Contributo unificato minimo obbligatorio per iscrivere a ruolo le cause: la parola alla Consulta

La Corte di Cassazione, con due ordinanze interlocutorie “gemelle”, rimette alla Corte Costituzionale la valutazione della legittimità costituzionale della norma che non consente l’iscrizione a ruolo delle cause se non è pagato il contributo unificato di 43 euro.

La controversa norma prevista dall'articolo 1 comma 812 legge n.  30/12/2024 n. 207 , che non consente l'iscrizione a ruolo della causa se non è versato il contributo unificato minimo di 43 euro o il minor contributo dovuto per legge, approda davanti alla Corte Costituzionale, che ne dovrà valutare la conformità o meno agli articolo 3, 24 e 111 Cost. La Corte di Cassazione, infatti, trae spunto da due cause in materia di locazione ( Cass. n. 32227/2025 e Cass. n. 32232/2025 ) per sollevare la questione di legittimità costituzionale di tale norma, ritenendola rilevante, poiché in entrambe le cause, non essendo previste esenzioni dall'obbligo di versamento del contributo, l'applicazione della citata disposizione porterebbe necessariamente alla declaratoria di improcedibilità del ricorso senza alcuna possibilità di interpretazione adeguatrice. I precedenti della Corte Costituzionale Il Supremo Collegio ritiene la questione non manifestamente infondata, prendendo le mosse dalla constatazione che il contributo unificato può ritenersi pacificamente un debito tributario (in tal senso Cass. SS.UU., sent. 20/02/2020 n. 4315 e ord. 03/04/2025 , n. 8810 ), per cui anche la norma in questione ha natura tributaria. Si ripropone quindi la questione della legittimità costituzionale delle norme che subordinano l'esercizio di diritti connessi con il processo ad oneri tributari, già affrontata dalla giurisprudenza costituzionale che la Cassazione passa in rassegna. In particolare, la Corte Costituzionale in passato (sent. n. 21/1961) aveva affermato che porre l'onere del pagamento di un'imposta come presupposto dell'esperibilità dell'azione giudiziaria contrastasse con l' articolo 3 Cost. , creando una disparità di trattamento fra il contribuente in grado di pagare e quello che non ha la possibilità economica di farlo, e con gli articolo 24 e 113 Cost. , che, nel garantire a “tutti” il diritto ad agire in giudizio, ribadiscono l'uguaglianza tra i cittadini nell'accesso alla tutela giurisdizionale. In pronunce successive (sentenze n. 333/2001, n. 522/2002 e n. 140/2022), la Corte Costituzionale aveva distinto fra oneri imposti per assicurare al processo uno svolgimento conforme alla sua funzione, consentiti in quanto strumentali alla tutela giurisdizionale, ed oneri tendenti a soddisfare interessi estranei alle finalità processuali, considerati invece come un ostacolo alla tutela giurisdizionale in contrasto con l' articolo 24 Cost. Diverso il discorso per il c.d. deposito per soccombenza di cui all' articolo 651 c.p.c. , previsto per l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e alla convalida di sfratto e per il ricorso per cassazione, ritenuto dalla Consulta e dalle Sezioni Unite della Cassazione conforme alla Costituzione in considerazione della particolare forza dei provvedimenti oggetto di opposizione e della esigenza di evitare di «dare al diritto alla tutela giurisdizionale un'estensione tale da farne sviare la funzione, dirigendola ad uno scopo sterile e dilatorio»; inoltre, i soggetti ammessi al gratuito patrocinio erano esentati dal deposito, con ciò rimuovendo possibili discriminazioni rispetto alle persone in difficoltà economiche. Nelle ordinanze in commento, però, la Corte di Cassazione, pur essendo il deposito per soccombenza non un pagamento ma un deposito la cui perdita era solo eventuale perché legata alla soccombenza, dubita della sua legittimità costituzionale sotto il profilo del principio di uguaglianza, trattandosi di onere correlato alla sola natura della decisione impugnata e alla qualità del giudice investito dell'impugnazione, dubbio che, secondo la Corte, sarebbe avvalorato dalla successiva abrogazione del deposito. La questione di legittimità costituzionale della norma sul contributo unificato Alla luce di questa ampia disamina, la Cassazione affronta la questione della legittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 812 della citata l. n. 207/24 , premettendo che comunque non spetta al cancelliere, che pure deve provvedere ad iscrivere le cause a ruolo, decidere sulla sorte e la procedibilità di un ricorso, ma alla Corte stessa cui spetta il compito di valutare la norma che deve applicare. Il giudizio della Corte è lapidario: la norma che impone l'obbligo di versare il contributo unificato come condizione per l'iscrizione a ruolo della causa non ha alcuna logica, non essendo connessa con l'esigenza di razionalizzare il servizio giustizia o con l'esito dei precedenti gradi di giudizio (come avveniva nel caso del deposito per soccombenza per il ricorso per cassazione), è di applicazione generale, senza esclusioni, ed appare quindi dettata dalla sola esigenza di “fare cassa”. La Corte sottolinea anche la disparità di trattamento con il ricorso incidentale per cassazione, non sottoposto all'obbligo di versamento del contributo unificato, e con i ricorsi di valore notevolmente elevato, che possono evitare l'improcedibilità versando sempre il contributo minimo. Ciò posto, e in considerazione del fatto che nulla è previsto per consentire l'accesso alla giurisdizione per chi non ha i mezzi economici per versare la somma, la Cassazione ravvisa il contrasto con l' articolo 3 Cost. e ritiene violati anche gli articolo 24 e 111 Cost. , perché l'accesso alla giurisdizione è precluso da un onere puramente fiscale del tutto estraneo alla finalità di assicurare il miglior funzionamento della funzione giurisdizionale, che, come abbiamo visto, la Corte Costituzionale in passato ha ritenuto contrastante con l' articolo 24 Cost. La Corte, infine, rimette alla Corte Costituzionale anche la valutazione se la modesta entità della somma imposta, 43 euro, possa essere o meno contemperata con il diritto di azione , rilevando comunque che l'esiguità dell'importo non esclude il dubbio di legittimità costituzionale, anche perché l'imposizione di un onere modesto si traduce in un vantaggio per chi, prima dell'introduzione dell'obbligo in discussione, poteva pagare un importo proporzionale al valore della controversia senza vedersi precluso l'accesso alla giurisdizione.