Ddl Semplificazioni: pubblicata in G.U. la legge n. 182/2025

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025 la legge 2 dicembre 2025, n. 182 recante Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”.

La  legge 2 dicembre 2025, n. 182 , pubblicata in G.U. n. 281 del 3 dicembre 2025, che entrerà  in vigore dal 18 dicembre 2025 , apporta rilevanti modifiche in materia di semplificazione dei procedimenti in materia di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. Di seguito si segnalano le novità di maggiore interesse per l'attività notarile. Dichiarazione di assenza e morte presunta ( articolo 38 l. n. 182/2025 ) L'articolo 38 interviene sulle dichiarazioni di assenza e di morte presunta, prevedendo una  riduzione dei termini  entro cui gli eredi possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni (in caso di assenza) o disporre liberamente del patrimonio ereditario (in caso di morte presunta). In particolare: il termine per dichiarare l' assenza  viene ridotto da due anni a  un anno   dall'ultima notizia ; il termine per la dichiarazione di  morte presunta  scende da dieci a  cinque anni .   Permesso di costruire immobili vincolati ( articolo 40 l. n. 182/2025 ) Tra le misure di semplificazione in materia edilizia, si segnala l'ampliamento dell'ambito applicativo del  silenzio-assenso   per il permesso di costruire  anche agli  immobili assoggettati a vincoli  ambientali, paesaggistici, idrogeologici o culturali, nel caso in cui l'intervento sia già corredato di tutti i provvedimenti autorizzativi necessari e ancora validi, rilasciati dalle amministrazioni competenti sulla base degli elaborati progettuali presentati. In tali casi, pertanto, decorso il termine senza alcun provvedimento espresso, il permesso si considera ottenuto. Accettazione di eredità ( articolo 41 l. n. 182/2025 ) All' articolo 2648, comma 3, c.c. , si prevede ora la possibilità di procedere alla  trascrizione dell'accettazione di eredità  in virtù di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata contenente una  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  con la quale l'erede, o un erede di quest'ultimo, attestino: l'avvenuta accettazione tacita di eredità ai sensi dell' articolo 476 c.c. , ovvero l'avvenuto acquisto della qualità di erede per mancata redazione dell'inventario o per mancata accettazione con beneficio di inventario nei termini di cui all' articolo 485 c.c.   L'intervento del legislatore mira a  snellire la procedura di trascrizione  dell'accettazione di eredità e soprattutto a rafforzare la  certezza della titolarità dei beni ereditari . Le nuove disposizioni si applicheranno alle successioni aperte dopo l'entrata in vigore della legge , mentre continuerà a valere il regime precedente per le trascrizioni in corso, ma solo se entro sei mesi verranno notificati o trascritti atti di opposizione o domande giudiziali di riduzione. Agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni ( articolo 44 l. n. 182/2025 ) La novità più rilevante è certamente quella in materia di beni di provenienza donativa e azione di riduzione, in virtù della quale: è  eliminata  l' azione di restituzione del bene donato nei confronti dei terzi acquirenti a titolo oneroso , con conseguente attribuzione al legittimario leso di un diritto di credito per equivalente; si prevede che  i pesi e le ipoteche costituiti dal donatario sui beni donati  restano efficaci anche in caso di riduzione; è ridotto da dieci a  tre anni il termine entro il quale la domanda di riduzione  delle disposizioni testamentarie  è opponibile ai terzi  aventi causa dall'erede o dal legatario. Fonte: Notarius