Casa coniugale in comproprietà: il coniuge che impedisce l'accesso all'ex deve corrispondere un'indennità per l'occupazione

Se l’ex coniuge, comproprietario della casa coniugale, occupata in via esclusiva dall’altro, manifesta a quest’ultimo, in modo certo e inequivoco, l’intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e ciò non gli viene concesso, l’occupante è tenuto a corrispondergli un indennizzo a titolo di ristoro per il mancato godimento dell’immobile comune.

Nel 2024 la Corte d'appello di Bologna riformava parzialmente la decisione emessa dal giudice di primo grado, con la quale era stata accolta in parte la domanda avanzata qualche anno prima dal marito nei confronti della moglie, pendente il giudizio di separazione personale dei coniugi, di condanna della signora a rilasciare l'immobile acquistato durante il matrimonio, in regime di comunione legale e adibito a casa coniugale, e al pagamento di un'indennità per l'occupazione dell'immobile. Il Tribunale aveva condannato la donna a corrispondere al coniuge una somma a titolo di indennità di occupazione della casa familiare, limitatamente a un certo periodo (da quando l'uomo era stato allontanato dall'immobile a quando questi era stato reintegrato nel possesso dello stesso a seguito di un provvedimento di reintegra), e respinto la domanda di condanna al rilascio del bene, in quanto la riduzione dell'assegno di mantenimento posto a carico dell'uomo, operato nella sentenza di separazione, trovava una giustificazione proprio nel fatto che la moglie, abitando l'immobile cointestato, non avrebbe dovuto sostenere spese per l'alloggio. La Corte d'Appello, tenuto conto del fatto che l'appellata non aveva contestato e impugnato la statuizione di primo grado sull' an debeatur della condanna, sia in ordine all'entità dell'indennizzo dovuto per il periodo indicato, sia in ordine al rimborso delle utenze, riformava l'ordinanza impugnata, condannando la donna a corrispondere al marito una somma mensile a titolo di indennizzo per l'occupazione della casa familiare da quando l'uomo era stato allontanato dalla stessa «sino al rilascio effettivo dell'immobile controverso in favore della comunione». Avverso la pronuncia della Corte territoriale la signora propone ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. In particolare, si duole del fatto che la Corte ha riconosciuto al marito il diritto al risarcimento da mancato godimento del bene, nonostante il mancato dissenso all'utilizzo dell'immobile comune da parte sua. La Corte di Appello ha dato atto, in modo inconfutabile, della non praticabilità dell'utilizzo comune del bene, vista la forte tensione esistente tra gli ex coniugi per motivazioni di reciproco addebito. In sede di separazione, la casa coniugale in comunione dei coniugi, in assenza di figli, non è stata assegnata alla moglie, che pur ne aveva fatto richiesta. Dunque, in tal caso c'è una piena operatività delle norme sulla comunione . L' articolo 1102 c.c. che disciplina l'uso della cosa comune, prevede la possibilità di ogni partecipante di servirsene, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. È dunque vietato al singolo partecipante alla comunione di disporre in via esclusiva della cosa comune e di sottrarla alla possibilità di godimento degli altri contitolari o attraverso un'alterazione della destinazione del bene in comunione o tramite un impedimento dell'uso degli altri comunisti. Per la Suprema Corte l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all' articolo 1102 c.c. , non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari, che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, poichè l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso ( Cass.civ., n. 2423/2015 ). Infatti, va evidenziato che, nel caso in cui la cosa comune sia potenzialmente fruttifera, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato correnti , frutti che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono - solo in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione - essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile ( Cass. civ., n. 20394/2013 ). Per i giudici della legittimità l'uso esclusivo dell'immobile, ove le caratteristiche dello stesso non ne consentano una fruizione congiunta anche da parte dell'altro comunista, eccede sicuramente dalle modalità di uso di cui all' articolo 1102 c.c. , e legittima la