Medico aggredito in ospedale: l’inquadramento del reato secondo la Cassazione

Impossibile ridimensionare i fatti e catalogarli come mera violenza a danno di pubblico ufficiale. L'aggressione ai danni di un medico va inquadrata nella figura autonoma di reato relativa alle lesioni personali provocate a chi esercita una professione sanitaria.

Scenario dell'ennesimo episodio di cronaca che vede aggredito un medico è la struttura degli ‘Ospedali Riuniti' di Reggio Calabria. Protagonista in negativo è una donna, che aggredisce una dottoressa in servizio, «strattonandola per il braccio e tirandole i capelli con forza e in modo prolungato, cagionandole una lesione – eritema a cuoio capelluto e alla spalla destra con dolenza –, giudicata guaribile in cinque giorni». Inevitabile l'accusa per lesioni personali nei confronti di personale esercente la professione sanitaria , con l'aggiunta, poi, di violenza nei confronti di pubblico ufficiale per costringerlo a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, ossia «visitare la donna», ora sotto processo, «in deroga rispetto al turno di accettazione e all'urgenza della prestazione». Per i giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, non ci sono dubbi sulla gravità delle condotte prese in esame e sulla colpevolezza della donna. A chiudere il cerchio provvedono ora i magistrati di Cassazione, i quali respingono, in particolare, l'ipotesi, avanzata dalla difesa, di un ridimensionamento del reato di lesioni personali ai danni di personale esercente una professione sanitaria. Su questo tema, in premessa, viene ritenuto necessario, dai giudici, «un preliminare inquadramento logico-sistematico dell'articolo 583- quater del Codice Penale, la cui attuale rubrica è “Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali” e che è così formulato: “Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni. Nelle ipotesi di lesioni cagionate a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni.”. In sostanza, si è estesa la particolare disciplina sanzionatoria «anche agli esercenti la professione sanitaria nell'ipotesi in cui siano aggrediti nello svolgimento di detta professione, nel caso di lesioni gravi o gravissime, introducendo altresì una sanzione autonoma per la ipotesi di lesioni semplici». Tornando alla classificazione della ipotesi dell' articolo 583-quater, comma 1, c.p. quale fattispecie autonoma di reato o quale circostanza aggravante ad effetto speciale rispetto al reato di lesioni, come da articolo 582 c.p. , alla stregua delle circostanze indicate dall' articolo 583 c.p. , è possibile, secondo i magistrati, fare riferimento a quanto stabilito in relazione al pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasioni di manifestazioni sportive, nel senso della fattispecie autonoma di reato . Identica valutazione, quindi, va fatta anche per il personale esercente professione sanitaria . «In tal senso depone, innanzitutto, la rubrica della disposizione in parola, da cui emerge la chiara volontà del legislatore di creare una nuova figura incriminatrice enucleando dal più ampio e generale ambito delle lesioni dolose, gravi o gravissime, un fatto tipico e autonomo, fortemente caratterizzato in ragione della qualifica soggettiva della vittima (pubblico ufficiale) e del nesso causale-funzionale di questa con l'azione lesiva (nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio)». Secondo i magistrati, «vi sono elementi di natura logico-sistematica, oltre all'autonomo nomen iuris assegnato alla rubrica, che conducono a ritenere la disposizione quale fattispecie autonoma di reato, quali: la collocazione di siffatta condotta in un articolo diverso rispetto alla disciplina delle lesioni gravi e gravissime ( articolo 583 del Codice Penale ); la ratio dell'intervento legislativo, da individuarsi proprio nella volontà di sottrarre l'aumento di pena al giudizio di bilanciamento sul concorso di circostanze aggravanti e attenuanti (come da articolo 69 del Codice Penale )». Utile, poi, anche