Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull’effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento all’elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento e coabitazione con il minore, ancorché con l’aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali.
Questo il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte nella pronuncia in esame. Il caso Il Tribunale dei minori, su ricorso ex articolo 330 c.c. promosso da un padre, aveva dichiarato la compagna di quest'ultimo decaduta dalla responsabilità genitoriale e incaricato il SS competente di assicurare al loro figlio minore il necessario sostegno psicologico. Avverso detto provvedimento la madre aveva promosso reclamo chiedendo, in via “cautelare”, di disporre la sospensione della sua immediata esecutività e, nel merito, la riforma del medesimo decreto, con il reintegro nell'esercizio della responsabilità genitoriale . La Corte di Appello, nell'accogliere il reclamo, osservava che le circostanze fattuali inerenti all'intera vicenda controversa disvelavano, “ prima facie ”, l'oggettiva e palese sproporzione del provvedimento di decadenza rispetto alla necessità di garantire la tutela ed il “ best interest ” del minore, che da oltre un lustro non viveva più con la madre. Inoltre, a detta del giudice del reclamo, la ribadita volontà del minore, in varie occasioni, di non intrattenere più relazioni con la madre, se pur costituiva un fatto storico non ignorabile, non poteva essere, comunque, ritenuto un elemento risolutivo ai fini dell'indagine in ordine all'accertamento dei presupposti di legge per la pronuncia della dichiarazione di decadenza di cui all' articolo 330 c.c. Avverso tale decisione il padre decideva di promuovere ricorso per cassazione. Sull'ammissibilità del ricorso In primo luogo, la Suprema Corte ricorda che, in materia di provvedimenti de potestate ex articolo 330, 333 e 336 c.c. , il decreto pronunciato dalla Corte d'Appello sul reclamo avverso quello del Tribunale per i minorenni è impugnabile con il ricorso per cassazione, avendo, al pari del decreto reclamato, carattere decisorio e definitivo , in quanto incidente su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, ed essendo modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto e, quindi, idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus , anche quando non sia stato emesso a conclusione del procedimento per essere stato, anzi, espressamente pronunciato “in via non definitiva”, trattandosi di provvedimento che riveste comunque carattere decisorio, quando non sia stato adottato a titolo provvisorio ed urgente, idoneo ad incidere in modo tendenzialmente stabile sull'esercizio della responsabilità genitoriale. L'adozione dei provvedimenti di decadenza Secondo il combinato disposto degli articolo 330 e 333 c.c. il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In particolare, quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. Si tratta di una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente del minore a crescere nel contesto familiare d'origine. Infatti, se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire, atteso che i provvedimenti modificativi ed ablativi della responsabilità genitoriale sono preordinati all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli . La soluzione Nel caso di specie, secondo la Suprema Corte, la Corte di Appello ha posto a sostegno della sua decisione plurimi elementi indicando specificatamente le fonti del suo convincimento e spiegando le ragioni per le quali le dichiarazioni del piccolo, che sono state attentamente vagliate, non potessero essere ritenute attendibili ed idonee a corroborare la richiesta di un provvedimento di decadenza per il quale non erano emersi in causa gravi violazioni dei doveri genitoriali anche con riferimento al mancato assolvimento degli obblighi di mantenimento. Da qui, quindi, le ragioni del rigetto del ricorso.
