La Prima Sezione penale della Cassazione, con la sentenza in esame, interviene sul tema del differimento dell’esecuzione della pena per donne incinte e madri di prole in tenera età, in un contesto normativo mutato dal d.l. 11 aprile 2025, n. 48 (decreto Sicurezza), convertito dalla l. 9 giugno 2025, n. 80.
Quadro normativo, principio di irretroattività e nuove regole dopo il decreto Sicurezza 2025 La Corte ribadisce il perimetro applicativo dei rimedi extramurari e dei titoli che li sorreggono (articolo 146 e 147 c.p. ; articolo 47- ter , 47- quinquies e 21- bis ord. pen. ), chiarendo due profili centrali: a) la portata del principio di irretroattività in malam partem, evocato dalla difesa anche in base a Corte cost. n. 32/2020 ; b) la riconduzione della tutela del minore quale interesse primario, che permea strumenti come la detenzione domiciliare “umanitaria” ( articolo 47- ter , comma 1- ter , ord. pen. ) e la domiciliare speciale ( articolo 47- quinquies ord. pen. ), anche nei casi ricompresi nell' articolo 4- bis ord. pen. La Corte ricorda che il decreto Sicurezza ha abrogato l'automatismo del differimento obbligatorio per la madre di infante di età inferiore a un anno (già previsto dall' articolo 146 c.p. ), traslando la fattispecie nell'alveo dell' articolo 147 c.p. , e dunque nel paradigma della valutazione discrezionale, ma sottolinea che il sindacato non si esaurisce nella cronologia delle norme: l'angolo decisionale si colloca anche sull'idoneità del domicilio e sul concreto rischio di recidiva o di fuga. Sul piano dei principi, il Collegio ripercorre l'insegnamento della Consulta : le norme che mutano la “qualità” della pena, convertendo un regime potenzialmente extra-murario in uno carcerario, non possono retroagire; tuttavia, la decisione odierna rileva che, perfino in ipotesi di applicazione del previgente articolo 146 c.p. , l'accesso alla misura domiciliare resta condizionato alla disponibilità di un domicilio idoneo e alla compatibilità con le esigenze di sicurezza , potendo, in caso contrario, operare la domiciliare speciale presso ICAM. Ne discende che, nel caso concreto, la modifica legislativa non determina un trattamento deteriore rispetto al quadro previgente , poiché la preclusione discende da presupposti di fatto (inidoneità del domicilio, pericolosità) che sarebbero stati ostativi anche prima della riforma. In sintesi, la “nuova regola applicabile” conferma : niente automatismi; verifica rigorosa su domicilio, pericolosità e adeguatezza delle cure; possibile collocazione in ICAM in presenza dei relativi requisiti. Il caso concreto: inidoneità del domicilio, pericolosità elevata, cure sanitarie gestibili e collocazione ICAM Sul merito, la Cassazione conferma il rigetto delle istanze di differimento (obbligatorio e facoltativo) e di detenzione domiciliare umanitaria, valorizzando accertamenti insindacabili in sede di legittimità: il domicilio indicato è giudicato inidoneo poiché trattasi di immobile abusivo , con diniego dell'accertamento di conformità e della sanatoria e già colpito da ordine di demolizione; a ciò si aggiunge un profilo di “pericolosità estrema” della condannata , desunta da una reiterazione seriale di fatti predatori, anche durante la gravidanza e in presenza di prole minore, e da concreti indici di fuga collegati a legami all'estero e a pregresse omissioni di controlli medici. Quanto al differimento per grave infermità (tumore al seno e postumi di parto prematuro), il Tribunale ha compiuto una valutazione completa, accertando che i cicli chemioterapici possono essere adeguatamente garantiti mediante traduzioni ospedaliere e assistenza intramuraria, per un periodo programmato, in coerenza con la finalità rieducativa della pena e con il bilanciamento dell'esigenza di controllo su soggetti pericolosi. Sul segmento maternità-minori , la Corte richiama la funzionalità dell'ICAM quale misura di esecuzione compatibile con l'interesse del minore e con le esigenze di sicurezza, rilevando che l'allocazione era stata già disposta ai sensi dell' articolo 147, ultimo comma, c.p. novellato; la temporanea indisponibilità dell'ICAM ha giustificato la permanenza presso il “reparto Nido”, in attesa della disponibilità dell'istituto attenuato, senza comportare alcuna “posizione deteriore” rispetto al quadro previgente. Ne consegue la reiezione del motivo difensivo fondato sulla supposta non applicabilità della nuova disciplina per effetto del principio di irretroattività: la causa del diniego risiede in preclusioni fattuali e in una valutazione negativa di pericolosità e adeguatezza dell'ambiente domiciliare, che sarebbero state decisive anche sotto il vecchio articolo 146 c.p. Infine, la Corte rimarca che l'eventuale detenzione domiciliare speciale per madri di figli minori non è stata ritualmente attivata nel presente procedimento con riferimento al minore accompagnante, e che il decorso degli eventi (nascita intervenuta) rende carente di interesse l'originaria istanza per stato di gravidanza.