il riferimento alla « relazione illustrativa dell'intervento normativo , dettata dall'intento di contrastare, con maggiore rigore, la degenerazione violenta del tifo sportivo, con la introduzione dell' articolo 583 quater, comma secondo, del Codice Penale , che nella sua nuova formulazione delinea una autonoma ipotesi incriminatrice per le lesioni in danno di esercenti la professione sanitaria sia in ipotesi di lesioni lievi che per le ipotesi di lesioni gravi o gravissime». Senza dimenticare, poi, «la tipizzazione per specialità del più ampio genus delle lesioni personali volontarie, quale forma di repressione specifica nei confronti di una peculiare espressione modale dell'illecito, che non si limita a ledere, gravemente, il bene giuridico dell'integrità fisica, ma che incide sulla sicurezza collettiva in relazione a manifestazioni di natura sportiva, potendosi individuare un autonomo disvalore nella qualifica soggettiva della vittima». A fronte di tale quadro normativo, ragionando su quanto accaduto a Reggio Calabria, «può affermarsi che la descrizione della condotta si configura essa stessa come elemento costitutivo del reato e non può dirsi relegata al ruolo di elemento circostanziale. Dunque, elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice che, in quanto tali, la qualificano, risultano la particolare qualità della persona offesa (esercente una professione sanitaria in servizio) e la connessione tra l'azione lesiva posta in essere e l'esercizio di tale qualifica nell'esercizio del servizio (durante il turno di servizio). Dunque, è operata una tipizzazione della fattispecie per specialità rispetto al fatto base delle lesioni dolose gravi o gravissime, come definite dall' articolo 583 del Codice Penale . E l'espressione “nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio” opera una ulteriore delimitazione, riconducendo, nell'alveo dell' articolo 583 quater, comma primo, del Codice Penale , i casi di lesioni gravi o gravissime commesse nei confronti di esercenti la professione sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio in presenza di un collegamento funzionale tra la qualifica soggettiva e l'azione lesiva, essendo necessario che tale azione si sia svolta “nell'esercizio o a causa” delle funzioni o del servizio», sanciscono i giudici di Cassazione. Per completare il ragionamento, infine, viene anche sottolineato il distinguo tra lesioni personali ai danni di un medico e quello di violenza ai danni di un pubblico ufficiale . Impossibile, quindi, l'assorbimento della condotta catalogata come violenza in quella di lesioni personali, in quanto «i reati sono posti a tutela di beni giuridici distinti». Il delitto di violenza a pubblico ufficiale ( articolo 336 c.p. ) «assorbe soltanto quel minimo di violenza che si estrinseca ai danni del pubblico ufficiale per costringerlo a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, ma non anche gli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino al medesimo lesioni personali». Corretta, e condivisa, quindi, la valutazione compiuta in Appello, valutazione secondo cui «il delitto di violenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si estrinseca ai danni del pubblico ufficiale per costringerlo a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, anteriormente all'inizio dell'esecuzione, ma non anche quelli ulteriormente violenti, che, esorbitando da tali limiti, cagionino al medesimo lesioni personali, nel qual caso è configurabile il reato di lesioni personali aggravato dall'essere stato commesso in danno di un pubblico ufficiale». Evidenti, quindi, nella vicenda in esame, gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice prevista dall'articolo 583- quater c.p., e che, in quanto tali, la qualificano, ossia «la particolare qualità della persona offesa (esercente professione sanitaria in servizio in ospedale) e la connessione tra l'azione lesiva posta in essere e l'esercizio di tale qualifica durante il turno di servizio».