richiesta, quanto meno a titolo indennitario , di ristoro del mancato godimento, e ciò sia quando il bene si presenti fruttifero tramite la concessione in godimento a titolo oneroso a terzi, sia allorché la fruizione avvenga, ed in maniera esclusiva, da parte di uno solo o alcuni dei comunisti. Nel caso in esame, la Suprema Corte osserva che il marito non si era mostrato «in modo certo ed univoco» acquiescente all'uso esclusivo della casa coniugale in comunione ad opera della moglie, tanto da avere proposto un ricorso per reintegra nel possesso e inoltrato ai legali della moglie, nel giudizio di separazione allora pendente, richieste di rilascio del bene alla comunione. Quindi il comproprietario aveva manifestato alla moglie l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e ciò non gli era stato concesso. In definitiva, l'uomo non ha richiesto un uso turnario per avvicendamento dell'immobile ma ha avanzato chiaramente istanza di rilascio del bene in favore della comunione. L'abitazione coniugale, e dunque una cosa per definizione idonea a produrre frutti civili, è stata goduta in via esclusiva dalla signora, senza un titolo che giustificasse l'esclusione del marito dalla comunione. Pertanto, ad avviso dei Supremi giudici, la CdA ha correttamente ritenuto che la stessa comproprietaria dovesse corrispondere all'altro, come ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili dalla data incontestata fino al rilascio effettivo del bene nella disponibilità dei comunisti, stante la chiara manifestazione di volontà dell'uomo di godere del bene per la sua parte. Con l'ordinanza n.31487/2025, i giudici della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione respingono il ricorso e condannano la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Presidente Acierno – Relatore Iofrida Fatti di causa La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 1259/2024, pubblicata il 12/6/2024, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, del giugno 2020, con la quale era stata in parte accolta la domanda avanzata, nel giugno 2017, pendente il giudizio di separazione personale dei coniugi, da Ba.Sa., nei confronti del coniuge separato Pa.Su., di condanna della resistente al rilascio dell'immobile acquistato, nel 2001, durante il matrimonio, in regime di comunione legale, sito in Misano Adriatico, alla Via Don Lorenzo Milani 24/B, adibito a casa coniugale, e al pagamento di un'indennità per l'occupazione dell'immobile. Il Tribunale aveva, all'esito di una CTU (sul valore locatizio dell'immobile), condannato la Pa.Su. a corrispondere al Ba.Sa. una somma a titolo di indennità di occupazione della casa familiare, limitatamente al periodo aprile 2015 (allorché il Ba.Sa. era stato allontanato dalla casa familiare, sopraggiunta la crisi tra i coniugi) - aprile 2016, periodo quest'ultimo nel quale il Ba.Sa. era stato reintegrato, con ordinanza del 20/1/2016, nel possesso dell'immobile, e aveva respinto la domanda di condanna al rilascio del bene, perché la riduzione dell'assegno di mantenimento, posto a carico del Ba.Sa., da Euro 900,00 a Euro 600,00, operato nella sentenza di separazione del Tribunale di Rimini del 15/03/2018 trovava uno dei presupposti proprio nella circostanza che la Pa.Su., abitando l'immobile cointestato, non avrebbe dovuto sostenere spese per l'alloggio. La Corte d'Appello, dando preliminarmente atto del fatto che l'appellata Pa.Su. non aveva contestato e impugnato la statuizione di primo grado sull'an debeatur della condanna, sia in ordine all'entità dell'indennizzo dovuto per il periodo aprile 2015-aprile 2016 sia in ordine al rimborso delle utenze, ha riformato l'ordinanza impugnata, condannando la Pa.Su. a corrispondere al Ba.Sa. la somma di Euro 350,00 mensili a titolo di indennizzo per l'occupazione della casa familiare dall'aprile 2015 sino al rilascio effettivo dell'immobile controverso in favore della comunione . La tesi della convenuta, secondo la quale il Ba.Sa., estromesso dalla casa coniugale nel 2015, sarebbe stato reintegrato nel possesso dell'immobile nel gennaio 2016, a seguito di ordinanza del Tribunale di Rimini, accolta dal giudice di primo grado, è stata ritenuta infondata, pur essendo rimasto pacifico il fatto che il Ba.Sa. fosse rientrato nel possesso delle chiavi di casa e del bene ad oggi ancora occupato esclusivamente dalla ex moglie . La Corte d'Appello ha ritenuto non provata la circostanza con la effettiva messa a disposizione dell'immobile al Ba.Sa., con conseguente operatività piena delle norme sulla comunione e dell' art.1102 c.c. , che regola l'uso della cosa comune. Nella specie, un uso comune dell'immobile era risultato non praticabile, stante l'accesa conflittualità tra i comunisti, e il Ba.Sa. aveva contestato l'uso esclusivo del bene da parte della Pa.Su., addirittura chiedendo la liberazione dell'immobile per poter godere dei frutti civili del bene. Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 13/6/2024, Pa.Su. propone ricorso per cassazione, notificato il 12/9/2024, affidato a due motivi, nei confronti di Ba.Sa. (che resiste con controricorso). Entrambe le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. La ricorrente lamenta a) con il primo motivo, la violazione dell' articolo 115 e 116 c.p.c. , ex articolo 360 comma 1 nn. 4 e 5 c.p.c. , per travisamento della prova nella parte in cui la Corte territoriale, ha affermato che la ricorrente Pa.Su. non ha provato di aver messo a disposizione della comunione l'immobile, sin dall'aprile 2022; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione degli articolo 115 e 116 c.p.c. , 1102 e 2697 comma 1 c.c., ex articolo 360 comma 1, n. 3 c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale ha riconosciuto al Ba.Sa. il diritto al risarcimento da mancato godimento del bene nonostante il mancato dissenso all'utilizzo dell'immobile comune da parte della Pa.Su. sin dal 2016, avendo la stessa Corte d'Appello ritenuto non contestato il fatto che il resistente Ba.Sa. fosse stato reintegrato nel possesso del bene nel 2016 allorché gli erano state riconsegnate le chiavi di casa. 2. Il controricorrente, in fatto, precisa di essere stato estromesso, nel febbraio 2015, dalla casa coniugale (non essendosi invece spontaneamente allontanato, come sostenuto in ricorso), avendo la Pa.Su. messo una catena e poi sostituito la serratura. Solo nel mese di aprile 2016, il Ba.Sa. riusciva poi a tornare in possesso delle chiavi di casa, a seguito di un provvedimento di reintegra emesso dal Tribunale di Rimini in data 20 gennaio 2016, ma nonostante tale provvedimento lo stesso non rientrava più in casa perché a causa dei continui litigi i coniugi non potevano più vivere sotto lo stesso tetto . Instaurato dalla Pa.Su., nel gennaio 2016, dinanzi al Tribunale di Rimini un procedimento per separazione giudiziale dei coniugi, i coniugi, comparsi, nel maggio 2016, dinanzi al Presidente del Tribunale, erano stati autorizzati a vivere separati e, con ordinanza successiva del luglio 2016, era stata respinta, accertata l'impossibilità di prosecuzione della convivenza, la richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla Pa.Su., in quanto ritenuta inammissibile per essere una limitazione del diritto di proprietà normativamente prevista, nel testo vigente dall'articolo 337 sexies, identico al precedente 155 quater, solo in funzione dell'interesse dei figli non ancora economicamente indipendenti, trovando diversamente applicazione le regole generali in materia contrattuale ovvero di proprietà (estratto riprodotto nel controricorso a pag.10). Si aggiunge che, già con la comunicazione Pec del 2.12.2016, inviata dal Ba.Sa. ai legali della Pa.Su., quando gli stessi erano già suoi procuratori e difensori nella causa di separazione giudiziale, iniziata dalla medesima il 22.1.2026, veniva chiesto il rilascio dell'immobile a favore della comunione entro 10 giorni. 3. La prima censura è inammissibile. La ricorrente ritiene che la Corte d'Appello abbia utilizzato due affermazioni del tutto inconciliabili tra loro. Da un lato, affermando È pacifico in atti che il Ba.Sa. era stato estromesso dalla casa coniugale, sita in M, Via (Omissis), dal mese di febbraio 2015 fino al gennaio 2016, allor quando veniva reintegrato nel possesso dell'immobile in oggetto in seguito all'ordinanza del Tribunale di Rimini del 20.1.2016, altrettanto pacifico che lo stesso era così rientrato nel possesso delle chiavi di casa e del bene ad oggi ancora occupato esclusivamente dalla ex moglie ; dall'altro, sostenendo, nel riformare la pronuncia di I grado, che la La convenuta Pa.Su. chiede conferma della sentenza deducendo che la controparte era stata reimmessa nel possesso senza però provare la circostanza della effettiva messa a disposizione dell'immobile nonostante la