Presidente De Marzo - Relatore Calaselice Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato le richieste della condannata, di rinvio dell'esecuzione della pena, ovvero il suo differimento nella forma della detenzione domiciliare ex articolo 47-ter, comma 1-ter Ord. pen. , il differimento obbligatorio nei confronti di una donna incinta ( articolo 146 n. 1 cod. pen. ) e quello facoltativo per grave infermità, ai sensi dell' articolo 147 n. 2 cod. pen. , in ordine al titolo in esecuzione relativo alla pena detentiva di anni trenta di reclusione e mesi sette di arresto, irrogata anche per numerosissimi reati di furto anche in abitazione. 2. Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione la condannata, per il tramite del difensore, proponendo due motivi di seguito riassunti nei limiti di cui all' articolo 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell' articolo 25, comma secondo, Cost. in relazione agli articolo 146 cod. pen. e 684 cod. proc. pen. L' articolo 146 cod. pen. prevede che, se la condannata è donna incinta o madre di un minore fino a un anno di età, il differimento della pena è obbligatorio, mentre, al secondo comma, è previsto che il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale, se il minore viene affidato ad altri o abbandonato, sempre che il parto o l'interruzione della gravidanza siano avvenuti da oltre tre mesi. Tale automatismo è venuto meno di recente con il d. l. cd. Sicurezza ( d.l. 11 aprile 2025, n. 48 , conv. con legge 9 giugno 2025, n. 80 ) ma, a parere della ricorrente, questa nuova disciplina non sarebbe applicabile al caso in esame in quanto trattasi di modifica in malam partem che riguarda l'esecuzione della pena detentiva per donne incinte o madri di prole di età inferiore a un anno, dunque, non retroattiva, ai sensi degli articolo 11 delle Preleggi e 25, comma secondo, Cost., perché relativa solo a fatti commessi dopo l'entrata in vigore del decreto cd. Sicurezza, nella parte in cui ha modificato gli articolo 146 e 147 cod. pen. Si deduce, dunque, che al caso in esame va applicato l' articolo 146 cod. pen. nella previgente formulazione, posto che l'ultimo titolo in esecuzione riguarda una condanna divenuta irrevocabile nel 2023, cioè in epoca precedente all'entrata in vigore della norma peggiorativa, in applicazione dei principi affermati da Corte cost., sent. n. 32 del 2020 . La nuova disciplina, per la ricorrente, sarebbe limitata, infatti, a titoli divenuti irrevocabili dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. citato. Peraltro, in fatto, si osserva che nel caso di specie l'Istituto a custodia attenuata per detenute madri (da ora ICAM) della casa di reclusione di (OMISSIS) è chiuso. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articolo 147 cod. pen. e 684 cod. proc. pen. in tema di differimento facoltativo. La ricorrente è madre di prole di età inferiore a dieci anni, è affetta da tumore al seno, ha il proprio domicilio nel luogo indicato nel ricorso ove, peraltro, questa è stata regolarmente reperita in sede di notifica. La documentazione allegata dalla ricorrente non risulta oggetto di esame da parte del Tribunale. Si rileva che, ai fini del differimento facoltativo della pena per ragioni di salute, non è necessaria l'incompatibilità assoluta con il regime detentivo in atto, ma necessita che l'infermità o la malattia siano tali da comportare un pericolo di vita o da non poter essere adeguatamente curata in ambito carcerario o tale da causare al detenuto sofferenze aggiuntive, in spregio al diritto alla salute e al senso di umanità del trattamento penitenziario. Il giudizio, a tal fine, non deve limitarsi a verificare l'astratta idoneità dei presidi sanitari posti a disposizione del detenuto all'interno del circuito penitenziario ma deve essere relativo a verificare la concreta adeguatezza del trattamento terapeutico, indicando con precisione, in caso di idoneità delle cure presso Centro clinico, la struttura penitenziaria ove la pena deve essere espiata. In tema, poi, di detenzione speciale per madri di figli minori di età non superiore a dieci anni, anche in caso di reati di cui all' articolo 