Nel caso di patrocinio a spese dello stato è illegittimo il dimezzamento di compensi già miserrimi. Ma la sentenza afferma princìpi suscettibili di applicazione generale.
«Il compenso dovuto al c.t.p., nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deve essere liquidato con criteri diversi e maggiori di quelli di legge, se per effetto del mancato adeguamento triennale di questi ultimi, il compenso dovuto risulti inadeguato rispetto all'attività concretamente svolta». Il caso È proprio vero che “poca favilla gran fiamma seconda (Dante, Paradiso, I, 34). Un banale processo (banale, beninteso, tranne che per le parti) come se ne celebrano migliaia ogni giorno ha finalmente consentito alla Corte Costituzionale di ribadire un principio tanto ovvio quanto trascurato: se il legislatore non adegua i compensi dovuti ai consulenti (di parte e d'ufficio), il giudice non è più tenuto a rispettarli , se l'applicazione di essi renda manifestamente iniqua la remunerazione dell'ausiliario. Il caso che ha dato origine alla sentenza della Consulta è paradigmatico: un normale procedimento cautelare, un normale reclamo ex 696- terdecies c.p.c., una “normale” nomina di c.t.u., una normale nomina di consulente di parte. Senonché il reclamante era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato , e dopo la conclusione del giudizio sul reclamo cautelare deposita la sua brava istanza di liquidazione del compenso da lui dovuto al consulente di parte (dobbiamo dunque ritenere che la parte ammessa al patrocinio fu soccombente o, se vittoriosa, non ottenne il favore delle spese: altrimenti avrebbe avuto diritto di ripeterle dalla controparte soccombente). Il collegio chiamato a liquidare il compenso al consulente di parte ragionò così: nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, i compensi del consulente di parte vanno liquidati secondo le regole dettate per la liquidazione del compenso al c.t.u. ; la legge non detta regole specifiche per la liquidazione del compenso dovuto al consulente informatico; quindi, si deve procedere con la liquidazione a vacazioni ; il compenso “a vacazioni” è pari ad euro 14,68 per la prima vacazione di quattro ore e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive (di due ore), che però vanno ridotti della metà nel caso di patrocinio a spese dello Stato; questo compenso è manifestamente inadeguato rispetto all'opera svolta dall'ausiliario ; ergo , l'articolo 130 del testo unico sulle spese di giustizia (d.p.r. 115/02) è illegittimo per violazione del principio di ragionevolezza, di quello di uguaglianza e del diritto di difesa. La decisione della Corte Costituzionale La Corte costituzionale ha ritenuto fondata la censura sollevata dal giudice rimettente con riferimento a tutti e tre i profili denunciati dal giudice a quo. Secondo la Consulta l'attuale testo dell' articolo 130 T.U. spese di giustizia viola: il principio di ragionevolezza , perché a causa del mancato adeguamento delle tariffe è divenuto incoerente con lo scopo della legge. Lo scopo della legge è contemperare l'attività degli ausiliari nel processo con le tariffe professionale, ma il mancato adeguamento periodico triennale ha reso le prime incomparabili con le seconde. E l'incoerenza tra testo della norma e scopo della stessa è un'ipotesi archetipica di illegittimità costituzionale per irragionevolezza; il principio di uguaglianza , perché la figura del c.t.p. «dev'essere pienamente equiparata, quanto al regime dei compensi, a quella dell'ausiliario del magistrato», e con la sentenza 178 del 2017 la stessa Consulta aveva già stabilito l'illegittimità costituzionale dell' articolo 130 TUSG , nella parte in cui consentiva la riduzione della metà degli importi spettanti al c.t.u. anche nel caso di mancato adeguamento delle tariffe; il diritto di difesa , in quanto compenso miserrimi dissuaderebbero i professionisti dall'accettare l'incarico di consulente di parte, sicché la parte difficilmente potrebbe avvalersi «delle migliori professionalità». Sulla base di questi rilievi la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l' articolo 130 T.U. spese di giustizia , nella parte in cui consente che la riduzione della metà degli importi spettanti al consulente tecnico della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato si applichi sempre, anche quando il legislatore non abbia adeguato le tariffe previste dallo stesso T.U. La Corte ha pronunciato dunque una sentenza riduttiva , per effetto della quale l'articolo 130 T.U. detta ora un precetto così riassumibile: «i compensi dovuti al consulente della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vanno liquidati in base alla tariffa prevista per i compensi dei cc.tt.uu. ridotta della metà, a meno che tali compensi no siano stati periodicamente adeguati a norma dell'articolo 54 del T.U.». I precedenti Quella della Corte Costituzionale è stata una scelta obbligata , alla luce dei suoi precedenti. Infatti Corte cost. 13 luglio 2017, n. 178 , con riferimento all'ipotesi della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, aveva già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 106- bis TUSG, «nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'articolo 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002». Di lì a poco ( Corte Cost., 1° luglio 2022, n. 166 ) dichiarò l' illegittimità costituzionale dell' articolo 130 TUSG (la stessa norma oggetto della sentenza qui in commento) nella parte in cui consentiva la riduzione della metà del compenso dovuto al c.t.u., anche quando le tariffe non fossero state adeguate periodicamente. Era impossibile, pertanto, che il consulente della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile protesse avere un trattamento diverso e peggiore rispetto a quello del consulente della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, così come a quello del consulente d'ufficio nel processo civile. Gli effetti La decisione della Consulta qui in commento, al pari delle due ricordate al § precedente, ha grande importanza non solo per quel che dice, ma anche per quel che implicitamente lascia supporre. La Consulta ha ribadito (lo aveva detto già due volte negli ultimi otto anni) che i compensi per i c.t.u. previsti dal TUSG devono essere adeguati ogni tre anni, come stabilito dall'articolo 54 dello stesso testo unico. Se ciò non avvenga, il compenso deve ritenersi “ inadeguato ” ; la correlazione tra compensi di legge e onorari professionali viene meno, la norma che fissa il compenso diviene illegittima. Ebbene, questa lettura del combinato disposto degli articolo 54 e 130 TUSG è suscettibile di applicazione generale, anche al di fuori dell'àmbito del patrocinio a spese dello Stato. Per avvedersene basterà riflettere su ciò: nel caso di specie è stato ritenuto “irragionevole” l'effetto cui avrebbe condotto l'applicazione della legge , ovvero accordare al c.t.p. un compenso di sette euro (lordi) per le prime quattro ore di lavoro, e quattro euro (sempre lordi) ogni due ore di lavoro successive. Se non fosse stata applicata la disciplina del patrocinio a spese dello Stato, il compenso di un eventuale c.t.u. sarebbe dovuto essere doppio : e dunque quattordici euro per le prime quattro ore di lavoro, e otto euro ogni due ore di lavoro successivo. Ma se è irragionevole compensare l'ausiliario con un pacchetto di caramelle ogni due ore di lavoro, a nessuna persona sana di mente verrebbe in mente di sostenere che il compenso diventi “ragionevole”, se i pacchetti di caramelle salgono a due. La sentenza, dunque, sembra affermare il generale principio che qualunque liquidazione avvenga in base a tariffe non aggiornate ai sensi dell' articolo 54 TUSG sia illegittima . Senonché, la Consulta non ci ha detto (e non sarebbe stato superfluo) con quale criterio il giudice dovrà liquidare i compensi del consulente (di quello d'ufficio sempre; del consulente di parte nel caso di patrocinio a spese dello Stato) non aggiornati. Rivalutando i valori della tariffa (d.m. 30.5.2002)? Ma 14 euro del maggio 2002 (coefficiente FOI-Istat pari a 1,517) equivalgono a 21,23 euro odierni: e mi pare arduo sostenere che - ad esempio - ai consulenti nominati nel processo per il “ponte Morandi”, il disastro di Rigopiano o l'incaglio della Costa Concordia possano liquidarsi simili oltraggiosi compensi. Resta l'equità: ma è criterio che si muove in uno spazio indefinito e rischia di trasmodare nell'arbitrio. La storia dei compensi ai consulenti d'ufficio e di parte, insomma, è uscita dell'iniquità per entrare nell'imprevedibilità.