Niente sanzioni al genitore che rifiuta la terapia familiare: le sue inadempienze non possono ricadere sui figli

La Prima Sezione civile della Corte di Cassazione torna sui limiti dei poteri del giudice minorile in tema di percorsi terapeutici imposti ai genitori e di sanzionabilità del loro rifiuto.

La Prima Sezione civile della Cassazione (ord. 14 dicembre 2025, n. 32576) ha rigettato il ricorso di un padre che chiedeva di sanzionare o ammonire la madre delle figlie minori per il mancato rispetto dell'indicazione, proveniente dal Tribunale per i minorenni, di intraprendere un percorso di terapia familiare e sostegno alla genitorialità. La Corte conferma che il giudice può monitorare le dinamiche familiari tramite i servizi sociali e modulare i provvedimenti nell'interesse dei minori, ma non può imporre – né sanzionare il rifiuto di – trattamenti psicoterapeutici, essendo questi rimessi all'autodeterminazione personale. La vicenda prende le mosse da un procedimento innanzi al Tribunale per i minorenni di Bologna, avviato dal PM a tutela di tre minori, figlie di una coppia già protagonista di un giudizio di divorzio altamente conflittuale. Accertata l'impossibilità di dare attuazione al calendario di incontri padre‑figlie, il Tribunale, all'esito di CTU, aveva disposto incontri liberi tra padre e figlie e suggerito ai genitori un programma di sostegno psicologico e alla genitorialità , con vigilanza dei servizi sociali. La Corte d'appello di Bologna ha respinto il reclamo del padre, che insisteva per l'ammonimento o la sanzione della madre, ritenuta non collaborativa per non aver aderito al percorso terapeutico. I giudici motivavano la decisione sottolineando che le figlie, ascoltate e ritenute capaci di discernimento, rifiutano il padre per un vissuto soggettivo di mancanza di empatia e maltrattamento relazionale, non per condizionamento materno. Inoltre i servizi sociali attestavano un percorso di ricostruzione della genitorialità «in via di miglioramento», che non suggerisce soluzioni drastiche (come forzare gli incontri o separare le sorelle). La Cassazione ha confermato la decisione. Il giudice può sollecitare, ma non imporre , una terapia familiare, né sanzionarne il mancato svolgimento, trattandosi di intervento incidente sulla libertà personale e sul diritto alla salute, in contrasto con gli articolo 13 e 32, comma 2, Cost. , come già affermato da Cass. n. 13506/2015 e n. 17903/2023 . Sono state ritenute inammissibili anche le censure relative al travisamento delle prove. Sul punto la Corte ribadisce che il fulcro non è “correggere” le minori con terapie coatte o calendari imposti, ma il lavoro del genitore rifiutato su di sé, «con impegno, empatia e sollecitudine». Infine, «non è neppure astrattamente ipotizzabile che le asserite inadempienze o l'atteggiamento non collaborativo della madre , ndr (rispetto al percorso di psicoterapia familiare) dovessero essere sanzionate dalla Corte di Appello con l'adozione di provvedimenti incidenti sulla vita delle minori ».

Presidente Acierno – Relatore Iofrida Fatti di causa La Corte d'appello di Bologna, con decreto pubblicato il 22/7/2024, ha respinto il reclamo proposto da M. C. avverso il provvedimento del gennaio 2023 del Tribunale per i Minorenni di Bologna che - nell'ambito di un procedimento avviato dal Pubblico Ministero, il quale, preso atto delle relazioni dei Servizi Sociali, aveva chiesto al Tribunale per i minorenni di Bologna di adottare i provvedimenti necessari a tutela delle minori A., nata il (OMISSIS), A., nata il (OMISSIS), e A., nata il .., figlie di M.C. e di L.A., evidenziando che si era riscontrata l'impossibilità di dare attuazione al disposto calendario degli incontri tra il padre e le figlie, programmato nell'ambito del giudizio conclusosi con la sentenza che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei due genitori - aveva, all'esito di una consulenza tecnica, disposto che le minori potessero incontrare liberamente il padre e che i genitori, al fine di superare la fortissima conflittualità genitoriale e il rifiuto delle figlie di incontrare il padre, partecipassero ad un programma di sostegno psicologico, incaricando i Servizi Sociali di effettuare la vigilanza sul nucleo familiare e sul percorso delle minori. In particolare, la Corte d'appello, in conformità alle richieste del PG, ha rilevato la inconferenza di alcuni profili del reclamo, riguardanti, ad es., altro giudizio tra le stesse parti, e ha precisato che l'Autorità giudiziaria, quanto al percorso di psicoterapia o mediazione, deve limitarsi a suggerimenti o solleciti. Neppure, ad