Con la sentenza n. 171 del 27 novembre 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato conforme alla Carta fondamentale l’articolo 624- bis comma 2 c.p. nella parte in cui non prevede l’applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta, invece, mediante gli interventi interpretativi da parte della stessa Corte con riferimento ad altre fattispecie criminose come la rapina, l’estorsione ecc.
La tematica posta all'attenzione della Corte Con separati e autonomi provvedimenti, il Tribunale di Firenze, sezione penale e il GIP di Milano sollevavano questione di legittimità costituzionale dell' articolo 624- bis comma 2 c.p. in rapporto agli articoli 3 e 27 Cost. , nella misura in cui l'attuale assetto di dosimetria della pena previsto dalla formula legislativa, con la previsione del minimo edittale di anni 4 di reclusione, risulta irragionevole nella prospettiva rieducativa richiesta dalla Carta fondamentale, soprattutto con riferimento ai casi che evidenziano una minore carica offensiva per il bene giuridico leso in considerazione della gravità del fatto in concreto perpetrato dall'agente, circostanza, questa, che renderebbe il quantum sanzionatorio applicabile in simili casi privo dei valori rieducativi/risocializzanti che l' articolo 27 Cost. richiede, risultando, in definitiva, sproporzionato e dunque percepibile come ingiusto da parte del reo. Secondo i rimettenti la tensione tra norma e referente costituzionale poteva trovare una adeguata e soddisfacente risoluzione mediante l'ausilio di una sentenza manipolativa additiva da parte del Giudice delle leggi, idonea a rilevare l'incostituzionalità della disposizione codicistica nella parte in cui non prevede che la pena da essa comminata per il reato di furto con strappo debba essere diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. A sostegno si poneva in evidenza come la mancata previsione nel nostro ordinamento dell'attenuante che si intende aggiungere all' articolo 624- bis comma 2 c.p. , si pone in contrato anche con il principio condensato dall' articolo 3 Cost. : se per i reati contro il patrimonio con violenza sulle persone, come la rapina e estorsione , che evidenziano una gravità maggiore rispetto al furto con strappo, il nostro sistema prevede un meccanismo di adeguamento della pena in concreto in ordine ai casi di minore carica lesiva per il bene protetto , ciò dovrebbe valere – a maggior ragione – anche con riferimento alla fattispecie in esame, ove la carica di violenza trova quale referente finale la res e non la persona, che può solo percepire la violenza della spogliazione senza che ciò si traduca in una lesione della propria incolumità personale. Veniva rilevata inoltre la violazione del principio di eguaglianza anche con riferimento al delitto di furto in abitazione: sebbene connotato da maggiore offensività – poiché' a tutela di un bene giuridico di indubbia rilevanza costituzionale, come è il domicilio – la disposizione prevede un meccanismi di mitigazione della pena in concreto per i fatti meno gravi, mentre un simile percorso applicativo-ermeneutico risulta assente con riferimento alla fattispecie meno grave del furto con strappo, noto in gergo come “scippo”. Le osservazioni dei Giudici della Consulta La Corte respingeva i rilievi posti dai giudici remittenti nonostante riconoscesse l'idoneità del petitum con riferimento ad un possibile vulnus del sistema in ordine ai fatti di minore gravità rientranti nella fattispecie del furto con strappo ; idoneità resa attuale – a detta della stessa Corte – anche dal quadro sanzionatorio assai severo previsto dal legislatore per il delitto in questione, arrivando, in seguito all'intervento della legge n. 36 del 2019 , alla pena della reclusione da quattro a sette anni per la fattispecie base (primo comma dell' articolo 624- bis c.p. ), e da cinque a dieci anni per l'ipotesi aggravata (terzo comma dell' articolo 624- bis c.p. ). I Giudici delle leggi rilevavano la sensibilità manifestata negli ultimi anni dalla Consulta in ordine all' attenuante “indefinita” della lieve entità (o della minore gravità), estesa a numerose ipotesi di reato per le quali il legislatore ha previsto minimi edittali particolarmente elevati: ricordava la Corte i propri approdi in tema di sequestro estorsivo ( sentenza n. 68 del 2012 ), sabotaggio militare ( sentenza n. 244 del 