La ricusazione del giudice della prevenzione nell’ipotesi di restituzione degli atti all’autorità proponente la misura

La Corte di Cassazione ha sollevato d’ufficio, in riferimento agli articolo 24, 111 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione agli articolo 6 CEDU e 47 CDFUE, questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 37, comma 1, lettera a), c.p.p., in relazione all’articolo 36, comma 1, lettera g), del medesimo codice, nella parte in cui non prevede che le parti possano ricusare il giudice che, chiamato a decidere sull’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, abbia disposto nel medesimo procedimento, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, D.lgs. n. 159 del 2011, la restituzione degli atti all’autorità proponente.

La questione Il giudice a quo ha ritenuto che l' articolo 37, comma 1, lettera a), c.p.p. contrasti con gli articoli citati della Costituzione “poiché il pregiudizio per l'imparzialità-neutralità del giudice può essere determinato anche dalle valutazioni che vengono espresse nel provvedimento di restituzione degli atti all'organo proponente, disposto ai sensi dell' articolo 20, comma 2, D.lgs. n. 159 del 2011 ”. In particolare, si è evidenziato come l'apprezzamento di merito svolto dal tribunale nel restituire gli atti possa “essere così incisivo da risolversi, sostanzialmente, in una sorta di provvedimento di accoglimento condizionato all'integrazione delle lacune probatorie o, comunque, in un'anticipazione del futuro accoglimento, una volta emendate le carenze riscontrate” con la conseguenza che detta restituzione degli atti finisce per assumere efficacia pregiudicante ai sensi dell' articolo 34 c.p.p. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 182/2025 , ha per un verso dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale concernente l'asserita violazione dell'articolo 47 CDFUE, in quanto il giudice rimettente non ha indicato “perché, e in che termini, la fattispecie sarebbe disciplinata dal diritto eurounitario”; per altro verso, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell' articolo 37, comma 1, lettera a), c.p.p. , in relazione all'articolo 36, comma 1, lettera g), del medesimo codice, in quanto non appare “ipotizzabile una situazione pregiudicante nella valutazione posta a fondamento del provvedimento di restituzione degli atti”. Le argomentazioni della Corte: la violazione dell'articolo 47 CDFUE Nella vicenda oggetto di esame si è verificato che il Tribunale di Firenze, investita dalla richiesta di sequestro di beni del proposto nell'ambito di un procedimento di prevenzione, ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell' articolo 20, comma 2, D.lgs. n. 159 del 2011 , in ragione della ritenuta incompletezza delle indagini e della necessità di svolgere taluni accertamenti patrimoniali, espressamente indicati. A seguito del conseguente deposito da parte del pubblico ministero dell'integrazione istruttoria sollecitata, detto Tribunale ha provveduto: in via cautelare, ad un sequestro di prevenzione dei beni nella disponibilità, diretta o indiretta, del proposto; a fissare l'udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali; a rigettare due dichiarazioni di astensione che erano state formulate. Successivamente, la Corte d'appello di Firenze, con il provvedimento oggetto del ricorso per cassazione introduttivo del giudizio a quo , ha rigettato l'istanza di ricusazione dei componenti del collegio del Tribunale presentata dal proposto. Secondo il giudice rimettente, in primo luogo le valutazioni espresse nel provvedimento di restituzione degli atti hanno riguardato la medesima res iudicanda oggetto della successiva proposta; in secondo luogo, nell'ipotesi di restituzione si è verificata la conoscenza e la connessa valutazione da parte del giudice degli elementi probatori, entrando nel merito della misura di prevenzione e sostanzialmente esprimendosi sulla fondatezza della proposta. In terzo luogo, il provvedimento di restituzione degli atti ha comportato la regressione del procedimento di prevenzione alla fase iniziale, reintegrando l'organo proponente nelle sue attribuzioni. Per quanto concerne l'asserita violazione dell'articolo 47 CDFUE, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura , in quanto il giudice rimettente non ha indicato perché, e in che termini, la fattispecie sarebbe disciplinata dal diritto eurounitario, dopo aver ricordato i propri precedenti interventi, secondo i quali l'eventuale carenza di motivazione impedisce di invocare i diritti riconosciuti dalla CDFUE “quali parametri interposti nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (ex multis, sentenze n. 213, n. 185, n. 33 e n. 30 del 2021)”. Segue : la censura in materia di incompatibilità del giudice della prevenzione In ordine alla