Sì all’iscrizione anagrafica della persona senza fissa dimora se c’è un domicilio come recapito

In base all’articolo 2 della legge n. 1228/1954, non si può negare l’iscrizione anagrafica in Italia a chi è senza fissa dimora se il richiedente indica come “domicilio” un recapito idoneo a ricevere corrispondenza, comunicazioni e informazioni relative ai rapporti intrapresi dallo stesso, e se gli accertamenti svolti dimostrano un legame effettivo e non precario tra l’istante e il luogo indicato.

La mera temporaneità della domiciliazione non giustifica né il diniego dell'iscrizione nel luogo scelto né l'iscrizione a un indirizzo fittizio. Nozione di domicilio e finalità dell'iscrizione In primis , la Corte richiama la nozione di domicilio , da cui dipende il diritto della persona senza fissa dimora a ottenere l'iscrizione anagrafica. La procedura deve svolgersi in modo coerente con le specifiche condizioni di vita dell'interessato e con la finalità di garantire l'effettivo accesso ai diritti e ai servizi , evitando approcci meramente formali. In questa prospettiva, l'ampia definizione giurisprudenziale di domicilio come centro principale degli affari e degli interessi della persona -comprensivo di relazioni economiche, morali, sociali e familiari - abbraccia anche la nozione di “ recapito ”, ossia il luogo deputato a ricevere corrispondenza e comunicazioni relative ai rapporti intrapresi. Applicazione alle persone senza fissa dimora Per i soggetti senza fissa dimora, considerata la rarefazione dei rapporti sociali e l'assenza di una stabile presenza in un luogo definito, ai fini anagrafici può essere sufficiente l'indicazione di un semplice luogo di “recapito” per individuare il domicilio . Diversamente, si rischierebbe di frustrare le finalità proprie dell'iscrizione anagrafica, specialmente quelle volte a favorire l'assistenza e a contrastare forme di grave emarginazione. Dunque, affinché l'iscrizione assolva alla sua funzione, è necessario che sussista una relazione effettiva tra l'istante e il luogo prescelto quale recapito per la ricezione di corrispondenza e comunicazioni , come avvenuto nel caso esaminato.

Presidente Giusti – Relatore Tricomi Fatti di causa 1.- Con ricorso ex. articolo 700 c.p.c. , Ma.Gi. chiedeva al Tribunale di Bari di ordinare al Ministero dell'Interno e al Sindaco del Comune di San Severo, quale Ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici, l'immediata iscrizione di lui ricorrente nel registro anagrafico della popolazione residente in S nel domicilio di Via (Omissis)un tempo abitazione familiare. A sostegno di tale pretesa il ricorrente esponeva di essere cittadino senza fissa dimora; di avere appreso di essere stato cancellato sin dal 2011 dall'Anagrafe della Popolazione residente del Comune di S senza che a lui fosse comunicato alcun provvedimento in tal senso presso il domicilio eletto in S Via (Omissis); di aver già presentato il 21/09/19 istanza di reiscrizione al Comune di S, rimasta priva di riscontro; di aver riproposto detta istanza il 23/02/21; che il Comune in questione, nonostante avesse accertato che il Ma.Gi., quale persona senza fissa dimora, aveva domicilio e recapito in S alla via (Omissis) un tempo abitazione familiare presso l'ex moglie Co.Li., lo aveva iscritto quale residente in una via fittizia, c.d. via dell' (Omissis) , individuata dallo stesso Comune per i soggetti senza fissa dimora. Il ricorrente, considerando che la sua condizione anagrafica contrastava con l'istanza di iscrizione e tutte le risultanze istruttorie svolte, chiedeva che fossero apportate le opportune rettifiche all'iscrizione anagrafica eseguita in contrasto con le norme di legge disciplinanti la materia, arrecando gravi ed irreparabili pregiudizi ai diritti soggettivi fondamentali della persona; sosteneva che, in base alla legge n. 1228/1954 , doveva ritenersi che l'elezione di domicilio fosse una scelta libera ed esclusiva del cittadino richiedente, con la conseguenza che, nel caso di un soggetto senza fissa dimora, non si sarebbe dovuto porre il problema dell'abitualità della dimora, potendo l'interessato liberamente eleggere domicilio in quel luogo in cui, sebbene i continui spostamenti, avrebbe preferito recarsi; che la richiesta di iscrizione anagrafica, costituente un diritto soggettivo del cittadino, non appariva vincolata ad alcuna condizione, altrimenti verrebbe limitata la libertà di spostamento e di stabilimento dei cittadini sul territorio nazionale. Concludeva chiedendo che venisse affermato il suo diritto ad essere iscritto all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di San Severo