Verbale nullo a causa dalla tempistica eccessivamente lunga nell’identificazione del trasgressore. La Pubblica Amministrazione non ha dimostrato che l’accertamento eseguito in data successiva all'infrazione sia dipeso da fattori oggettivi esterni.
I lunghi tempi della burocrazia salvano l'automobilista col piede pesante : nullo il verbale redatto dalla Polizia locale, a fronte della lentezza nella identificazione del trasgressore. Scenario dell'episodio, risalente al 15 giugno del 2021, che dà il la all'apertura del fronte giudiziario è il territorio di un piccolo paese in provincia di Bari. Lungo quelle strade, difatti, una donna viene beccata, grazie all' autovelox , a non rispettare il limite di velocità . Consequenziale il verbale di accertamento redatto dalla Polizia locale ed emesso, però, solo il primo di settembre del 2021. Quest'ultimo dettaglio si rivela decisivo, secondo il Giudice di Pace, il quale osserva che «il verbale risulta notificato tardivamente rispetto all'accertamento della violazione, ovvero oltre il termine decadenziale di novanta giorni fissato dal Codice della strada , atteso che la violazione è stata commessa in data 15 giugno 2021, mentre il verbale è stato inviato per la notifica a mezzo posta soltanto il 20 settembre 2021». Nullo, quindi, il verbale a carico della automobilista. Di parere opposto, invece, il giudice del Tribunale, il quale accoglie l'obiezione proposta dal Comune, obiezione secondo cui «il giorno da cui computare il termine iniziale della decorrenza dei novanta giorni prescritti deve essere quello del primo di settembre del 2021, e cioè dal compimento dell'attività accertativa». Valido, quindi, il verbale. Ciò perché «con l'espressione letterale utilizzata dal ‘ Codice della strada ' (“Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore”), il legislatore ha inteso valorizzare l'attività, ulteriore, compiuta dall'amministrazione, necessaria a completare le verifiche propedeutiche alla contestazione della violazione, quali l'attività di esame delle risultanze dei rilievi effettuati dall'apparecchiatura, al fine dell'individuazione dell'effettivo soggetto responsabile, nonché la redazione del relativo verbale». Ebbene, a fronte della violazione compiuta dalla automobilista, «rispetto alla data di commissione della violazione (15 giugno del 2021), la notifica è avvenuta il 20 settembre del 2021, ovvero soli sette giorni dopo la scadenza dei novanta giorni dall'accertamento, previsti dal Codice della strada , e, quindi, con uno scarto di tempo del tutto ragionevole». Col ricorso in Cassazione, però, il legale che rappresenta l'automobilista contesta duramente la visione adottata in Tribunale , con specifico riferimento, spiega, alla «parte in cui il giudice ha ritenuto che il giorno da cui computare il dies a quo di decorrenza dei novanta giorni richiesti dal Codice della strada fosse quello del compimento dell'attività accertativa, ossia il primo di settembre del 2021, anziché la data di compimento dell'infrazione». A sostegno di questa obiezione, poi, il legale aggiunge che «lo stesso verbale riferisce che la rilevazione venne svolta in data 15 giugno 2021 da un pubblico ufficiale e con uno strumento nella sua esclusiva disponibilità e da questi presidiato. L'agente, quindi, poteva leggere immediatamente il supporto su cui i dati erano registrati dall'apparecchiatura di controllo, in ciò esattamente consistendo il contenuto dell'obbligo di accertamento dell'infrazione da parte della Polizia stradale. Quindi, l'accertamento è consistito nella mera verbalizzazione, peraltro avvenuta solo sessantotto giorni dopo la commissione dell'infrazione». E «far decorrere da tale ultimo momento il termine per la notificazione significa», obietta il legale, «ancorare il dies a quo della notifica all'arbitrio dell'amministrazione, in violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione fissato dalla Costituzione». Prima di esaminare in dettaglio la specifica vicenda, i magistrati di Cassazione ricordano che, Codice della strada alla mano, « la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta ». Allo stesso tempo, il Codice della strada «individua i casi in cui è ammessa la contestazione differita, e cioè», ragionando nell'ottica della vicenda in esame, «accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari». A titolo esemplificativo, poi vengono delineati i casi in cui è impossibile la contestazione immediata : tra