Sospeso l’avvocato che non paga l’affitto

L’inadempienza di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, indipendentemente dalla natura privata del debito, come non pagare il canone dell’immobile usato come studio, integra illecito disciplinare.

Scatta la sospensione per l'avvocato che non paga il canone dell'immobile o che, sfrattato per morosità, non lo restituisce al locatore. È quanto emerge dalla sentenza n. 128/2025, con cui il CNF ha accolto parzialmente, solo in punto di sanzione, il ricorso di un avvocato sanzionato per il mancato pagamento del canone di locazione dell'immobile destinato allo studio con la sospensione dall'attività professionale per sei mesi. La vicenda La vicenda trae origine da due distinti procedimenti, avviati dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Venezia nei confronti dell'avvocato, segnalato da un lato per assenze ripetute e ingiustificate alle udienze davanti al Giudice di Pace di San Donà di Piave e, dall'altro, per gravi inadempimenti legati alla locazione dell'immobile utilizzato come studio professionale . Quanto al primo procedimento, le udienze del processo penale in cui il professionista era difensore di fiducia risultavano reiteratamente disertate senza un valido impedimento. Il secondo procedimento disciplinare riguardava invece l'immobile utilizzato dall'avvocato come studio: in merito, veniva accertata l' occupazione senza titolo e condannato il professionista al rilascio immediato , al pagamento di somme per indennità di occupazione, rimborso utenze e spese legali. Nonostante un accordo transattivo a saldo e stralcio fosse stato raggiunto, l'avvocato non aveva mai sottoscritto l'intesa né versato l'importo pattuito, rilasciando alla fine l'immobile in condizioni descritte come deteriorate dalla proprietaria nell'esposto disciplinare. Le difese dell'avvocato Nel giudizio disciplinare l'incolpato sosteneva di essere stato costretto ad abbandonare il Veneto a causa di minacce provenienti da gruppi criminali , circostanza che – secondo la sua ricostruzione – avrebbe impedito la partecipazione alle udienze e la gestione degli obblighi derivanti dal rapporto di locazione. Contestava, inoltre, la mancata concessione del rinvio dell'udienza disciplinare per legittimo impedimento. Tuttavia, il CNF ha ritenuto le giustificazioni del ricorrente non conclusive e prive di elementi sostanziali idonei ad escludere la responsabilità deontologica , confermando la ricostruzione dei fatti operata dal CDD. Il principio del CNF Il Consiglio confermava l'accertamento delle violazioni disciplinari contestate, richiamando il principio, più volte affermato, secondo il quale « commette e consuma illecito deontologico l'avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall'inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull'immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l'illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l'immagine dell'avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari» (cfr., ex multis, CNF 20 settembre 2024 n. 324; CNF 14 novembre 2023 n. 250 ). La decisione Pur confermando la responsabilità disciplinare, il CNF ha accolto parzialmente il ricorso limitatamente alla misura della sanzione . Gli elementi addotti dal CDD di Venezia, infatti, secondo il collegio, non sono sufficienti ad integrare una ipotesi aggrava ex articolo 22, comma 2, CDF, soprattutto in considerazione delle circostanze, soggettive ed oggettive, evidenziate dall'avvocato ricorrente. Il CNF ha quindi ritenuto congruo, in linea con precedenti analoghi, rideterminare la sanzione nella sospensione dall'esercizio della professione per 6 mesi .

CNF n. 128/2025