presso il domicilio indicato. Si costituiva in giudizio il Comune di S in persona del Sindaco eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, deducendo l'infondatezza del ricorso; pertanto, ne chiedeva il rigetto. Non si costituiva il Ministero dell'Interno. Con decreto del 7 dicembre 2023, il Tribunale di Bari, preso atto che il ricorso era stato riqualificato dal Presidente del Tribunale quale rettificazione di un atto dello stato civile ai sensi dell' art.95 del D.P.R. n. 396/2000 , rigettava il ricorso, evidenziando come la domanda del Ma.Gi. non poteva trovare accoglimento in quanto, a seguito degli accertamenti svolti dall'operatore comunale, era emerso il rifiuto della ex moglie di tenerlo presso di sé, in via definitiva, in Via (Omissis). La Corte di appello di Bari con decreto n. 1639 pubblicato il 16.05.2024 ha accolto il reclamo proposto da Ma.Gi. e, in riforma della prima decisione, ha disposto l'immediata iscrizione del reclamante all'anagrafe della popolazione residente in S nel domicilio di Via (Omissis). La Corte territoriale ha premesso che l'accoglimento della domanda non poteva essere subordinato all'accertamento di una stabile dimora del richiedente nel Comune e ha rammentato che Ma.Gi. aveva precisato nell'istanza di essere girovago e di non avere disponibilità di una dimora abituale, ma di avere la sede principale dei propri affari in S in quanto sede in cui vivono i propri familiari e sede in cui si ha maggiore facilità di recapito . Ha, quindi, affermato che l'esito degli accertamenti espletati a seguito dell'istanza di iscrizione anagrafica ne consentivano l'accoglimento perché Co.Li., ex moglie dell'istante, residente in S, Via (Omissis) – in passato abitazione familiare – aveva dichiarato in data 26 febbraio 2021 di accogliere la dichiarazione di domicilio in via provvisoria come recapito. Secondo la Corte barese nessun rilievo poteva attribuirsi alla circostanza che la ex moglie non avesse dichiarato di accogliere Ma.Gi. come stabile dimorante nella propria abitazione, non essendo ciò richiesto dalla normativa in merito, ed essendo sufficiente che questa avesse effettivamente accolto anche il solo recapito in via provvisoria, con dichiarazione non revocata. Ad ogni modo, ha aggiunto che il Comune di S non avrebbe, comunque, potuto iscrivere l'istante nella via dell' (Omissis) (fittizia) poiché egli non era nato in detto Comune ed il criterio suppletivo previsto dall' art.2 della legge n.1228/1954 stabiliva che l'iscrizione anagrafica del senza fissa dimora avvenisse presso il Comune di nascita. Il Comune di San Severo in persona del Sindaco p.t. ha proposto ricorso straordinario per Cassazione ex articolo 111, settimo comma, Cost. chiedendo la cassazione del decreto suindicato con un mezzo illustrato con memoria. Ma.Gi. ha replicato con controricorso, con cui ha eccepito la tardività del ricorso, e ha depositato memoria. Il Ministero dell'Interno, non ritualmente costituito, ha presentato istanza per la partecipazione alla eventuale discussione orale. Ragioni della decisione 2.- Il decreto in esame emesso dalla Corte di Appello di Bari è ricorribile in cassazione, ai sensi dell' articolo 111, settimo comma, Cost. , alla luce della costante giurisprudenza di legittimità secondo cui il decreto emesso dalla Corte di appello a definizione del giudizio di reclamo ex articolo 739 c.p.c. è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione allorché esso incida su diritti soggettivi con efficacia di giudicato rebus sic stantibus, siccome non più impugnabile, modificabile o revocabile (cfr. in tema, Cass. Sez. U. n.22423/2023 ). Come è noto, le controversie in materia di rettifica dei dati personali nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo, e non di mero interesse legittimo, ad una corretta indicazione dei dati, attesa la natura vincolata della relativa attività amministrativa, e la cognizione delle stesse è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario ( Cass. Sez. U. n.7637/2020 ; Cass. Sez. U. n. 449/2000 ). Nel caso in esame si controverte del preteso diritto vantato da Ma.Gi. ad essere iscritto all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di San Severo presso il domicilio da lui stesso indicato ai sensi dell' articolo 2 della legge n.1228/1954 e la decisione, non altrimenti impugnabile, è ricorribile in cassazione. 3.