documentata richiesta avanzata dal Ba.Sa. di poter godere dei frutti civili del bene . Deve rilevarsi che, quanto alla violazione da parte della ricorrente dell' articolo 115 c.p.c. , per costante giurisprudenza, può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il Giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre ( Cass. 28.2.2017, n. 5009 ; Cass. 14.3.2018, n. 6231 ). La censura suddetta risulta quindi nella specie inammissibile. Quanto al vizio di travisamento della prova, si lamenta che la Corte territoriale abbia travisato le risultanze documentali in atti, in punto di occupazione dell'intero immobile da parte della comproprietaria Pa.Su., senza consentire all'altro comproprietario Ba.Sa. di disporre dell'immobile, nonostante richiesta dello stesso. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, Il travisamento della prova, per essere ammissibilmente denunciato, richiede che venga prospettata una mera svista percettiva del giudice di merito in ordine al contenuto informativo oggettivo della prova e che tale svista sia decisiva ( Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 05/03/2024, n. 5792 ; cfr. anche Cass. civ., n. 20783/2024 ). Le Sezioni Unite (Cass. 5792/2024 ) hanno in particolare affermato che Il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall' articolo 395, n. 4, c.p.c. , mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell' articolo 360, n. 4, o n. 5, c.p.c. , a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale . Si ricorda che, nell'ordinanza interlocutoria n. 11111/2023, con la quale si erano rimessi gli atti alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, si era rilevato che il c.d. travisamento della prova sarebbe denunciabile per cassazione ai sensi dell' articolo 360, n. 4, c.p.c. per violazione dell' articolo 115 c.p.c. , disposizione che, nell'imporre al giudice di porre a fondamento della decisione le prove offerte dalle parti, consentirebbe di censurare anche le decisioni basate su informazioni probatorie che non esistevano nel processo , alle ulteriori seguenti condizioni i) il contenuto informativo abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; ii) l'errore abbia carattere decisivo, e cioé tale da aver condotto ad un esito diverso da quello che, in termini di certezza, sarebbe stato raggiunto in assenza del travisamento. Le Sezioni Unite hanno escluso la censurabilità del travisamento della prova sotto forma di error in procedendo, ex art.360 n. 4 c.p.c. , per violazione dell' art.115 c.p.c. In motivazione, si è chiarito che Il fatto supposto esistente o inesistente – ai fini dell'errore revocatorio ex art.395 n. 4 c.p.c. - non deve aver costituito un punto controverso sul quale il revocando provvedimento si è pronunciato. È quindi esclusa la rilevanza dell'errore, che per ciò stesso cessa di essere un errore revocatorio ed assume i caratteri dell'errore di giudizio, quando sul fatto il giudice si sia pronunciato, giacchÈ l'errore percettivo è intrinsecamente incompatibile con il giudizio. Come si è già detto, la distinzione tra momento percettivo e momento valutativo non potrebbe essere intaccata neppure da considerazioni provenienti dalle neuroscienze o dall'epistemologia, giacchÈ ciò che rileva è la logica del processo giurisdizionale, per la quale se c'è controversia c'è giudizio, e se c'è giudizio non c'è errore percettivo . E quindi se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell' articolo 360, n. 4, o n. 5, c.p.c. , a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. Orbene, la nozione di decisività concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato - ove riconosciuto - a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, attiene al nesso di causalità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo, peraltro, necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito, e non già la sola possibilità o probabilità di essa (ex plurimis Cass. civ., n. 4905/2023 ). Orbene, la ricorrente, anche ai fini dell'autosufficienza del motivo, non chiarisce quale sarebbe stato il fatto decisivo omesso dalla Corte d'Appello. Né ricorre un vizio di motivazione apparente, per illogicità e grave contraddittorietà, laddove la Corte d'Appello ha affermato che, malgrado l'ordinanza del Tribunale di Rimini di reintegra e malgrado la consegna delle chiavi, non fosse stata data la prova dalla Pa.Su., che aveva