questi, «accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari». Dunque, « per i casi riferibili all'utilizzo di strumenti di misura della velocità collocati in postazioni mobili , con la presenza e sotto il diretto controllo di un operatore di Polizia, il rilevamento avviene di regola contestualmente all'infrazione , con conseguente contestazione immediata, salva però la possibilità di contestazione differita della violazione nei casi previsti dalla legge, ossia quando il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari». Tornando alla vicenda oggetto del processo, però, «non si discute», osservano i magistrati, «dell'immediatezza della contestazione, bensì del tempo impiegato dall'amministrazione per l'identificazione del trasgressore». Su tale punto la Corte Costituzionale ha stabilito nel 1996 che «al fine di non far gravare l'inerzia o le disfunzioni organizzative della pubblica amministrazione sul diritto di difesa del cittadino, qualora l'effettivo trasgressore (o un altro dei soggetti responsabili indicati dalla legge) sia identificato successivamente, il termine della notifica decorre non dalla data in cui l'amministrazione abbia provveduto ad identificarlo, ma dal momento in cui l'amministrazione sia posta in grado di provvedere all'identificazione» del trasgressore. Di conseguenza, « nel caso in cui l'accertamento avvenga per mezzo di apparecchi di rilevazione a distanza, esso coincide con quello della rilevazione stessa , tenuto conto che le operazioni di verifica delle rilevazioni di detto strumento sono insite nel loro impiego, ciò presupponendo la predisposizione, da parte dell'amministrazione, di modalità immediate per il loro compimento». Tanto, peraltro, in linea con quanto stabilito dal Codice della strada : «qualora l'effettivo trasgressore (od altro dei soggetti obbligati) sia identificato successivamente alla commissione della violazione, la notificazione può essere effettuata entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal ‘P.R.A.' o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative dei soggetti o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione». Applicando questa visione alla vicenda oggetto del processo, si osserva che « il verbale specifica la motivazione della mancata contestazione immediata (ossia in quanto il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari), ma né da esso né dal provvedimento giudiziario si trae alcun elemento per affermare che l'accertamento eseguito in data successiva alla infrazione sia dipeso da fattori oggettivi esterni – anziché da mere prassi organizzative interne – che abbiano impedito o rallentato l'identificazione del trasgressore». Nullo, di conseguenza, il verbale con cui è stata sanzionata l'automobilista.
Presidente Orilia - Relatore Amato Fatti di causa Il Giudice di Pace di Bari, con sentenza n. 50/2022 del 12.01.2022 pronunciata nella contumacia del Comune di Bari convenuto, ha accolto il ricorso proposto dall'automobilista Sc.Vi. avverso il verbale di accertamento n. (Omissis)/2021 emesso il giorno 01.09.2021 dalla Polizia locale del Comune di Grumo Appula, con cui la ricorrente veniva sanzionata ex articolo 142, comma 8, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ( Codice della Strada ). Secondo il giudice di prime cure il verbale risultava notificato tardivamente rispetto all'accertamento della violazione, ovvero oltre il termine decadenziale di 90 giorni fissato dall' articolo 201, comma 1, C.d.S. , atteso che la violazione era stata commessa in data 15.06.2021, mentre il verbale era stato inviato per la notifica a mezzo posta soltanto il 20.09.21. L'ente territoriale ha proposto appello innanzi al Tribunale di Bari, rilevando che il giorno dal quale computare il termine iniziale della decorrenza dei 90 giorni prescritti dovesse essere quello del 01.09.21, e cioè dal compimento dell'attività accertativa. Con sentenza n. 2477/2022 il Tribunale di Bari ha accolto il gravame, osservando quanto segue: - con l'espressione letterale utilizzata dall' articolo 201 C.d.S. ( Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, ... deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore ), peraltro coincidente con l'espressione utilizzata nell' articolo 14 legge n. 689 del 1981 , il legislatore ha inteso valorizzare l'attività, ulteriore, compiuta dall'Amministrazione, necessaria a completare le verifiche propedeutiche alla contestazione della