- Tanto premesso, va osservato che ha priorità logico giuridica l'esame della richiesta di remissione in termini proposta dal ricorrente e l'esame dell'eccezione di tardività del ricorso sollevata dal controricorrente. Il decreto della Corte di appello di Bari n. 1639 venne pubblicato in data 16.05.2024 e in pari data comunicato telematicamente alle parti dalla Cancelleria; inoltre, a cura del reclamante il decreto venne notificato via p.e.c. in data 20.05.2024 all'avvocato Guglielmo Pezzi, difensore del Comune di San Severo; il ricorso per cassazione venne notificato dal Comune di San Severo ai sensi della legge n.53/1994 solo il giorno 9.10.2024. In via preliminare, parte ricorrente ha chiesto di essere rimessa in termini ex art.153, secondo co., c.p.c. , assumendo che alla data del 20.05.2024, il predetto difensore del Comune di San Severo, Avvocato Gugliemo Pezzi, dipendente a tempo indeterminato del predetto Ente locale ed unica unità operativa con qualifica di avvocato, non si trovava in servizio a causa di un infortunio precedentemente subito ed era stato assente per malattia dal l'11.05.2024 al 25.07.2024: chiedeva, pertanto, di essere rimesso in termini. A sua volta il controricorrente ha sollevato l'eccezione di tardiva proposizione del ricorso per cassazione, rimarcando che l'impedimento dedotto non era assoluto, tanto è vero che a seguito della notifica del decreto della Corte di merito fu avviata una interlocuzione tra i due difensori delle parti per addivenire alla corresponsione delle spese liquidate con il decreto. L'istanza di remissione in termini va respinta. Ai sensi dell' articolo 3-bis della legge n. 53 del 21 gennaio 1994 , vigente ratione temporis, la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi (comma 1) e la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall' articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall' articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , fermo quanto previsto dall' articolo 147, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile (comma 3) ed il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 (comma 4). Nel caso in esame, è fuor di dubbio che la notificazione del decreto a cura dell'appellante Ma.Gi. in data 20.05.2024 si sia perfezionata ritualmente, determinando la decorrenza del termine di impugnazione di sessanta giorni previsto dall' art.325, secondo comma, c.p.c. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini della rimessione in termini ex articolo 153, secondo comma, c.p.c. , come novellato dalla L. n. 69 del 2009 , la valutazione dell'imputabilità dell'impedimento alla parte deve effettuarsi con riferimento allo sforzo di diligenza alla stessa richiesto ( Cass. n. 30324/2024 ). L'istituto della remissione in termini opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione e richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata in concreto da una causa non imputabile alla parte o al suo difensore, perché cagionata da un fattore estraneo alla loro volontà che presenti il carattere dell'assolutezza ( Cass. Sez. U. n. 6431/2025 ) e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà ( Cass. Sez. U. n. 27773/2020 ; Cass. n. 19384/2023 ; Cass. n. 27726/2020 ; Cass. n. 3340/2021 ) e che abbia cagionato un totale impedimento a svolgere l'attività professionale da parte del difensore ( Cass. n.7019/2022 ). Detta causa non è integrata ove l'impedimento riguardi la patologia del rapporto interno tra la parte e il proprio difensore ( Cass. n. 25228/2023 ). Si è, inoltre, affermato che lo stato di malattia del difensore costituito è idoneo a dimostrare che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile quando si sia manifestato mediante un malessere improvviso ed imprevedibile che abbia determinato un totale impedimento a svolgere tempestivamente l'attività professionale ( Cass. n. 21304/2019 ). Ritiene il Collegio che l'istanza di rimessione in termini non possa essere accolta perché, nel caso di specie, la causa non imputabile non è integrata in quanto l'impedimento riguarda la patologia del rapporto interno tra la parte e il proprio difensore. Infatti, le due circostanze dedotte, la prima riguardante lo stato di malattia del difensore costituito e la seconda l'organizzazione in forma unipersonale dell'ufficio legale del Comune di San Severo, costituiscono impedimenti al più riconducibili alla patologia del rapporto intercorso tra la parte e il professionista incaricato, ma non costituiscono causa non imputabile alla parte e riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'imprevedibilità e dell'assolutezza e non della mera difficoltà. Quanto allo stato di salute del difensore, va osservato che l'infortunio occorsogli si era verificato circa nove giorni prima della esecuzione della notificazione a mezzo PEC (20.05.2024), di guisa che la circostanza dedotta non assume