In tema di foro del consumatore nei contratti di somministrazione condominiale, è competente il giudice del luogo dell'edificio, non il domicilio dell'amministratore
La Terza Sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza 10 dicembre 2025, n. 32083, rigetta il regolamento facoltativo di competenza proposto da un Condominio e dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Tivoli nella controversia di opposizione a decreto ingiuntivo per corrispettivi di fornitura energetica. Il nodo interpretativo verteva sull'individuazione del foro del consumatore ex articolo 66- bis Codice del consumo in presenza di un contratto di somministrazione concluso dall'amministratore per conto dei partecipanti: vale il luogo in cui si trova lo stabile oppure il domicilio/professional seat dell'amministratore pro tempore? La Corte ribadisce che il condominio è “ente di gestione” privo di personalità distinta ; l'amministratore agisce quale mandatario con rappresentanza dei singoli partecipanti , che sono consumatori quando operano per scopi estranei ad attività professionale. Ne discende che il foro del consumatore, inderogabile e funzionale, si determina con riguardo alla residenza o al domicilio del consumatore , da intendersi — per la parte collettiva “Condominio” — come il centro di imputazione degli interessi dei condomini: il luogo dell'edificio, ove si ricevono le forniture e si concretano i servizi comuni. Il domicilio dell'amministratore rileva solo ai fini delle notificazioni e comunicazioni processuali , al fine di assicurare la certezza della conoscibilità degli atti; non incide, invece, sui criteri di competenza . La decisione, in continuità con precedenti di legittimità, rafforza la prevedibilità dei fori nei contenziosi seriali delle utility, riducendo il rischio di forum shopping determinato da scelte logistiche del rappresentante. La Cassazione, aderendo alla tesi del giudice di merito, chiarisce che ammettere la rilevanza del domicilio dell'amministratore ai fini della competenza comporterebbe una “scissione e moltiplicazione” del foro, potenzialmente rimessa alle scelte logistiche del rappresentante, in contrasto con l'esigenza di criteri certi e predeterminati. Operativamente, per i contenziosi di somministrazione verso condomìni, i difensori dovranno: radicare la domanda presso il Tribunale del luogo dello stabile; impostare eventuali difese/impugnazioni evitando eccezioni fondate sul domicilio professionale dell'amministratore; considerare l'inderogabilità del foro del consumatore nelle condizioni generali.
Presidente Frasca – Relatore Giraldi Fatti di causa Con sentenza in data 11.11.2024 il Tribunale di Tivoli rigettava l'opposizione proposta da Condominio (OMISSIS) in (OMISSIS) avverso il decreto ingiuntivo richiesto da (OMISSIS) s.p.a., e concesso dal medesimo Tribunale, per il pagamento del corrispettivo per la fornitura di energia elettrica. La sentenza esaminava in via preliminare l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'opponente, non ritenendola fondata. Tale eccezione era stata prospettata dal condominio assumendo che erroneamente era stato adito il Tribunale di Tivoli ove era collocato lo stabile condominiale anziché il Tribunale di Roma ove aveva domicilio l'amministratore pro tempore dello stesso. L'opposta, costituitasi, aveva indi contestato l'indicazione della competenza territoriale come svolta dal Condominio ed aveva insistito nella domanda di conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il Tribunale, non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo reputando di dover approfondire la questione sottesa all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata, e, quindi, pronunciava sentenza dando atto che ‘la regola del domicilio dell'amministratore p.t. …è giustificata per le notifiche e le comunicazioni degli atti processuali…..[ma] non può giustificarsi in ordine alla competenza che, viceversa, necessita di criteri di individuazione certi e predeterminati…Il riconoscimento di una competenza territoriale anche nel luogo ove l'amministratore ha lo studio condurrebbe viceversa ad una scissione e moltiplicazione di competenza, talora delegata alle scelte logistiche dell'amministratore medesimo'. Ritenuto dunque luogo di competenza funzionale quello ove insiste il condominio, rigettava l'eccezione proposta nonché nel merito l'opposizione. Avverso la pronuncia relativa alla statuizione sulla sola competenza il Condominio ha proposto istanza di regolamento facoltativo di competenza assumendo la violazione e falsa applicazione dell'art.66-bis d.lgs n.205/2006, dell' art.19 