Il giudice non può negare automaticamente l’equa riparazione prevista dalla legge n. 89/2001 a una grande impresa solo perché l’importo in gioco è esiguo rispetto al fatturato.
Accogliendo il ricorso contro la decisione della Corte d’Appello, la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto all’indennizzo previsto dalla legge Pinto per una procedura fallimentare durata oltre il limite dei sette anni , con pregiudizio per i creditori ammessi al passivo. La Corte territoriale aveva considerato fondate le ragioni del Ministero della Giustizia e revocato il decreto che, in primo grado, aveva riconosciuto il ristoro. Secondo i giudici d’appello, non vi era alcun danno indennizzabile, per l’irrisorietà della pretesa, anche in rapporto alle condizioni delle parti. A supporto, la Corte d’Appello aveva evidenziato che le società richiedenti erano realtà molto grandi e leader di settore. In un caso, il credito ammesso (35.863,30 euro) rappresentava lo 0,16% del capitale sociale, lo 0,01% del fatturato 2022 e lo 0,03% del patrimonio netto; nell’altro, il credito (19.546,31 euro) era pari allo 0,10% del capitale sociale, allo 0,02% del fatturato 2022 e allo 0,03% del patrimonio netto. Le due imprese avevano dato una rappresentazione non veritiera della realtà , in quanto «il credito di ciascuna di esse, se rapportato alla consolidata posizione finanziaria delle medesime, appariva insignificante e inidoneo ad arrecare il benché minimo patimento emotivo agli organi sociali». In più «i crediti erano chirografari e dunque soddisfatti in misura molto bassa, sì da rivestire una importanza minima per i rispettivi patrimoni in quanto inidonei a modificarli in misura sensibile ». La Cassazione ha invece accolto la tesi delle ricorrenti, ritenendo la motivazione d’appello in contrasto con il concetto di “irrisorietà” delineato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui l’assenza di un pregiudizio importante può emergere nelle cause in cui l’importo non superi, all’incirca, i 500 euro . Tale soglia non ha però lo scopo «di rendere non indennizzabile il ritardo per soggetti i capitalizzati, ma quello opposto di rendere valutabile la pretesa risarcitoria per l’irragionevole durata dei processi di valore modesto per la maggioranza dei consociati, per consentire la prova contraria rispetto alla presunzione di non risarcibilità». A titolo esemplificativo, la Cassazione richiama il caso Bock c. Germania , in cui il ricorrente si doleva della durata di un giudizio per il rimborso di un integratore alimentare da 7,99 euro: la Corte EDU, considerato anche lo stipendio mensile del ricorrente (oltre 4.500 euro), ha escluso che la posta in gioco fosse significativa. Ma i giudici di legittimità precisano che, di regola, non esiste una proporzionalità diretta tra valore della domanda – quando non è bagatellare – e situazione economico-finanziaria del ricorrente : per le persone giuridiche, la valutazione va rapportata all’impatto sui soggetti che gestiscono l’ente o sui suoi membri: le esigenze di adeguata patrimonializzazione tipiche dell’impresa non possono tradursi, automaticamente, nell’esclusione del diritto all’indennizzo.
Presidente Carrato – Relatore Pirari Rilevato che: 1. Con ricorso proposto ai sensi degli articolo 2 e 3 della legge n. 89 del 2001 , le società (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. chiesero alla Corte d'Appello di Napoli il riconoscimento dell'indennizzo per equa riparazione a causa della non ragionevole durata del giudizio presupposto, ossia della procedura fallimentare svoltasi davanti al Tribunale di Torre Annunziata a carico della “M. F.”. La Corte d'Appello, in persona del giudice designato, con decreto del 03/08/2023, reso nell'ambito del procedimento camerale iscritto al n. R.G. 1604/2023 V.G., accertò la non ragionevole durata del giudizio, liquidando l'indennizzo di € 3.200,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria in favore di ciascun ricorrente. Il Ministero della Giustizia chiese l'annullamento dell'opposto decreto di accoglimento, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2, comma 2-sexies, lett. g, legge n. 89 del 2001, sul presupposto che il pregiudizio dovesse presumersi insussistente, salvo prova contraria, nel caso di irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali delle parti. Le società opposte si costituirono in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Con decreto n. 267/2024 del 24/01/2024, la Corte d'Appello di Napoli, in composizione collegiale, accolse l'opposizione, revocando il decreto opposto e rigettando la domanda di equa riparazione proposta dalle società opposte, che condannò in solido alla rifusione delle spese di lite. La Corte territoriale evidenziò, in particolare, che, nel caso della (OMISSIS), società di dimensioni molto grandi e leader nel settore merceologico di appartenenza, il credito ammesso al passivo fosse di € 35.863,30, pari allo 0,16% del capitale sociale, allo 0,01% del fatturato 2022 e dello 0,03% del patrimonio netto, mentre, nel caso della (OMISSIS), società anch'essa di dimensioni molto grandi e leader nel settore merceologico di appartenenza, il credito ammesso al passivo fosse di € 19.546,31, pari allo 0,10% del capitale sociale, allo 0,02% del fatturato 2022 e allo 0,03% del patrimonio netto, e che le due società avessero fornito una rappresentazione non veritiera della realtà dei fatti, in quanto il credito di ciascuna di esse, se rapportato alla consolidata posizione finanziaria delle medesime, appariva insignificante e inidoneo ad arrecare il benché minimo patimento emotivo agli organi sociali. 