sotto alcun profilo il carattere dell'imprevedibilità e dell'assolutezza rispetto al momento, ampiamente successivo, in cui venne eseguita la notificazione, considerato che l'arco temporale intercorso, una volta acquisita consapevolezza del prolungarsi dei tempi di cura e dell'assenza dal servizio per malattia, non era incompatibile con l'adozione di misure organizzative atte a garantire l'assolvimento del mandato. Quanto all'organizzazione unipersonale dell'ufficio legale, va rimarcato che la parte in causa, Comune di San Severo, avendo avuto diretta ed immediata conoscenza del verificarsi dell'infortunio del difensore, dipendente a tempo indeterminato del predetto Ente locale, e del prolungarsi dell'assenza per malattia temporaneamente ostativa allo svolgimento dell'attività lavorativa in qualità di dipendente (fol.5, ric.), nonché del carattere unipersonale dell'ufficio, non può invocare la mancata adozione di misure organizzative - che era suo onere ed interesse adottare - atte ad assicurare lo svolgimento dell'attività difensionale anche in una circostanza come quella dedotta, di cui aveva avuto piena e tempestiva conoscenza. 4.- Pur affermata la tardività del ricorso, la Corte ritiene che la questione sia di particolare importanza e renda necessaria l'enunciazione del principio di diritto d'ufficio nell'interesse della legge ai sensi dell' art.363 c.p.c. ( Cass. n. 4845/2025 ). La questione proposta presenta invero rilievo nomofilattico in merito al diritto della persona priva di fissa dimora ad essere iscritta all'anagrafe della popolazione residente di un Comune nel domicilio individuato dall'interessato. 5.- Con l'unico motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 1 e 2 della legge n.1228/54 in relazione all' articolo 43, primo comma, c.c. (nozione di domicilio). Il ricorrente lamenta l'erroneità della decisione assumendo che si pone in violazione del disposto di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n.1228/ 1954, in relazione alla nozione di domicilio di cui all' articolo 43, primo comma, c.c. perché, secondo quanto deciso con il provvedimento impugnato, l'iscrizione anagrafica è stata disposta, non già nel luogo del domicilio proprio della persona senza fissa dimora, ma presso un preteso recapito , in violazione della normativa richiamata. Sostiene che nemmeno la delibera attuativa della Giunta comunale del Comune di San Severo n.ro 249/2015, poteva indurre a ritenere esatta questa applicazione, perché il termine recapito era stato utilizzato solo nella parte motiva della delibera, mentre la parte dispositiva non contiene alcun riferimento al recapito , ma solo ed esclusivamente ad un domicilio reale presso il quale andavano espletati gli accertamenti atti a stabilire l'effettiva esistenza del domicilio (doc. k, fasc. primo grado Comune San Severo). Insiste nel rimarcare, a sostegno della sua tesi, la differenza tra il domicilio ed il recapito, posto che il recapito è l'indirizzo indicato al mero fine di consegna della corrispondenza postale o di altri oggetti spediti o inviati a qualcuno, mentre il domicilio, quale presupposto necessario, richiesto dalla legge n.1228/1954 , è, ai sensi dell' articolo 43, primo comma, c.c. , non il semplice indirizzo a cui recapitare la corrispondenza postale, ma il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi . Deduce che non è condivisibile la decisione impugnata della Corte di Appello di Bari che ha ritenuto sufficiente, ai fini della iscrizione del Ma.Gi. nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di S, un recapito in via provvisoria, quale l'ex abitazione familiare di via (Omissis) in S, sì come espressamente dichiarato dalla Co.Li., ex moglie del Ma.Gi., al messo notificatore del Comune di S, Al.Lu., in data 26.02.2021, e da quest'ultimo annotato in calce alla Dichiarazione di domicilio ai fini dell'iscrizione anagrafica di persona senza fissa dimora (cfr. documento contrassegnato dalla lettera e, agli atti del fascicolo di parte di primo grado del Comune di San Severo). (fol. 12 ric.). Sostiene che il domicilio indicato dovrebbe possedere, all'esterno, il carattere di una relativa stabilità, non potendosi consentire l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente del Comune di San Severo sulla base della indicazione di un domicilio (o meglio, recapito) dichiarato espressamente provvisorio e, quindi, potenzialmente, inefficace da un momento all'altro per mero volere della ex moglie. 6.