Esame avvocato 2025: pubblicati i criteri di correzione delle prove scritte

Per l’esame dell’11 dicembre saranno applicati nove criteri di valutazione; la dettatura della traccia, in tutte le sedi, non inizierà prima delle ore 10. A stabilirlo, il verbale n. 2 della Commissione per l’esame da avvocato, pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia.

Criteri di valutazione I criteri di valutazione delle prove scritte sono nove . Il primo riguarda la correttezza della forma linguistica — grammatica, sintassi e ortografia — e la padronanza del lessico, sia italiano che giuridico. Il secondo attiene alla « chiarezza, logicità, completezza, sinteticità e non ridondanza , nonché al rigore metodologico delle esposizioni e delle argomentazioni giuridiche». Il terzo criterio richiede la capacità concreta di risolvere problemi giuridici , anche attraverso riferimenti essenziali alla dottrina e agli orientamenti giurisprudenziali. È consentito richiamare massime riportate nei codici annotati, a condizione che i passaggi siano virgolettati e che vengano indicati gli estremi della pronuncia citata. È richiesta, inoltre, la conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti trattati , strettamente pertinenti al quesito da risolvere, insieme all’abilità di cogliere eventuali profili interdisciplinari. Si valuta anche la coerenza dell’elaborato rispetto alla traccia assegnata, nonché l’«esauriente e pertinente indicazione dell’impianto normativo di riferimento». Un ulteriore parametro è la capacità di argomentare in modo adeguato le conclusioni raggiunte , cui segue la dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione . Infine, è essenziale che l’elaborato contenga tutti gli elementi previsti dall’ordinamento per l’atto oggetto della prova . A titolo di esempio, l’atto di citazione deve riportare la curia adita, l’indicazione delle parti, l’esposizione in fatto e in diritto, la vocatio in ius , le conclusioni, la data e la firma, la relata di notifica nelle forme vigenti e la procura alle liti. Modalità di correzione La valutazione degli scritti avverrà mediante attribuzione di un punteggio numerico, senza obbligo di motivazione, «come corroborato da granitica giurisprudenza del  Consiglio di Stato ».