2022 ), estorsione ( sentenza n. 120 del 2023 ), rapina ( sentenza n. 86 del 2024 ), pornografia minorile ( sentenza n. 91 del 2024 ), deformazione o sfregio permanente del viso ( sentenza n. 83 del 2025 ), osservando come il relativo elemento caratterizzante sia da rinvenire nell'eterogenericità del fatto-reato previsto dalle singole fattispecie incriminatrici, le quali possono trovare applicazione con riferimento a episodi lontani l'uno dell'altro, sia sul piano delle condotte tipiche sia su quello del tasso di disvalore che esprimono. La Corte richiamava anche la recente pronuncia n. 113 del 2025 con riferimento al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione ex articolo 630 c.p. ove si evidenzia come la funzione specifica dell'attenuante della lieve entità sia quella «di mitigare una risposta sanzionatoria calibrata dal legislatore con riferimento a un nucleo centrale di tipologie criminose connotate in via generale da elevato disvalore, ma che risulterebbe sproporzionata laddove applicata in relazione a fatti che, pur integrando tutti i requisiti della fattispecie astratta, siano in concreto caratterizzati da un disvalore marcatamente inferiore, collocandosi piuttosto ai margini della fattispecie delittuosa» . Ciò soprattutto con riferimento alla fattispecie in cui la formula legislativa prevista è tale da ricomprendere ipotesi diversificate sul piano criminologico e del tasso di disvalore, circostanza, questa, che – secondo la Corte – pone la necessità di prevedere delle diminuenti al fine di garantire la possibilità di graduare e individualizzare la sanzione rispetto allo specifico disvalore della singola condotta e assicurare il rispetto dei princìpi fissati dagli articolo 3 e 27 Cost. ( ex multis , sentenze n. 120 del 2023 , n. 244 del 2022 , n. 117 del 2021 , n. 88 del 2019 , n. 106 del 2014 e n. 68 del 2012 ). Osservava, altresì, come in seno alla giurisprudenza costituzionale è stato affermato il principio per cui « la mancata previsione di una “valvola di sicurezza” che consenta al giudice di modulare la pena, onde adeguarla alla gravità concreta del fatto […], può determinare l'irrogazione di una sanzione non proporzionata ogni qual volta il fatto medesimo si presenti totalmente immune dai profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a stabilire per questo titolo di reato un minimo edittale di notevole asprezza » ( n. 91 del 2024 ). Il tratto accumunante dei vari interventi giurisprudenziali va trovato nella circostanza per cui i reati posti a scrutinio della Corte nella prospettiva di introdurre la richiesta attenuante (di lieve entità ) sono connotati da formulazioni tali che abbracciano un molteplicità di condotte, alcune delle quali, in concreto, non sono idonee ad esprimere la portata offensiva astratta del reato prevista dalla fattispecie incriminatrice, con la conseguenza che l'introduzione di una “valvola di sicurezza” capace di favorire il giusto equilibrio tra offensività del fatto concreto e sanzione, nel rispetto dei principi di uguaglianza, proporzionalità e rieducazione, rappresenta uno strumento opportuno, e con riferimento al quale, di volte in volta, la Corte ha fatto ricorso. Del resto, per fatti che, pur integrando tutti i requisiti della fattispecie astratta del reato, siano in concreto caratterizzati da un disvalore marcatamente inferiore, collocandosi ai margini della fattispecie delittuosa, la risposta sanzionatoria non può essere sproporzionata ma va calibrata alla gravità del caso concreto . …segue…la non estensibilità dell'evocata attenuante al fattispecie di cui all' articolo 624-bis c.p. (furto con strappo) Con riferimento al furto con strappo , tuttavia, l'introduzione della “valvola di sicurezza” di cui si è appena fatto cenno risulta preclusa dalla struttura della fattispecie prevista dall' articolo 624- bis c.p. , il cui fulcro portante risiede nella violenza, seppure esercitata sulla cosa e non sulla persona, direttamente finalizzata allo spossessamento del bene, per la cui applicazione – stando agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte – occorre anche che « la persona offesa avverta materialmente l'azione violenta diretta sulla res […]: diversamente […] risulterebbe integrato il furto con destrezza » ( Corte di Cassazione, Sez. V pen., 21 giugno-20 settembre 2022, n. 34740) . A ciò aggiungasi, poi, come