Controllo giudiziario ex articolo 34- bis , comma 6, d.lgs. n. 159/2011 e impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati: questi i temi affrontati dalle Sezioni Unite nelle informazioni provvisorie n. 18 e 19.
Informazione provvisoria n. 18/2025 Le Sezioni Unite Penali hanno dato risposta affermativa ai seguenti quesiti: «se, in. presenza di una richiesta di applicazione del controllo giudiziario previsto dall'art 34- bis , comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice, preso atto dell'emissione dell' informazione antimafia interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo avverso la stessa , abbia il compito di accertare la sussistenza dell'infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo di tale accertamento, debba rigettare la richiesta di controllo giudiziario richiesto volontariamente dall'impresa . Informazioni provvisorie n. 19/2025 Le Sezioni Unite Penali hanno chiarito se nel sistema disciplinato dall'articolo 87- bis , comma 7, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sia ammissibile l' impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, quando l'atto sia stato ricevuto e preso in carico dalla cancelleria del giudice competente entro il termine previsto per il deposito dell'impugnazione. I Giudici hanno dato risposta negativa , «ferma restando l'ammissibilità dell'impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, quando la stessa sia stata inoltrata, con la medesima modalità di posta elettronica, ad indirizzo compreso nell'elenco previsto dal suddetto decreto direttoriale e riferibile all'ufficio giudiziario competente, cui giunga entro il termine previsto per il deposito dell'impugnazione , ponendosi comunque a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione sia dichiarata inammissibile per tardività».
Informazione provvisoria del 12 dicembre 2025, n. 18 Informazione provvisoria del 12 dicembre 2025, n. 19