Presidente Giusti - Relatore Caprioli Fatti di causa Considerato che Il Tribunale dei minori di Bari con provvedimento definitivo n. 3382/2021 confermava l'affidamento al SS del Comune di Bari, del minore Gi.Pi. nato dai genitori non coniugati Gi.Gi. e Dr.Ak., i quali nel 2013 avevano interrotto la loro convivenza more uxorio , con il compito di monitorare le condizioni del minore con il padre ed assicurare, eventualmente d'intesa con il CF, l'avvio di un percorso di psicoterapia con le finalità suggerite dal Ctu, anche a cura di un professionista indicato dal padre. Prescriveva a quest'ultimo di attivarsi in tal senso e di favorire la ripresa dei contatti tra il figlioletto e la madre. Con ricorso proposto ex articolo 330 cod. civ. il 12.4.2022 il padre chiedeva al TM di Bari la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale di Dr.Ak. sull'assunto che la stessa avrebbe violato i suoi doveri di vigilanza e cura del minore, omettendo anche di contribuire al suo mantenimento indiretto fissato nella misura di Euro 170,00 al mese. Dr.Ak. si era costituita in giudizio, deducendo che il ricorso esperito da Gi.Gi. si fondava su non veritiere prospettazioni fattuali, tese unicamente a screditare la figura materna, che, invece, si è sempre dimostrata attenta ai bisogni del minore, dalla cui vita, suo malgrado, è stata estromessa a causa delle condotte illecite compiute dal padre. Con decreto del 17-22.1.2024 il TM di Bari, statuendo in via definitiva, aveva dichiarato la madre decaduta dalla responsabilità genitoriale ed aveva incaricato il SS competente di assicurare al minore, in raccordo con il CF, il necessario sostegno psicologico, anche al fine di favorire, ove possibile, la ripresa dei rapporti tra il minore e la genitrice. Il Collegio di prima istanza rilevava che all'udienza del 21.6.2023 il minore aveva riferito di aver visto l'ultima volta la madre alla sua prima comunione nel maggio 2019, di non volerla più sentire neppure telefonicamente poiché, quando viveva con lei, lo lasciava solo in casa, uscendo dopo cena, picchiandolo, in un'occasione anche con una frustra, e di non volerla più incontrare in quanto ogni contatto era per lui motivo di agitazione; che, inoltre, il bambino aveva raccontato al personale del SS che aveva brutti ricordi del periodo di convivenza con la genitrice; che la psicologa che lo aveva in cura aveva annotato nella sua relazione che Gi.Pi. si era rifiutato di parlare della madre, additandola come violenta e fonte di grave ansia. Sulla scorta degli anzidetti elementi, il TM ha giustificato l'adozione del provvedimento di carattere ablativo . Avverso detto provvedimento la madre proponeva reclamo, chiedendo, in via cautelare , di disporre la sospensione della sua immediata esecutività e, nel merito, la riforma del medesimo decreto, con il reintegro nell'esercizio della responsabilità genitoriale. Al reclamo resisteva Gi.Gi., che ne chiedeva la reiezione, con la conferma del decreto gravato. Il curatore speciale del minore concludeva per la reintegra della madre nella responsabilità genitoriale e la conferma dell'incarico al SS del Comune di Bari di assicurare a Gi.Pi., in raccordo con il competente CF, il necessario sostegno psicologico, anche al fine di favorire la ripresa dei contatti madre-figlio. Con decreto nr 57/2024 la Corte di appello accoglieva il reclamo. Il giudice del reclamo osservava che le circostanze fattuali inerenti all'intera vicenda controversa disvelavano, prima facie , l'oggettiva e palese sproporzione del provvedimento di decadenza rispetto alla necessità di garantire la tutela ed il best interest del minore, che da oltre un lustro non vive più con la madre. Inoltre, il decreto impugnato era, con evidenza, connotato dal reiterato uso di espressioni presuntive ed incerte che finivano per rendere intrinsecamente malfermo il complessivo ragionamento giustificativo della disposta ablazione della responsabilità genitoriale, peraltro fondata su invero risalenti elementi di fatto, che, come si dirà in prosieguo, risultano superati da intrascurabili sopravvenienze giudiziarie e, comunque, non trovavano riscontro nell'intero corredo delle acquisizioni istruttorie. La Corte di appello precisava poi che dalla relazione di ctu predisposta dalla prof. De.Ma. nell'ambito del procedimento n. 448/19 RGVG emergeva che entrambi i genitori possiedono capacità genitoriali adeguate, con riconosciuta idoneità ad assolvere alle loro funzioni di cura ed educazione del minore. Inoltre, la psicologa che si era occupata della valutazione del nucleo familiare aveva evidenziato che il sig. Gi.Gi. ha una personalità caratterizzata dalla tendenza a voler manipolare l'interazione con l'interlocutore (...). Tale atteggiamento e stile comunicativo potrebbe verosimilmente aver indirettamente influenzato e avallato il sentire di Gi.Pi., il quale già stava vivendo sentimenti di perdita del proprio posto centrale nella vita della madre . Sicché, era ragionevole ritenere, sulla base del responso tecnico dell'esperta, che l'atteggiamento di ostinata avversione di Gi.Pi. nei confronti della figura materna potesse essere stato (anche implicitamente) influenzato dalla necessità di compiacere il padre. Non poteva neppure essere tralasciato che nella