie il passo positivo di costituirsi parte civile in un processo penale si trovi ad affrontare lo stereotipo persistente secondo il quale una vittima attendibile è fragile, passiva, e poco disposta a chiedere riparazione, e in tal caso l'azione può esporla a una certa incredulità e poi, più frequentemente, a una vittimizzazione secondaria. Peraltro nei suoi rapporti di valutazione di riferimento sull'Italia e i Paesi Bassi, il GREVIO ha anche constatato all'interno dei servizi giudiziari la presenza di stereotipi aventi un impatto negativo sulla valutazione dell'attendibilità delle vittime, e ha dunque esortato le autorità ad adottare soprattutto delle misure per agevolare l'accesso delle vittime a un risarcimento nei procedimenti civili e penali, e a fare in modo che tale riparazione sia rapidamente attribuita e sia proporzionata alla gravità del pregiudizio subito ). 9. Anche il quarto profilo di illogicità della testimonianza della persona offesa, ravvisato nella circostanza che una vittima di violenza domestica non possa partecipare ad una festa di famiglia dopo essere stata picchiata, costituisce una mera congettura che per un verso è frutto del dato di comune esperienza che le vittime di violenza nelle relazioni strette tendono a normalizzare, ridimensionare e celare gli abusi che subiscono al contesto esterno, anche per timore di ritorsioni o per senso di impotenza; per altro verso rischia di stabilire in via aprioristica il modello che deve seguire una vittima per essere creduta sulla base non di dati oggettivi, ma dei convincimenti soggettivi di chi la valuta (Sez. 3, n. 5234 del 3/03/2022, dep. 2023, S.). Inoltre, la Corte, per supportare l'inattendibilità della persona offesa riguardo al sopra menzionato comportamento, ha rappresentato che il calcio in viso, sferratole dall'imputato prima della festa, le avesse determinato una vistosa tumefazione (pag. 19), di cui dunque era necessario che qualcuno si accorgesse, circostanza, questa, che non risulta dalla sentenza di primo grado, né da altre prove, così emergendo che il travisamento della prova operato dalla sentenza impugnata era finalizzato a rafforzare l'errata valutazione di inattendibilità. 10. Anche la quinta contraddizione rilevata nella sentenza impugnata si muove sulla stessa falsariga delle congetturali argomentazioni che precedono. Infatti, la Corte di appello, con asserzioni apodittiche e non coerentemente supportate da elementi di fatto (pagg. 19 e 20), ha ritenuto punto verosimile che la donna fosse stata picchiata dal marito alla presenza dei figli per non avere assecondato la sua pretesa ad un rapporto sessuale, aggiungendo che i bambini non se ne fossero accorti nonostante, però, non risulti che fossero mai stati sentiti come testimoni. 11. Infine, la sentenza impugnata, con riferimento alla sesta contraddizione , ha escluso che le lesioni contestate al capo b) fossero mai avvenute, nonostante le prove costituite dal preciso racconto della persona offesa circa le circostanze di fatto in cui erano state inflitte e dalla certificazione medica del Pronto soccorso, in base alla sola circostanza che la donna non avesse svolto ulteriori accertamenti medici. Si tratta di un argomento che non solo confligge con un incontrovertibile dato fattuale (il certificato del Pronto soccorso), ma non si preoccupa neanche di offrire un'ipotesi alternativa capace di spiegare come la persona offesa si fosse procurata quelle lesioni in base ad altre prove. In casi analoghi (denuncia della moglie per lesioni del marito inserite in un contesto maltrattante), dette omissioni valutative hanno condotto a due pronunce di condanna dell'Italia in quanto l'autorità giudiziaria (inquirente e giudicante, civile e penale), nonostante la certificazione medica, aveva isolato i singoli eventi, così dimostrando di non avere alcuna consapevolezza delle caratteristiche particolari dei casi di violenza domestica , assolvendo l'imputato dal delitto di lesioni personali e mettendo in dubbio la credibilità della testimonianza della moglie, senza una motivazione sufficiente, nonostante la presentazione da parte di quest'ultima di un certificato medico redatto in regime d'urgenza immediatamente dopo i fatti denunciati (Corte EDU Scuderoni contro Italia - con rinvio anche alla precedente condanna nel caso P.P. contro Italia del 13 febbraio 2025 - parr. 119-121). Sotto tale profilo la Corte EDU ha ravvisato una violazione da parte delle autorità interne del loro obbligo di dare una risposta proporzionata alla gravità dei fatti denunciati dalla ricorrente . 