Il terzo pignorato può opporsi all’ordinanza di assegnazione per vizi propri dell’atto

La Corte ribadisce che il terzo pignorato, anche se non ha reso la dichiarazione ex articolo 547 c.p.c., conserva un interesse ad agire per far valere vizi propri dell’ordinanza (in specie, l’errata applicazione della ficta confessio ) e ottenere l’effetto liberatorio dal vincolo pignoratizio.

Il caso nasce dall'opposizione ex  articolo 617, comma 2, c.p.c. proposta da una S.r.l., terza pignorata, contro l'ordinanza di assegnazione per circa 21mila euro in favore del creditore procedente in un pignoramento presso terzi relativo al rapporto di lavoro del debitore. Il Tribunale di Perugia ha respinto l'opposizione per carenza d'interesse, ritenendo che eventuali eccedenze rispetto al limite di garanzia (€ 7.800) fossero azionabili dal solo debitore. In Cassazione, la ricorrente denuncia omessa pronuncia sulla domanda principale di nullità dell'ordinanza per errata applicazione della ficta confessio ( articolo 548 c.p.c. ) in luogo dell'accertamento endoesecutivo ( articolo 549 c.p.c. ). La Terza Sezione accoglie il ricorso: il terzo pignorato può opporsi per vizi propri dell'atto (anche se non ha reso la dichiarazione  ex  articolo 547 c.p.c.), perché ha interesse a individuare il corretto destinatario del pagamento e a ottenere la liberazione dal vincolo. La pronuncia impugnata viene quindi cassata con rinvio al giudice di merito che dovrà attenersi al principio secondo cui «Nel procedimento di pignoramento presso terzi , l' opposizione agli atti esecutivi ( ex  articolo 617 c.p.c.) proposta dal terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione è ammissibile non solo nelle ipotesi limitate previste dall' articolo 548, ultimo comma, c.p.c. (mancanza di tempestiva conoscenza), ma anche per far valere vizi propri dell'atto , (come quelli relativi alla corretta operatività del meccanismo della ficta confessio ). Invero, il terzo pignorato, anche se non ha reso la dichiarazione, conserva un legittimo interesse ad agire (ai sensi dell' articolo 100 c.p.c. ) per far valere i vizi propri dell'ordinanza di assegnazione, in quanto il suo interesse è volto a determinare il giusto soggetto a cui il debito deve essere corrisposto, ottenendo l'effetto liberatorio dal vincolo pignoratizio. Ne consegue che il giudice dell'opposizione , che abbia dichiarato la carenza di interesse ad agire del terzo pignorato basandosi solo su questioni subordinate (come l'esorbitanza del quantum debeatur ) incorre nel vizio di omessa pronuncia se non valuta anche la domanda principale di detto terzo pignorato relativa all'illegittimità dell'ordinanza derivante da vizi propri dell'atto (come la errata applicazione del meccanismo di ficta confessio )».

Presidente De Stefano – Relatore Gianniti Fatti di causa 1. Con ricorso ex articolo 617, comma 2, cod. proc. civ. la terza pignorata ( Omissis ) S.r.l. proponeva opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione, resa il 31 agosto 2018, per la somma di complessivi euro 21.902,32 in favore del creditore procedente ( Omissis ) S.p.A. (poi ( Omissis ) s.p.a., mandataria di Intesa ( Omissis ) s.p.a.), nel procedimento di esecuzione mobiliare instaurato innanzi al Tribunale di Perugia (R.G.E. 1390/2017) nei confronti dei debitori P. L. e C. Z. e dell'altra terza pignorata ( Omissis ) Sociale. L'opponente deduceva, in via principale, la nullità dell'ordinanza di assegnazione e, in via subordinata, la sua parziale inefficacia per l'importo eccedente euro 7.800,00, limite della garanzia prestata dal L. Si costituivano ( Omissis ) S.p.A., chiedendo il rigetto dell'opposizione, e ( Omissis ) S.p.A., quale cessionaria del credito da ( Omissis ) S.p.a. Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 1229/2023, dichiarava la carenza di interesse ad agire dell'opponente e, per l'effetto, rigettava l'opposizione. 