avviso della Corte, era possibile ammonire o sanzionare la resistente L.A. per il suo comportamento, asseritamente non collaborativo, avendo il Tribunale dato indicazioni sulla piena libertà degli incontri tra padre e figlie, le quali, capaci di discernimento, tenendo conto dell'età delle stesse, almeno di A. e A., erano state ascoltate, emergendo dalla loro audizione che la situazione di rifiuto del padre non era frutto di un comportamento manipolatorio della madre ma del loro convincimento «di avere un genitore privo di empatia e sostanzialmente maltrattante dal punto di vista della relazione genitoriale» e che le stesse non possono essere forzate a incontrare il padre né addirittura separate tra di loro. Emergeva, peraltro, dalla relazione del Servizi Sociali del 4/7/2024, che il lungo e complesso percorso di ricostruzione della genitorialità era «in via di miglioramento», avendo le minori «trovato e deciso quanto spazio dare alla relazione con il padre e, con ciò, quale e quanto spazio dare alla propria serenità», questo in assenza di comportamenti dell'altro genitore manipolatori o ostacolanti. Avverso la suddetta pronuncia, M.C. propone ricorso per cassazione, notificato il 24/2/2025, affidato a tre motivi, nei confronti di L.A. (che resiste con controricorso). Il P.G. ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso. La controricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell' articolo 8 CEDU , dell'articolo 333 cc, 709 ter cpc, in relazione al motivo di cui all' articolo 360, comma n 1.n.3 c.p.c. , laddove l'impugnato decreto ha escluso la possibilità di sanzionare e/o ammonire la madre delle minori per non avere aderito alla prescrizione, impartita dal Tribunale per i Minorenni di Bologna - allo scopo di superare il rifiuto opposto dalle figlie di frequentare il padre - «di proseguire un percorso di terapia famigliare, di sostegno psicologico e di sostegno alla genitorialità nell'ottica di superare i momenti di rabbia e rancore reciproci e di gestire adeguatamente ed in modo pacifico le questioni concernenti le figlie…»; b) con il secondo motivo, la nullità del decreto, in relazione all' articolo 360, comma 1, n. 4 n.5 c.p.c. , per difetto assoluto di motivazione e/o motivazione inesistente o solamente apparente e per travisamento di risultanze istruttorie in atti in relazione ad un fatto decisivo per la controversia, laddove la Corte territoriale ha argomentato [a pag.2] «la complessa indagine svolta dal TM e l'ascolto delle minori hanno evidenziato che la situazione non è frutto di un comportamento manipolatorio della madre»; c) con il terzo motivo, la nullità del decreto in relazione all' articolo 360, comma 1, n. 4, n.5 c.p.c. , per violazione e per difetto assoluto di motivazione e/o motivazione inesistente o solamente apparente e per travisamento di risultanze istruttorie in atti in relazione a un fatto decisivo per la controversia, laddove la Corte d'appello ha ritenuto [a pag.3] «che quindi deve essere ben chiaro al reclamante che la tesi del TM è pienamente condivisa da questa Corte, nel senso di ritenere che il problema non è delle minori, cui andrebbe imposta una terapia o un calendario obbligatorio, ma del reclamante stesso, il quale deve prendere atto del fatto che la situazione, come cristallizzata, deve essere superata con impegno, empatia e sollecitudine, senza potere pensare di risolvere il problema della scelta (si ripete contraria ad una utile genitorialità) delle figlie con sanzioni o obblighi di natura diversa; che, quindi, del tutto inconferente è il richiamo alla Corte perché provveda «con coraggio» a modificare la situazione imponendo alle minori scelte diverse o addirittura separandole fra loro, perché ciò costituirebbe non un comportamento coraggioso, ma un comportamento imprudente ed insensibile oltre che un comportamento controproducente per lo stesso ricorrente». 2. La prima censura è infondata. Il ricorrente insiste sul fatto che la L.A. avrebbe dovuto essere sanzionata poiché aveva tenuto un comportamento non collaborativo, avendo rifiutato di intraprendere il percorso di terapia familiare indicato dal Tribunale. Ma la Corte di Appello di Bologna ha rigettato il reclamo, evidenziando che non è sanzionabile il comportamento della L.A. poiché gli incontri tra il padre e le figlie, ritenute pienamente consapevoli e capaci di discernimento, sono stati liberalizzati e l'espletata istruttoria ha consentito di appurare come il rifiuto opposto dalle minori alla frequentazione del M.C. non sia riconducibile ad un comportamento manipolatorio della madre; si è, inoltre, precisato che il