Chi provoca un incidente guidando in stato di ebbrezza può essere sottoposto ad accertamenti alcolemici anche senza aver prestato il preventivo consenso.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza in esame. Nello specifico, il Tribunale di Pescara ha riconosciuto la responsabilità penale di un imputato per la violazione dell'articolo 186, comma 2, lett. c), e comma 2- bis , del Codice della strada (d.lgs. n. 285/1992 ), per aver condotto un veicolo con un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l - accertato in concreto in 2,70 g/l - causando un sinistro il 23 settembre 2021 in un comune della provincia di Pescara. Il giudice ha irrogato la pena di quattro mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda, sostituendo la pena detentiva con un'ammenda di 2.400 euro. Il difensore dell'imputato ha proposto appello, poi convertito dalla Corte d'Appello dell'Aquila in ricorso per cassazione, lamentando l' inutilizzabilità degli esiti degli accertamenti alcolemici per la mancata comunicazione all'imputato , ai sensi dell' articolo 114 disp. att. c.p.p. , dell'effettuazione di accertamenti sierologici-alcolemici, asseritamente svolti senza il suo consenso. La Cassazione, tuttavia, ha chiarito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'assenza del consenso al prelievo di campioni biologici eseguito su richiesta della polizia giudiziaria presso una struttura sanitaria, non per finalità terapeutiche ma per accertare il tasso alcolemico, non comporta l'inutilizzabilità degli esami . Ciò in quanto la disciplina speciale dell' articolo 186 del Codice della strada , attuativa della riserva di legge prevista dall' articolo 13, comma 2, Cost. , non richiede alcun previo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni.
Presidente Montagni – Relatore Ferranti Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Pescara ha affermato la responsabilità penale di S.K. per il reato commesso in (OMISSIS) il (OMISSIS) di cui all'articolo 186 comma 2 lett. C), comma 2 bis D.lgs 285 /1992 per aver guidato in stato di ebbrezza con tasso alcolemico accertato superiore a 1,50 g/l e segnatamente pari a 2,70 g/l, causando un incidente stradale. Il Giudice ha condannato la imputata alla pena di quattro mesi di arresto e mille euro di ammenda e sostituito la pena detentiva nella pena pecuniaria dell'ammenda pari ad euro duemilaquattrocento. 2. Avverso la sentenza propone appello, convertito dalla Corte di appello di L'Aquila in ricorso per cassazione, il difensore dell'imputata, deducendo (in sintesi giusta il disposto di cui all' articolo 173, comma 1, disp. att. c.p.p. ), i seguenti motivi : 2.1. violazione di legge e inutilizzabilità degli accertamenti alcolemici stante la nullità della sentenza per omesso avviso all'imputata ex articolo 114 disp. att. cod. proc. pen. degli accertamenti sierologici alcolemici anche se effettuati nell'ambito del protocollo sanitario, non avendo peraltro prestato il proprio consenso al prelievo. Deduce anche vizio di motivazione in quanto la ricorrente era solo in stato di agitazione e non di incoscienza non mostrava segni di alterazione psicofisica e la dinamica dell'incidente non è univocamente riferibile alla imputata in quanto la stessa si è messa alla guida con una condotta prudente e diligente e l'incidente è stato causato da un evento imprevedibile ed inevitabile; 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all' articolo 192 cod.proc.pen. con riferimento alla valutazione del quadro indiziario riferito allo stato di ebbrezza, alla insussistenza dell'elemento soggettivo e alla ricostruzione del fatto. Lamenta che non si è tenuto conto della perizia del consulente della difesa e comunque che la responsabilità dell'incidente non può essere attribuita interamente alla imputata ma in ogni caso doveva essere riconosciuto il concorso di colpa del guidatore dell'altra autovettura coinvolta nell'incidente, che viaggiava ad una velocità superiore ai 70 kmh al momento dell'impatto tanto da ruotare su se stessa e provocare nell'urto con il marciapiede il distacco della ruota posteriore sinistra. Prospetta una diversa ricostruzione della dinamica dell'incidente, alternativa alla ricostruzione del Tribunale e in particolare che il veicolo condotto dall'altro conducente Volkswagen Tiguan in conseguenza dell'eccessiva velocità, essendosi accorto troppo tardi della curva sinistrorsa che doveva affrontare, ha tagliato la curva invadendo la opposta corsia di marcia del veicolo Ford Fiesta, guidato dalla imputata, impattando così contro il parafango e la porta ant. sx dello stesso, ruotando su se stesso e trovando la posizione di quiete dopo 40 mt dal punto di urto. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. I motivi dedotti evocano in larga misura le censure in fatto non proponibili in questa sede, riproduttive di questioni già puntualmente esaminate e disattese dal Tribunale con motivazione del tutto coerente e adeguata, rispetto alla quale, in buona sostanza, il mezzo di impugnazione odierno omette di confrontarsi. 