violazione, quali l'attività di esame delle risultanze dei rilievi effettuati dall'apparecchiatura, al fine dell'individuazione dell'effettivo soggetto responsabile, nonché la redazione del relativo verbale; - rispetto alla data di commissione della violazione (15.06.21) la notifica è avvenuta il 20.09.21, ovvero soli 7 giorni dopo la scadenza dei 90 giorni dall'accertamento, previsti dall' articolo 201 C.d.S. e, quindi, con uno scarto di tempo del tutto ragionevole. Avverso la indicata pronuncia ricorre per cassazione Sc.Vi., affidandosi a tre motivi. Resta intimato il Comune di Grumo Appula. In prossimità dell'adunanza la ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza ex articolo 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. , per essere la decisione inficiata da error in procedendo, avendo violato l' articolo 2909 c.c. e gli articoli 100,324,327 e 329, comma 2, cod. proc. civ : si assume che il Tribunale ha ha omesso di rilevare che il Comune appellante non aveva impugnato una delle due rationes decidendi che autonomamente sostenevano la decisione di primo grado. Osserva la ricorrente che il Giudice di Pace di Bari - prima ancora di rilevare la tardività della notifica del verbale di accertamento - aveva ritenuto non atta a suffragare la responsabilità del ricorrente la documentazione disponibile, prodotta dall'opponente nella contumacia dell'amministrazione. Tale statuizione, non essendo stata impugnata dal Comune di Grumo Appula, sarebbe passata in giudicato. Il Tribunale di Bari, quindi, non rilevando d'ufficio l'omessa censura della statuizione del primo giudice in merito alla non provata responsabilità della Sc.Vi., ha violato il consolidato principio per cui è sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di idonea censura perché l'impugnazione debba essere rigettata nella sua interezza. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell' articolo 97 della Costituzione e dell'articolo 201, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 ( Codice della Strada ) in relazione all' articolo 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. La ricorrente censura la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il giorno dal quale computare il dies a quo di decorrenza dei 90 giorni richiesti dall' articolo 201 C.d.S. fosse quello del compimento dell'attività accertativa, ossia il 01.09.2021, anziché la data di compimento dell'infrazione. Di contro, lo stesso verbale riferisce che la rilevazione venne svolta in data 15/06/2021 da un pubblico ufficiale e con uno strumento nella sua esclusiva disponibilità e da questi presidiato. L'agente, quindi, poteva leggere immediatamente il supporto sul quale i dati erano registrati dall'apparecchiatura di controllo, in ciò esattamente consistendo il contenuto dell'obbligo di accertamento dell'infrazione da parte della Polizia Stradale. Nella specie, quindi, l'accertamento è consistito nella mera verbalizzazione, peraltro avvenuta solo 68 giorni dopo la commissione dell'infrazione; far decorrere da tale ultimo momento il termine per la notificazione, significa ancorare il dies a quo della notifica all'arbitrio dell'amministrazione, in violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione fissati dall' articolo 97 della Costituzione . 3. Con il terzo motivo si deduce nullità della sentenza ex articolo 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per apparenza della motivazione e contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, in violazione dell' articolo 111, comma 6, Cost. e dell'articolo 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di seconde cure ha ritenuto ragionevole lo scarto di tempo intercorso tra la commissione della violazione e l'avvenuta notifica del verbale, quantificandolo in soli 7 giorni in più rispetto alla scadenza dei 90 giorni dall'accertamento: con ciò non solo non dando conto dei parametri utilizzati per ritenere congruo detto termine, ma implicitamente asseverando l'intervenuta scadenza del termine, computato a decorrere dalla data di commissione della violazione, e non dalla data di compimento dell'attività accertativa. Il secondo motivo del ricorso, da esaminarsi per priorità logica, è fondato. Ai sensi dell' articolo 200, comma 1, C.d.S. , fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore, quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta. L' articolo 201, comma 1-bis, C.d.S. - secondo la formula vigente ratione