c. 2. c.p.c. e dell'articolo 16 Cost., richiamando le osservazioni già svolte innanzi al Tribunale e lamentando che erroneamente la competenza territoriale era stata individuata con riferimento al luogo ove lo stabile insiste e non, al contrario, con riferimento al luogo ove ha domicilio l'amministratore condominiale. Si è costituita la resistente contestando il ricorso ed evidenziando che l' art.66- bis del Codice del Consumo individua la competenza territoriale funzionale con riferimento alla residenza o domicilio del consumatore ed ove, dunque, la persona ha stabilito, ai sensi dell' art.43 c.c. , la sede dei suoi affari ed interessi che non può che corrispondere al luogo ove i condomini abitano ed agiscono. Fissata l'odierna adunanza camerale, il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni ritenendo sussistente la competenza territoriale del Tribunale di Tivoli nel cui circondario si trovava lo stabile condominiale; parte resistente ha depositato memoria ex art.380-bis.1 c.p.c. Nell'imminenza dell'adunanza odierna è sopravvenuto impedimento del Relatore già designato ed è stato designato altro relatore. Ragioni della decisione Il ricorso deve essere rigettato per le seguenti ragioni. La ricorrente lamenta che il Tribunale, dichiarando la propria competenza, ha individuato il luogo di residenza/domicilio del condominio nel territorio ove lo stesso insiste. Si osserva preliminarmente che, nella specie, la resistente (OMISSIS) ha inizialmente agito in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo di forniture di gas in forza di un contratto di somministrazione concluso con il condominio. Si rileva, dunque, che al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale ( Cass. n.14410/2024 , Cass. n.10679/2015 ). Premesso che, nella specie, non è sorta contestazione in merito alla qualità di consumatore del condominio e della conseguente necessaria applicazione del disposto di cui all'art.66-bis d.lg 205/2006, la questione riguarda esclusivamente l'individuazione della effettiva sede/domicilio dello stesso. Si rileva, infatti, che la competenza territoriale inderogabile di cui al citato articolo 66-bis Cod.cons. si determina in capo al giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato. Ed allora il Collegio osserva che il condominio è ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli partecipanti e che all'amministratore è attribuita solo limitata facoltà di agire e resistere in giudizio nell'ambito dei poteri conferitigli dalla legge e dall'assemblea ( Cass. S.U. n.10934/2019 ). Ai fini della competenza, pertanto, ciò che àncora ad un Foro la parte complessa ‘Condominio' non può che essere il luogo ove si concentrano gli interessi di tutti i partecipanti indistintamente e non quello ove ha residenza o domicilio il suo rappresentante dotato di alcune facoltà specifiche; tale luogo non può che identificarsi con quello ove lo stabile si trova poiché ivi è ravvisabile in concreto il centro degli interessi di tutti i singoli condomini ( Cass.n.12416/25 ) ed ove avvengono, tra l'altro, le forniture e l'erogazione di tutti servizi. La rilevanza del domicilio dell'amministratore pro tempore, cui vorrebbe fosse dato rilievo la parte ricorrente, si giustifica invece solo per le notifiche e le comunicazioni degli atti processuali, stante in tal caso la necessità di assicurare la certa conoscibilità degli atti da parte del condominio in capo ad un unico soggetto che lo rappresenta. Il Tribunale di Tivoli ha correttamente tenuto distinti due problemi: quello della competenza secondo il foro del consumatore, su cui ha richiamato correttamente la giurisprudenza di questa Corte e quello del luogo di notificazione al Condominio quanto al foro del domicilio. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato e deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Tivoli. In considerazione della soccombenza, le spese processuali liquidate in euro 2.200 per compensi, euro 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge, devono essere rifuse dal ricorrente alla controricorrente con distrazione a favore dell'avvocato della stessa. P.Q.M. La Corte Dichiara la competenza del Tribunale di Tivoli. Condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le spese processuali liquidate in euro 2.200 per compensi, euro 200 per esborsi oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'avvocato della stessa. Sussistono i presupposti per il versamento ex art.13 c.1.quater d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte della medesima ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.