2.1. Quanto al primo motivo Il Tribunale ha correttamente respinto l'eccezione di nullità dell'esito dell'accertamento medico per asserita violazione dell'articolo 114 cit., avendo insindacabilmente riscontrato in fatto che l'imputata, a seguito del sinistro stradale, al momento dell'intervento dei Carabinieri era stata trasportata in autombulanza al pronto soccorso dove era giunta il 23.09.2021, e che era in stato di incoscienza tanto che come riferito dal T., testimone della difesa, l'infermiera del pronto soccorso aveva detto proprio al figlio che la sera non poteva vedere la imputata perché era in stato di incoscienza ( fol 6), tanto è vero che ha potuto farle visita la mattina seguente verso le ore 12,00 allorchè la ricorrente era “ abbastanza cosciente”; i sanitari nel verbale di dimissioni del 24.09.2021, acquisito agli atti processuali del fascicolo del dibattimento davano atto che la S.K. era agitata aggressiva non collaborante alla visita e con alito vinoso, impossibilitata a prestare il consenso; nell'anamnesi si dava conto della “ dipendenza da alcool “; gli esami poi avevano evidenziato il tasso alcolemico elevato indicato nel capo di imputazione. Peraltro dall'esame degli atti processuali risulta, tra gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento, che la stessa imputata il 20.10.2021 in sede di notifica dei verbali di contestazione e sequestro amministrativo che le sono stati elevati dai Carabinieri della Stazione di (OMISSIS) ha dichiarato e sottoscritto che al momento dell'incidente “non è stata notiziata dalla PG operante in quanto in stato di incoscienza a causa delle lesioni riportate a seguito del sinistro stradale”. Si tratta di un accertamento in fatto che non può essere rimesso in discussione in sede di legittimità. Appare, inoltre, evidente che gli avvisi difensivi non possono essere dati a soggetto in stato psicofisico di totale incoscienza, anche alla luce del disposto normativo dell' articolo 114 disp. att. cod. proc. pen. , che presuppone, ai fini della sua applicazione, la “presenza” - evidentemente consapevole - del soggetto sottoposto ad indagini. Per altro verso, affermare che lo stato di incoscienza dell'indagato impedisca di espletare un valido accertamento, per la nullità derivante dall'omesso avviso, equivarrebbe ad introdurre una sorta di causa di non punibilità in nessun modo prevista dalla legge, del tutto eccentrica rispetto alle finalità preventive della normativa in materia di guida in stato di ebbrezza, la cui ratio è quella di impedire il verificarsi di eventi idonei a compromettere l'incolumità tanto del guidatore che degli altri utenti della strada, sicché sarebbe paradossale attribuire una sorta di “immunità” a soggetti il cui stato di incoscienza sia conseguenza della loro stessa condotta illecita. In tema di guida in stato di ebbrezza, la mancanza del consenso al prelievo di campioni biologici compiuto su richiesta della polizia giudiziaria presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico, non è causa di inutilizzabilità degli esami compiuti, posto che la specifica disciplina dettata dall' articolo 186 cod. strada , nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall' articolo 13, comma 2, Cost. , non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento. Sez. 4 n. 27107 del 15/09/2020 Ud. (dep. 29/09/2020 ) Rv. 280047 – 01. Va solo aggiunto come, sullo stesso tema, sia stato anche affermato il principio secondo cui la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli articolo 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., non soltanto ove richieda l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico, ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura (Sez. 4, n. 11722 del 19/02/2019, Rv. 275281 - 01). Sulla scorta di tale principio, nel caso di specie deve ritenersi che l'avviso ex articolo 114 cit. è stato peraltro formalizzato come risulta dal verbale in atti del 23.09.2021 n. 49173-202 del PS di Pescara in cui si rileva che è “ impossibilitata per le condizioni cliniche ad esprimere un consenso valido” .Ciò è idoneo a rendere legittimo e utilizzabile l'accertamento del tasso alcolemico svolto sul prelievo ematico già operato dalla struttura ospedaliera, anche se antecedente alla formalizzazione dello stesso avviso nei confronti dell'imputato, dovendosi in tal senso considerare come atto irripetibile il risultato stesso di tale accertamento Sez. 4 - , n. 22988 del 17/04/2024 Ud. (dep. 07/06/2024 ) Rv. 286446 - 01 2.2. Quanto al secondo motivo è manifestamente infondato oltre che in fatto in quanto la Corte territoriale ha argomentato con un percorso logico coerente e aderente al complessivo quadro probatorio (fol 7) la sussistenza dello stato di ebbrezza e la causazione dell'incidente basandosi sulla ricostruzione del perito di ufficio, che ha ritenuto pienamente aderente agli elementi acquisiti nel corso del sopralluogo della polizia giudiziaria nell'immediatezza del fatto, quali la collocazione del punto di urto, la traccia gommosa post urto sul piano viabile lasciata dalla ruota anteriore sinistra afflosciata della utilitaria, l'attribuzione della causa unica dell'incidente stradale nell'invasione della corsia opposta da parte della Ford Fiesta, condotta dall'imputata che, nel tratto di uscita della curva volgente a destra nella corsia esterna, dopo essere entrata nella curva, aveva perso il controllo dell'autovettura e urtato con la fiancata posteriore sinistra leggermente angolata la fiancata sinistra parte centrale del suv; conseguentemente la ruota anteriore sinistra della utilitaria arretrava e si afflosciava immediatamente mentre la ruota posteriore sinistra del suv veniva divelta. Il Tribunale argomentava anche con riferimento alle conclusioni del Ct di difesa che riteneva basate su dati tecnici diversi da quelli rilevati dai Carabinieri nell'immediatezza dell'incidente. Va qui ribadito il principio che la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione. Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017 Ud. (dep. 07/12/2017 ) Rv. 271679 – 01 In tema di controllo sulla motivazione, il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell'obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità delle seconde, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente; conseguentemente, può ravvisarsi vizio di motivazione, denunciabile in cassazione ai sensi dell' articolo 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. , solo qualora risulti che queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritali recepite dal giudice. Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017 Ud. (dep. 20/04/2017) Rv. 269909 - 01 3. Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.