relazione di ctu è stato rilevato che l'alleanza di Gi.Pi. con il padre può essere riletta in termini di un conflitto di lealtà nei confronti del padre, vissuto come l'unica e sola figura salvifica che non offre ulteriore spazio di apertura ad altre figure di riferimento . Quanto sopra trova conferma nella relazione redatta il 2.4.2019 dalla psicologa Te.Il., nominata ausiliare del Pm nel procedimento penale per il reato di cui all' articolo 572 cod. pen. contestato ad Dr.Ak. Pertanto, il riferito senso di paura e di panico che il minore, in più occasioni, aveva affermato di provare, anche solo nel sentire nominare la genitrice, può trovare spiegazione nelle suddette considerazioni, che valgono ad indiziare una più che probabile attività di condizionamento psicologico esercitata dal padre, anche tenuto conto che le contestate violenze fisiche lamentate da Gi.Pi. all'epoca della convivenza con la madre erano state attentamente vagliate in sede penale e erano state esitate in un provvedimento di archiviazione per tutte le ipotesi di reato formulate a carico della madre. Peraltro, era emblematico dell'inattendibilità del minore quanto accertato visivamente dal personale della Questura di Bari e riprodotto nella suddetta annotazione di Pg, nella quale si fa riferimento ad un presunto episodio lesivo che la madre avrebbe compiuto il 18.3.2019 in danno del figlioletto ...Gi.Pi. riferiva di essere stato picchiato sul sedere con una cinta dalla mamma. Giunti sul posto gli operanti accertavano le buone condizioni di salute del bambino che, spogliandosi per la notte, mostrava chiaramente l'assenza di segni di violenza sul corpo. Successivamente, però, volendo gli operanti rivedere se il bambino necessitasse di aiuto, notavano che il piccolo stava sfregando con veemenza le mani sulle parti che aveva riferito essere state colpite dalla cinta, come per mostrare segni di una violenza che non era assolutamente stata... . D'altra parte, dall'accesa conflittualità fra i genitori emergeva un atteggiamento di aperto ostruzionismo da parte di Giaccio nei confronti di Dr.Ak., il quale, già prima della pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale, l'aveva estromessa da qualsiasi decisione inerente alla cura e all'educazione di Gi.Pi., negandole la possibilità di esprimere la propria opinione in merito ad alcune scelte medico-sanitarie che riguardavano il bambino e scegliendo in modo unilaterale la psicoterapeuta che avrebbe dovuto preparare Gi.Pi. ad un'eventuale ricostruzione del rapporto madre-figlio. A ciò poteva ulteriormente aggiungersi che Gi.Gi. aveva manifestato reiteratamente una forte ostilità non solo verso la madre del minore, ma anche del suo nuovo compagno, tanto che da alcune querele sporte sono emersi comportamenti violenti e minacciosi, desumibili da video in cui si può notare l'odierno resistente sferrare calci in danno del partner dell'ex convivente o da conversazioni contenenti intimidazioni e minacce e, ancora, da messaggi scambiati tra Gi.Gi. e l'altro uomo, in cui non esita a denigrarlo aspramente ed incita il figlioletto a ribellarsi. Sotto il distinto profilo valutativo riguardante le doglianze del resistente circa la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento dovuto dalla madre in favore del minore, il giudice del reclamo rilevava che anch'esse apparivano prive di riscontro in punto di fatto. In proposito, era rimasta incontestata la circostanza, addotta dalla reclamante, relativa ai numerosi tentativi da lei compiuti al fine di poter adempiere ai propri obblighi economici nei confronti del figlio, attraverso la produzione degli screenshot di messaggi whatsapp con cui Dr.Ak. ha chiesto invano l'Iban del c/c intestato a Gi.Gi., onde poter versare le somme stabilite per il mantenimento di Gi.Pi. Così come qualsiasi tentativo messo in atto, in via informale e formale, da parte del difensore di quest'ultima non risultava andato a buon fine. Ancora, la madre aveva inviato vaglia postali a Gi.Pi. e, nondimeno, anche tale modalità solutoria, non aveva sortito l'effetto sperato, atteso che il genitore non era mai andato ad incassare i titoli, tanto che l'ufficio postale li aveva restituiti al mittente. Dimodoché, gli elementi su evidenziati elidevano i presunti presupposti su cui il TM aveva ritenuto di poter fondare il drastico e labilmente motivato provvedimento di completa cancellazione del ruolo genitoriale della madre non risultando, in realtà, provati comportamenti effettivamente violativi dei doveri genitoriali da parte di Dr.Ak. che si siano causalmente tradotti in un pregiudizio per il figlio. Osservava poi che la ribadita volontà del minore in varie occasioni di non intrattenere più relazioni con la madre , se pur costituiva un fatto storico non ignorabile, non poteva essere, comunque, ritenuto un elemento risolutivo ai fini dell'indagine in ordine all'accertamento dei presupposti di legge per la pronuncia della dichiarazione di decadenza di cui all' articolo 330 cod. civ. , dei quali, in questa rinnovata fase di giudizio, sulla scorta degli argomenti sopra esposti, era emersa la ragionevole insussistenza. Avverso tale decreto Gi.Gi. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi cui non ha resistito Dr.Ak. che è rimasta intimata. Con ordinanza del 20.3.2025 questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo disponendo la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione al curatore speciale e al Procuratore generale presso la Corte d'Appello a cura della parte ricorrente, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Assolto l'incombente veniva fissata nuovamente l'udienza camerale per la data del 3.12.2025. Ragioni della decisione Considerato che Con un primo motivo si deduce violazione dell'articolo 6 CEDU , degli articolo 24 e 111 Cost., degli articolo 115, 116 e 202 e s.s. c.p.c., dell'articolo 12 della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia con L. 27 maggio 1991 n. 176, dell'articolo 6 della Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva in Italia con L. 20 marzo 2003 n. 77, dell'articolo 24, co. 1, della CDFUE e degli articolo 315-bis c.c. , 473 bis.4 c.p.c., avendo la Corte d'Appello assunto un provvedimento riguardante la vita del minore senza procedere al suo ascolto. Con un secondo motivo si deduce la violazione dell' articolo 360 CO. 1 N. 3 C.P.C. violazione o falsa applicazione dell' articolo 739 c.p.c. in combinato con l' articolo 332 c.c. Si sostiene che il decreto pronunciato dalla Corte d'Appello sul reclamo avverso quello del Tribunale per i minorenni ex articolo 330, 333 e 336 c.c. , è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, avendo, al pari del decreto reclamato, carattere decisorio e definitivo, in quanto incidente su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, ed essendo modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto e quindi idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus. Con un terzo motivo si denuncia la articolo 360 co. 1 n. 5 travisamento ed erronea valutazione delle risultanze emerse nella ctu predisposta nel procedimento n. 448/19, nella relazione della psicologa ausiliaria del pm nel procedimento penale a carico della sig.ra Dr.Ak., nonchè l'omesso esame della relazione dei servizi sociali del 17/3/23 (proc. n. 512/22 v.g.) e della relazione della psicologa dott.sa De.Ma. Si rimprovera alla Corte di appello di aver trascurato che dagli esiti dell'istruttoria svolta in primo grado sono emerse le gravi condotte della madre nei confronti del figlio e sono stati riscontrati i maltrattamenti inferti dalla madre che costituiscono ... una grave violazione dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale e con grave pregiudizio per il figlio . Si lamenta che la Corte di appello si sarebbe limitata a riportare parte di una Relazione di CTU predisposta in un diverso giudizio precedentemente intercorso tra le parti (448/19 R.G.V.G. Tribunale Minorenni di Bari) e parte di una Relazione redatta il 2.4.2019 dalla psicologa Te.Il., nominata ausiliare del PM nel procedimento penale per il reato di cui all' articolo 572 cod. pen. contestato ad Dr.Ak. Relazioni, però, che non avrebbero espressamente escluso i maltrattamenti né le gravi violazioni dei doveri genitoriali denunciati dall'odierno ricorrente, ribaditi a più riprese dal minore Gi.Pi. e confermati dal provvedimento decadenziale pronunciato dal Tribunale. Si sottolinea comunque che dagli stralci riportati dalla Corte delle suddette Relazioni emerge solo l'ipotetica e presunta capacità di condizionamento che il sig. Gi.Gi. avrebbe nei confronti del figlio. Si afferma inoltre che poteva essere sottaciuta la volontà dello stesso, il quale aveva riferito di non avere intenzione di intrattenere alcun rapporto con la figura materna, stante le vessazioni subite e che dagli ascolti del minore era emersa, dunque, la ferma ostilità di Gi.Pi. nei confronti della madre. Circostanza, questa, che non poteva essere trascurata, considerando che la suddetta ostilità non era mutata nel corso degli anni trascorsi ed era stata ben evidenziata dalla relazione della CTU espletata nel procedimento n. 448/19 R.G.V.G. Tribunale minorenni di Bari. Si