La multa e la decurtazione dei punti dalla patente non sono valide se manca la prova che l’autovelox sia stato sottoposto alla taratura annuale presso un centro accreditato da Accredia o da organismi firmatari di accordi internazionali di mutuo riconoscimento.
Quando il conducente sanzionato contesta il funzionamento dello strumento, spetta alla pubblica amministrazione dimostrare che il dispositivo ha superato sia le verifiche periodiche imposte dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015 , sia l’omologazione, che – come ribadito dalla Suprema Corte – non coincide con la semplice autorizzazione dell’apparecchio. Non è sufficiente l’attestazione contenuta nel verbale degli agenti, che non fa piena prova fino a querela di falso. Questo quanto affermato dalla Suprema Corte, con l’ordinanza in esame. La Corte ha accolto il ricorso della società proprietaria del veicolo, decidendo nel merito e annullando il verbale che prevedeva anche la decurtazione di tre punti al conducente. È erronea, pertanto, la valutazione del Tribunale che aveva ritenuto sussistente la taratura del dispositivo solo perché, stando al verbale, la verifica risultava effettuata circa cinque mesi prima dell’infrazione . Dopo la sentenza costituzionale n. 113/2015, il verbale di contestazione deve attestare che l’apparecchio utilizzato per l’accertamento ha superato le verifiche periodiche di funzionalità e taratura . Se in giudizio il destinatario della sanzione deduce un malfunzionamento, la prova positiva grava sul Comune o sulla Prefettura. L’omologazione necessaria dello strumento non è equiparabile alla mera autorizzazione , come chiarito dall’ordinanza “spartiacque” n. 10505 del 18/04/2024, confermata da costante giurisprudenza, in quanto i due procedimenti hanno caratteristiche, natura e finalità differenti; le circolari ministeriali che prospettano un’equipollenza restano «meri atti amministrativi non provvedimentali». L’affidabilità della misurazione non può desumersi dal verbale , che non ha fede privilegiata sul punto: l’attestazione del buon funzionamento scaturisce da una mera percezione sensoriale degli agenti al momento del rilievo. Occorrono quindi i certificati di omologazione e conformità , nonché la documentazione di taratura e delle verifiche periodiche. Il D.M. Infrastrutture n. 282/2017 stabilisce che le verifiche iniziali e periodiche di taratura devono essere eseguite, con rilascio di apposito certificato, da soggetti operanti in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 e successive revisioni, ossia laboratori di taratura accreditati da Accredia – designata quale unico organismo nazionale di accreditamento ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 99/2009 – oppure da organismi di accreditamento esteri firmatari di accordi internazionali di mutuo riconoscimento. Dunque, per la legittimità della sanzione non basta una taratura iniziale : è necessario che l’operazione venga ripetuta con cadenza almeno annuale e sia comprovata da idonea certificazione rilasciata da soggetti accreditati.
Presidente Orilia – Relatore Amato Fatti di causa In data 22.11.2016 la Prefettura di Benevento emetteva ordinanza ingiunzione n. 0045919/16, relativa al verbale di accertamento n. (OMISSIS) elevato dalla Polizia Stradale di (OMISSIS), per la violazione dell' articolo 142, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ( Codice della Strada ), commessa da (OMISSIS) SAS in data 12.04.2016. Con ricorso ex articolo 204-bis cod. proc. civ. (OMISSIS) SAS proponeva opposizione avverso la citata ordinanza ingiunzione innanzi al Giudice di Pace di (OMISSIS) che dichiarava inammissibile il ricorso per tardività. La società soccombente proponeva appello innanzi al Tribunale di Benevento, che – con sentenza n. 1061/2022 - accoglieva parzialmente il gravame dichiarando ammissibile il ricorso, rigettandolo nel merito. In particolare, per quanto ancora di interesse in questa sede, il giudice d'appello riteneva sussistente la taratura dell'autovelox utilizzato per il rilevamento dell'infrazione, in quanto richiamata nel verbale di accertamento dal quale risultava eseguita circa cinque mesi prima della violazione. (OMISSIS) SAS ricorre per cassazione avverso l'indicata sentenza con due motivi illustrati con memoria. Resta intimata la Prefettura di (OMISSIS). Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si deduce violazione dell' articolo 45, comma 4, d.lgs. 30.04.1992, n. 285 ( Codice della Strada ), in relazione all' articolo 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. La ricorrente lamenta l'errata applicazione del principio di diritto ricavabile dalla sentenza n. 113/2015 della Corte costituzionale , che ha dichiarato illegittima la menzionata norma del C.d.S. nella parte in cui non ha previsto che tutte le apparecchiature per il rilevamento della velocità dei veicoli siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. In particolare, la ricorrente si duole del fatto che l'apparecchio utilizzato per l'accertamento della violazione era stato solo approvato e tarato, ma mai controllato nella sua funzionalità da alcuno dei soggetti a ciò abilitati. Mancando l'omologazione, la risultanza fotografica non può essere utilizzata ai fini sanzionatori; né la sussistenza della taratura può essere sostenuta nel caso di specie, in quanto, secondo i principi dettati dalla Suprema Corte sul punto, per la sua prova è necessaria la produzione del documento di certificazione a cura dell'Amministrazione, non essendo sufficiente la semplice sua menzione nel verbale; infine, deve escludersi che la regolare funzionalità dell'apparecchiatura possa essere efficacemente attestata dagli Agenti della Polizia Municipale, dovendo invece questa provenire necessariamente da enti accreditati. Il Tribunale ha quindi errato, a dire della ricorrente, nel ritenere sostanzialmente per omologato e per tarato un dispositivo che, al contrario, non lo era e pertanto avrebbe dovuto accogliere l'impugnazione. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell' articolo 2697 c.c. in relazione all' articolo 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Ad avviso della ricorrente, il Tribunale ha errato nel riconoscere la sussistenza della taratura dell'apparecchiatura mediante mera indicazione nel verbale di contestazione. Questa circostanza avrebbe ingenerato un'indebita inversione dell'onere probatorio sul punto, che si pone anche in violazione delle indicazioni della menzionata sentenza della Corte Costituzionale in materia. In particolare, la pronuncia della Consulta, in via incidentale, ha affermato che l'attribuzione dell'onere probatorio riguardo la difettosità dell'apparecchio a carico del soggetto sottoposto a verifica è possibile esclusivamente allorquando la Pubblica Amministrazione abbia adeguatamente e documentalmente assicurato la perfetta funzionalità dell'apparecchiatura; circostanza che nel caso concreto manca. I due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi. Essi sono fondati. A seguito dell'intervento della Corte costituzionale nella sentenza n. 113 del 2015 - con cui è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell' articolo 3 Cost. , l' articolo 45, comma 6, C.d.S. nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura - tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, cui si correla l'obbligo della necessaria attestazione della loro verifica nel verbale di contestazione (v. per tutte: Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019, Rv. 652384 - 02). Tuttavia, è in presenza di contestazioni da parte del soggetto sanzionato che spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento ( Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13996 del 26/05/2025 , Rv. 674734 – 01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12924 del 14.05.2025 ; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024 , Rv. 670887 – 01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20492 del 24.07.2024 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6579 del 2023 ; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32369 del 13/12/2018). E' illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall' articolo 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 , trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'articolo 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse ( Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024 , cit.). E' stato, peraltro, precisato ( Cass. n. 14597/2021 ) che detta prova non possa essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità ( Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11/05/2016 ; cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18022 del 09/07/2018 ), aggiungendosi che la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio non è ricavabile dal verbale di contravvenzione, il quale «... non riveste fede privilegiata - e quindi non fa fede fino a querela di falso - in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, allorché e nell'istante in cui l'eccesso di velocità è rilevato» (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32369 del 13/12/2018). Va, altresì, ricordato che questa Corte ha già affermato ( Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22015 del 22.06.2022 ; Cass. n. 1608/2021 ), come chiarito dalla circolare del Ministero dell'interno 26 giugno 2015 (prot. 300/A4745/15/144/5/20/5), che ancor prima della sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015 era prescritta la verifica periodica di funzionalità e taratura, con cadenza almeno annuale, delle apparecchiature di controllo da remoto o per la contestazione successiva delle violazioni in materia di velocità. In particolare, tale verifica doveva, e deve, essere effettuata presso un centro accreditato ACCREDIA (designata quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in applicazione della l. n. 99 del 2009, articolo 4 ), ovvero presso lo stesso costruttore se abilitato alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001/2000. Solo successivamente, il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 13 giugno 2017 ha previsto che «Le verifiche iniziali e periodiche di taratura devono essere eseguite, con emissione di certificato di taratura, da soggetti che operano in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISOIEC 17025:2005 (e future revisioni) come laboratori di taratura, accreditati da ACCREDIA o da altri organismi di accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento». Da tanto si è dedotto che, ai fini della legittimità della sanzione, non è sufficiente che l'apparecchio sia stato inizialmente sottoposto a taratura, ma è necessario che tale operazione sia reiterata nel tempo e con una cadenza temporale almeno annuale, come precisato nei precedenti di questa Corte da ultimo citati. Nel caso che ci occupa, non risulta documentata nè la taratura periodica né l'omologazione e quindi la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell' articolo 384, comma 2, cod. proc. civ. , con l'annullamento del verbale di accertamento n. 9374/2016. Il recente intervento di giurisprudenza sulla necessità dell'omologazione giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il verbale di accertamento n. 9374/2016. Compensa le spese dell'intero giudizio.