4-bis Ord. pen. , detta misura deve reputarsi ammessa sin dall'inizio della esecuzione, senza necessità di previo ingresso in carcere. Si tratta di istituto che si affianca a quello del differimento obbligatorio per madri di prole di età inferiore ad un anno e di quello facoltativo per madri di prole, al di sotto dei tre anni, nonché all'istituto della detenzione domiciliare per pene non superiori ad anni quattro, relative a donne incinte o madri di prole di età inferiore a dieci anni. Si tratta di istituti che sono accomunati dalla ratio di salvaguardare l'interesse primario del minore, reputato soggetto debole, che possono comunque essere applicati in assenza di pericolo di commissione di ulteriori delitti o pericolo di fuga. Quindi, il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare, tenuto conto che si tratta di richiesta proveniente da madre di prole di età inferiore a dieci anni. In ogni caso, si osserva che il tumore maligno da cui è affetta la condannata, i postumi del recente parto del figlio prematuro, non possono essere curati in regime di detenzione intramuraria, come dimostra il fatto che la condannata non ha ricevuto alcun programma terapeutico, fino alla data del 16 giugno 2025. Né può essere considerato preminente il pericolo di commissione di reati, reso improbabile dovendo la detenuta essere sottoposta a cicli di chemioterapia. Infine, si segnala che la ricorrente è madre di figli di età inferiore a dieci anni e a tre anni, oltre al figlio nato prematuro e che non è opportuno che quest'ultimo trascorra i primi mesi di vita in una struttura penitenziaria. 3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, S. Passafiume, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. La difesa ha fatto pervenire istanza di anticipazione della udienza fissata al 4 dicembre 2025, respinta con provvedimento presidenziale del 17 ottobre 2025, nonché successivamente istanza di riunione, con documentazione allegata. Si tratta di richiesta di riunione con altro procedimento relativo a ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza di rigetto, resa il 23 ottobre 2025 dal Tribunale di sorveglianza di Milano, relativamente a successiva istanza di differimento della pena. Considerato in diritto 1. Va, preliminarmente, rilevato che l'istanza di riunione del presente procedimento ad altro, avente ad oggetto l'ordinanza di rigetto di successiva istanza di differimento della pena, emessa dal Tribunale di sorveglianza di Milano in data 23 ottobre 2025, è stata respinta dal Presidente di sezione con provvedimento del 3 dicembre 2025 (cfr. provvedimento che ha rigettato la richiesta di riunione posto che il secondo ricorso non risulta pervenuto). In ogni caso, il relativo procedimento non risulta, allo stato, iscritto dinanzi a questa Corte. Di conseguenza, in questa sede, non può essere esaminata neppure la documentazione allegata all'indicata istanza di riunione. 2.Il ricorso è infondato. 2.1. Il primo motivo è infondato. 2.1.1. In premessa, va ricordato che il sistema dell'esecuzione penale relativo ai detenuti che siano genitori di figli minori presenta una pluralità di disposizioni, le quali, consentendo la più ampia fruizione di misure extra murarie, sono poste a tutela del superiore interesse del minore - «soggetto debole, distinto dal condannato e particolarmente meritevole di protezione» - a «instaurare un rapporto quanto più possibile normale con la madre (o, eventualmente, con il padre) in una fase nevralgica del suo sviluppo» (così Corte cost., sent. n. 239 del 2014 ). Sono diretta emanazione di questi principi innanzitutto le norme sul differimento della pena, stabilite dagli articolo 146 n. 2, cod. pen. (che prevedeva il rinvio obbligatorio dell'esecuzione se questa deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno ) e 147 n. 3, cod. pen. (che concerne il differimento facoltativo se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni ), cui si aggiunge la previsione dell' articolo 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen. , la quale contempla la possibilità, negli stessi casi, di applicare la disciplina della detenzione domiciliare. Norme, queste, che sono applicabili indipendentemente dalla previsione di limiti di pena, mentre, quando la pena della reclusione non sia superiore a quattro anni (anche se costituente parte residua di maggior pena) o quando la pena irrogata sia quella dell'arresto, l' articolo 47-ter, comma 1, Ord. pen. consente l'applicazione della detenzione domiciliare nei confronti della donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente (lett. a) ovvero del padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole (lett. b); situazioni alle quali la sentenza n. 350 del 2003 della Corte costituzionale ha assimilato quella, prescindente dall'età, del «figlio portatore di handicap totalmente invalidante», purché convivente con la madre condannata. A fianco a questo regime originario, sono poi stati introdotti, ad opera della legge 8 marzo 2001, n. 40, gli articolo 21-bis e 47-quinquies Ord. pen. La prima fattispecie prevede che le condannate e le internate (ovvero i padri detenuti, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre) possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore ai dieci anni, alle condizioni previste dall' articolo 21 Ord. pen. in materia di lavoro all'esterno. La seconda, invece, disciplina il caso delle condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni, le quali, quando la pena detentiva espianda sia superiore ai quattro anni e dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero di almeno quindici anni in caso di condanna all'ergastolo, possono essere ammesse a espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, sempre che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e che vi sia la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli. Successivamente, la legge 21 aprile 2011, n. 62 (Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354 , e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori), ha novellato il comma 1 dell' articolo 47-quinquies Ord. pen. , introducendo il comma 1-bis in forza del quale le madri di prole di età non superiore a dieci anni (ed i padri nelle condizioni di cui al successivo comma 7) possono espiare la prima parte di pena (un terzo o quindici anni in caso di ergastolo) «secondo le modalità di cui al comma 1-bis». Per quanto qui rileva, la disposizione prevede che la collocazione in istituto a custodia attenuata viene correlata, alle ipotesi in cui, ravvisandosi un concreto pericolo di recidiva o di fuga, la condannata non potrebbe essere ammessa a espiare la pena nella propria abitazione. Come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 76 del 8 marzo 2017 che ha dichiarato l'illegittimità dell' articolo 47-quinquies, comma 1-bis, Ord. pen. , limitatamente alle parole «Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis,», con tale modifica il legislatore ha perseguito l'obiettivo di ampliare la possibilità, per le madri condannate a pene detentive, di espiare la pena attraverso misure extracarcerarie che permettano di meglio provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. A tal fine, il comma 1-bis consente loro di espiare, sin dall'inizio, la pena detentiva secondo le descritte modalità agevolate, anche nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, di cura, assistenza o accoglienza, purché non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga. Nel sistema attualmente vigente, in conclusione, anche nel caso di condanna per uno dei reati inclusi nel catalogo dell' articolo 4-bis Ord. pen. , le madri (o, eventualmente, i padri che si trovino nelle condizioni di cui al successivo comma 7 dell'articolo 47-quinquies) di bambini di età pari o inferiore ai dieci anni possono essere ammessi alla detenzione domiciliare cd. speciale fin dal principio, ovvero senza dover prima essere sottoposti all'esecuzione della pena detentiva in carcere, anche in caso di pene molto alte e anche in caso di condanna all'ergastolo (Sez. 1, n. 7451 del 09/12/2020, dep. 2021, Forte, Rv. 280557 - 01; Sez. 1, n. 1029 del 31/10/2018, dep. 2019, Pastura, Rv. 274791 - 01). Da ultimo, va osservato che l' articolo 146 cod. pen. nella parte in cui prevedeva il differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena in favore di madre di un minore sino a un anno di età, è stato abrogato dal d. l. n. 48 del 2025 (cd. decreto Sicurezza), convertito dalla legge n. 80 del 2025 . Prima dell'anzidetto “decreto sicurezza”, il rinvio dell'esecuzione della pena per la donna incinta o madre di prole sino a un anno di età era considerato, nei limiti di cui si dirà, “obbligatorio”, mentre il cd. decreto Sicurezza lo ha reso facoltativo, spostando la fattispecie nella previsione di cui all' articolo 147 cod. pen. 2.1.2. Ciò posto, in via generale, si osserva, quanto al caso della ricorrente che, nell'interesse della condannata, è stata presentata, in data 23 gennaio 2025, istanza di differimento della pena per lo stato di gravidanza a rischio in cui si trovava, respinta dal Magistrato di sorveglianza per incertezza