Presidente Pezzullo – Relatore Muscarella Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la pronunzia del Tribunale di Reggio Calabria del 9.10.2024, che condannava B.O. per i reati di cui agli artt.61 n.2) e 583 quater , comma 2, e 336, cod. pen. , ascritti ai capi A) e B), ritenuta la contestata aggravante e la continuazione, alla pena di giustizia. Si contesta il reato di lesioni personali, nei confronti di un medico esercente la professione sanitaria durante il turno di servizio, dott. Corigliano Valentina, dirigente medico in servizio presso gli Ospedali Riuniti, che la imputata aggrediva, strattonandola per il braccio e tirandole i capelli con forza e in modo prolungato, cagionandole una lesione “eritema a cuoio capelluto e alla spalla destra con  dolenza”, giudicata guaribile in giorni 5, ed il reato di violenza nei confronti del predetto pubblico ufficiale per costringerlo a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio (visitare l'imputata in deroga rispetto al turno di accettazione e all'urgenza della prestazione). 2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputata propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia, affidato a due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell' articolo 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli articolo 61 n.2) e 583 quater, comma 2, cod. pen. Si duole, con riferimento al reato contestato al capo A), della qualificazione giuridica della norma da parte della Corte d'appello come figura autonoma di reato anziché come circostanza aggravante, qualificazione desumibile, innanzitutto, dalla ratio legis della L.113/2020 , che ha previsto un inasprimento della pena nel caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliare di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività. La qualifica di circostanza aggravante deriverebbe, inoltre, dal carattere speciale dell' art.583 quater rispetto all'articolo 583 cod. pen. , norma che rientra nell'alveo delle circostanze aggravanti per esplicita qualificazione nella rubrica e per costante interpretazione giurisprudenziale (S. Un. Casani). Si deduce che, in base al principio espresso dall' art.61 n.1 cod. pen. , la circostanza non avrebbe dovuto ritenersi applicabile in quanto elemento costitutivo del reato di cui all' art.336 cod. pen. , contestato al capo B). 2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli articolo 336 e 61 n.2) e 583 quater, comma 2, cod. pen. Si deduce che la Corte d'appello, qualificato il fatto di cui al capo A) come fattispecie autonoma di reato, avrebbe dovuto ritenere la condotta di cui al capo B) assorbita in quella del reato contestato al capo A), i cui elementi costitutivi sono la particolare qualità della persona offesa (pubblico ufficiale in servizio sanitario) e la connessione tra l'azione lesiva posta in essere e l'esercizio di tale qualifica, per il principio di specialità tra le fattispecie. 3. Il processo si è svolto con rito cartolare e le parti hanno concluso come riportato in epigrafe. Considerato in diritto 1. Il ricorso è nel complesso infondato. 2.1 Il primo motivo di ricorso è infondato. Il motivo proposto richiede un preliminare inquadramento logico-sistematico della disposizione di cui all' art.583 quater cod.pen. 2.1.L' articolo 583 quater cod. pen. la cui attuale rubrica è Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali , è così formulato: Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni. Nelle ipotesi di lesioni cagionate a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma precedente. L'articolo in esame come attualmente formulato - anche in relazione alla rubrica - è il risultato degli interventi legislativi di cui alla legge 113/2020 e alla successiva legge n.56/2023 . Gli interventi normativi richiamati non hanno inciso sul comma primo, introdotto dall' art.7 D.L.n.8/2007 , convertito con modifiche nella l.n.41/2007 - che è quello a cui è riconducibile la fattispecie in esame, ma hanno introdotto e poi modificato il comma secondo dell'articolo, estendendo la particolare disciplina sanzionatoria del comma primo anche agli esercenti la professione sanitaria nell'ipotesi in cui siano aggrediti nello svolgimento di detta professione nel caso di lesioni gravi o gravissime, introducendo altresì una sanzione autonoma per la ipotesi di lesioni semplici. La questione relazione alla classificazione della ipotesi di cui all' art.583 quater comma primo cod. pen. , quale fattispecie autonoma di reato o quale circostanza aggravante ad effetto speciale rispetto al reato di lesioni di cui all' art.582 cod. pen. , alla stregua delle circostanze indicate dall' art.583 cod. pen. , ritenute pacificamente dalla giurisprudenza di questa Corte quali circostanze aggravanti ad effetto speciale rispetto alla norma incriminatrice di cui all' art.582 cod. pen. (Sez. 5 n. 5988 del 19/12/2022, dep. 2023, Rv. 284229), è stata di recente affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 3117 del 29/11/2023, dep. 2024, Rv. 