Aghi di pino sulla rampa condominiale: niente illecito, sì al ricalcolo delle spese di pulizia

In tema di servitù di passaggio condominiale, la Cassazione esclude la responsabilità ex articolo 2043 e 2051 c.c. per caduta di aghi, ma corregge il criterio di riparto delle spese ex articolo 1069 c.c.

Il caso origina da un Condominio che agisce contro i proprietari dei fondi confinanti per la costante caduta di aghi da una conifera insistente su loro particella, deducendo che tali residui rendono scivolosa la rampa di accesso ai box e occludono la griglia di scolo ; domanda, quindi, sia il risarcimento danni ex articolo 2043 e 2051 c.c. sia il concorso del 50% nelle spese di pulizia. Il Giudice di Pace accoglie la pretesa sul contributo alle spese, ma il Tribunale in appello riforma parzialmente, negando la responsabilità extracontrattuale e rideterminando il concorso alle spese nella misura di 2/36. In Cassazione il Condominio articola tre motivi: i primi due censurano l'esclusione dell'illecito per la “mera caduta” del fogliame e il rilievo dato ai comportamenti di pulizia dei vicini; il terzo attacca la base di calcolo del concorso alle spese ex articolo 1069 c.c. , lamentando che il giudice d'appello abbia applicato la frazione 2/36 sul 50% e non sull'intero importo. La Seconda Sezione civile, richiamando un precedente del 2007, conferma che la normale caduta di foglie/aghi è fenomeno naturale inoffensivo e non integra, di per sé, illecito aquiliano , specie ove non sia dedotta e provata una concreta pericolosità lesiva; del pari reputa irrilevante, ai fini della responsabilità, l'occasionale attivazione dei vicini per la pulizia. Invece , sul piano della servitù di passaggio , riafferma il criterio legale : le opere necessarie alla conservazione, quando giovino anche al fondo servente, vanno ripartite in proporzione dei vantaggi ai sensi dell' articolo 1069, comma 3, c.c. , principio di equità volto a prevenire arricchimenti senza causa. Ne discende che , individuata la quota dei proprietari del fondo servente in 2/36, la percentuale vada applicata sull'intero ammontare anticipato dal fondo dominante , e non su una base già ridotta al 50%, sicché il relativo errore del Tribunale impone cassazione con rinvio per il ricalcolo e per le spese.