circa la riferibilità della certificazione sanitaria all'istante, identificata a mezzo CUI in quanto sedicente. Risulta, poi, presentata, in data 10 marzo 2025, istanza di differimento obbligatorio, ovvero in via subordinata di detenzione domiciliare (presso il domicilio indicato in (OMISSIS), alla via (OMISSIS), presso il marito) in considerazione dello stato di gravidanza a rischio in cui si trovava la condannata, reputato dall'istante incompatibile con la detenzione, vista anche l'avvenuta diagnosi di tumore al seno, da operare, con prescrizione di successivo ciclo di chemioterapia. Inoltre, risulta che la ricorrente, nel periodo di ricovero compreso tra il 20 maggio e il 10 giugno 2025 (data delle dimissioni) ha partorito, il (OMISSIS), un neonato prematuro e che, in data 20 giugno 2025, ha presentato nuova istanza di differimento della pena a tutela della salute della condannata e del neonato. Anche queste ultime due istanze risultano respinte dal Magistrato di sorveglianza: la prima, ritenuta l'insufficienza della documentazione allegata, l'incertezza sulla identità dell'interessata, gli esiti ancora parziali degli accertamenti sanitari disposti relativamente alla patologia al seno, non ancora ultimati alla data del 11 marzo 2025. La seconda istanza è stata rigettata, considerando il differimento obbligatorio richiesto non concedibile per effetto dell'abrogazione ad opera del d.l. cd. Sicurezza, dell' articolo 146 cod. pen. e stante la sussistenza, quanto al differimento facoltativo ex articolo 147 n. 2 cod. pen. di eccezionale pericolo di reiterazione dei reati, nonché disponendo che, ai sensi dell' articolo 147, ultimo comma, cod. pen. la detenzione prosegua presso un ICAM. Il Tribunale di sorveglianza, poi, con il provvedimento censurato nella presente sede, ha reputato condivisibile la valutazione svolta dal Magistrato di sorveglianza, anche all'esito dei successivi accertamenti disposti nel corso del procedimento dinanzi a sé, sia sullo stato di salute della condannata, sia sull'idoneità del domicilio indicato come luogo di detenzione (cfr. p. 3 dell'ordinanza impugnata). 2.1.3. Va, da ultimo, specificato che la ricorrente, alla data del 14 giugno 2025, è stata tratta in arresto e condotta presso la Casa di reclusione di (OMISSIS), presso il reparto Nido perché momentaneamente indisponibile l'ICAM, sino al mese di agosto del 2025. La condannata, alla data della decisione impugnata (2 luglio 2025), era ancora detenuta presso il reparto Nido della sezione femminile dell'Istituto di pena indicato, in quanto accompagnata da un minore di circa tre anni. Inoltre, l'ultimo nato, a quella data, risultava ancora ricoverato presso una clinica, in quanto prematuro. 2.1.4. Ciò posto, si rileva che la ricorrente invoca, con il primo motivo, l'applicazione, al caso in esame, della previsione di cui all' articolo 146 cod. pen. , nella sua originaria formulazione, tenuto conto della data di irrevocabilità dell'ultima sentenza in esecuzione, precedente all'entrata in vigore del cd. decreto Sicurezza. I giudici di sorveglianza (cfr. ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 20 giugno 2025), nell'applicare la disciplina vigente all'attualità, in sostanza, danno attuazione all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità in tema di disposizioni concernenti l'esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla detenzione, ritenute non riguardanti l'accertamento del reato e l'irrogazione della pena, ma soltanto le modalità esecutive della stessa. Tale giurisprudenza considera dette norme diverse da quelle penali sostanziali assoggettabili alle regole dettate in materia di successione di norme penali nel tempo dell' articolo 2 cod. pen. e dell'articolo 25 Cost. (Sez. U, n. 24561 del 30/5/2006, Rv. 233975; Sez. 1, n. 33062 del 19/9/2006, Rv. 234384; Sez. 1, n. 37083 del 29/9/2010, Rv. 248580; Sez. 1, n. 11580 del 5/2/2013, Rv. 255310, precedenti citati anche dal Sostituto Procuratore generale nella requisitoria). Osserva il Collegio che per l'applicazione del regime previgente propende il ragionamento svolto da Corte cost., sent. n. 32 del 2020 , in materia di modifiche all' articolo 4-bis Ord. pen. introdotte dal cd. “decreto spazzacorrotti” e accesso ai benefici penitenziari. La pronuncia ha dichiarato illegittima, per contrasto con l' articolo 25, secondo comma Cost. , l'applicazione retroattiva di disposizioni che hanno “un effetto di trasformazione della pena inflitta e della sua concreta incidenza sulla libertà personale in senso peggiorativo rispetto al quadro normativo vigente