Il pagamento della parcella al co-difensore libera il debitore

La Corte ribadisce che la quietanza “tipica” fa piena prova dell’avvenuto pagamento, superabile solo con prova di errore di fatto, violenza o simulazione. Il pagamento al co-difensore che appaia legittimato è quindi liberatorio ex articolo 1189 c.c. se l’apparenza è riconducibile al comportamento del reale creditore.

Con l'ordinanza 3 dicembre 2025, n. 31576, la Cassazione civile (Sez. II) riafferma tre principi pratici per il contenzioso sui compensi forensi. La quietanza “tipica” rilasciata dal co-difensore , redatta su carta intestata di uno studio congiunto, recante espressioni come “nulla a pretendere” anche per delega dell'altro difensore, costituisce prova piena dell'avvenuto pagamento. Chi intende contestarla deve allegare e provare specificamente errore di fatto, violenza o simulazione; mere censure sull'effettività del pagamento, se nuove, restano inammissibili in sede di legittimità. Inoltre, la pronuncia chiarisce che è liberatorio il pagamento eseguito in favore del creditore apparente quando l'affidamento del debitore sia in buona fede e l'apparenza sia frutto di circostanze univoche imputabili al creditore effettivo. Nel caso di specie, la co-intestazione della carta dello studio, la gestione unitaria del rapporto, le procure conferite ad entrambi i difensori e l'assenza di richieste di acconto personalizzate da parte della professionista poi ricorrente hanno correttamente fondato al buona fede del cliente. In tale cornice, il pagamento al co-difensore che appariva legittimato libera il debitore ex articolo 1189 c.c. Infine, sul regime delle spese, la compensazione richiede una motivazione puntuale e non può essere giustificata con formule generiche del tipo “peculiarità della fattispecie” o “giusti motivi”. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alle spese e rinviata al Tribunale di Benevento in diversa composizione anche per la relativa liquidazione in sede di legittimità.

Presidente Orilia – Relatore Pirari Fatti di causa 1. Con ricorso ai sensi dell' articolo 702 bis cod. proc. civ. Pe.An. e Fo.Si. proposero opposizione, dinanzi al Tribunale di Benevento, avverso il decreto ingiuntivo n. 300/2020 , chiesto e ottenuto, nella misura di Euro 5.424,48, dall'avv. Daniela Gibaldi a titolo di compensi maturati per la prestazione professionale svolta in loro favore nel giudizio civile R.G. 918/2010, cancellato dal ruolo il 5/7/2016, sostenendo di avere già onorato il proprio debito, in quanto avevano pagato il compenso all'unico professionista col quale avevano intrattenuto rapporti, il codifensore avv. Giuseppe Bellaroba che era stato il solo a svolgere ogni attività e che aveva rilasciato loro quietanza di pagamento anche per delega dell'avv. Gibaldi. Si costituì l'opposta, eccependo la tardività dell'opposizione e contestando le avverse pretese, delle quali chiese il rigetto. All'esito del giudizio, il Tribunale, con l'ordinanza R.G. n. 2232/20, accolse il ricorso e revocò il decreto ingiuntivo, compensando le spese di lite. Per quel che rileva in questa sede, il Tribunale ritenne che il mandato conferito ai due avvocati dovesse intendersi 'disgiunto', con pieni poteri di rappresentanza processuale attribuiti a ciascuno di essi, che non operasse il principio della solidarietà attiva per i compensi e che, purtuttavia, il pagamento fosse avvenuto in buona fede in favore di creditore apparente ai sensi dell' articolo 1189 cod. civ. , sicché nulla era dovuto alla ricorrente, avendo la stessa, coniuge e collega di studio dell'avv. Bellaroba, dato luogo alla situazione di apparenza. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Gibaldi Daniela sulla base di quattro motivi, mentreFo.Si. Pe.Gi. Pe.Ma. e Pe.Fr. hanno resistito con controricorso, proponendo, a loro volta, ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. Fissata l'adunanza in camera di consiglio le parti hanno depositato memoria illustrativa. Ragioni della decisione 1.1 Con il secondo motivo, da trattare per primo per motivi di priorità logica, si lamenta la violazione dell' articolo 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. , in relazione all' articolo 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. , perché il Tribunale aveva reso una motivazione apparente, avendo affermato che il pagamento fosse avvenuto in buona fede, senza specificare sulla base di quali elementi avesse ritenuto sussistente il dedotto trasferimento