2. Avverso la sentenza del giudice dell'opposizione ha proposto la ( omissis ) S.r.l. Ha resistito con controricorso ( Omissis ) S.p.A. (quale mandataria di ( Omissis ) s.p.a., subentrata nei suoi diritti per effetto di scissione). Le altre parti intimate non hanno svolto difese. Per l'odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione. Ragioni della decisione 1. ( Omissis ) s.r.l. articola in ricorso due motivi. Precisamente: – con il primo motivo denuncia: «Violazione dell' articolo 112 c.p.c. , in riferimento all' articolo 360 comma 1 n. 4 e comma 4 c.p.c. , e 111, comma 7, Cost.», nella parte in cui il giudice dell'opposizione ha omesso di pronunciarsi sulla domanda principale di nullità dell'ordinanza di assegnazione per violazione dell' articolo 548 cod. proc. civ. , limitandosi a esaminare la domanda subordinata relativa al quantum debeatur e incorrendo così nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex articolo 112 cod. proc. civ. . Osserva che la declaratoria di difetto d'interesse ad agire ex articolo 100 cod. proc. civ. postula una delibazione su tutte le domande avanzate dalla parte, omessa nel caso di specie; – con il secondo motivo denuncia: «Falsa applicazione degli articolo 543, comma 2, n. 2) e 4), 545, co. 4, 548, comma 1 e 2, c.p.c. , nonché omessa applicazione dell' articolo 549 c.p.c. , in riferimento all' articolo 360 comma 1 n. 3 c.p.c. , e 111, comma 7, Cost.», nella parte in cui il giudice dell'opposizione ha ritenuto applicabile il meccanismo della ficta confessio del terzo pignorato, di cui all' articolo 548 cod. proc. civ. , nonostante la carenza del presupposto dell'esatta identificazione del credito pignorato. Sostiene che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto, invece, procedere su istanza di parte all'accertamento endoesecutivo ex articolo 549 cod. proc. civ. , instaurando il contraddittorio con il terzo. 2.Il primo motivo è fondato. 2.1. La sentenza impugnata ha accolto l'eccezione di difetto di interesse ad agire, sollevata dalle parti convenute, ritenendo che il terzo pignorato, che non ha reso la dichiarazione ( articolo 547 cod. proc. civ. ), può impugnare l'ordinanza di assegnazione, ai sensi dell' articolo 548, ultimo comma, cod. proc. civ. , solo se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità o caso fortuito. Il giudice dell'opposizione ha così escluso l'interesse ad agire di (OMISSIS) S.r.l. sulla base del presupposto che il pignoramento era stato notificato correttamente e che l'eventuale erroneità delle somme assegnate in esubero (rispetto ai € 7.800,00 di garanzia prestata dal debitore L.P.) poteva essere fatta valere solo dal diretto interessato (L.P.), non risultando alcun interesse oggettivo e attuale del terzo pignorato (tenuto comunque al pagamento dello stipendio nei confronti del proprio dipendente L.P.). La ricorrente (OMISSIS) S.r.l., terza pignorata, lamenta che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sulla domanda principale relativa all'illegittimità e inefficacia dell'ordinanza di assegnazione del 31.08.2018 per violazione dell' articolo 548 cod. proc. civ. La censura è centrata sul fatto che il giudice dell'opposizione, nel rigettare quest'ultima, ha dichiarato la carenza di interesse ad agire ( articolo 100 cod. proc. civ. ), fondando tale statuizione solo sulla valutazione della domanda subordinata inerente l'esorbitanza del quantum debeatur (€ 7.800,00), ma non considerando l'interesse del terzo a far valere i vizi propri dell'ordinanza derivanti dal meccanismo di ficta confessio e ottenere l'effetto liberatorio dal vincolo pignoratizio. 2.2. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 16234/2022 ; nonché Cass. n. 13137/2025 , n. 13223 e n. 11864/2024 , n. 23123/2022 ), nei pignoramenti presso terzi, l'opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di assegnazione è esperibile non solo nell'ipotesi di cui all' articolo 548 cod. proc. civ. , ma anche per far valere vizi propri dell'atto. Tale principio è stato affermato con riguardo all'opposizione ex articolo 617 cod. proc. civ. , proposta dal terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione ex articolo 548 cod. proc. civ. per far valere l'inesistenza del credito e la conseguente illegittimità, a fronte della mancata dichiarazione ex articolo 547 cod. proc. civ. , dell'applicazione del meccanismo della «ficta confessio», in luogo del procedimento di cui all' articolo 549 cod. proc. civ. Orbene, il terzo pignorato ha un legittimo interesse ad opporre l'ordinanza di assegnazione al fine di determinare a quale soggetto (creditore procedente o lavoratore) il debito debba essere corrisposto, soprattutto per poter far valere eventuali forme di estinzione dell'obbligazione precluse dal vincolo pignoratizio. Inoltre, è riconosciuta al terzo pignorato, che non ha reso la dichiarazione, la possibilità di proporre opposizione anche in forme ordinarie ( articolo 617 cod. proc. civ. ) laddove egli intenda far valere vizi propri del provvedimento di assegnazione, al di là delle ristrette ipotesi di cui all' articolo 548, ultimo comma, cod. proc. civ. (mancanza di tempestiva conoscenza). Avendo nel caso di specie ( Omissis ) S.r.l. lamentato, con la domanda principale, vizi di nullità relativi alla corretta operatività del meccanismo di ficta confessio (che è un vizio proprio dell'ordinanza di assegnazione), il giudice dell'opposizione, contenendo la sua cognizione alla dichiarazione di carenza di interesse ad agire (basata solo sulla notifica regolare e sull'inutilità del ricorso rispetto al quantum della subordinata), ha di fatto omesso di esaminare la fondatezza o meno della domanda principale sotto il profilo del vizio proprio dell'ordinanza. Tale omissione integra il vizio denunciato. In definitiva, il motivo è accolto sulla base del seguente principio di diritto: «Nel procedimento di pignoramento presso terzi, l'opposizione agli atti esecutivi ( ex articolo 617 cod. proc. civ. ) proposta dal terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione è ammissibile non solo nelle ipotesi limitate previste dall' articolo 548, ultimo comma, cod. proc. civ. (mancanza di tempestiva conoscenza), ma anche per far valere vizi propri dell'atto, (come quelli relativi alla corretta operatività del meccanismo della ficta confessio). Invero, il terzo pignorato, anche se non ha reso la dichiarazione, conserva un legittimo interesse ad agire (ai sensi dell' articolo 100 cod. proc. civ. ) per far valere i vizi propri dell'ordinanza di assegnazione, in quanto il suo interesse è volto a determinare il giusto soggetto a cui il debito deve essere corrisposto, ottenendo l'effetto liberatorio dal vincolo pignoratizio. Ne consegue che il giudice dell'opposizione, che abbia dichiarato la carenza di interesse ad agire del terzo pignorato basandosi solo su questioni subordinate (come l'esorbitanza del quantum debeatur) incorre nel vizio di omessa pronuncia se non valuta anche la domanda principale di detto terzo pignorato relativa all'illegittimità dell'ordinanza derivante da vizi propri dell'atto (come la errata applicazione del meccanismo di ficta confessio)». 3. Il secondo motivo, che attiene al merito della dispiegata opposizione e che erroneamente non è stato neppure preso in esame, resta assorbito, rimanendo beninteso impregiudicato il relativo esito. 4. Per le ragioni che precedono, dell'impugnata sentenza, assorbito il secondo motivo, s'impone la cassazione in relazione al primo motivo, con rinvio al Tribunale di Perugia, che, nella persona di diverso Magistrato, ritenuto l'interesse ad agire di ( Omissis ) S.r.l., procederà ad esaminare nel merito l'opposizione, tra l'altro valutando la doglianza sulla sussistenza dei presupposti per l'operatività della ficta confessio ai sensi dell' articolo 548 cod. proc. civ. . Il giudice del rinvio non dovrà provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione, essendo tardivo il controricorso della società ( Omissis ) s.p.a (poiché depositato il 19 dicembre 2023, cioè oltre i quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, avvenuta il 27 ottobre 2023) e non avendo gli altri intimati svolto difese. P.Q.M. La Corte: – accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Perugia, nella persona di diverso Magistrato.