285846 – 01), che si è occupata della questione in relazione al pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasioni di manifestazioni sportive, nel senso della fattispecie autonoma di reato, con considerazioni trasponibili anche alla fattispecie in esame. In tal senso depone, innanzitutto, la rubrica della disposizione in parola, da cui emerge la chiara volontà del legislatore di creare una nuova figura incriminatrice enucleando dal più ampio e generale ambito delle lesioni dolose, gravi o gravissime, un fatto tipico e autonomo, fortemente caratterizzato in ragione della qualifica soggettiva della vittima (pubblico ufficiale) e del nesso causale/funzionale di questa con l'azione lesiva (nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio). La sentenza citata ha, inoltre, richiamato ulteriori elementi di natura logico-sistematica, oltre all'autonomo nomen iuris assegnato alla rubrica, che conducono a ritenere la disposizione quale fattispecie autonoma di reato, quali: - la collocazione di siffatta condotta in un articolo diverso rispetto alla disciplina delle lesioni gravi e gravissime ( articolo 583 cod. pen. ) e successivo anche rispetto agli articolo 583 bis e ter cod. pen. , che disciplinano l'autonoma fattispecie delle Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ; - nella ratio dell'intervento legislativo, che sarebbe da individuarsi proprio nella volontà di sottrarre l'aumento di pena al giudizio di bilanciamento ex articolo 69 cod. pen. Si è, inoltre, richiamata la relazione illustrativa dell'intervento normativo, dettata dall'intento di contrastare, con maggiore rigore, la degenerazione violenta del tifo sportivo, con la introduzione dell' articolo 583 quater, comma secondo, cod. pen. , che nella sua nuova formulazione delinea una autonoma ipotesi incriminatrice per le lesioni in danno di esercenti la professione sanitaria sia in ipotesi di lesioni lievi che per le ipotesi di lesioni gravi o gravissime; - la tipizzazione per specialità del più ampio genus delle lesioni personali volontarie, quale forma di repressione specifica nei confronti di una peculiare espressione modale dell'illecito, che non si limita a ledere, gravemente, il bene giuridico dell'integrità fisica, ma che incide sulla sicurezza collettiva in relazione a manifestazioni di natura sportiva, potendosi individuare un autonomo disvalore nella qualifica soggettiva della vittima. La citata sentenza di questa Corte ha, inoltre, richiamato diverse pronunce della giurisprudenza di legittimità sulla qualificazione di alcune fattispecie incriminatrici quali circostanze aggravanti di una già esistente fattispecie di reato o quali ipotesi autonome (si segnalano, quanto alla qualificazione di ipotesi autonome di reato: Sez. 4, n. 34595 del 13/07/2022, Rv. 283491 in relazione all' art.449 comma secondo cod. pen. ; Sez. 6, n. 44358 del 16/07/2019, Rv. 277212 in relazione alle fattispecie previste dall'articolo 570, comma secondo, cod. pen; Sez. 5, n. 18535 del 15/02/2013, Rv. 255468 in relazione all'art.497 bis comma secondo cod. pen; Sez.6, n. 22248 del 20 febbraio 2006, Rv. 234719 in relazione all'ipotesi di cui all' articolo 346, comma secondo, cod. pen. Si segnala altresì quanto alla intervenuta qualificazione di circostanza aggravante: Sez. 2, n. 25121 del 13/05/2021, Rv. 281675 in relazione all' art.648 comma secondo cod. pen. ; Sez. 1, n. 12821 del 05/03/2020, Rv. 279325 in relazione all'art.13 bis, secondo periodo, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, relativa alla trasgressione del divieto di reingresso da parte dello straniero già denunciato ed espulso per il reato di cui al comma 13; Sez. U, n. 26351 del 26/06/2002 Rv. 221663 in relazione all' art.640 bis cod. pen. ; Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251270 in relazione alla fattispecie di accesso abusivo ad un sistema informatico protetto commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico ufficio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio di cui all'articolo 615 ter, comma secondo n.1 cod. pen). Le Sezioni unite da ultimo richiamate (Casani ed altri) hanno sottolineato che (p.18, par.9.2): a) circostanze del reato sono quegli elementi che, non richiesti per l'esistenza del reato stesso, laddove sussistono incidono sulla sua maggiore o minore gravità, così comportando modifiche quantitative o qualitative all'entità della pena: trattasi di elementi che si pongono in rapporto di species a genus (e non come fatti giuridici modificativi) con i corrispondenti elementi della fattispecie semplice in modo da costituirne, come evidenziato da autorevole dottrina, una specificazione, un particolare modo d'essere, una variante di intensità di corrispondenti elementi generali ; b) il problema, in materia, è quello di individuare un criterio per identificare le disposizioni normative che prevedono appunto circostanze in senso tecnico e quelle che, invece, prevedono elementi costitutivi della fattispecie, e “le Sezioni Unite - con