di denaro. Infatti, ad avviso della ricorrente, l'assenza degli elementi essenziali richiamati nel primo motivo comportava che la dichiarazione di nulla a pretendere non potesse essere ricondotta alla fattispecie della quietanza di pagamento, dovendo l'estinzione dell'obbligazione essere provata aliunde attraverso la dimostrazione del trasferimento del denaro nelle mani dell'avvocato. La prova testimoniale articolata sul punto dagli opponenti, probabilmente in ragione della mancata attendibilità dei testimoni indicati l'avv. Bellaroba e la figlia), non era stata però ammessa dai giudici, i quali avevano, dunque, invertito i termini della disposizione di cui all' articolo 1189 cod. civ. , avendo arguito l'intervenuta estinzione dell'obbligazione dalla prova della buona fede dei clienti, per avere essi pagato al creditore apparente, anziché accertare previamente l'avvenuto pagamento e la sua misura e soltanto dopo la buona fede, onde rendere altresì effettivo l'ipotetico diritto di rivalsa della ricorrente nei confronti dell'avv. Bellaroba. Tale omissione quantitativa rendeva dunque illogica la revoca del decreto ingiuntivo. 1.2 Il secondo motivo è infondato. La riformulazione dell' articolo 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. , disposta dall' articolo 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 , deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'articolo 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico , nella motivazione apparente , nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (tra le varie, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830). Scendendo più nel dettaglio sull'analisi del vizio di motivazione apparente, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che il vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. da ultimo, Cass., Sez. U, 30/1/2023, n. 2767 ; vedi anche, tra le tante, Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145). Nella specie, il suddetto vizio non può dirsi ravvisabile, atteso che i giudici di merito hanno ampiamente dato conto delle ragioni per le quali hanno ritenuto di revocare il decreto ingiuntivo opposto, sostenendo che gli opponenti avevano già pagato i compensi nelle mani del co-difensore, che questi aveva rilasciato quietanza su carta intestata studio legale avv. Giuseppe Bellaroba avv. Daniela Gibaldi dichiarando di agire anche per delega dell'avv. Gibaldi e di non avere nulla da pretendere per l'attività resa nel giudizio n. 918/2010 e che era stato il comportamento dell'accipiens a porre in essere la situazione di apparenza che aveva fatto insorgere nei debitori di buona fede la ragionevole presunzione sulla delega e autorizzazione del quietanzante a ricevere il pagamento del compenso anche per conto del co-difensore. Le ulteriori questioni prospettate in ordine all'effettività dell'intervenuto pagamento non incidono sul dedotto vizio motivazionale e verranno trattate con riguardo al primo motivo, di seguito descritto. 2.1 Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli articolo 115 e 116 cod. proc. civ. e degli articolo 1189, 1199 e 2735 cod. civ., in relazione all' articolo 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. , per avere i giudici di merito attribuito valore di quietanza di pagamento alla dichiarazione di nulla a pretendere rilasciata dall'avv. Giuseppe Bellaroba) senza considerare che detta dichiarazione non poteva riguardare ogni aspetto del rapporto che con essa si andava a regolamentare, sicché, in assenza di prova della richiamata delega, gli effetti della stessa non potevano estendersi anche al rapporto tra gli opponenti e la ricorrente; che il valore probatorio della quietanza andava ricollegato a specifici elementi (precisazione del pagamento e annotazione del titolo in osservanza dell' articolo 1199 cod. civ. ), da cui desumere l'avvenuta estinzione dell'obbligazione; che la quietanza acquistava valore di prova legale piena se resa dalla parte nel giudizio e in presenza di elementi costitutivi (ovvero dell'obbligazione di pagamento, dell'evento estintivo e dell'annotazione sul titolo), sicché, in assenza, costituiva semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato ad essere soddisfatto dei suoi diritti e concretava una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale; che, dunque, la quietanza rilasciata dall'avv. Bellaroba, in assenza degli elementi essenziali (importo, annotazione, fatto estintivo) non poteva costituire prova dell'estinzione dell'obbligazione, né assumere valenza liberatoria, né esserle opposta, non risultando l'intervenuto pagamento da nessun elemento in giudizio. Peraltro, ad avviso della ricorrente, la decisione era scorretta anche con riguardo al ricorso all'istituto di cui all' articolo 1189 cod. civ. , atteso che quest'ultimo postulava sia l'intervenuto pagamento, sia la buona fede della sua ottemperanza a mani del creditore apparente, con la conseguenza che non poteva configurarsi in assenza del primo elemento. 