la fattispecie in esame manifesta degli intrinseci profili di pericolosità nella misura in cui la condotta tipica può facilmente degenerare in reati più gravi (si porta a titolo esemplificativo il caso della vittima che cade per terra in seguito allo scippo e sbatte mortalmente la testa sul marciapiede ). Inoltre, a ben vedere, le dinamiche modali inerenti alla realizzazione del fatto tipico previsto della fattispecie (di strappare di mano o di dosso un oggetto che sta a diretto contatto con la persona) non possono che essere violente, con la relativa percezione da parte della vittima che, da un lato, costituisce un elemento tipico della fattispecie, e, dall'altro, impedisce di poter espletare delle significative gradazioni sul piano dell'offensività delle relative condotte. In questa prospettiva, il furto con strappo di cui all' articolo 624- bis c.p. manifesta una struttura incriminatrice ben definita sotto il profilo dell'omogeneità delle condotte riconducibili nella classe premessa proposta con la descrizione del fatto tipico, circostanza, questa, che impedisce l'identificazione di fatti concreti muniti di una carica di offensività diversa rispetto a quella prevista dal legislatore con la formulazione in esame. Insomma, per la Corte, l'omogeneità di portata offensiva in concreto che connota la fattispecie in esame, preclude l'individuazione al suo interno di possibili, concrete, e diversificate fattispecie sul piano criminologico e del tasso di disvalore , tali da richiedere necessariamente un intervento da parte del Giudice delle leggi per rendere la disposizione conforme a Costituzione: del resto l'attuale formulazione normativa impedisce di ritenere sussistente qualche ipotesi di concreta realizzazione « totalmente immune da profili di allarme sociale che si pongono alla base della scelta del legislatore di stabilire per questo titolo di reato un minimo edittale di notevole asprezza» . Infine, la Corte non rileva alcuna disparità di trattamento rispetto ad altre ipotesi delittuose , posto che, diversamente dal furto con strappo, fattispecie come quella della rapina e dell'estorsione propongono delle ampie formulazioni, che giungono a contemplare anche ipotesi di minacce la cui gravità e disvalore è certamente inferiore rispetto ai casi di violenza. Dal momento che tali reati racchiudono al loro interno una serie di condotte alquanto variegate sotto il profilo della relativa gravità in concreto, ben si giustificano i passati interventi della Consulta protesi all'introduzione dell'attenuante della lieve entità, ma ciò non può ritenersi una operazione possibile con riferimento al c.d. furto con strappo. La dimensione descrittiva della fattispecie astratta è idonea a contemplare tutte quelle condotte, concrete, connotate dall'elemento della violenza, che, per di più, deve essere percepito dalla vittima e che si manifestano come omogenee sotto il profilo dell'offensività che esprimono. La Corte ritiene poi non pertinente il raffronto con il furto in abitazione , nella misura i cui neppure per quest'ultimo reato è prevista la circostanza attenuante della lieve entità̀ del fatto e in ogni caso le due fattispecie sono assai diversi anche sotto il profilo dell'offesa: se è vero che il furto in abitazione oltre al patrimonio lede l'inviolabilità̀ del domicilio ( articolo 14 Cost. ), il furto con strappo coinvolge nella lesione tipica valori non solo patrimoniali ma anche inerenti all'integrità̀ fisica della persona. In conclusione per la Consulta, il furto con strappo non comprende al suo interno fatti connotati da un tasso di disvalore tale da rendere necessaria l'introduzione della circostanza attenuante della lieve entità e, in ogni caso, dal momento che l' articolo 625 c.p. prevede una serie di attenuanti (della minore età e della collaborazione) la disciplina sanzionatoria prevista dal legislatore, seppure assai severa, nel suo complesso, trova degli adeguati strumenti di riequilibrio del carico afflittivo. Insomma, la Corte non ravvisava una violazione dei principi di uguaglianza, colpevolezza e rieducazione della pena invocati dai giudici rimettenti e dichiarava dunque non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell' articolo 624- bis , commi 2 e 3 c.p. , sollevate, in riferimento, complessivamente, agli articolo 3 e 27, commi primo e terzo, della Costituzione .