- La censura non merita condivisione perché si fonda su un'errata esegesi sotto il profilo letterale e sistematico che non tiene conto del complessivo quadro normativo in cui si colloca la specifica questione; in sintesi, incontestata la qualità di persona senza fissa dimora dell'originario ricorrente, si discute di quale accezione debba avere la locuzione domicilio riferita a questa specifica categoria di persone ai fini dell'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente. 7.- Il quadro normativo e giurisprudenziale. 7.1.- Ai sensi dell' articolo 43 c.c. Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi e La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale . Il domicilio è situato nel luogo ove la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi e consta di due elementi: quello oggettivo, in riferimento ai rapporti economici, morali, sociali e familiari; quello soggettivo, derivante dall'intenzione del soggetto stesso di fissare in un determinato luogo il centro dei propri affari o interessi. Come questa Corte ha già affermato, la locuzione domicilio individua il luogo ove la persona ha stabilito il centro principale dei propri affari e interessi, sicché riguarda la generalità dei rapporti del soggetto, non solo economici, ma anche morali, sociali e familiari, prescindendosi dalla dimora o dalla presenza effettiva, ad ha un contenuto particolarmente ampio ( Cass.n.18560/2013 ; Cass. n. 21370/2011 ; Cass. n. 7750/1999 ; Cass. n. 2875/1996 ). La residenza coincide con la dimora abituale del soggetto in un dato luogo, ed è anch'essa connotata dai suddetti requisiti di carattere oggettivo e soggettivo: la residenza della persona ex articolo 43 c.c. è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, caratterizzata dalla permanenza per un periodo apprezzabile e dall'intenzione di abitarvi in modo stabile, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari ed affettive ( Cass. n. 8982/2023 ). La nozione di residenza si caratterizza per la permanenza nel luogo prescelto per un periodo prolungato apprezzabile, anche se non necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo, di guisa che la stabile permanenza sussiste anche quando una persona lavori o svolga altra attività fuori del Comune di residenza, purché torni presso la propria abitazione abitualmente, in modo sistematico, una volta assolti i propri impegni e sempre che mantenga ivi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali ( Cass. n. 3841/2021 ). La residenza può quindi essere diversa dal luogo eletto quale domicilio, come sovente capita (es. lavoratori autonomi/professionisti) ove come domicilio venga scelto lo studio professionale, mantenendo la residenza presso la casa familiare. La mera dimora, invece, coincide con il luogo in cui la persona abita o permane, in un dato momento ed in modo non abituale. Dimora, residenza e domicilio, quali criteri di collegamento tra persone e luoghi, attengono in sé all'esplicazione dei diritti fondamentali della persona e per tale ragione l' art.43 c.c. va letto in stretta interrelazione con l' art.14 della Costituzione che sancisce il principio di inviolabilità del domicilio e con l'art.8, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che afferma il diritto di ogni persona al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza . In proposito, giova rammentare che la Corte costituzionale, con la sentenza n.252 del 1983, ha riconosciuto l'abitazione come un bene primario per l'individuo, che va adeguatamente e concretamente tutelato dalla legge e ciò senza dubbio avviene con il riconoscimento del diritto alla residenza. Il diritto a risiedere in un determinato luogo è stato qualificato come diritto soggettivo pieno dalla dottrina e dalla giurisprudenza, attraverso il quale si esplicano anche gli altri diritti fondamentali della persona. Esso si configura alla presenza di due elementi: uno oggettivo e uno soggettivo. Sotto il primo profilo, rileva l'effettiva permanenza fisica del soggetto in un determinato luogo; dal punto di vista soggettivo, invece, dirimente è la volontà di permanenza, desumibile anche da fatti concludenti. 7.2.