temporis, riferita alla data della commissione della trasgressione - individua i casi in cui è ammessa la contestazione differita, e cioè, per quel che qui rileva: - lett. e): accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari . Riprendendo detta disposizione, l'articolo 384 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada (di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ) delinea, a titolo esemplificativo, i casi in cui è impossibile la contestazione immediata: ... e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari. Dunque: per i casi di cui alla lettera e) del comma 1-bis, articolo 201 C.d.S. , riferibili all'utilizzo di strumenti di misura della velocità collocati in postazioni mobili, con la presenza e sotto il diretto controllo di un operatore di polizia, il rilevamento avviene di regola contestualmente all'infrazione, con conseguente contestazione immediata, salva però la possibilità di contestazione differita della violazione nei casi previsti dalla legge, ossia quando il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari (ex multis: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 412 dell'08.01.2025 ; Sez. 2, Ordinanza n. 22627 del 26/07/2023, Rv. 668568 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 19491 del 05.03.2018; Cass. Sez. 2, n. 18023/2018 ). Tanto chiarito, nel caso che ci occupa non si discute, tuttavia, dell'immediatezza della contestazione, bensì del tempo impiegato dall'Amministrazione per l'identificazione del trasgressore. Sul punto, è intervenuta la Corte costituzionale (sentenza n. 198 del 1996): al fine di non far gravare l'inerzia o le disfunzioni organizzative della pubblica amministrazione sul diritto di difesa del cittadino, la Consulta ha ritenuto che, qualora l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti responsabili indicati dalla legge sia identificato successivamente, il termine della notifica decorre non dalla data in cui l'amministrazione abbia provveduto ad identificarlo, ma dal momento in cui la stessa sia posta in grado di provvedere all'identificazione (in senso conforme, cfr. nota protocollare n. 16968 del 07.11.2014 del Ministero dell'Interno in risposta alla Prefettura di Milano). Ora: nel caso in cui l'accertamento avvenga per mezzo di apparecchi di rilevazione a distanza, esso coincide con quello della rilevazione stessa, a mente del sopra riportato articolo 1, comma 1-bis, lett. e) C.d.S. , tenuto conto che le operazioni di verifica delle rilevazioni di detto strumento sono insite nel loro impiego, ciò presupponendo la predisposizione da parte dell'Amministrazione di modalità immediate per il loro compimento (in termini, v. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35262 del 18/11/2021, Rv. 662833 - 01). Tanto, peraltro, in linea con quanto stabilito dal penultimo inciso del comma 1 dell' articolo 201 C.d.S. : Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal P.R.A. o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione . 4.1. Nel caso che ci occupa, il verbale (come riportato nel ricorso, p. 14, 3 capoverso) specifica la motivazione della mancata contestazione immediata (ossia in quanto il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari ), ma né da esso né dalla sentenza impugnata si trae alcun elemento per affermare che l'accertamento eseguito in data successiva alla infrazione sia dipeso da fattori oggettivi esterni - anziché da mere prassi organizzative interne - che abbiano impedito o rallentato l'identificazione del trasgressore (del resto, nel caso affrontato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 198 del 1996 si discuteva di identificazione dei trasgressori, mentre nel caso in esame, non sorgono questioni al riguardo). L'errore di diritto è evidente e importa la cassazione della sentenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ex articolo 384 comma 2 cpc e pertanto va annullato il verbale di accertamento n. (Omissis)/2021 emesso dalla Polizia locale del Comune di Grumo Appula. Restano logicamente assorbiti i restanti motivi. La non univocità della giurisprudenza di merito sulla questione giustifica la compensazione delle spese del giudizio di appello e di legittimità. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, annulla il verbale di accertamento n. (Omissis)/2021 emesso il 01.09.2021 dalla Polizia Municipale del Comune di Grumo Appula; compensa le spese del giudizio di appello e di legittimità.