lamenta che nel decreto emesso dalla Corte non era dato rinvenire alcun cenno relativo alle condotte della madre che hanno ingenerato nel minore un meccanismo di auto-difesa per cercare di gestire la paura, facendolo giungere alla decisione di non volerla più vedere. Con un quarto motivo si censura il decreto sotto il profilo della violazione dell'articolo 360 co. 1 n. 3 e 5 violazione dell' articolo 2729 c.c. per avere la Corte di appello omesso di fornire adeguata motivazione in merito alla ritenuta inattendibilità del minore. In proposito si osserva che il minore Gi.Pi. era stato sentito in più occasioni nel corso dei vari procedimenti che si sono susseguiti negli anni e, da ultimo, all'udienza del 21.06.2023 nell'ambito del già richiamato procedimento n. 515/22 R.G.V.G. Tribunale minorenni di Bari. In tale udienza, il minore aveva dichiarato di aver visto la madre per l'ultima volta nel 2019; di non riconoscere la sig.ra Dr.Ak. come suo genitore, in virtù dei comportamenti violenti che la stessa aveva adottato nei suoi confronti quando viveva in casa con lei; di essere stato ripetutamente lasciato solo in casa di sera e di aver subito, in più occasioni, violenze fisiche; di nutrire, pertanto, un forte senso di paura nei riguardi della madre. Si sostiene che la Corte d'Appello, senza compiere alcun ulteriore accertamento, si sarebbe limitata a dichiarare la totale inattendibilità del minore, facendo riferimento a mere presunzioni, per le quali in tal sede si contesta la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiamati dall' articolo 2729 c.c. , per giungere ad una illogica valutazione di generale inattendibilità del minore. Si osserva che il giudice del reclamo avrebbe posto a fondamento della propria decisione la CTU espletata dalla Dott.ssa De Caro nell'ambito di un precedente procedimento intercorso tra le parti (n. 448/19 RGVG Tribunale minorenni di Bari), la relazione redatta il 2.4.2019 dalla psicologa Te.Il., nominata ausiliare del Pm nel procedimento penale per il reato di cui all' articolo 572 cod. pen. , oltre che la nota di PG Cat . Q2.2./2019 U.P.G.S.P. a firma del vicequestore Maurizio Galeazzi e l'esito del diverso procedimento penale originatosi a seguito della denuncia-querela sporta dal sig. Gi.Gi. ai danni della sig.ra Dr.Ak. per il reato di cui all' articolo 572 c.p. Atti, questi, che costituivano prove atipiche poiché riguardanti attività espletate al di fuori del procedimento in oggetto e come tali equiparabili a presunzioni semplici, le quali possono essere ammesse e valutate dal giudice solo ove siano gravi, precise e concordanti. Caratteristiche, queste, non sussistenti nel caso in esame. Con un quinto motivo si deduce la violazione dell'articolo 360 co. 1 n. 5 illogica, incompleta ed inesatta motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per ritenere sussistente la responsabilità genitoriale della sig.ra Dr.Ak. Si lamenta dell'assenza di una adeguata giustificazione fornita dalla Corte in merito alla sussistenza di tutti i presupposti idonei a determinare la revoca del precedente decreto del Tribunale e disporre, dunque, la reintegrazione della responsabilità genitoriale della sig.ra Dr.Ak. Da un'analisi del contenuto del provvedimento della Corte d'Appello non emergeva alcun riferimento diretto all'assenza di violazione o trascuratezza dei doveri relativi alla responsabilità genitoriale della sig.ra Dr.Ak., né alla sua totale diligenza nell'espletamento del ruolo di madre che le compete. Si sostiene che la stessa Corte pur rilevando che il minore, sentito in diverse occasioni, aveva ribadito la volontà di non intrattenere alcun rapporto con la madre, in modo contraddittorio, aveva ritenuto come tale fatto storico, seppur non ignorabile, non potesse essere ritenuto sufficiente e risolutivo per la pronuncia di decadenza genitoriale senza tuttavia chiarire sulla base di quali elementi, rinnovati nella fase del giudizio di impugnazione, fosse giunta a tale decisione. Con il sesto motivo si denuncia la violazione dell' articolo 360 co. 1 n. 3 e 5 c.p.c. violazione del best interest of child di cui all'articolo 3 della convenzione sui diritti del fanciullo, articolo 8 cedu , articolo 24 c0. 