- L'iscrizione anagrafica si fonda in primis sul diritto a risiedere in un determinato luogo. La specifica disciplina anagrafica è dettata dalla legge 24 dicembre 1954 n.1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente), come succ. mod., e dal successivo regolamento di esecuzione costituito dal D.P.R. 30 maggio 1989 n.223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e risulta funzionale all'esercizio dell'insieme dei diritti e dei doveri politici, civili e sociali che la persona può esercitare proprio in ragione della relazione qualificata con un determinato luogo. L' art.1 della legge n.1228/1954 stabilisce che l'anagrafe della popolazione residente deve essere tenuta in ogni Comune e che Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge. (co. 3). L'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni così individuate e, ai sensi dell' art.2 della legge 24 dicembre 1954 n.1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente), ognuno ha l'obbligo di richiedere l'iscrizione nell'anagrafe del comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche (co. 1). In presenza dei presupposti, l'iscrizione anagrafica è qualificabile come attività vincolata ( Cons. Stato, III, n.2546/2023 ). Secondo la Corte costituzionale (sentenza n.186 del 2020), i moderni sistemi di anagrafe trovano fondamento proprio in un'esigenza di registrazione amministrativa della popolazione residente. Tale registrazione della situazione effettiva dei residenti nel territorio comunale costituisce il presupposto necessario per l'adeguato esercizio di tutte le funzioni affidate alla pubblica amministrazione, da quelle di sicurezza e ordine pubblico, appunto, a quelle sanitarie, da quelle di regolazione e controllo degli insediamenti abitativi all'erogazione di servizi pubblici, e via dicendo . La residenza è, quindi, anche uno strumento di governo del territorio e di tutela della pubblica sicurezza in quanto permette alle autorità di pubblica sicurezza di individuare i soggetti iscritti anagraficamente; contemporaneamente è uno strumento di garanzia per l'accesso del soggetto ai servizi che sono espressione di diritti fondamentali (iscrizione al servizio sanitario e assistenziale territoriale, iscrizione nelle liste elettorali, accesso al gratuito patrocinio, iscrizione nelle liste di collocamento, accesso alla istruzione pubblica, etc.). L'estensione della registrazione anagrafica alle persone senza fissa dimora costituì una innovazione voluta proprio dal legislatore del 1954, che ritenne di modularla attraverso la diversa locuzione domicilio . Le persone senza fissa dimora possono appartenere a categorie diverse e, spesso, a causa di eventi biografici sfavorevoli sono persone che si trovano in condizioni di povertà estrema e di grave marginalità sociale, condizioni che possono determinare la presenza contemporanea di bisogni e problematiche molteplici, che investono l'intera sfera della persona e delle sue relazioni familiari e sociali. In considerazione di ciò le persone senza fissa dimora sono destinatarie di servizi specifici (ad. es. pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale) di supporto, attuati attraverso la predisposizione di una rete di intervento che può vedere la partecipazione degli enti locali, delle organizzazioni di volontariato e degli organismi non lucrativi di utilità sociale nonché delle IPAB di pubblica e privata (cfr. articolo 28, legge 8 novembre 2000, n.328 ; Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia oggetto di apposito accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e le Autonomie locali il 5 novembre 2015.). Anche per le persone senza fissa dimora l'iscrizione anagrafica e il collegamento territoriale qualificato che ne discende è presupposto dell'identificazione di sé stessi, anche e soprattutto mediante lo sviluppo di un senso di appartenenza con la comunità locale presso cui si decide di fissare la propria stabile dimora. Senso di appartenenza che, dunque, è prodromico all'inserimento dell'individuo nella società al cui interno può avere pieno e libero svolgimento della propria personalità, come riconosciuto dall' articolo 2 Cost. L'iscrizione anagrafica è, inoltre, la porta di accesso a ogni diritto, servizio e prestazione pubblica sul territorio nazionale e ciò ancor più rileva per le persone senza fissa dimora che possono trovarsi, per tale personale condizione, nella impossibilità di esigerli. Nella sua formulazione originaria, l' art.2 della legge n.1228/1954 stabiliva che Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nei Comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo, nei Comune di nascita. (co.3). A seguito della modifica apportata con la legge 15 luglio 2009, n.94, art.3 , co.38, l'articolo 2 oggi precisa che Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel Comune di nascita. (co. 3) ed è stato istituito un apposito registro nazionale per le persone che non hanno fissa dimora (co.4), poi attuato con il D.M. 6 luglio 2010. Per le persone definite senza fissa dimora è, dunque, rimasto fermo il criterio di collegamento anagrafico con il domicilio volontariamente designato dall'istante, destinato ad avere valore legale, con la precisazione che deve