al momento del reato”. Il giudice delle leggi ha, al riguardo, sottolineato, che, in tal caso, la successione normativa determina, a ogni effetto pratico, l'applicazione di una pena che è sostanzialmente un aliud rispetto a quella stabilita al momento del fatto, con conseguente piena operatività delle ragioni che sono alla base del divieto di applicazione retroattiva delle leggi che aggravano il trattamento sanzionatorio previsto per il reato. Il divieto di applicazione retroattiva di pene non previste al momento del fatto, o anche solo più gravi di quelle allora previste, opera in definitiva come uno dei limiti al legittimo esercizio del potere politico che stanno al cuore stesso del concetto di “stato di diritto”. Un concetto, quest'ultimo, che evoca immediatamente la soggezione dello stesso potere a una “legge” pensata per regolare casi futuri, e destinata a fornire a tutti un trasparente avvertimento sulle conseguenze che la sua trasgressione potrà comportare. Rileva la Corte costituzionale che occorre, allora, verificare se e in che misura tali fondamentali rationes debbano essere estese anche alle norme che, lasciando inalterati tipologia e quantum delle pene previste per il reato, ne modifichino tuttavia le modalità esecutive. Al riguardo, non v'è dubbio che vi siano ragioni assai solide a fondamento della soluzione, sinora consacrata dal diritto vivente, secondo la quale le pene devono essere eseguite – di regola – in base alla legge in vigore al momento dell'esecuzione, e non in base a quella in vigore al tempo della commissione del reato. […]. La regola appena enunciata, secondo il Giudice delle Leggi, deve, però, soffrire un'eccezione allorché la normativa sopravvenuta non comporti mere modifiche delle modalità esecutive della pena prevista dalla legge al momento del reato, bensì una trasformazione della natura della pena, e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato. In tali casi, infatti, la successione normativa determina, a ogni effetto pratico, l'applicazione di una pena che è sostanzialmente un aliud rispetto a quella stabilita al momento del fatto: con conseguente piena operatività delle rationes, poc'anzi rammentate, che stanno alla base del divieto di applicazione retroattiva delle leggi che aggravano il trattamento sanzionatorio previsto per il reato. Ciò si verifica, paradigmaticamente, allorché al momento del fatto fosse prevista una pena suscettibile di essere eseguita “fuori” dal carcere, la quale – per effetto di una modifica normativa sopravvenuta al fatto – divenga una pena che, pur non mutando formalmente il proprio nomen iuris, va eseguita di norma “dentro” il carcere. Tra il “fuori” e il “dentro” la differenza è radicale: qualitativa, prima ancora che quantitativa. La pena da scontare diventa un aliud rispetto a quella prevista al momento del fatto; con conseguente inammissibilità di un'applicazione retroattiva di una tale modifica normativa, al metro dell' articolo 25, secondo comma, Cost. […] . Con riferimento, quindi, agli effetti prodotti dalla disposizione sul regime di accesso alle misure alternative alla detenzione disciplinate dal Titolo I, Capo VI, della legge n. 354 del 1975 , e in particolare all'affidamento in prova al servizio sociale, alla detenzione domiciliare nelle sue varie forme e alla semilibertà, il Giudice delle Leggi osserva che si tratta di «misure di natura sostanziale che incidono sulla qualità e quantità della pena […] e che per ciò stesso modificano il grado di privazione della libertà personale imposto al detenuto» (sentenza n. 349 del 1993), finendo anzi per costituire delle vere e proprie “pene” alternative alla detenzione (ordinanza n. 327 del 1989) disposte dal tribunale di sorveglianza, e caratterizzate non solo da una portata limitativa della libertà personale del condannato assai più contenuta, ma anche da un'accentuata vocazione rieducativa, che si esplica in forme del tutto diverse rispetto a quella che pure connota la pena detentiva. Pare al Collegio che questi principi debbano trovare applicazione anche quando la ratio delle norme si giustifichi in ragione dell'esigenza di assicurare che i minori in tenera età possano godere di una relazione diretta con almeno uno dei due genitori: ciò non toglie infatti che il legislatore abbia inteso perseguire tale finalità individuando un beneficio del quale resta titolare il soggetto condannato. 