2 e 3 cdfue, articolo 2 cost., nonchÈ incompleta ed inesatta motivazione in relazione alla tutela del Best interest of the child. Con il settimo motivo si censura la decisione sotto il profilo della violazione dell' articolo 360 co. 1 n. 5 c.p.c. omessa ed erronea valutazione, degli inadempimenti della sig.ra Dr.Ak. in ordine alla corresponsione degli assegni di mantenimento. Si afferma che la Corte di appello avrebbe valutato il rifiuto del Gi.Gi. di fornire il codice IBAN richiesto dalla Dr.Ak., in modalità whatsapp, al fine di poter versare il mantenimento in favore del figlio, come un ennesimo tentativo del Gi.Gi. di screditare la madre agli occhi del figlio, ciò che invece rappresentava un espediente strumentale utilizzato per apparire rispettosa dei suoi doveri genitoriali. In merito, ci si duole della mancanza di indagini approfondite volte a valutare l'autenticità dei suddetti screenshot e sulla loro conseguente idoneità ad essere utilizzati quali fonte del convincimento giudiziale. Sotto altro profilo si lamenta che non sia stato provato l'esito positivo delle notifiche relative alle spedizioni dei vaglia postali inviati dalla sig.ra Dr.Ak. a favore del sig. Gi.Gi. e quindi la effettiva ricezione e conoscenza di quest'ultimo dei suddetti vaglia postali. Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso perché il decreto impugnato ha un contenuto decisorio e definitivo rebus sic stantibus, come la ricorrente ha sostenuto con condivisibili argomentazioni, impropriamente veicolate nella forma di un motivo di ricorso, il secondo. Invero, in materia di provvedimenti de potestate ex articolo 330,333 e 336 c.c. , il decreto pronunciato dalla Corte d'Appello sul reclamo avverso quello del Tribunale ordinario o per i minorenni è impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell' articolo 111, comma 7, Cost. , avendo, al pari del decreto reclamato, carattere definitivo, sia pure nella forma del giudicato allo stato degli atti, e valenza decisoria, in quanto incidente su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, essendo volto a definire un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, ed essendo modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto, quando non sia stato adottato a titolo provvisorio ed urgente ( Cass. Sez. U. n. 22048/2023 ; Cass. Sez. U. 32359/2018 ; Cass. n. 14761/2023 ; Cass. n. 9691/2022 ). Tale provvedimento non è, invero, né revocabile, né modificabile, se non per la sopravvenienza di fatti nuovi e non per la mera rivalutazione delle circostanze preesistenti già esaminate. Pertanto, dopo che la Corte d'Appello lo abbia confermato, revocato o modificato in sede di reclamo ex articolo 739 c.p.c. , il decreto camerale - secondo l'orientamento innovativo in esame - acquista una sua definitività, ed è senz'altro impugnabile con il ricorso per cassazione che va, di conseguenza, ritenuto pienamente ammissibile ( Cass., 25 luglio 2018, n. 19780 ). Questa Corte ha ulteriormente precisato che, in materia di provvedimenti de potestate ex articolo 330,333 e 336 c.c. , il decreto pronunciato dalla Corte d'Appello sul reclamo avverso quello del Tribunale per i minorenni è impugnabile con il ricorso per cassazione, avendo, al pari del decreto reclamato, carattere decisorio e definitivo, in quanto incidente su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, ed essendo modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto e quindi idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus, anche quando non sia stato emesso a conclusione del procedimento per essere stato, anzi, espressamente pronunciato in via non definitiva , trattandosi di provvedimento che riveste comunque carattere decisorio, quando non sia stato adottato a titolo provvisorio ed urgente, idoneo ad incidere in modo tendenzialmente stabile sull'esercizio della responsabilità genitoriale ( Cass., 24 gennaio 2020, n. 1668 ). Il primo motivo è infondato. Va preliminarmente rilevato che nel presente procedimento non trova applicazione la disciplina introdotta D.Lgs. n. 149/2022 , come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197. L' articolo 35 di tale normativa prevede che 1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti . È pacifico che l'ascolto del minore è stato effettuato dal Tribunale per i minorenni (cfr pag 3 del provvedimento impugnato). La Corte di merito ha poi dato atto che il minore, era stato ascoltato in diverse occasioni anche in epoca recente, cosicché una sua ennesima audizione da parte della Corte di Appello sarebbe stata contraria al suo interesse in quanto lo avrebbe esposto nuovamente ad un forte disagio emotivo, con negative ripercussioni sul suo stato psicologico (pag 8 del decreto impugnato). I desiderata del minore sono stati raccolti anche dai vari consulenti nel quadro dell'attività d'indagine loro affidate sia in sede civile che penale figure (ctu predisposta dalla prof. De.Ma. nell'ambito del procedimento n. 448/19 e psicologa