sussistere una concreta e verificabile relazione tra l'istante ed il luogo indicato ai fini anagrafici. In sintesi, le persone senza fissa dimora hanno diritto all'iscrizione anagrafica e hanno facoltà di individuare liberamente il proprio domicilio, salvo il positivo superamento dei necessari accertamenti: solo in via residuale, può trovare applicazione il criterio suppletivo dell'iscrizione nel Comune di nascita. L'ISTAT, nel documento Anagrafe della popolazione , serie B), n.29, edizione 1992, elaborato a illustrazione della legge n.1228/1956 e del regolamento di attuazione ( avvertenze e note illustrative ), ha sottolineato che per le persone prive di fissa dimora si è adottato il criterio delle iscrizioni anagrafica nel Comune di domicilio. Infatti il domicilio, e cioè il luogo in cui una persona stabilisce la sede principale dei tuoi affari e interessi, è l'unico elemento che possa legare il senza fissa dimora un determinato comune; inoltre l'iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio viene incontro ai legittimi interessi del cittadino senza fissa dimora, conferendogli la possibilità di iscriversi nell'anagrafe di quel Comune che possa essere considerato - nei continui spostamenti dipendenti dalla natura della sua attività professionale -come quello dove più frequentemente egli fa capo, ovvero ha dei parenti o un centro di affari o rappresentante o addirittura il solo recapito e che per lui sia più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti (fol.41). Sempre l'ISTAT ha aggiunto che Se il senza fissa dimora non ha un recapito o un vero e proprio domicilio (sede principale dei suoi affari) nel Comune ma elegge domicilio al solo fine di chiedere ed ottenere l'iscrizione anagrafica, come suo diritto,... in analogia al Censimento, che prescrive l'istituzione in ogni Comune di una sezione speciale non territoriale nella quale vengono elencati e censiti come residenti tutti i senza tetto , si ravvisa la necessità che anche in anagrafe venga istituita una via, territorialmente non esistente, ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall'ufficiale di anagrafe. In questa via verranno iscritti... sia i senza tetto , sia i senza fissa dimora che eleggono domicilio nel Comune ma che in realtà non hanno un vero e proprio recapito nel Comune (fol.45). Non è senza significato che, già nel documento ISTAT sia chiaramente ipotizzato che il domicilio della persona senza fissa dimora possa essere individuato anche solo come recapito e si dia massimo rilievo alla scelta volontaria, mentre costituisce ipotesi eccezionale e residuale la iscrizione anagrafica presso un domicilio fittizio collocato in una via territorialmente non esistente – come avvenuto nel caso in esame in cui in Comune ha iscritto il richiedente alla (non esistente) via dell'Angelo Custode – , trattandosi di un non luogo giuridico e sociale che appare sicuramente come un limite alla libera e dignitosa crescita della personalità e che difficilmente può ritenersi compatibile con l'impegno alla solidarietà verso gli ultimi. Va ricordato, infine, che la temporaneità della permanenza sul territorio nazionale non è stata ritenuta decisiva dalla Corte Costituzionale ai fini dell'esclusione del diritto alla registrazione anagrafica (Corte Cost. n. 186 del 2020) in presenza di significative circostanze atte a dimostrare la sussistenza di una relazione non precaria tra l'istante ed il luogo per il quale era stata presentata richiesta di iscrizione anagrafica. 8.- Tanto premesso, la questione di diritto va risolta in termini ben diversi da quelli auspicati dal ricorrente Comune, senza che alcun rilievo possa essere mosso alla decisione impugnata. La disciplina ripercorsa evidenzia, innanzi tutto, come la declinazione della locuzione domicilio , attorno alla quale ruota il diritto della persona senza fissa dimora a conseguire l'iscrizione anagrafica, debba essere svolta in termini coerenti e compatibili con le peculiarità delle condizioni di vita del richiedente e con la finalità perseguita volta a consentire l'effettivo accesso ai diritti ed ai servizi ad esso garantiti e non già a soddisfare esigenze di ordine meramente formale. In tal senso, la ampia definizione di domicilio accolta dalla giurisprudenza di legittimità - inteso come centro principale degli affari e interessi che riguarda la generalità dei rapporti del soggetto, non solo economici, ma anche morali, sociali e familiari - certamente ricomprende anche la nozione di recapito , quale luogo ove poter ricevere corrispondenza, comunicazioni ed informazioni relative ai rapporti intrapresi. Ebbene, nel caso