2.1.5. Tanto premesso in via generale, pur nel solco tracciato dalla citata pronuncia della Corte costituzionale, si deve rilevare che la peculiarità del caso al vaglio attiene all'accertata inidoneità del domicilio indicato dall'istante in sede di merito, fattispecie specifica, in relazione alla quale anche la previgente disposizione normativa di cui all' articolo 146 cod. pen. , secondo l'interpretazione giurisprudenziale dell'istituto del differimento obbligatorio offerta illo tempore - che il Collegio condivide - non conduceva a soluzione più favorevole per la condannata, ancorché madre di prole di età inferiore a un anno. Invero, secondo tale indirizzo formatosi nella vigenza dell' articolo 146 cod. pen. , in tema di differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena per madri di prole di età inferiore a un anno, ove non sussistano le condizioni per il differimento della pena obbligatorio ex articolo 146 cod. pen. nella forma della detenzione domiciliare di cui all'articolo 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. a causa dell'inidoneità del domicilio indicato ai fini della custodia, si riteneva applicabile, in presenza di un concreto pericolo di recidiva o di fuga, la detenzione domiciliare speciale ex articolo 47-quinquies, comma 1-bis, ord. pen. , da eseguirsi presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri (Sez. 1, n. 2358 del 12/10/2023, dep. 2024, Rv. 285616 – 01), come avvenuto nel caso al vaglio. Secondo tale indirizzo, quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi degli articolo 146 e 147 cod. pen. nei confronti di madre con prole di età inferiore a un anno, si può applicare la detenzione domiciliare umanitaria ex articolo 47-ter, comma 1-ter Ord. pen. , in tutti i casi in cui il domicilio della condannata (socialmente pericolosa) risulti idoneo; mentre, nei diversi casi di inidoneità del domicilio, soccorre la detenzione domiciliare speciale ex articolo 47-quinquies Ord. pen. , da eseguirsi presso un istituto a custodia attenuata, sussistendo un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga (cfr. Sez. 1, n. 2358 del 12/10/2023, Rv. cit. in motivazione). Orbene, nel caso al vaglio, con giudizio in fatto insindacabile in questa sede, il Tribunale ha compiutamente motivato circa l'inidoneità del domicilio indicato (un immobile in costruzione abusivo, in relazione al quale il Comune competente, allo stato, ha negato l'accertamento di conformità e la sanatoria, già oggetto di ordine di demolizione, circostanze a fronte delle quali è stato reputata ininfluente l'intervenuta sospensione da parte del Consiglio di Stato dell'ordine di demolizione) e, inoltre, risulta accertata, con ragionamento di merito, la pericolosità estrema della condannata Sicché, a prescindere dall'intervenuta modifica legislativa, alcuna posizione deteriore è derivata alla condannata, la quale, peraltro, proprio perché madre di prole di età inferiore a un anno, risulta allocata in ICAM secondo il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 20 giugno 2025, adottato ai sensi dell' articolo 147, ultimo comma, cod. pen. come novellato, esecuzione non avvenuta alla data della decisione impugnata, per provvisoria indisponibilità dell'ICAM accertata sino al mese di agosto 2025 e, evidentemente, da assicurare tempestivamente dai giudici di sorveglianza procedenti. 2.2. Il secondo motivo è infondato. Presupposti per legittimare il rinvio dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica sono la gravità oggettiva della malattia, implicante un serio pericolo per la vita del condannato o la probabilità di altre rilevanti conseguenza dannose, gravità da intendersi in modo particolarmente rigoroso, tenuto conto sia del principio di indefettibílità della pena sia del principio di uguaglianza di fronte alla legge senza distinzioni di condizioni personali (principi che implicano, appunto, al di fuori di situazioni eccezionali, la necessità di pronta esecuzione delle pene legittimamente inflitte). Il secondo requisito consiste nella possibilità di fruire, in stato di libertà, di cure e trattamenti sostanzialmente diversi, più efficaci rispetto a quelli che possono essere prestati in regime di detenzione, eventualmente anche mediante ricovero in luoghi esterni di cura. In altri termini, è noto che non è sufficiente che l'infermità fisica menomi, in maniera anche rilevante, la salute del soggetto e sia suscettibile di generico miglioramento mediante il ritorno alla libertà, ma è necessario, invece, che l'infermità sia di tale gravità da far apparire l'espiazione della pena detentiva in contrasto con il senso di umanità cui si ispira la norma costituzionale. Pertanto, a fronte di una richiesta di rinvio, obbligatorio o facoltativo, dell'esecuzione