12. L'ulteriore argomento conclusivo della sentenza, diretto ad escludere l'attendibilità della persona offesa, è quello di avere denunciato il marito in pendenza della separazione coniugale in quanto non può essere certo un caso che il giudizio civile avesse subito un'imprevedibile accelerazione giusto in concomitanza con la denuncia della donna segnalata al Giudice istruttore anche ottenendo l'affidamento esclusivo dei figli e l'assegnazione della casa coniugale (pag. 21). 12.1. Questo passaggio della motivazione risponde a quello che la Corte EDU nella sentenza Scuderoni contro Italia, cit., al par. 118 ha qualificato come un vero e proprio stereotipo pregiudizievole che si traduce in particolare in una tendenza sistematica, in primo luogo, a ridurre la violenza all'interno della coppia al rango di semplici conflitti e, in tal modo, a considerare a priori entrambe le parti responsabili della violenza, ignorando il diverso potere generato dalla violenza stessa....., a presumere automaticamente che la vittima, se è all'origine della separazione, cerchi di vendicarsi, di ottenere un risarcimento o di punire il partner . La menzionata sentenza della Corte EDU ha dato conto come dall'ultimo rapporto del Grevio sull'Italia (paragrafo 58...) emerge che le violenze contro le donne e i minori spesso si intensificano a seguito di una separazione. Le modalità di fissazione dei diritti di visita e di alloggio costituiscono uno strumento ricorrente di perpetuazione delle violenze sia fisiche che psicologiche. Tali modalità sono infatti regolarmente strumentalizzate al fine di influenzare in maniera persistente l'ex compagna, il che produce l'effetto di trasformare i contatti tra i due genitori in una forma di violenza post separazione. (par. 104). 12.2. Peraltro, stigmatizzare la persona offesa per avere denunciato i fatti in corso di separazione non tiene conto dell'introduzione nel nostro ordinamento dell' articolo 64-bis disp. att. cod. proc. pen. per effetto della L. n. 69 del 2019 , cioè l'obbligo di comunicazione da parte dell'Autorità giudiziaria penale dei provvedimenti emessi nei procedimenti penali, per delitti di violenza domestica e di violenza contro le donne, all'Autorità giudiziaria civile, affinché ne tenga doveroso conto proprio a tutela dei minorenni per le decisioni da adottare sulla responsabilità genitoriale e sul diritto di visita del genitore maltrattante (risulta dagli atti che era stata emessa una misura cautelare nei confronti dell'imputato che, ai sensi di tale disposizione, andava obbligatoriamente comunicata di ufficio al Giudice civile). Va ricordato che il delitto di cui all' articolo 572 cod. pen. è di mera condotta ed è solo il comportamento dell'autore ad essere oggetto di accertamento per valutare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che lo integrano. 12.3. Ne consegue che non rilevano, ai fini della valutazione di credibilità della persona offesa, la circostanza che questa abbia legittimamente richiesto, al Tribunale civile, la separazione coniugale e il riconoscimento dei propri inalienabili e personalissimi diritti anche rispetto all'affidamento dei figli minorenni - vittime di violenza assistita da parte del padre - e all'assegnazione della casa familiare, mutando le modalità della richiesta, né la scelta di rivelare un dato (la denuncia) che per legge deve essere conosciuto dal Giudice civile per le sue determinazioni, affinché operi gli accertamenti giudiziari necessari e applichi le regole di giudizio indicate dallo stesso legislatore (Sez. 6, n. 38306 del 14/06/2023, P., Rv. 285185). 