2.2 Il primo motivo è infondato. Occorre in primo luogo premettere che, come questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha avuto modo di ricordare, la quietanza tipica -come quella di specie -, essendo indirizzata al solvens, fa piena prova dell'avvenuto pagamento, sicché il quietanzante non è ammesso alla prova contraria per testi, salvo dimostri, in applicazione analogica dell' articolo 2732 cod. civ. , che il suo rilascio è avvenuto per errore di fatto o per violenza ( Cass., Sez. U, 22/9/2014, n. 19888 ) oppure sia stato simulato ( Cass., Sez. 2, 29/09/2020, n. 20520 ; Cass., Sez. 3, 27/11/2014 , n. 25213 ). Infatti, la quietanza è un autonomo mezzo di prova documentale, avente contenuto tipico e predeterminato dall'oggetto del rapporto fondamentale, oltre ad essere un atto dovuto, il cui rilascio da parte del creditore accipiens è configurato come un diritto del solvens caratterizzato da una disciplina codicistica che in parte si discosta da quella della confessione, in quanto, ai sensi dell'articolo 2704, terzo comma, cod. civ., per l'accertamento della relativa data è ammesso qualunque mezzo di prova (vedi Cass., Sez. U, 22/9/2014, n. 19888 , cit.). Pertanto, quando la giurisprudenza di questa Corte configura la quietanza come un atto unilaterale assimilabile alla confessione stragiudiziale (si veda sul punto Cass., Sez. 2, 21/2/2014, n. 4196 ), intende affermare che l'applicazione analogica degli articolo 2732 e 2735 cod. civ. , in tema di regime di invalidazione e di efficacia di piena prova della dichiarazione resa, è giustificata dal fatto che la quietanza, al pari della confessione, reca l'asseverazione di un fatto a sé sfavorevole e favorevole al solvens, con la conseguenza che, al fine di superare la vincolatività della dichiarazione, non è sufficiente che il creditore dimostri di non avere ricevuto il pagamento, ma deve provare - con ogni mezzo -che il divario esistente tra realtà e dichiarato è conseguenza di errore di fatto o di violenza, valendo, altrimenti, il principio di autoresponsabilità, che vincola il quietanzante alla contra se pronuntiatio asseverativa del fatto dell'intervenuto pagamento, seppure non corrispondente al vero, non essendo il modello di riferimento quello della relevatio ab onere probandi e dell'inversione dell'onere della prova che caratterizza le dichiarazioni ricognitive asseverative di diritti ex articolo 1988 cod. civ. (in questi termini Cass., Sez. U, 22/9/2014, n. 19888 , cit.). Alla luce di tali principi, appare evidente che l'affermazione contenuta nella censura, secondo la quale la quietanza postula l'intervenuto pagamento e deve essere resa in giudizio perché possa dirsi efficace e opponibile, confonde i termini del problema, in quanto sovrappone due concetti, ossia l'atto significato e quello significante, che devono, invece, restare distinti, costituendo la quietanza, che, come detto è atto dovuto ai sensi dell' articolo 1199 cod. civ. (secondo cui Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza ), la prova documentale di un avvenuto pagamento, che sussegue ad esso con valenza dimostrativa e non certo negoziale, come correttamente affermato dai giudici di merito, senza necessità che sia resa a giudizio, oltre a non tenere conto della natura di siffatto documento, il quale assevera un fatto a sé sfavorevole e favorevole al solvens che è del tutto indipendente dal processo, nel quale assume semmai valenza probatoria. 