Lavoro, famiglia e gratuito patrocinio: "Filodiretto" sui compensi nei pignoramenti mobiliari e presso terzi

La Presidenza della Corte di Appello di Torino ha chiesto alla Direzione Generale del Personale e della Formazione (Ufficio IV – Reparto UNEP) «se, nell’ipotesi di pignoramenti mobiliari e presso terzi (conseguenti a procedure ex articolo 492- bis c.p.c.) in materia di lavoro, di famiglia e di gratuito patrocinio, il Giudice dell’Esecuzione debba provvedere a liquidare il compenso dovuto ai sensi dell’articolo 122 d.P.R. 1229/1959 e, in caso positivo, se il compenso stesso vada posto a carico dell’Erario (in luogo del creditore oppure della procedura come previsto per gli atti non esenti)».

Sulla materia in oggetto, la Direzione si è già espressa con note prot. m_dg.DOG.25/10/2018.0220091.U e prot. m_dg.DOG.15/07/2019.0130349.U. Precisa inoltre che « il compenso nei casi sopra specificati va sempre liquidato dal Giudice dell'esecuzione con decreto ed è a carico della procedura in percentuale sul ricavato come previsto ex articolo 122 D.P.R. 1229/1959 e, in caso di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo, l' iter da seguire per ottenere dalla parte datoriale la liquidazione delle somme spettanti a titolo di compensi nelle tipologie di pignoramenti sopra menzionati, analogamente al recupero delle spese di giustizia, comporta che il funzionario UNEP dirigente deve predisporre ordine di pagamento a carico dell'erario , debitamente registrato sul mod. 1/B/SG, le cui somme – che vanno a materializzare i compensi di cui trattasi – vanno imputate al cap. 1360».