della pena per gravi condizioni di salute, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato siano o no compatibili con le finalità rieducative della pena e con le possibilità concrete di reinserimento sociale conseguenti alla rieducazione. In ogni caso, ove, malgrado la presenza di gravi condizioni di salute, il condannato sia risultato in grado di partecipare consapevolmente a un processo rieducativo e residui un margine di pericolosità sociale che, nel bilanciamento tra le esigenze del condannato e quelle della difesa sociale, faccia ritenere necessario un controllo da parte dello Stato, può essere disposta, in luogo del differimento della pena e per un periodo predeterminato e prorogabile, la detenzione domiciliare ai sensi dell' articolo 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen. , che espressamente prescinde dalla durata della pena da espiare e non ne sospende l'esecuzione. Tale misura richiede, per l'effetto, una duplice valutazione del Tribunale, che deve dapprima verificare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per concedere il differimento e poi disporre, eventualmente, la detenzione domiciliare, in alternativa alla sospensione dell'esecuzione, qualora ricorrano ragioni particolari, rilevanti sul piano delle caratteristiche del condannato e delle sue condizioni personali e familiari o sul piano della gravità e durata della pena da scontare, mirando tale polifunzionale regime, per un verso, all'esigenza di effettività dell'espiazione della pena e del necessario controllo cui vanno sottoposti i soggetti pericolosi e, per altro verso, a una esecuzione mediante forme compatibili con il senso di umanità. Orbene, si osserva, quanto all'invocato differimento facoltativo della pena per grave infermità, che il Tribunale motiva con ragionamento completo, esaminando le condizioni di salute della condannata all'attualità, alla stregua dell'istruttoria svolta sul punto, dell'esame delle relazioni sanitarie e della documentazione sanitaria acquisita (tra cui l'esito della PET del 12 giugno 2025 prodotto dalla difesa). Si specifica che, come accertato anche presso la struttura penitenziaria, le cure chemioterapiche necessarie possono essere gestite per tre mesi, mediante traduzione in ospedale, per il tempo necessario alla somministrazione della terapia, e l'eventuale assistenza successiva può essere garantita adeguatamente dalla struttura sanitaria interna. Né risulta specifica la deduzione circa le ragioni della mancata ricezione del programma terapeutico alla data del 16 giugno 2025. Il Tribunale valuta, inoltre, con ragionamento ineccepibile, l'elevatissima pericolosità sociale della condannata, considerato il numero ininterrotto di reati commessi anche in stato di gravidanza (la ricorrente è giunta, con l'ultimo nato, alla diciannovesima gravidanza, con sette parti spontanei e sette tagli cesarei) e pur essendo madre di figli minori, dunque, eseguiti anche in spregio alla tutela necessaria da assicurare ai nascituri e ai figli nati. Inoltre, si ravvisa un concreto pericolo di fuga desunto, con ragionamento immune da illogicità manifesta e non espressamente confutato con specifici argomenti, tenuto conto del fatto che la condannata può contare su soggetti che abitano in Stato estero, dove si è recata durante la gravidanza, omettendo anche di sottoporsi ai controlli medici previsti per la salute propria e quella del feto. A tali considerazioni si affiancano quelle, parimenti di merito, relative alla ritenuta assoluta inidoneità del domicilio, avversate con ragionamento in fatto, non valutabile nella presente sede di legittimità. Quanto alla deduzione relativa alla mancata concessione della detenzione speciale per madri di figli minori di età non superiore a dieci anni, il Tribunale evidenzia che questa, nel presente procedimento (e, dunque, non in altre procedure cui, evidentemente, si riferisce il ricorrente: v. p. 6 del ricorso), non risulta oggetto di apposita istanza con riferimento al minore con il quale la detenuta si è presentata presso l'Istituto di pena, indicato peraltro come non compiutamente generalizzato, e ribadisce, comunque, l'assoluta inidoneità del domicilio offerto. Infine, è appena il caso di osservare, quanto al differimento della pena per essere la condannata incinta, che tale istanza originaria, si presenta all'attualità, carente di interesse visto che, nelle more, la donna ha partorito prematuramente. 3. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali con oscuramento dei dati sensibili. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.