Te.Il., nominata ausiliare del Pm nel procedimento penale per il reato di cui all' articolo 572 cod. pen. contestato ad Dr.Ak.). Emerge dunque che i giudici di merito hanno deciso di non procedere direttamente all'audizione dei minori, - comunque già sentiti personalmente dai c.t.u. e dal Tribunale dei minorenni (circostanze queste di cui dà atto lo stesso ricorrente con il quarto motivo) - sulla base di una espressa e specifica motivazione, articolata su vari aspetti (ascolto già effettuato più volte, contrasto con l'interesse del minore), così come consentito dal secondo periodo del comma 1 dell' articolo 336-bis c.c. , e come ammesso dalla giurisprudenza di questa Corte per derogare ad un adempimento altrimenti ritenuto essenziale ed ineliminabile (v. Cass. 1474 del 2021 , 1471 del 2021 , 16569 del 2021 ; cfr. Cass. 16410 del 2020 , 23804 del 2021 , 9691 del 2022 ; 2023 nr 2001). Il terzo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo meritano un vaglio congiunto essendo tutti diretti a criticare l'iter argomentativo che ha condotto la Corte a ritenere non integrati i presupposti di legge per la pronuncia della dichiarazione di decadenza di cui all' articolo 330 cod. civ. In primo luogo va rilevato il palese difetto del requisito di specificità del motivo ex articolo 366 c.p.c. , comma 1, n. 6, nella parte in cui si sottopone a critica la valutazione del giudice di merito quanto alla rilevanza della relazione di CTU predisposta in un diverso giudizio precedentemente intercorso tra le parti (448/19 R.G.V.G. Tribunale Minorenni di Bari) e parte di una Relazione redatta il 2.4.2019 (terzo motivo) avendo il ricorrente omesso di ritrascriverne in ricorso le parti più significative, al fine di consentire alla Corte, sulla base della lettura del ricorso, di poter apprezzare l'effettiva ricorrenza della violazione lamentata. Le obiezioni sollevate dal ricorrente - sotto l'egida applicativa del vizio di omesso esame di fatto decisivo, ex articolo 360 c.p.c. , comma 1, n. 5 – sono comunque rivolte ad una nuova lettura degli atti istruttori, non consentita, invece, in questo giudizio di legittimità. Come già osservato, il vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, posto a base del mezzo di ricorso ex articolo 360 n. 5, c.p.c. deve attenere a un preciso fatto storico. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l' articolo 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, articolo 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 , introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo (Sez.2, n. 13024 del 26.4.2022, Rv. 664615 - 01; Sez. 6 - 1, n. 2268 del 26.1.2022, Rv. 663758 - 01; Sez. 6 - 2, n. 18956 del 5.7.2021, Rv. 662242 - 01; Sez. 6 - 3, n. 12387 del 24.6.2020, Rv. 658062 - 01). Tale fatto storico non può quindi consistere in un atto processuale o un documento, come la consulenza tecnica, che peraltro nella specie sono stati oggetto di valutazione da parte della Corte di appello, tanto che, contraddittoriamente, il ricorrente censura proprio tale valutazione come non corretta. Invero il giudice di merito ha esaminato le relazioni redatte dai consulenti evidenziando come da quella predisposta dalla prof. De.Ma. nell'ambito del procedimento n. 448/19 RGVG emergesse l'adeguata capacità genitoriale in capo ad entrambi, con riconosciuta idoneità ad assolvere alle loro funzioni di cura ed educazione del minore. Ha poi messo in risalto il passaggio della relazione che sottolineava la personalità del Gi.Gi. caratterizzata dalla tendenza a voler manipolare l'interazione con l'interlocutore (...). Tale atteggiamento e stile comunicativo potrebbe verosimilmente aver indirettamente influenzato e avallato il sentire di Gi.Pi., il quale già stava vivendo sentimenti di perdita del proprio posto centrale nella vita della madre . E sulla base di tali valutazioni espresse dall'esperto la Corte ha ritenuto che l'atteggiamento di ostinata avversione di Gi.Pi. nei confronti della figura materna possa essere stato (anche implicitamente) influenzato dalla necessità di compiacere il padre . Conclusione, questa, rafforzata dall'elaborato redatto dalla psicologa Te.Il., nominata ausiliare del Pm nel procedimento penale per il reato di cui all' articolo 572 cod. pen. contestato ad Dr.Ak. In detto elaboratosottolinea il giudice del reclamola specialista, dopo l'ascolto del minore, aveva evidenziato che Gi.Pi. appare un bambino che soffre per la separazione dei genitori – avvenuta in maniera decisamente conflittuale – e soprattutto per il fatto che sua madre ora abbia una relazione con un nuovo compagno. La