Presidente Orilia - Relatore Marcheis Premesso che 1. Il Condominio ‘(OMISSIS) ha citato in giudizio R.A. e P.M., deducendo che i convenuti sono comproprietari di una particella, gravata di servitù di passaggio in favore di particelle ove si trovano i garages del Condominio, la cui rampa di accesso deve essere costantemente sottoposta a interventi di manutenzione in quanto su un'altra particella, della quali i convenuti sono proprietari di una quota, si erge una imponente pianta aghiforme che perde una grande quantità di aghi, che rendono scivolosa la rampa e intasano la grata di scolo delle acque. L'attore ha chiesto di condannare i convenuti a corrispondere euro 1.880,97 a titolo di risarcimento dei danni ex articolo 2043 e 2051 c.c. e a titolo di concorso nelle spese di pulizia della rampa nella misura del 50%. Il Giudice di Pace di Trento ha accolto la domanda di contribuzione al 50% e ha condannato i convenuti a pagare la somma di euro 2.464,54, somma comprensiva delle somme maturate nel corso del giudizio; è stata invece rigettata la domanda riconvenzionale di rimborso spese riparazione di un cancello. 2. La sentenza di primo grado è stata appellata dai due convenuti e con la sentenza n. 12/2020 il Tribunale di Trento ha accolto il loro gravame: ha escluso che la mera caduta di foglie o aghi dall'albero integri gli estremi di un illecito di natura extracontrattuale, come tale generatore di un obbligo di natura risarcitoria, e, per quanto concerne il rimborso delle spese di pulizia, ha accertato che R.A. e P.M. sono tenuti a concorrere nella misura di 2/36 e li ha condannati a pagare euro 104,50. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Condominio ‘(OMISSIS). Gli intimati R.A. e P.M. non hanno proposto difese. Il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che I. Il ricorso è articolato in tre motivi. 1. I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi. A) Il primo motivo contesta “violazione e falsa applicazione degli articolo 2043 e 2051 c.c. in relazione ai nn. 3 e 5 dell'articolo 360 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo” (illecito contrattuale rappresentato dagli aghi di pino che intasano la rampa rendendola scivolosa): il Tribunale ha errato nell'escludere che la mera caduta di foglie dall'albero posto sul terreno confinante integri gli estremi di un illecito extracontrattuale, come tale generatore di un obbligo di natura risarcitoria; le controparti hanno infatti riconosciuto implicitamente l'effetto lesivo della caduta delle foglie attivandosi, seppure raramente, per la pulizia della rampa di accesso ai garage. 2. Il secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli articolo 115 c.p.c. , 2043 e 2051 c.c. in relazione ai nn. 3 e 5 dell'articolo 360 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo”, consistente nel riconoscimento da parte di R.A. e P. dell'effetto lesivo della caduta delle foglie, essendosi attivati per la pulizia e l'asporto del fogliame. I due motivi sono privi di fondamento. Il Tribunale di Trento ha escluso che nel caso in esame, in cui è stata dedotta “la mera caduta di foglie o aghi dall'albero” che si trova sul fondo di proprietà di R.A. e P.M. sulla rampa ubicata sul terreno confinante, anch'esso di loro proprietà e sul quale insiste la servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà condominiale, integri gli estremi di un illecito extracontrattuale, trattandosi di fenomeno naturale e inoffensivo, così come chiarito da questa Corte (cfr. Cass. n. 17493/2007 , richiamata dal giudice d'appello). D'altro canto, il ricorrente neppure nel ricorso deduce che la caduta degli aghi costituisse nel caso in esame un evento di per sé pericoloso e offensivo. Il fatto poi che R.A. e P.M. si siano talvolta attivati personalmente per la pulizia e l'asporto del fogliame caduto sulla rampa di accesso ai garage non significa che la caduta delle foglie costituisse evento di per sé pericoloso. R.A. e P.M., oltre che comproprietari del fondo sul quale si trova l'albero, sono infatti proprietari di una quota della particella interessata dalla caduta degli aghi, sulla quale insiste la servitù di passaggio in favore del fondo condominiale. Proprio in tale loro qualità R.A. e P. sono obbligati – ha correttamente affermato il Tribunale – a sostenere parte delle spese sostenute dal Condominio per la pulizia del tracciato in cemento della servitù. L' art 1069, comma 3, c.c. stabilisce infatti che, nel caso in cui le opere necessarie alla conservazione della servitù, eseguite dal proprietario del fondo dominante sul fondo servente, giovino anche a quest'ultimo, le relative spese debbano essere sostenute da entrambi i soggetti del rapporto giuridico di servitù in proporzione dei rispettivi vantaggi, norma che rappresenta l'applicazione di un più generale principio di equità ispirato all'esigenza di evitare indebiti arricchimenti (cfr. Cass. n. 6653/2017 ). Le censure si risolvono insomma in una critica in fatto sul dovere di contribuzione alle spese di pulizia della rampa. 3. Il terzo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione dell' articolo 1069 c.c. in relazione ai nn. 3 e 5 dell'articolo 360 c.p.c.”, in quanto il coefficiente di ripartizione è stato applicato sulla quota del 50% anziché sulla somma anticipata per intero: il Tribunale avrebbe dovuto applicare la frazione di 2/36 sull'importo complessivo sostenuto dal Condominio. Questo motivo è invece fondato. Il Tribunale ha ritenuto non corretto il riconoscimento da parte del Giudice di pace del 50% delle spese sostenute dal Condominio, reputando invece che a R.A. e P.M. spettasse rimborsare 2/36 della somma spesa dal Condominio. È evidente che, ridotta la percentuale di R.A. e P.M. dal 50% ai 2/36, il calcolo di quanto deve da essi essere pagato va operato sull'intera somma e non sul 50% considerato dal Tribunale, calcolo la cui determinazione concreta è affidata al giudice di rinvio. II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata al Tribunale di Trento in persona di diverso magistrato perché ponga rimedio all'errore riscontrato. Il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Trento in persona di diverso magistrato.