La normativa italiana in materia di accessi, ispezioni e verifiche fiscali viola la Cedu

In caso di accessi, ispezioni e verifiche fiscali l'autorizzazione preventiva all'esercizio dei poteri istruttori deve essere adeguatamente motivata. La normativa italiana in tema di verifiche fiscali viola l'articolo 8 Cedu.

L'azienda Case of Agrisud 2014 S.r. l. Semplificata e altre aziende adivano la Corte lamentando la violazione dell'articolo 8 Cedu in conseguenza dell'esercizio dei poteri di accessi, ispezioni e verifiche fiscali esercitati dagli Uffici fiscali. Le aziende, dunque, eccepivano la violazione dell'articolo 8 della Cedu , in quanto i controlli erano stati effettuati senza garantire la tutela minima da riconoscere ai contribuenti nel corso delle verifiche fiscali. In particolare, i ricorrenti si soffermavano sulla genericità delle autorizzazioni che non consentivano di conoscere a pieno le motivazioni sottese alle verifiche e di accertare la legittimità dell'operato degli uffici. La normativa italiana in tema di accessi, ispezioni e verifiche fiscali costituisce una violazione dell'articolo 8 Cedu . La Corte Europea dei diritti dell'Uomo affronta nuovamente la questio iuris relativa alla compatibilità degli articolo 33 del d.P.R. n. 600/73 e articolo 52 d.P.R. n. 633/72 con l'articolo 8 della Carta Europea dei diritti dell'Uomo. Preliminarmente si rammenta che gli articolo 33 d.P.R. n. 600/73 e 52 d.P.R. n. 633/72, di cui appare opportuna una lettura in combinato disposto, prevedono che gli Uffici al fine di accertare le imposte possono esercitare i cd. poteri esterni di accessi, ispezioni e verifiche fiscali, i quali consistono nell'ingresso degli operatori nei locali ove il contribuente svolga la propria attività ovvero presso la sua abitazione. In quest'ultimo caso l' articolo 52 DPR n. 633/72 prescrive l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica come condizione di procedibilità. I giudici della Cedu si erano già espressi sulla quaestio il 6 febbraio 2025, nel noto caso “Italgomme”, censurando le predette norme, in quanto non conformi alle prescrizioni dell' articolo 8 Cedu , il quale è posto a garanzia del diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza e vieta l'ingerenza di una autorità pubblica nella vita privata e familiare, nel domicilio e nella corrispondenza di un cittadino, a meno che « tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o  della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui ». I giudici nel caso Italgomme avevano rilevato una « interference with the right to respect for “home” and “corrispondence ». Con sentenza dell'11 dicembre 2025, la Corte (in merito alla controversia Case of Agrisud 2014 S.r. l. semplificata and others v. Italy) chiamata a pronunciarsi su ricorsi presentati da aziende che lamentavano la lesione dell'articolo 8 Cedu , per effetto dell'esercizio da parte degli Uffici dei poteri di accessi, ispezioni e verifiche fiscali, ha asserito nuovamente che la normativa italiana in tema di accessi, ispezioni e verifiche fiscali costituisce una violazione dell'articolo 8 Cedu . In particolare, con la sentenza dell'11 dicembre i giudici affermano che la maggior parte delle autorizzazioni rilasciate nei casi delle società ricorrenti non includeva alcuna motivazione a giustificazione delle misure, a parte un riferimento alla necessità di ottenere prove pertinenti ai fini della valutazione fiscale. I giudici ribadiscono che la legge di settore non prevede specifiche garanzie da riconoscere al contribuente, dal momento che essa fa riferimento esclusivamente alla necessità di una autorizzazione amministrativa (come nel caso di verifiche fiscali in loco ) o giudiziaria (come nel caso delle abitazioni private, della corrispondenza etc.), senza, però, fornire alcuna ulteriore precisazione circa il contenuto delle suddette autorizzazioni. La disciplina appare, infatti, priva di un riferimento, ad esempio, alla motivazione dell'autorizzazione , la quale deve essere rafforzata , proprio in ragione del fatto che il contribuente nell'ipotesi di verifiche fiscali versa in una condizione di maggior debolezza e si richiede, pertanto, una protezione “rafforzata”. La motivazione dovrebbe, dunque, contenere l'indicazione dei requisiti per legittimare l'intervento lesivo del domicilio e che consenta di controllare che la misura adottata sia proporzionata allo scopo da perseguire. L'indicazione della autorizzazione come atto prodromico all'esercizio dei poteri di accessi, ispezioni e verifiche fiscali, prevista dalla normativa italiana, non basta a considerare legittima l'ingerenza dei verificatori nella sfera privata del contribuente. La disciplina appare per lo più generica ed espressione di una discrezionalità illimitata non idonea a ridurre l'asimmetria tra ufficio e contribuente. Sarebbe, invece, necessario indicare in modo dettagliato e preciso il contenuto dell'autorizzazione e i presupposti affinché la motivazione possa dirsi adeguata (anche in linea con il principio di certezza del diritto). Manca , inoltre, un controllo ex ante circa la legittimità dell'operato degli uffici , soprattutto, in relazione alla verifica circa l'adeguatezza delle misure scelte per effettuare il controllo fiscale. Non è sufficiente, inoltre, un controllo ex post , in quanto né la giurisdizione tributaria, né quella civile sono idonee ad offrire una tutela verso accessi ingiustificati o sproporzionati. La Corte, allora, conclude asserendo che la disciplina italiana viola l'articolo 8 della Cedu , irrogando una sanzione a carattere economico a carico dell'Italia. Tale decisum rappresenta un motivo ulteriore per velocizzare i tempi della modifica della disciplina di settore.