sua rabbia nei confronti della madre pare proprio conseguente alla paura di non essere per lei più così importante come prima e, di conseguenza, di non ricevere più le stesse attenzioni. Alla luce di ciò, è molto probabile che suo padre – Gi.Gi. – strumentalizzi la situazione e la rabbia che Gi.Pi. prova nei confronti di sua madre al fine di conquistarsi l'amore del figlio e di poterlo avere con sé. L'ipotesi formulata è motivata anche dal fatto che per descrivere sua madre Gi.Pi. abbia usato dei termini poco fruibili da un bambino Le ho fatto un favore ad andarmene da casa ; Per lei provo delusione ... . In questo quadro la Corte distrettuale ha ritenuto che le paure ed il senso d'ansia manifestato dal minore nei confronti della madre potessero trovare una spiegazione nelle considerazioni così espresse dal consulente e potevano valere ad indiziare una più che probabile attività di condizionamento psicologico esercitata dal padre anche alla luce dell'archiviazione di tutte le accuse di maltrattamento che erano state attentamente vagliate in sede penale ed erano state definite con un'archiviazione. In punto inattendibilità delle dichiarazioni del minore, la Corte di appello poi richiama una annotazione di servizio della Questura di Bari riportando quanto in essa contenuto con riferimento ad un presunto episodio lesivo che la madre avrebbe compiuto il 18.3.2019 in danno del figlioletto. In essa gli agenti della Questura sorprendevano il bambino che, poco prima aveva riferito di essere stato picchiato dalla madre con una cinta mentre si stava sfregando con veemenza le mani sulle parti che aveva riferito essere state colpite dalla cinta, come per mostrare segni di una violenza che non era assolutamente stata rilevata. A fronte di tali considerazioni, le censure, in disparte la loro lacunosità e genericità, non consentendo di evidenziare condotte genitoriali capaci di arrecare un grave pregiudizio al minore così da dar luogo ad un provvedimento di ablazione della responsabilità genitoriale, non si confrontano con la ratio decidendi nei termini sopra richiamati. La Corte distrettuale ha chiaramente espresso le ragioni che si opponevano alla decadenza e, rispetto all'indicato percorso argomentativo, le critiche non dialogano con la decisione e si limitano a contestare pretese condotte fonte di grave pregiudizio per il minore e a denunciare un omesso fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti che in realtà si traduce in una critica alla valutazione delle risultanze di causa. Del resto l'adozione del provvedimento di decadenza, come emerge dalla lettura in combinato disposto degli articolo 330 c.c. ( il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio ) e 333 c.c. ( Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore ), costituisce l'extrema ratio. Si tratta infatti di una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente del minore a crescere nel contesto familiare d'origine. Ciò è confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire, atteso che i provvedimenti modificativi ed ablativi della responsabilità genitoriale sono preordinati all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli (Sent. Cass. n. 14145/2017 ). E ancora Il giudice di merito nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali ( Cass. n. 9763/2019 ; 2023 nr 12237). La Corte di appello ha posto a sostegno della sua decisione plurimi elementi indicando specificatamente le fonti del suo convincimento e spiegando le ragioni per le quali le dichiarazioni del piccolo che sono state attentamente vagliate non potessero essere ritenute attendibili ed idonee a corroborare la richiesta di un provvedimento di decadenza per il quale non erano emersi in causa gravi violazioni dei doveri genitoriali anche con riferimento al mancato assolvimento degli obblighi di mantenimento. È infatti riservato al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014 ) dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto. (Sez. 5, n. 29730 del 29.12.2020; Sez. 5, n. 3104 del 9.2.2021). Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato. Nessuna determinazione in punto spese stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Dr.Ak. che è rimasto intimato. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dell'obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell 'articolo 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 200 2, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell 'articolo 52, comma 2, D.Lgs. 196/200 3. Così deciso in Roma il 3 dicembre 2025. Depositato in Cancelleria l'11 dicembre 2025.