Vendita e aliud pro alio

L’articolo, dopo aver tratteggiato la genesi e la ratio dell’ aliud pro alio nella vendita, si sofferma ad analizzare le fattispecie più significative in cui la giurisprudenza ha applicato tale istituto, al fine di offrire una tutela rafforzata al compratore insoddisfatto.

Le garanzie edilizie: presupposti, rimedi, limiti La disciplina in materia di vendita contenuta nel Codice civile (articolo 1490 -1497) offre una speciale tutela al compratore il quale abbia acquistato un bene affetto da un vizio redibitorio o da una mancanza di una qualità essenziale o semplicemente promessa , che si ha quando il bene oggetto del contratto di vendita presenti imperfezioni concernenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione o conservazione, che lo rendano inidoneo all'uso cui dovrebbe essere destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartenga a un tipo diverso o a una specie diversa da quella pattuita, pur rimanendo nell'ambito dello stesso genere ( Cass. 5 aprile 2016, n. 6596 ; Cass. 5 dicembre 2016, n. 2313 ; Trib. Asti, 30 settembre 2024, n. 605 ; Trib. Pistoia, 3 ottobre 2023, n. 7559; Trib. Piacenza, 3 agosto 2022, n. 429 ). In presenza di un vizio o di una mancanza di qualità della cosa, il compratore ha a disposizione le c.d. azioni edilizie (azione redibitoria e azione estimatoria o quanti minoris), esperibili indipendentemente da qualsivoglia giudizio di imputabilità dell'anomalia del bene al venditore. Qualora, invece, ricorra la colpa del venditore (consistente nella conoscenza o negligente ignoranza dell'anomalia al momento della conclusione del contratto), è esperibile l'azione di risarcimento del danno. Quanto alle condizioni di esercizio delle azioni c.d. edilizie, il compratore ha l'onere – a pena di decadenza – di denunziare il vizio o la mancanza di qualità della cosa entro otto giorni dalla scoperta (o dalla consegna se il vizio è occulto, ovvero dal ricevimento della merce nella c.d. vendita con spedizione: articolo 1511 c.c. ). Il compratore ha altresì l'onere di agire per far valere la garanzia entro il termine di prescrizione di un anno dalla consegna della cosa. La garanzia può essere fatta valere oltre il termine annuale soltanto qualora il compratore sia convenuto per l'esecuzione del contratto, sempreché il vizio sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta ed entro un anno dalla consegna ( articolo 1495, comma 3, c.c. ). L'aliud pro alio datum: genesi, nozione e finalità di un istituto sconosciuto al legislatore Da tempo si conosce anche una particolare figura di inesattezza qualitativa della prestazione traslativa , che più di ogni altra consente al compratore di emanciparsi dal sistema delle garanzie edilizie, e segnatamente dal perimetro temporale delineato dall' articolo 1495 c.c. , per accedere ai rimedi sinallagmatici previsti dalla disciplina di parte generale del contratto. Si tratta della figura, non prevista dalla legge, ma elaborata dagli interpreti teorici e pratici, che va sotto il nome di ‘ aliud pro alio datum ' (consegna di cosa diversa da quella pattuita) e che ricorre nelle ipotesi in cui il bene venduto e consegnato al compratore sia completamente diverso da quello pattuito , per natura, individualità, consistenza o destinazione, sicché, appartenendo a un genere diverso, si rivela del tutto inidoneo ad assolvere la funzione economico-sociale programmata nel contratto ( Cass. 15 gennaio 2025, n. 968 ; Cass. 14 maggio 2024, n. 13214 ; Cass. 2 aprile 2024, n. 8649 ; Cass. 2 agosto 2023, n. 23604 ; Cass. 29 aprile 2010, n. 10285 ; Trib. Mantova, 30 gennaio 2024, n. 82 ; Trib. Ravenna, 2 ottobre 2023, n. 647 ; App. Lecce, 7 luglio 2022, n. 798 ; App. Milano, 17 giugno 2021, n. 1908 ; Trib. Varese, 12 giugno 2021, n. 560 ; App. Napoli, 13 luglio 2020, n. 2576 ; Trib. Crotone, 2 aprile 2020, n. 329 ; App. Catanzaro, 30 maggio 2019, n. 1145 ). È significativo che tale figura sia nata come un espediente escogitato dalla pratica, che si è sviluppato a tal punto che non si identifica più (soltanto) con la fattispecie di cosa radicalmente diversa da quella pattuita, ma allude oggi a tutte quelle anomalie (anche giuridiche) che rendono la cosa inidonea ad assolvere la finalità economico-sociale cui era destinata, e quindi strutturalmente e/o funzionalmente incapace di fornire la sua utilità tipica, come attesa e rappresentata dalle parti, ovvero a soddisfare i concreti bisogni che hanno indotto l'acquirente a stipulare il contratto di vendita. In altri termini, l' aliud pro alio è stato lo strumento attraverso cui la tutela del compratore, affrancatasi dalla disciplina delle garanzie edilizie, ha potuto conoscere limiti temporali tollerabili (dal compratore), con la conseguenza che l'obbligazione di consegna gravante sul venditore soggiace alle regole e ai rimedi comuni contro l'inadempimento del contratto ( risoluzione del contratto , risarcimento del danno , nonché, ove lo si consideri un rimedio di carattere generale, riduzione del prezzo ). Fattispecie significative individuate dalla giurisprudenza In numerose occasioni, la giurisprudenza ha ravvisato gli estremi dell' aliud pro alio . È, ad esempio, ormai consolidato il principio secondo cui integra gli estremi dell' aliud pro alio la vendita di un immobile ad uso abitativo privo del certificato di abitabilità , poi divenuto certificato di agibilità e oggi segnalazione certificata di agibilità (v. articolo 24 D.P.R. 380/2001 - T.U. per l'edilizia), sempreché le difformità riscontrate non siano sanabili ( Cass., ord. 5 agosto 2025, n. 22651 ; Cass., ord. 17 luglio 2025, n. 19923 ; Cass., ord. 17 dicembre 2024, n. 32944 ; Trib. Trieste, 28 febbraio 2024, n. 212 ; App. Firenze, 11 ottobre 2022, n. 2248 ; App. Bari, 9 giugno 2022, n. 922 ; App. Milano, 23 maggio 2022, n. 1736 ). Così, è stato affermato che, se l' autoveicolo venduto sia stato immatricolato con falsa documentazione e recante un numero di telaio contraffatto , si è in presenza di un aliud pro alio ( Cass. 4 maggio 2005, n. 9227 ; Trib. Nocera Inferiore, 9 febbraio 2005). Così, è stata accolta una domanda di risoluzione di un contratto di vendita per inadempimento ai sensi dell' articolo 1453 c.c. nel caso in cui il prodotto venduto come originale si riveli essere una mera imitazione ( Trib. Padova, 18 marzo 2025, n. 451 ). Lo stesso discorso vale in caso di vendita di un' opera d'arte con garanzia di autenticità, rivelatasi successivamente falsa ( Cass. 14 gennaio 2022, n. 996 ; Trib. Pisa, 30 settembre 2024, n. 1164 ; Trib. Milano, 31 maggio 2016, n. 6794 ), o di vendita di un orologio falso ( Trib. Bologna, 23 maggio 2022, n. 1378 ), o di vendita di un comune violino spacciato falsamente come un prezioso Guadagnini del 1784 ( Trib. Roma, 28 marzo 2013, n. 6810 ).