Licenziata mentre portava avanti l’azione per discriminazione retributiva: la CEDU bacchetta la Spagna

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato la violazione dell’articolo 14 CEDU, in combinato disposto con l’articolo 8, nel caso Ortega Ortega c. Spagna, relativo al licenziamento della ricorrente dopo che aveva avviato e vinto un’azione per parità retributiva rispetto a colleghi uomini.

La Cedu, pur riconoscendo che l'ordinamento spagnolo prevede sia l'uguaglianza di trattamento sia la tutela dalle ritorsioni in materia occupazionale, ha ritenuto che l'applicazione giudiziale interna non abbia garantito una protezione effettiva . La vicenda nasce nel 2017: mentre il giudice del lavoro accoglieva il ricorso antidiscriminatorio, il datore di lavoro aveva licenziato la ricorrente per violazione della riservatezza e delle regole sui dati personali, imputandole la divulgazione di informazioni retributive sui colleghi nell'ambito della causa. La ricorrente ha impugnato il licenziamento come ritorsivo, ma i giudici del lavoro lo hanno confermato qualificando una colpa grave e negando il nesso causale con il reclamo antidiscriminatorio. Le impugnazioni superiori sono state dichiarate inammissibili e la questione è giunta all'attenzione della CEDU. Per Strasburgo, i giudici nazionali avrebbero dovuto bilanciare con maggiore accuratezza due interessi concorrenti: il diritto della lavoratrice di non subire discriminazioni (e di poter agire per farlo valere senza subire ritorsioni) e il diritto alla protezione dei dati dei colleghi, nonché il correlato dovere del datore. La Corte rileva che i giudici interni non hanno attribuito peso sufficiente al contesto: il conflitto di lunga durata sulla discriminazione subita dalla lavoratrice in quanto donna, poi effettivamente riconosciuta; i ripetuti tentativi interni infruttuosi; lo scopo della divulgazione (sostenere il reclamo per parità retributiva); gli effetti limitati della divulgazione e la severità del licenziamento quale misura disciplinare. Tali elementi potevano indicare un intento ritorsivo , che non è stato adeguatamente esplorato. Inoltre, il licenziamento ha di fatto neutralizzato la protezione contro la discriminazione derivante dal procedimento separato, conseguenza che non è stata considerata. Di qui, la constatazione della violazione e la condanna dello Stato al pagamento di 12.000 euro per danno morale a favore della lavoratrice.

CEDU, case of Ortega Ortega V. Spain, sentenza 4 dicembre 2025