12.4. Peraltro, proprio con riferimento al ricorso per separazione coniugale, soprattutto quando venga richiesto l'affidamento dei figli in contesti di violenza, il legislatore, in ossequio al principio, immanente all'ordinamento interno (articolo 2 e 30 Cost. ) ed internazionale, del best interest of the child, sancito dalla CEDU (articolo 3 e 8), ma soprattutto dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176 ) e dalla Convenzione di Istanbul (articolo 26, 31, 48 e 51), dispone che tutte le autorità operino una corretta valutazione del rischio di reiterazione dei comportamenti maltrattanti, per garantire sicurezza alle vittime di violenza domestica (Sez. 6, n. 20004 del 12/03/2024, S., Rv. 286478). 12.5. La circostanza che una donna che denuncia di avere subito violenza domestica da parte del marito, in pendenza di una separazione coniugale, possa averlo fatto per ottenere l'affidamento esclusivo dei propri figli e dell'assegnazione della casa familiare di per sé non assume alcuna valenza negativa, neanche ai fini della valutazione della sua credibilità in sede penale, in quanto innanzitutto corrisponde all'esercizio di un preciso diritto previsto dall'ordinamento a tutela sua e dei propri figli; ma soprattutto perché è la legislazione interna - civile e penale - e sovranazionale a sollecitare e sostenere le vittime di violenza domestica ed i loro figli a recidere o limitare i vincoli con l'autore, anteponendo a qualsiasi altro diritto quello dei minorenni di vivere e crescere in contesti familiari accudenti e protettivi (v., in tal senso, Corte EDU, I.M. e altri c. Italia, 10 novembre 2022, par. 111, ove si afferma che Per quanto riguarda i minori, che sono particolarmente vulnerabili, le disposizioni stabilite dallo Stato per proteggerli da atti di violenza che rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 3 e 8 devono essere efficaci ed includere misure ragionevoli per prevenire i maltrattamenti di cui le autorità erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza, nonché un efficace prevenzione per proteggere i minori da tali gravi forme di lesioni personali ). Diversamente interpretando, si perverrebbe al paradosso, contrastante con il principio di non contraddizione immanente all'ordinamento, oltre che con il ruolo istituzionale spettante ai Tribunali civili, che una donna vittima della violenza del proprio partner non possa mai chiedere la separazione, anche a tutela (fisica, psicologica ed economica) propria e dei bambini, perché questa dà diritto inalienabile e personalissimo si trasformerebbe, illegittimamente, in un atto di matrice vendicativa tale da renderla inattendibile per il giudice penale e precluderle anche l'accesso alla giustizia civile, così da imporre una sistematica vittimizzazione secondaria delle donne che denunciano la violenza in fase di separazione (Sez. 6, n. 32042 dell'8/07/2024, F., Rv. 286854). 12.6. In conclusione, la motivazione della Corte di merito, senza tenere conto del rilievo che nel corso dell'esame l'imputato non ha escluso categoricamente gli addebiti a suo carico, ammettendo i litigi con l'ex moglie, precisando di averla aggredita verbalmente in qualche occasione (pag. 8 della sentenza di primo grado), e senza confrontarsi con il quadro probatorio compiutamente vagliato dal primo giudice, ha vulnerato la valutazione di credibilità della persona offesa sulla base di costrutti motivazionali non ancorati alla pertinente e consolidata giurisprudenza di legittimità, alterando la valutazione di comportamenti e fatti comprovati dalla sentenza di primo grado, con un approccio frammentario alla prova dichiarativa a fronte di un caso che coinvolgeva anche minorenni di 7 e 13 anni, senza misurarsi con i parametri della valutazione della testimonianza della persona offesa per come supportata dai convergenti elementi di riscontro indicati dal primo giudice. 13. Dalle considerazioni che precedono consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio davanti alla Corte di appello di Salerno, affinché colmi le rilevate lacune della motivazione uniformandosi ai principi di/questa Suprema Corte stabiliti. Le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato saranno liquidate dalla Corte di appello di Salerno con separato decreto di pagamento ai sensi degli articolo 82 e 83 D.P.R. 115/2002 . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Salerno. Dispone, a norma dell 'articolo 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 19 6, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025. Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2025.