2.3 È altresì infondata l'osservazione, contenuta nella censura, secondo cui la quietanza esaminata in giudizio era priva dei caratteri dovuti. Come già osservato da questa Corte, infatti, la quietanza deve indicare, per avere efficacia di prova legale piena e completa ai sensi degli articolo 2733 e 2735 cod. civ. , tanto l'obbligazione dichiaratamente estinta, dal cui accertamento deve essere tenuta distinta, quanto il relativo fatto estintivo, mentre se l'obbligazione non è in essa precisata il relativo accertamento è rimesso al giudice del merito ( Cass., Sez. 3, 10/03/2000, n. 2813 ). Nella specie, tali requisiti sono stati rispettati, avendo i giudici di merito dato atto che la quietanza era stata scritta di pugno dal co-difensore e rilasciata su carta intestata dello studio legale avv. Giuseppe Bellaroba avv. Daniela Gibaldi nella quale aveva dichiarato di nulla a pretendere, anche per delega dell'avv. Gibaldi per l'attività resa nel giudizio n. 918/2010, così esplicitando tanto la fonte dell'obbligazione (ossia l'attività relativa ad uno specifico giudizio), quanto l'intervenuto pagamento. 2.4 Con specifico riferimento all'istituto di cui all' articolo 1189 cod. civ. , se è vero che questo postula la prova sia della buona fede del debitore, sia dell'intervenuta esecuzione del pagamento in favore del creditore apparente, il quale deve risultare da una prova documentale munita di data certa ex articolo 2704 cod. civ. (in questi termini Cass., Sez. 3, 24/09/2024, n. 25584 ), è anche vero che la suddetta prova è stata fornita proprio attraverso la produzione della quietanza, che, come detto, ha proprio tale valenza, mentre la contestazione circa l'intervenuto pagamento attestato in essa, implicante in sé la sostanziale deduzione della simulazione della quietanza, costituisce questione nuova, siccome non risultante dalla sentenza. Ne consegue che, implicando un accertamento di fatto, la ricorrente, nel proporre la questione in sede di legittimità, avrebbe dovuto, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l'avvenuta deduzione della stessa dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, indicare in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde consentire a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., Sez. 6-5, 13/12/2019, n. 32804; Cass., Sez. 6-1, 13/6/2018, n. 15430 ), non essendo consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto o contestazioni che modifichino il thema decidendum ed implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, anche ove si tratti di questioni rilevabili d'ufficio ( Cass., Sez. 2, 15/3/2022, n. 12877 ; Cass., Sez. 2, 06/06/2018, n. 14477 ). 2.5 Quanto, infine, alla natura della dichiarazione, contenuta nella quietanza in esame, di non avere null'altro da pretendere, occorre prendere le mosse dal principio, affermato da questa Corte, secondo cui la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione - contenuti nella stessa dichiarazione o desumibili aliunde -, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti ( Cass., Sez. 3, 19/07/2023 , n. 21400 ; Cass., Sez. L, 15/09/2015 , n. 18094). Detto principio attiene, però, all'ipotesi in cui alla quietanza liberatoria venga attribuita in sé valenza negoziale ove interpretata in termini di rinuncia o transazione, ma non intacca l'efficacia probatoria della quietanza, attestante il fatto estintivo dell'obbligazione ( Cass., Sez. 3, 28/6/2005, n. 13919 ), la quale, come si è visto, può essere impugnata, per il principio di autoresponabilità, soltanto in caso di errore di fatto o violenza ( Cass., Sez. U, 22/9/2014, n. 19888 ; Cass., Sez. 3, 28/2/2023, n. 5945 ), o di simulazione ( Cass., Sez. 2, 29/09/2020, n. 20520 ; Cass., Sez. 3, 27/11/2014, n. 25213 ), deduzioni queste che non risulta siano state avanzate in sede di merito. 2.6 La questione afferente alla prova della delega verrà affrontata, infine, nell'esame del motivo che segue, essendo stata formulata apposita censura sul punto, sebbene debba fin d'ora escludersi che le doglianze espresse in quella in esame possano incidere, escludendola, sull'opponibilità alla ricorrente della quietanza per i motivi sopra precisati. 3.1 Con il terzo motivo, si censura la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 115 e 116 cod. proc. civ. , nonché degli articolo 1387 e 1388 cod. civ. , in relazione all' articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , per avere i giudici di merito ritenuto provato che l'avv. Bellaroba fosse autorizzato a gestire il rapporto professionale instaurato dal co-difensore con gli opponenti, in ragione dell'intervento in udienza dello stesso anche per delega dell'avv. Gibaldi, con conseguente condivisione tra essi di qualunque attività, così illegittimamente estendendo il raggio d'azione del mandato processuale anche al rapporto tra l'avv. Gibaldi e gli opponenti, senza considerare che la cooperazione professionale tra i due professionisti comprendeva certo la facoltà di ognuno di comparire in udienza anche in sostituzione dell'altro, ma non anche il rapporto professionale di ciascuno di essi con i clienti, che restava personale e autonomo. In tal modo la Corte di merito aveva violato i principi in materia di disponibilità e valutazione delle prove, in quanto aveva ritenuto che l'avv. Bellaroba fosse legittimato a interferire nel rapporto tra gli opponenti e la ricorrente, senza che vi fossero elementi atti a testimoniare la sussistenza di un'autorizzazione in tal senso, oltre ad avere violato le norme in materia di rappresentanza, non avendo gli opponenti dimostrato l'esistenza di una siffatta delega. 