La Commissione Europea ha emesso una sanzione di 120 milioni di euro nei confronti della piattaforma X per violazione degli obblighi previsti dal Regolamento 2022/2065 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, i.e. Digital Services Act (“DSA”).
Trattasi della prima decisione di non conformità rispetto al DSA. Nel calcolare l'importo della sanzione, la Commissione ha tenuto conto della natura e della gravità delle infrazioni, utenti UE interessati, nonché della loro durata. Violazioni La Decisione della Commissione, basata su rilievi preliminari adottati il 12 luglio 2024, individua tre principali violazioni degli obblighi previsti dal DSA. Design ingannevole del “blue checkmark ” : l'utilizzo da parte di X del “blue checkmark” per gli account “verificati” è stato ritenuto dalla Commissione ingannevole. L'obbligo per le piattaforme online di proibire pratiche di design ingannevole sui loro servizi ai sensi dell'articolo 25, §. 1 del DSA è stato violato in quanto X consente di avere lo status di utente “verificato” tramite pagamento, senza una verifica significativa di chi effettivamente utilizzi l'account. Questa pratica ostacola la capacità degli utenti di valutare l'autenticità degli account e dei contenuti , esponendoli a frodi di impersonificazione e altre forme di manipolazione. Sebbene il DSA non richieda la verifica degli utenti, tuttavia, proibisce esplicitamente alle piattaforme di dichiarare falsamente che tale verifica sia avvenuta. Mancanza di trasparenza e accessibilità del registro pubblicitario : il registro di annunci pubblicitari di X non soddisfa i requisiti di accessibilità e trasparenza previsti dall'articolo 39 del DSA. I registri di annunci pubblicitari accessibili sono considerati cruciali per consentire a ricercatori e società civile di individuare truffe, campagne di minacce ibride e operazioni di informazione coordinate. X incorpora caratteristiche di design e barriere di accesso, come ritardi eccessivi nell'elaborazione, che ne minano lo scopo. Inoltre, il registro pubblicitario non include le informazioni minime previste dal DSA, quali il contenuto, l'oggetto dell'annuncio e la persona fisica o giuridica che paga per esso, impedendo così un controllo indipendente dei rischi associati alla pubblicità online. Mancato accesso ai dati pubblici per i ricercatori : X non rispetta l'obbligo di cui all'articolo 40, §.12 del DSA di fornire ai ricercatori l'accesso ai dati pubblici della piattaforma. Difatti, i termini di servizio di X proibiscono ai ricercatori abilitati l'accesso indipendente, incluse attività di scraping , ai dati pubblici. I processi predisposti per l'accesso ai dati prevedono altresì barriere non necessarie che compromettono l'efficacia della ricerca sui rischi sistemici all'interno dell'UE. Azioni correttive A seguito della decisione, X avrà rispettivamente: 60 giorni lavorativi per informare la Commissione sulle misure specifiche adottate per porre fine alla violazione relativa all'uso ingannevole del “blue checkmark”; 90 giorni lavorativi per presentare un piano d'azione dettagliato per rimediare alle violazioni relative al repository pubblicitario e all'accesso ai dati dei ricercatori. Alla luce di quanto sopra, il Comitato Europeo per i servizi digitali dovrà fornire il proprio parere entro un mese dalla ricezione del piano d'azioni di X . Infine, la Commissione avrà un altro mese per la decisione finale che includerà un periodo di implementazione ragionevole. Conclusioni Questa prima Decisione rappresenta un precedente significativo nell'applicazione dei poteri coercitivi nell'ambito del DSA. Il mancato rispetto della Decisione da parte di X può comportare sanzioni pecuniarie periodiche il cui importo massimo può arrivare al 5 % del fatturato giornaliero medio mondiale o del reddito del fornitore di servizi intermediari interessato nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione. Si evidenzia altresì che continuano le indagini formali avviate il 18 dicembre 2023 e relative alla diffusione di contenuti illegali e all'efficacia delle misure adottate per contrastare la manipolazione delle informazioni.