2. (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. hanno proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto collegiale sulla base di tre motivi, illustrati anche con memoria. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2, comma 2-sexies, lett. g), della legge 24 marzo 2001, n. 89, con riferimento all'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU , all'articolo 1 del primo protocollo addizionale e agli articolo 111 e 117 Cost. , in relazione all' articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , perché la Corte di merito aveva respinto la domanda delle due società, sostenendo che le rispettive cause presupposte avessero valore irrisorio se rapportate alle condizioni personali ed economiche delle istanti, da valutarsi in concreto sulla base di un criterio soggettivo, in quanto il credito della (OMISSIS), ammesso al passivo per euro 35.863,30, rappresentava lo 0,01% del fatturato 2022, lo 0,01% dell'attivo patrimoniale dei bilanci 2021 e 2022 e lo 0,06% dei crediti dei bilanci 2021 e 2022, mentre quello della (OMISSIS), ammesso al passivo per euro 19.546,31, rappresentava lo 0,02% del fatturato 2022, lo 0,01% dell'attivo patrimoniale del bilancio 2022 e lo 0,02% del bilancio 2021, lo 0,05% dei crediti del bilancio 2022, lo 0,06% dei crediti del bilancio 2021 e lo 0,06% dei crediti del bilancio 2021, e in quanto entrambi i crediti erano chirografari e dunque soddisfatti in misura molto bassa, sì da rivestire una importanza minima per i rispettivi patrimoni in quanto inidonei a modificarli in misura sensibile. Le ricorrenti hanno obiettato che siffatta motivazione si pone in contrasto con il concetto di “irrisorietà” elaborato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - cui i giudici avrebbero dovuto attenersi -, secondo cui l'assenza di un pregiudizio importante poteva essere riscontrato nelle cause in cui l'importo fosse pari o inferiore a circa euro 500,00, considerata la ratio sottesa alla “Guida pratica alle condizioni di ricevibilità”, edizione 2021, dalla stessa predisposta, secondo cui anche un modesto danno economico poteva essere importante alla luce delle specifiche condizioni della persona e della situazione economica del paese o della regione in cui essa vive; che la soglia dei 500 euro non aveva lo scopo di rendere non indennizzabile il ritardo per soggetti capitalizzati, bensì quello opposto di rendere valutabile la pretesa risarcitoria per l'irragionevole durata dei processi di valore modesto per la maggioranza dei consociati, onde consentire la prova contraria rispetto alla presunzione di non risarcibilità. Ad avviso delle ricorrenti, la decisione si pone, altresì, in contrasto sia con i precedenti della Corte costituzionale, secondo cui le scelte discrezionali del giudice avrebbero potuto incidere sulla sola determinazione del quantum della pretesa - sempre nel rispetto dei principi CEDU -, ma non anche sull'an del diritto; sia con quelli di questa Corte di legittimità, ad avviso della quale il carattere comparativamente bagatellare della pretesa dedotta nel giudizio presupposto rileva non già per escludere integralmente l'indennizzo, incidendo sull'an, siccome inidoneo a superare la presunzione del danno non patrimoniale, bensì per scendere al di sotto della soglia minima, avendo riguardo al solo quantum dell'indennizzo e potendo l'equo indennizzo essere escluso in caso di giudizio presupposto avente valore inferiore a euro 500,00; sia con il combinato disposto dell'articolo 2, comma 2-sexies, lett. g), e del comma 3 dell'articolo 2-bis, della legge n. 89 del 2001, secondo cui la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, al diritto giudizialmente accertato, sicché il giudice non aveva il potere di rigettare la domanda, ma unicamente di parametrarla a questo valore; sia con i parametri del valore modesto della causa previsti in altre situazioni dal legislatore, come nell' articolo 15, comma 9, della Legge Fallimentare , o l' articolo 101, comma 5, TUIR , limitato rispettivamente a euro 30.000,00 e euro 2.500 e 5.000. 