questione di legittimità costituzionale riguardante la ricusazione del giudice della prevenzione a seguito della restituzione degli atti all'organo che ha proposto la misura, la Corte ha, innanzitutto, ricordato i principi desumibili dalla propria elaborazione giurisprudenziale . Senza alcun dubbio, “la giurisprudenza costituzionale è ferma nel rilevare l'importanza della garanzia della terzietà e imparzialità del giudice, presidio non solo della funzionalità della giurisdizione, ma anche del diritto di difesa dei cittadini”. Più volte la Corte ha sottolineato come la disciplina sull'incompatibilità del giudice trovi “la sua ratio nella salvaguardia dei valori della terzietà e imparzialità del giudice – presidiati dagli articolo 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. , quest'ultimo in relazione all'articolo 6 CEDU , in riferimento ai quali le questioni di legittimità costituzionale sono ammissibili –, mirando a escludere che questi possa pronunciarsi condizionato dalla ‘forza della prevenzione' , cioè dalla tendenza a confermare una decisione o a mantenere un atteggiamento già assunto, derivante da valutazioni che sia stato precedentemente chiamato a svolgere in ordine alla medesima res iudicanda ”. La necessità che la funzione giurisdizionale sia assegnata “a un soggetto ‘terzo', scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto e anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla materia su cui pronunciarsi” (sentenza n. 172 del 2023; nello stesso senso, sentenze n. 64, n. 16 e n. 7 del 2022 e precedenti ivi citati) (da ultimo, sentenza n. 93 del 2024)”, è stata affermata anche con riferimento al procedimento di prevenzione personale (sentenza n. 306/1997). Le consolidate argomentazioni elaborate sul tema hanno consentito di affermare che il regime delle incompatibilità va coordinato con il funzionamento concreto della giurisdizione , “sicché le relative norme vanno applicate solo quando sussista una reale ed effettiva esigenza di prevenzione della deviazione dell'amministrazione della giustizia dal tracciato della terzietà e dell'imparzialità. È per questo che l'incompatibilità (in una con i connessi istituti della doverosa astensione e della ricusazione) non trova applicazione quando le precedenti valutazioni astrattamente “pregiudicanti” si collochino nella medesima fase del procedimento ( ex plurimis , sentenze n. 209, n. 179 e n. 93 del 2024, n. 172 e n. 91 del 2023, n. 64 del 2022)”. In altre parole, la previsione dell'incompatibilità “ha la funzione di evitare il rischio che sul convincimento del giudice gravi un pre-giudizio , che invero può verificarsi anche nell'ipotesi – rilevante nella fattispecie che qui interessa – dell'adozione di atti che l'ordinamento considera, appunto, pre-giudicanti, nel senso che il solo fatto dell'adozione stessa è valutato quale indice qualificato del difetto di un effettivo libero convincimento quanto all'adozione di atti successivi”. Sul punto, particolare risalto è stato dato al precedente rappresentato dalla sentenza n. 283 del 2000 , ove la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' articolo 37, comma 1, c.p.p. nella parte in cui non riconosce alle parti la facoltà di ricusare il giudice che in un diverso procedimento, anche non penale, abbia espresso una valutazione di merito sul medesimo fatto e nei confronti del medesimo soggetto. Proprio in ordine al rapporto pregiudicante tra processo penale e procedimento di prevenzione la Corte ha evidenziato come in precedenza si sia già avuto modo “di affermare che il pregiudizio per l'imparzialità-neutralità del giudicante può verificarsi anche nei rapporti tra il procedimento penale e quello di prevenzione, sia quando la valutazione pregiudicante sia stata espressa nel primo in sede di accertamento dei gravi indizi di colpevolezza, quale condizione di applicabilità delle misure cautelari (sentenza n. 306 del 1997), sia quando il rapporto di successione temporale tra attività pregiudicante e funzione pregiudicata sia invertito, per avere il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità penale di un imputato del delitto di associazione di stampo mafioso, già espresso nell'ambito del procedimento di prevenzione una valutazione sull'esistenza dell'associazione e sull'appartenenza ad essa della persona imputata nel successivo processo penale (ordinanza n. 178 del 1999)”. Soffermandosi sul quadro normativo oggetto di valutazione, la Corte è partita dal necessario coordinamento tra le previsioni contenute nell' articolo 19, comma 5, e nell'articolo 20, comma 2, D.lgs. n. 150 del 2011 . Facendo proprie le soluzioni formulate dalla dottrina, la Corte è giunta ad affermare che “ i poteri istruttori integrativi del tribunale dovrebbero essere riservati all'ipotesi della ricorrenza di incompletezze