3.2 Il terzo motivo è infondato. Si osserva, innanzitutto, che il rapporto che validamente si instaura ai sensi della legge 23 novembre 1939, n.1815 , tra il cliente e i professionisti associati in uno studio si differenzia sostanzialmente, sia all'interno di esso, sia verso l'esterno, da quello che si costituisce tra il cliente e più professionisti non associati, collegialmente ma separatamente incaricati di svolgere insieme la stessa prestazione, atteso che soltanto in quest'ultimo caso si hanno tanti separati rapporti quanti sono i professionisti, con conseguente autonomia dei compensi a ciascuno di essi spettanti, mentre nel primo si ha un unico rapporto cui consegue il diritto ad un solo compenso con riferimento all'attività in concreto prestata ( Cass., Sez. 2, 31/7/1987, n. 6636 ; Cass., Sez. 2, 25/2/1989, n. 1035 ; Cass., Sez. 2, 29/12/2016, n. 27350 ), senza che esista solidarietà attiva tra i plurimi difensori ( Cass., Sez. 2, 22/5/1976, n. 1869 ; Cass., Sez. 2, 11/6/1994, n. 5705 ). Ciò comporta che, mancando nella specie il rapporto associativo tra i due difensori, sarebbe spettato a ciascuno di essi il diritto al pagamento del compenso limitatamente alle attività effettivamente espletate. Nella specie, i giudici di merito hanno citato correttamente detti principi, aggiungendo che, nonostante l'autonomia dei due mandati, l'efficacia estintiva delle competenze spettanti alla ricorrente derivassero dal fatto che il pagamento era avvenuto a mani di un creditore apparente ai sensi dell' articolo 1189 cod. civ. . Orbene, come affermato da questa Corte, l'istituto descritto nell' articolo 1189 cod. civ. , che deroga al principio generale stabilito dall' articolo 1188 cod. civ. , per il quale il pagamento è liberatorio solo se effettuato al creditore o al suo rappresentante, è applicabile, per identità di ratio, anche al pagamento al soggetto che appare autorizzato a riceverlo per conto del creditore effettivo, purché quest'ultimo abbia determinato o concorso a determinare l'errore del solvens, facendo insorgere in quest'ultimo in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell' accipiens (Cass. 3/9/2005 n. 17442; Cass. 9/8/2007 n. 17484 ; Cass. 13/9/2012 n. 15339 ; Cass. 4/6/2013 n. 14028 ). Come chiarito da Cass., Sez. 2, 11/9/2013, n. 20847 , non massimata, siccome l'effetto liberatorio di cui all' articolo 1189 cod. civ. è collegato al principio dell'apparenza giuridica che ne costituisce il fondamento e siccome l'apparenza deve essere ricondotta ad un comportamento del creditore (non potendo dipendere dalle mere affermazioni o dal comportamento dell' accipiens), l' articolo 1189 cod. civ. è applicabile solo se l'apparenza risulti giustificata da circostanze univoche e concludenti riferibili al creditore, sì da far sorgere nel debitore un ragionevole affidamento, esente da colpa, sull'effettiva sussistenza della facoltà apparente dell' accipiens di ricevere il pagamento , sicché in presenza di tale prova, incombe sul creditore l'onere di provare che il debitore non ignorasse la reale situazione ovvero che l'affidamento di quest'ultimo fosse determinato da colpa (cfr. Cass.30/10/2008 n. 26052 ). Nella sentenza in esame, i giudici di merito hanno evidenziato che la buona fede dei clienti era dimostrata dal fatto che i due legali, all'epoca coniugati, fossero colleghi di studio, che entrambi avessero ricevuto la procura alle liti, che la ricorrente, in sei anni di giudizio, non avesse mai chiesto ai clienti acconti, che la quietanza di pagamento, rilasciata dall'avv. Bellaroba, fosse scritta di suo pugno su carta intestata allo studio professionale di entrambi studio legale avv. Giuseppe Bellaroba avv. Daniela Gibaldi e che nella stessa il predetto avesse dichiarato di agire anche per delega della moglie e di non avere null'altro da pretendere. Appare