La Cassazione fa chiarezza sull’applicabilità dell’art. l’articolo 68, r.d.l. n. 1578/1933 (come modificato dalla l. n. 36/1934) secondo il quale «quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà».
A seguito del patrocinio prestato in una causa di usucapione di bene comune e divisione, nella quale le parti si erano accordate chiedendo al giudice la cancellazione della trascrizione, l'avvocato della parte attrice ha chiesto la condanna della cliente e delle controparti in solido per il pagamento del proprio compenso . Il tribunale adito accolse la domanda nei soli confronti della cliente, negando la sussistenza di un'obbligazione passiva in capo alle altre parti coinvolte. Il legale ha impugnato la pronuncia in Cassazione ( Cass. civ., sez. II, ord., 4 dicembre 2025, n. 31618 ). Il ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio: i giudici avevano infatti omesso di considerare che la condotta complessivamente posta in essere dalle parti del giudizio presupposto (al quale avevano rinunciato per intervenuta transazione, mentre l'attrice aveva addirittura revocato il mandato al difensore senza neppure comunicarlo) era attuata con frode e in danno dei propri diritti. La doglianza risulta priva di fondamento. La Cassazione cita l'articolo 68, r.d.l. n. 1578/1933, modificato dalla l. n. 36/1934 secondo il quale «Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà». La norma, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, trova applicazione « anche nel caso di accordo (che assume, nei riguardi del professionista, la valenza di un presupposto di fatto ai fini, appunto, dell'ottenimento degli onorari e delle spese), stipulato con o senza l'intervento del giudice o l'ausilio dei patroni , dalle parti stesse, le quali abbiano previsto semplicemente l'abbandono della causa dal ruolo o rinunciato ritualmente agli atti del giudizio, e prescinde, perciò, dalla persistenza del ministero difensivo, sempre che i difensori non abbiano rinunciato alla solidarietà passiva delle parti». In altre parole, per l'operatività della norma, in un'ottica estensiva di tutela dei professionisti legali, è sufficiente un accordo con cui le parti abbiano previsto semplicemente l'abbandono della causa dal ruolo, libero nelle forme e nelle modalità di dimostrazione. Al contrario, « non sussiste la responsabilità solidale delle parti al pagamento degli onorari degli avvocati, prevista dall'articolo 68 r.d.l. n. 1578/1933 solo se la decisione contenga una statuizione del giudice sulla liquidazione delle spese senza che, invece, rilevi la ragione della definizione della causa». Nel caso di specie, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto mancante proprio il requisito della mancata liquidazione delle spese da parte del giudice del giudizio presupposto, posto che, nel dichiarare cessata la materia del contendere, era stata disposta la compensazione delle spese tra le parti. Come scrive la S.C. infatti «l'accertamento dell' avvenuta regolazione delle spese nel giudizio presupposto è in sé elemento sufficiente a escludere la pretesa solidarietà». Il ricorso viene in conclusione rigettato.