marginali, suscettibili di essere colmate dallo stesso organo giudicante. In tale quadro, la restituzione degli atti all'autorità proponente – che non è soltanto il pubblico ministero, ma anche il questore o il direttore della Direzione investigativa antimafia – sarebbe destinata a essere disposta soltanto in caso di grave incompletezza delle indagini, suscettibile di essere colmata soltanto dall'autorità proponente, dotata degli idonei strumenti di investigazione e di indagine”. Ne consegue che la restituzione a seguito dell' articolo 20, comma 2, D.lgs. n. 150 del 2011 sembra riconosciuta al tribunale “proprio per le ipotesi di grave incompletezza probatoria , che dovrebbero fondare un rigetto delle misure cautelari (sequestro o misure non ablative), e, come ben còlto dal giudice a quo , esso risulta funzionale a ‘evitare che il proposto, reso edotto dell'iniziativa cautelare, possa porre in essere atti di dispersione o di occultamento dei propri beni' ”. A parere della Corte, le scelte operate nel diritto positivo orientano a favore dell'esclusione di “una compromissione dell'imparzialità del giudice della prevenzione il quale abbia disposto la restituzione degli atti all'autorità proponente”, sia pel profilo della sussistenza di una causa di incompatibilità sia pel profilo della sussistenza di una causa di ricusazione. Le conclusioni della Corte Da tali premesse la Corte ha evidenziato come “pur dovendosi auspicare un intervento del legislatore idoneo a strutturare con più accurata precisione il procedimento di prevenzione, soprattutto nella dimensione cautelare, che tanto rilievo ha assunto nella prassi, va rilevato ch'esso ha una fisionomia evidentemente monofasica , non venendo in rilievo le scansioni tendenzialmente impermeabili che, anche in quanto è ispirato al modello accusatorio, connotano il processo penale di cognizione. Ne consegue che anche la restituzione degli atti all'autorità proponente non determina una regressione di fase , ma identifica una mera sottofase all'interno di un procedimento che resta unitario”. Nel pervenire alle proprie conclusioni sulla censura formulata in materia di incompatibilità, la Corte ha formulato altre due riflessioni. Con la prima, è pervenuta ad una ricognizione delle previsioni codicistiche assimilabili agli effetti prodotti dalla restituzione degli atti da parte del giudice della prevenzione a chi ha proposto la misura, evidenziando il diverso grado di assimilazione rappresentato dalle scelte adottate con gli articolo 279, 409, comma 4, e 421- bis , comma 1, c.p.p. Con la seconda, la Corte si è soffermata di nuovo sulla propria elaborazione giurisprudenziale, evidenziando come abbia modulato il riconoscimento delle garanzie anche in relazione alla diversità del modello procedimentale rispetto al prototipo del giudizio penale (così, testualmente, la sentenza n. 172 del 2023; tra le molte, sentenza n. 115 del 2001 e ordinanze n. 255 del 2009, n. 291 del 2005, n. 352, n. 172 e n. 8 del 2003; più recentemente, sentenza n. 91 del 2023; analogamente, con riferimento al diritto di difesa, sentenza n. 106 del 2015). Ciò non deve significare, però, che gli indicati profili di peculiarità del procedimento di prevenzione siano “idonei a fondare un ridimensionamento del principio dell'imparzialità , considerando che l' articolo 111, secondo comma, Cost. delinea i caratteri di qualsiasi ‘giusto processo', e quindi anche di quello di prevenzione”. Per la Corte l'identità di fase nella quale viene disposta la restituzione degli atti all'autorità proponente e la non qualificabilità della relativa decisione come “attività pregiudicante” “risultano decisive al fine dello scioglimento – per la negativa – del dubbio di illegittimità costituzionale prospettato dal rimettente”. E' stata esclusa pertanto la configurabilità di “una situazione pregiudicante nella valutazione posta a fondamento del provvedimento di restituzione degli atti, provvedimento che, implicando in realtà un rigetto allo stato per insussistenza dei presupposti della misura cautelare, non assume valenza pregiudicante rispetto alla successiva adozione del sequestro (o di altra misura, non ablatoria)”. Da qui la conclusiva riflessione – che meriterebbe un ulteriore approfondimento critico – in ragione della quale dallo stesso citato articolo 20, comma 2 – ove si stabilisce che gli “ulteriori accertamenti patrimoniali” possono disporsi quando sono “indispensabili per valutare la sussistenza dei presupposti” del sequestro o delle altre misure, non ablatorie - appare sia esclusa “ una valutazione della sussistenza dei presupposti in difetto delle ulteriori indagini . Di conseguenza, anziché valutare la sussistenza dei presupposti, il tribunale che restituisca gli atti valuta la sola sufficienza degli atti. E questo non integra una attività pregiudicante”.