evidente, dunque, che, secondo la Corte d'Appello, il comportamento della creditrice ricorrente aveva contribuito a indurre in errore i clienti, avendo la stessa negli anni sostanzialmente fatto gestire il rapporto professionale di entrambi dal solo avv. Bellaroba che l'atto finale (ossia la sottoscrizione della quietanza su carta intestata anche su delega dell'avv. Gibaldi fosse in linea con tale andamento e che detta circostanza fosse corroborata dalla co-presenza dei due legali nel medesimo studio professionale, di cui la carta co-intestata non era altro che la materiale attestazione. Pertanto, non essendo l'accertamento in fatto operato dai giudici di merito sindacabile da questa Corte e non essendo configurabile la dedotta falsa applicazione di legge, la censura non può che ritenersi infondata. 4.1 Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all' articolo 360, n. 5 cod. proc. civ. , perché i giudici di merito, oltre a non precisare quali fossero le somme pagate in acconto, avevano omesso di considerare le ragioni per le quali l'importo versato nella misura di Euro 3.000,00 all'avv. Bellaroba a titolo di saldo fosse inferiore a quello pattuito in sede di accordo transattivo intervenuto il 3/8/2015 nella causa patrocinata dai due difensori, il quale imponeva il pagamento, in favore degli opponenti, della somma di Euro 3.500,00 quale contributo per le spese legali, misura che, anche in ragione del termine utilizzato, faceva peraltro presumere che le spettanze fossero anche superiori. 4.2 Il quarto motivo è parimenti infondato. La transazione intervenuta in corso di causa e le statuizioni in essa contenute, anche con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, è infatti negozio distinto da quello che regola, invece, il rapporto tra avvocato e cliente, con la conseguenza che nessuna rilevanza può attribuirsi a quei contenuti a fronte di una dichiarazione, come quella riportata nella quietanza esaminata dai giudici di merito, che ha tacitato qualunque pretesa legata al contratto di patrocinio. La non decisività, dunque, della circostanza evidenziata nella censura non può che comportante il rigetto. 5.1 Con l'unico motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 92 cod. proc. civ. , in relazione all' articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , nonché per violazione dell' articolo 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. , per avere il Tribunale compensato le spese di lite limitandosi ad affermare che in ragione della peculiarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali , senza considerare che il provvedimento di compensazione delle spese deve trovare adeguato supporto motivazionale, essendo consentita la deroga della soccombenza ai soli casi in cui sussistano gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto. 5.2 Il motivo di ricorso incidentale è fondato. In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di Cassazione ai sensi dell' articolo 360 primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, che in quella di concorso di altri giusti motivi ( Cass., Sez. 1, 14/4/2023, n. 10043 ; Cass., Sez. 6-3, 26/4/2019, n. 11329; Cass., Sez. 6-3, 17/10/2017, n. 24502; Cass., Sez. 1, 4/8/2017, n. 19613 ). La compensazione per gravi ed eccezionali ragioni , sancita dall' articolo 92, secondo comma, cod. proc. civ. , come riformulato dalla legge n. 69 del 2009 , nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente (per tutte Cass., Sez. 2, 16/5/2022, n. 15495 ). Nella specie, i giudici di merito hanno affidato il giudizio di compensazione delle spese di lite alla laconica affermazione in ragione della peculiarità della fattispecie, sussistono giusti motivi... , così sostanzialmente omettendo di argomentazione sul punto. Consegue da quanto detto la fondatezza della censura. 6. In conclusione, dichiarata l'infondatezza dei motivi di ricorso principale e la fondatezza di quello incidentale, il ricorso principale deve essere rigettato e accolto quello incidentale, con conseguente cassazione dell'ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell' articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie quello incidentale, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell 'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 200 2, inserito dall 'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 201 2, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'articolo 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.