percorso di ricostruzione della genitorialità, peraltro già in atto, non può intraprendersi con scelte radicali ed imposte ma solo attraverso un percorso improntato alla pazienza, da condursi «con impegno empatia e sollecitudine». Il ricorrente sostiene che l'orientamento di questo giudice di legittimità secondo cui il percorso di terapia familiare può essere consigliato ma non imposto, non sarebbe invocabile nei casi, come quello in esame, in cui i minori sono esposti ad un grave pregiudizio connesso alla forte conflittualità tra i genitori. Tale prospettazione difensiva non può essere condivisa. Questa Corte ha, invero, affermato, in tema di affidamento dei figli minori, che la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di un altro, da seguire insieme, di sostegno alla genitorialità, comporta, anche se ritenuta non vincolante, un condizionamento, per cui è in contrasto con gli articolo 13 e 32, comma 2, Cost. , atteso che, mentre l'intervento per diminuire la conflittualità, richiesto dal giudice al servizio sociale, è collegato alla possibile modifica dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore, quella prescrizione è connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione ( Cass. n. 13506 del 2015 e Cass. n. 17903 del 2023 ). In sostanza, quindi, il giudice del merito può incidere sui comportamenti della coppia genitoriale attraverso il «monitoraggio» delle dinamiche familiari affidato ai servizi sociali ma non ha il potere di imporre trattamenti terapeutici funzionali a correggere le dinamiche patologiche, anche se tali dinamiche incidono negativamente sulla vita dei minori. Né può sostenersi che detti principi possano essere derogati nei casi, come quello in esame, in cui il percorso terapeutico sia funzionale a ridurre la conflittualità tra gli adulti, in quanto una tale distinzione, non solo non trova riscontro nelle pronunce di legittimità, ma, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è in alcun modo avallata dalla giurisprudenza unionale. Alla luce di quanto precede, dunque, non è neppure astrattamente ipotizzabile che le asserite inadempienze o l'atteggiamento non collaborativo della L.A. (rispetto al percorso di psicoterapia familiare) dovessero essere sanzionate dalla Corte di Appello con l'adozione di provvedimenti incidenti sulla vita delle minori. 3. Le restanti censure sono inammissibili. Il ricorrente afferma che la Corte di Appello avrebbe adottato la sua decisione travisando il contenuto delle prove e discostandosi dai pareri forniti dal consulente tecnico di ufficio e dagli altri incaricati. Il ricorso difetta, anzitutto, di autosufficienza poiché il ricorrente, riproducendo solo parziali stralci delle relazioni tecniche in atti, di fatto impedisce di comprendere il senso complessivo delle considerazioni svolte dagli esperti. In ogni caso, la Corte di merito ha il potere, non solo di interpretare il parere degli esperti, ma anche di disattenderlo in tutto o in parte. La tesi sostenuta dalla Corte di Appello di Bologna, secondo cui il rifiuto delle figlie di relazionarsi con il padre non sarebbe ascrivibile a comportamenti manipolatori della madre, trova diretto riscontro in altre pronunce giudiziali intercorse tra le parti e ormai irrevocabili. Il Tribunale per i minorenni, invero, conforta la sua conclusione sul punto richiamandosi all'accertamento in fatto compiuto, tanto dal Tribunale di Reggio Emilia (28 agosto 2019 in atti), che dalla Corte di Appello di Bologna con la sentenza n. 1887 del 2020 (cfr. sentenza del primo grado pag. 11). Quanto al profilo, secondo cui la Corte di Appello avrebbe dovuto imporre alle minori scelte diverse ed individualizzate alla stregua di quanto suggerito dagli esperti, va rilevato che la soluzione adottata dalla Corte territoriale risulta suffragata da uno specifico richiamo alla relazione dei servizi sociali del 4.7.2024 che riferisce «di un percorso di ricostruzione della genitorialità già in atto che non consiglia soluzioni drastiche e violente». Sarebbe stato, perciò, onere del M.C. confrontarsi anche con tale dato fattuale che, invece, omette del tutto di considerare. 4.Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell' articolo 52 d.lgs. n. 196 del 2003 . Essendo il procedimento esente, non si applica l'articolo 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore della controricorrente, in € 3.300,00 per compensi e € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Dispone che, in caso di diffusione della presente decisione, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell 'articolo 52 d.lgs. n. 196 del 200 3.