la sentenza n. 26351 del 10/07/2002, Fedi (che ha individuato nel reato previsto dall' articolo 640-bis cod. pen. semplicemente una figura aggravata del delitto di truffa) hanno ritenuto che l'unico criterio idoneo a distinguere le norme che prevedono circostanze da quelle che prevedono elementi costitutivi della fattispecie è il criterio strutturale della descrizione del precetto penale”. Tanto premesso, nel caso di specie, può affermarsi che la descrizione della condotta - che differenzia la fattispecie dalle altre ed in particolare dall' articolo 582 cod. pen. e dalle circostanze aggravanti ad effetto speciale di cui all' articolo 583 cod. pen. - si configura essa stessa elemento costitutivo del reato e non può dirsi relegata al ruolo di elemento circostanziale. Dunque, elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice che, in quanto tali, la qualificano, risultano la particolare qualità della persona offesa (esercente una professione sanitaria in servizio) e la connessione tra l'azione lesiva posta in essere e l'esercizio di tale qualifica nell'esercizio del servizio (durante il turno di servizio). E' operata, dunque, una tipizzazione della fattispecie per specialità rispetto al fatto base delle lesioni dolose gravi o gravissime, come definite dall' articolo 583 cod. pen. L'espressione nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio opera una ulteriore delimitazione, riconducendo, nell'alveo dell' articolo 583 quater, comma primo, cod. pen. , i casi di lesioni gravi o gravissime commesse nei confronti di esercenti la professione sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio in presenza di un collegamento funzionale tra la qualifica soggettiva e l'azione lesiva, essendo necessario che tale azione si sia svolta nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio. 2.2 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Il motivo non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, il quale dà conto dei principi espressi dall'orientamento di legittimità di cui alla sentenza (Sez. 5, Sentenza n. 3117 del 29/11/2023, dep. 2024, Rv. 285846 – 02) (affermati in relazione ai rapporti tra gli articolo 583-quater e 337 cod. pen. , ma certamente estensibili anche ai rapporti con l' articolo 336 cod. pen. ), antecedenti alla proposizione dell'impugnazione e rispetto ai quali il ricorso non offre argomenti idonei a superare quelli persuasivi già precisati dal giudice di legittimità. La sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi di illogicità, ha escluso l'assorbimento della condotta di cui all' art.336 cod. pen. in quella di cui all' art.583 quater cod. pen. (p.4-5), in quanto i reati sono posti a tutela di beni giuridici distinti. Il delitto di cui all' articolo 336 cod. pen. assorbe soltanto quel minimo di violenza che si estrinseca ai danni del pubblico ufficiale per costringerlo a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, ma non anche gli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino al medesimo lesioni personali (Sez. 5, n, 3117 del 29/11/2023, dep. 2024, D., Rv. 285846 - 02), nonché ha, altresì, evidenziato la sussistenza della circostanza aggravante della connessione teleologica tra i due fatti reato di cui all' articolo 61 n.2 cod. pen. , sicché sono, in tal caso, configurabili, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, anche il reato di lesioni personali e la circostanza aggravante del nesso teleologico (Sez. 5, n. n. 3117 del 29/11/2023, dep. 2024, Rv. 285846 - 01; Sez. 6, n. 24554 del 22/05/2013, Rv. 255734 – 01; Sez. 1, 9/05/2024 n.34352/2024). La Corte territoriale ha operato buon governo della giurisprudenza di questa Corte secondo cui il delitto di violenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si estrinseca ai danni del pubblico ufficiale per costringerlo a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, anteriormente all'inizio dell'esecuzione, ma non anche quelli ulteriormente violenti, che, esorbitando da tali limiti, cagionino al medesimo lesioni personali, nel qual caso è configurabile il reato di lesioni personali aggravato dall'essere stato commesso in danno di un pubblico ufficiale, che può concorrere con il primo (Sez. 6, n. 24554 del 22/05/2013, Rv. 255734). Ancora una volta la Corte territoriale, con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria e come tale non censurabile in questa sede, ha chiarito che gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice di cui all' art.583 quater cod. pen. e che, in quanto tali, la qualificano, risultano la particolare qualità della persona offesa (esercente professione sanitaria in servizio in Ospedale) e la connessione tra l'azione lesiva posta in essere e l'esercizio di tale qualifica durante il turno di servizio. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. A norma dell' articolo 52 d.lgs. n. 196 del 2003 va disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell 'articolo 52 d.lgs. n. 196 del 200 3, in quanto imposto dalla legge.