di persona senza fissa dimora, tenuto conto della estrema rarefazione dei rapporti sociali e dell'assenza di una stabile presenza in un luogo territorialmente definito, ai fini anagrafici anche la sola indicazione di un luogo destinato a recapito può essere sufficiente ad individuare il domicilio, in quanto, diversamente opinando si rischierebbe di vanificare, in una eterogenesi dei fini, le finalità perseguite con l'iscrizione anagrafica, in particolare di quelle volte a promuovere l'assistenza ed il contrasto a forme di grave emarginazione. Affinché l'iscrizione anagrafica possa assolvere la sua funzione, l'iscrizione della persona senza fissa dimora deve essere rappresentativa di una relazione effettiva tra l'istante ed il luogo prescelto come recapito per ricevere corrispondenza, comunicazioni ed informazioni relative ai rapporti intrapresi, come avvenuto nel caso di specie. Invero, il domicilio inteso come luogo deputato al recapito può soddisfare i criteri stabiliti dall'art.2 della legge n.1228/1995 ove il luogo indicato dalla persona senza fissa dimora sia a lui riferibile, in quanto in tal caso appaiono soddisfatte le esigenze di effettività e di certezza in un quadro di rapporti e relazioni che trova piena rispondenza in quanto prospettato dall'istante a prescindere dal grado di stabilità della sua permanenza in loco; ciò non comporta nemmeno sacrifici pregiudizievoli alla parte che si sia dichiarata disponibile a consentire, in questi termini, l'iscrizione anagrafica presso la propria residenza. Nel caso in esame, come accertato dalla Corte territoriale, la ex moglie aveva dichiarato la disponibilità provvisoria a consentire il recapito presso la propria abitazione, ex casa familiare, di quanto riguardante il richiedente, e tanto era sufficiente, senza che potesse assumere rilievo l'argomento della temporaneità della domiciliazione, meramente ipotetica in assenza di una revoca della volontà da parte della ex moglie. 9.- In conclusione, dichiarata l'inammissibilità del ricorso deve essere formulato il seguente principio di diritto nell'interesse della legge ex articolo 363, terzo comma, c.p.c. : Ai sensi dell'art.2 della legge n.1228/1995, l'iscrizione all'anagrafe dei residenti in Italia delle persone senza fissa dimora, non può essere esclusa qualora il richiedente abbia indicato come domicilio un recapito per ricevere corrispondenza, comunicazioni ed informazioni relative ai rapporti intrapresi dallo stesso e gli accertamenti compiuti abbiano dimostrato l'effettiva sussistenza di una relazione non precaria tra l'istante ed il luogo per il quale era stata presentata richiesta di iscrizione anagrafica, senza che la temporaneità della domiciliazione così formulata possa giustificare il diniego di iscrizione anagrafica nel luogo indicato dall'istante o la sua iscrizione formale ad un indirizzo fittizio. . Le spese processuali seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in favore della parte controricorrente costituitasi. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Ai sensi dell' articolo 52 del D.Lgs. n.196/2003 , in caso di diffusione della presente ordinanza si dispone che siano omesse le generalità di tutte le persone menzionate nell'ordinanza. P.Q.M. La Corte di Cassazione - dichiara inammissibile il ricorso e pronuncia il seguente principio di diritto ex articolo 363 c.p.c . nell'interesse della legge: Ai sensi dell'art.2 della legge n.1228/1995, l'iscrizione all'anagrafe dei residenti in Italia delle persone senza fissa dimora, non può essere esclusa qualora il richiedente abbia indicato come domicilio un recapito per ricevere corrispondenza, comunicazioni ed informazioni relative ai rapporti intrapresi dallo stesso e gli accertamenti compiuti abbiano dimostrato l'effettiva sussistenza di una relazione non precaria tra l'istante ed il luogo per il quale era stata presentata richiesta di iscrizione anagrafica, senza che la temporaneità della domiciliazione così formulata possa giustificare il diniego di iscrizione anagrafica nel luogo indicato dall'istante o la sua iscrizione formale ad un indirizzo fittizio. ; - condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in Euro 3.000.00=, oltre Euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge, in favore della parte controricorrente costituita; - ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, articolo 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto; - ai sensi dell 'articolo 52 del D.Lgs. n.196/200 3, in caso di diffusione della presente ordinanza si dispone che siano omesse le generalità di tutte le persone menzionate nell'ordinanza.