2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 115 e 135 cod. proc. civ. , con riferimento all'articolo 2, comma 2-sexies, lett. g), legge 24 marzo 2001, n. 89, e all'articolo 6, Paragrafo 1 della CEDU , all'articolo 1 del primo Protocollo addizionale, e degli articolo 111 e 117 Cost. , la nullità del decreto, in relazione all' articolo 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. , perché i giudici di merito, reputando irrisorio il valore della causa presupposta in raffronto con i valori di bilancio delle due società, avevano omesso di motivare, in quanto non avevano individuato la soglia entro cui il suddetto valore poteva considerarsi tale, così da non raggiungere quel livello di chiarezza e logica che le decisioni giurisprudenziali devono rivestire. 3. I primi due motivi, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati. L' articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 , rubricato “diritto all'equa riparazione”, stabilisce al comma 2-sexies, lett. g), che «Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di […] irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte». Con quest'ultima disposizione, aggiunta dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 , il legislatore ha positivizzato e dato continuità ad un orientamento emerso nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità - già a partire dalle sentenze Cass. Sez. 2, 14/01/2014, n. 633 e Cass., Sez. 2, 24/4/2019, n. 11228 e di quella della Corte EDU 6 marzo 2012, Gagliano Giorgi c. Italia - che aveva applicato alla materia il principio de minimis non curat praetor, avendo introdotto la presunzione della insussistenza, salvo prova contraria, del pregiudizio da irragionevole durata del processo nel caso di irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte. Questa Corte ha, infatti, parametrato la c.d. «posta in gioco», ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo aggiuntivo n. 14 alla CEDU , ad una soglia minima di gravità, al di sotto della quale il danno non sarebbe indennizzabile, ritenendo di doverla apprezzare nel duplice profilo della violazione e delle conseguenze, sicché dall'ambito di tutela della legge 24 marzo 2001, n. 89 , resterebbero escluse sia le violazioni minime del termine di durata ragionevole, di per sé non significative, sia quelle di maggior estensione temporale, ma riferibili a giudizi presupposti di carattere bagatellare, in cui esigua è la posta in gioco e trascurabili i rischi sostanziali e processuali connessi (per tutte: Cass., Sez. 2, 22/9/2025, n. 25917 ; Cass. Sez. 2, 13.12.2023, n. 34861 ; Cass. Sez. 2, 14/01/2014, n. 633 , cit.). Come chiarito da Cass., Sez. 2, 13/2/2024, n. 3970 , la nozione di “irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte”, che costituisce “condizione di insorgenza e di operatività della presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo di cui all' articolo 2, comma 2-sexies, lettera g), della legge n. 89 del 2001 ”, va interpretata alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dalla quale non è permesso di discostarsi nell'esercizio del potere interpretativo garantito al giudice nazionale in sede di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU , in quanto la legge n. 89 del 2001 fornisce unicamente un rimedio giurisdizionale interno che permette di assicurare la sussidiarietà dell'intervento del giudice convenzionale. Ricorda, infatti, la citata pronuncia che «la Corte EDU, nella valutazione delle condizioni di ricevibilità ai sensi dell'articolo 35 § 3, lettera a) della Convenzione, afferma che un ricorrente abusa del ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 qualora, ad esempio, il ricorso sia manifestamente privo di una reale finalità, riguardi una somma di denaro irrisoria o comunque non incida minimamente sui legittimi interessi del ricorrente. Un ricorso per equa riparazione da durata non ragionevole del processo che riguardi una somma di denaro irrisoria è inteso, pertanto, come manifestamente privo di una reale posta in gioco. Così, ad esempio, nella causa Bock c. Germania (Corte EDU, Quinta sezione, decreto 19 gennaio 2010, ricorso n° 22051/07), ove il ricorrente si lamentava per la durata di un procedimento civile che aveva intentato per farsi rimborsare il costo di un integratore alimentare prescritto dal suo medico, il cui prezzo ammontava a 7,99 euro. La Corte europea esaminò tutte le circostanze del caso in esame, definite eccezionali, e tenne conto anche dell'agiata situazione patrimoniale del ricorrente (un funzionario dell'amministrazione statale con uno stipendio mensile di più di 4.500 euro all'epoca dei fatti), per concludere che l'istante aveva fatto un uso sproporzionato del sistema di protezione instaurato dalla Convenzione considerato, visto il carattere irrisorio della somma in contestazione» (di veda anche Simitzi-Papachristou e altri c. Grecia, n. 50634/11, 5 novembre 2013). Tra l'altro, il richiamato fattore della “posta in gioco” rileva non soltanto per verificare la sussistenza del diritto all'equa riparazione, ma anche «per quantificare la consistenza del pregiudizio e quindi la misura dell'indennizzo, in rapporto all'entità della concreta incidenza della pendenza del giudizio sulla vita delle parti», escludendo dal rimedio in esame le violazioni del termine di durata ragionevole riferibili a giudizi presupposti di carattere bagatellare, in rapporto anche alla condizione sociale e personale del richiedente, in cui esigua risulta, appunto, la posta in gioco e perciò trascurabili appaiono i rischi sostanziali e processuali connessi» ( Cass. n. 974 del 2014 ; n. 26497 del 2019; n. 2995 del 2017; n. 633 del 2014; n. 5317 del 2013; con particolare riguardo alla esclusione della operatività della presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall'articolo 2, comma 2-sexies, lett. g), della l. n. 89 del 2001 , Cass. n. 5918 del 2020). L'irrisorietà della pretesa prende, dunque, le mosse dal fatto noto - percepito ed accertato dal giudice del merito sulla base di evidenze probatorie non costituite, a loro volta, da presunzioni - che la pretesa azionata o il valore della causa nel giudizio presupposto sia «irrisoria», cioè manifestamente priva di una reale posta in gioco, in tal modo valutata «anche» in relazione alle condizioni personali della parte, sicché due devono essere gli elementi da prendere in considerazione: uno obiettivo, correlato al valore del bene che è oggetto della lite, e uno soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni della parte ( Cass., Sez. 2, 13/02/2024, n. 3970 ; Cass., Sez. 2, 22/9/2025, n. 25917 ). La verifica sul primo elemento va compiuta sulla base della reale portata dell'interesse della singola parte alla decisione e del giudizio di comparazione tra l'importo della somma in gioco e la situazione socioeconomica dell'istante (cfr. Cass., Sez. 2, 4/10/018, n. 24362; Cass., Sez. 6-2, 17/1/2020, n. 974). Il secondo, invece, rappresenta un ulteriore criterio di controllo dell'effettiva irrisorietà della pretesa, che sia stata già riscontrata oggettivamente in relazione al suo valore, senza tuttavia che debba sussistere una diretta proporzionalità tra valore della domanda - in sé non bagatellare - e la situazione economico-finanziaria del ricorrente ( Cass., Sez. 2, 04/08/2025, n. 22396 ) e, quando si tratti di persone giuridiche, va parametrato sul danno provocato alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri (secondo le indicazioni delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, 6 aprile 2000, Comingersoll SA c. Portugal; 8 giugno 2004, Clinique Mozart s.a.r.l. c. France), giacché le esigenze di adeguata patrimonializzazione di tali soggetti, imposte dalla vocazione imprenditoriale, non possono costituire automatica ragione di esclusione dei medesimi dalla titolarità del diritto all'indennizzo ( Cass., Sez. 2, 22/9/2025, n. 25917 ). A tale complessivo principio di diritto dovrà uniformarsi il giudice di rinvio. Nella specie, i giudici di merito hanno ritenuto insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo in ragione della irrisorietà della posta in gioco e ritenuto, dunque, applicabile la presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio ai sensi del ridetto articolo 2, comma 2-sexies, lett. g), legge n. 89 del 2001, limitandosi a valutare la pretesa delle società in relazione alla loro situazione patrimoniale e finanziaria, senza in alcun modo considerare l'elemento oggettivo, ossia il valore non bagatellare dei crediti azionati, la cui entità, in quanto superiore all'esiguità della posta in gioco (euro 500,00), impedisce di ritenere sussistente l'esigenza di impedire sovracompensazioni sottesa alla disposizione in esame. Consegue da quanto complessivamente argomentato la fondatezza delle due esaminate censure. 4. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 91, 92 cod. proc. civ. , 2, comma 2, D.M. Giustizia n. 55/2014, in relazione all' articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , perché i giudici di merito avevano accolto l'opposizione e revocato il decreto opposto, condannando le società alla rifusione delle spese di lite, liquidate nella misura di € 1.900,00, oltre a spese forfettarie e al pagamento, in favore dell'Erario, di quelle prenotate a debito, senza considerare che la voce di tariffa di cui all' articolo 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 , era prevista unicamente per gli avvocati del libero foro e non per gli avvocati dell'Avvocatura dello Stato, i quali, non sopportando alcuna spesa generale, non avevano diritto ad alcun rimborso. 5. Il terzo motivo resta assorbito dall'accoglimento dei primi due. 6. In conclusione, dichiarata la fondatezza del primo e del secondo motivo e ritenuto l'assorbimento del terzo, il ricorso deve essere accolto in relazione alle censure accolte, con la conseguente cassazione del decreto cassato ed il derivante rinvio della causa alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione collegiale, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il terzo; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.