eccepito di avere fatto ciò sin dall'aprile 2016, della effettiva messa a disposizione dell'immobile a favore di Ba.Sa., nonostante la documentata richiesta avanzata dal Ba.Sa. di poter godere dei frutti civili del bene, avendo la Pa.Su. continuato ad occupare in via esclusiva la casa coniugale. La Corte d'Appello ha dato atto che l'utilizzo in comune della ex casa coniugale non era risultato possibile, vista la forte tensione nel rapporto tra gli ex coniugi. Il che implica l'accertamento, in fatto, che la Pa.Su. si opponeva all'utilizzo dell'immobile comune da parte dei coniugi e che il Ba.Sa. era escluso dal godimento diretto, nonostante lo stesso le avesse chiesto continuativamente, anche dopo l'ottenimento della possessoria, il rilascio alla comunione o il godimento indiretto (frutti civili) del bene immobile. 3. Nel secondo motivo si reitera la doglianza circa l'illogicità delle due affermazioni tra loro inconciliabili ma si svolge anche una censura di erronea applicazione delle norme in materia di onere probatorio, ex art.2697 c.c. Infatti, una volta reintegrato il Ba.Sa. nel possesso dell'immobile mediante la consegna delle chiavi (cosa avvenuta pacificamente dopo l'ordinanza del 20.1.2016 come da verbale del 01.04.2016 già versato in atti e i nuovamente allegato, all. b), era il Ba.Sa. stesso, si deduce in ricorso, a dover dimostrare la violazione dell' articolo 1102 c.c. per turbativa o impossibilità di esercizio dei suoi diritti di comunista, e non la Pa.Su. a dover provare la circostanza della effettiva messa a disposizione , cosa peraltro avvenuta essendo la circostanza pacifica, non controversa e documentata. E si richiama un precedente di questa Corte ( Cass. 10264/2023 ), a sostegno della tesi secondo la quale il Ba.Sa. avrebbe dovuto dunque chiedere l'uso turnario del bene o di ricevere quota parte dei frutti e, in caso di rifiuto, agire secondo i rimedi di cui all' articolo 1105 comma IV c.c. Nella specie, la stessa Corte di Appello, nella sentenza qui impugnata (pagina 6), chiarisce che emerge inconfutabilmente in atti la non praticabilità dell'utilizzo comune vista la forte tensione nel rapporto tra gli ex coniugi per motivazioni di reciproco addebito , ma ciò non impediva né impedisce l'uso turnario e alternato del bene. Poiché la stessa Corte di Appello (a pagina 6) afferma che L'occupante è quindi tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e ciò non gli sia stato consentito , occorreva che il Ba.Sa., non la Pa.Su., dimostrasse di aver formulato tale richiesta e che gli fosse stata rifiutata. Il che non è stato mai provato. 3.1. Il motivo, oltre ai profili di inammissibilità già evidenziati, è infondato, in parte, inammissibile, in altra parte. Nella specie, la casa coniugale in comunione dei coniugi, in sede di separazione personale, non è stata assegnata alla moglie, che ne aveva fatto richiesta, in assenza di figli, con conseguente piena operatività delle norme sulla comunione. L' articolo 1102 c.c. disciplina l'uso della cosa comune, stabilendo che ogni partecipante può servirsene, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. La norma vieta quindi al singolo partecipante alla comunione di disporre in via esclusiva della cosa comune e di sottrarla alla possibilità di godimento degli altri contitolari o attraverso un'alterazione della destinazione del bene in comunione o tramite un impedimento dell'uso degli altri comunisti. Il discrimen è dato in definitiva dalla opposizione, da parte degli altri comproprietari, all'uso, da parte di uno dei partecipanti alla comunione, della cosa comune in via esclusiva. Questa Corte ( Cass. n. 13036/1991 ) ha affermato che se la natura del bene di proprietà comune non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento, ma fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (conf. Cass. 24647/2010 ; Cass. 1738/2022 ). E si è poi precisato ( Cass. 2423/2015 ) che l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all' articolo 1102 cod. civ. , non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso . È affermazione ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte quella secondo cui (cfr. Cass. n. 7881/2011 ) il condividente di un immobile, che durante il periodo di comunione abbia goduto del bene in via esclusiva senza un titolo giustificativo, deve corrispondere agli altri i frutti civili, quale ristoro della privazione della utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, con riferimento ai prezzi di mercato correnti dal tempo della stima per la divisione a quello della pronuncia (conf. Cass. n. 7716/1990 ; Cass. n. 20394/2013 ; Cass. n. 17876/2019 ), aggiungendosi che siffatto diritto, corrispondente al corrispettivo pro quota del godimento esclusivo, prescinde da comportamenti leciti o illeciti altrui ( Cass. n. 10896/2005 ). I frutti civili, dovuti dal comproprietario che abbia utilizzato, in via esclusiva, un bene rientrante nella comunione, hanno, ai sensi dell' articolo 820, terzo comma, cod. civ. , la funzione di corrispettivo del godimento della cosa e possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato ( Cass. n. 5504/2012 ), sicché non può trovare fondamento la pretesa di limitare la previsione de qua al solo godimento che intervenga da parte di soggetti diversi da quelli che già vantino diritti pro-indiviso sul bene fruttifero. Secondo questa Corte In tema di uso della cosa comune, sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall' articolo 1102 c.c. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità ( Cass. civile, sez. II, 30/03/2012, n. 5156 ; nella specie, è stata confermata la sentenza di merito che aveva escluso la liceità dell'uso esclusivo della casa familiare da parte di un coniuge, protrattosi in seguito alla revoca dell'ordinanza di assegnazione dell'alloggio pronunciata nel corso del giudizio di separazione personale, nonostante il dissenso espresso dall'altro coniuge contitolare). Si è quindi affermato che l'uso esclusivo dell'immobile, ove le caratteristiche dello stesso non ne consentano una fruizione congiunta anche da parte dell'altro comunista, eccede sicuramente dalle modalità di uso di cui all' articolo 1102 c.c. , e legittima la richiesta, quanto meno a titolo indennitario, di ristoro del mancato godimento, e ciò sia quando il bene si presenti fruttifero tramite la concessione in godimento a titolo oneroso a terzi, sia allorché la fruizione avvenga, ed in maniera esclusiva, da parte di uno solo o alcuni dei comunisti (conf. Cass. n. 19215/2016 ). Sempre questa Corte ha chiarito che in materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l' articolo 1102 c.c. , i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto. Tuttavia, prima e indipendentemente da ciò, nel caso in cui la cosa comune sia potenzialmente fruttifera, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato correnti, frutti che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono - solo in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione - essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile ( Cass. n. n. 20394/2013 ). Si è da ultimo affermato ( Cass. 10264/2023 ) che In materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell' articolo 1102 c.c. , un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti (in applicazione del principio, si è affermato che, in caso di separazione dei coniugi, l'indennità di occupazione della casa coniugale acquistata in regime di comunione legale non va corrisposta dalla data della separazione, ma da quella in cui il coniuge non occupante manifesti all'altro la richiesta di uso turnario o comunque la volontà di godimento dell'immobile e si è cassata la sentenza d'appello in mancanza di accertamenti circa le concrete richieste della condividente, non beneficiaria del bene, a ricevere siffatti frutti). Il singolo comproprietario è quindi legittimato ad esercitare l'azione a difesa della cosa comune ex articolo 1102 nei confronti di ogni altro partecipante alla comunione. Nella specie, il Ba.Sa. non si è mostrato in modo certo ed univoco acquiescente all'uso esclusivo della casa coniugale in comunione ad opera della Pa.Su., tanto da avere proposto un ricorso nel gennaio 2016 per reintegra nel possesso e inoltrato richieste, tramite PEC ai difensori della Pa.Su. nel giudizio di separazione già avviato, di rilascio del bene alla comunione. E la Corte d'Appello, in premessa, ha affermato che la Pa.Su., appellata, non aveva contestato e impugnato la statuizione sull'an debeatur della condanna sia in ordine all'entità dell'indennizzo dovuto per il periodo aprile 2015-aprile 2016 sia in ordine al rimborso delle utenze. Tale statuizione non risulta specificamente censurata nel presente ricorso. Quindi ciò che si contestava in appello e che si era sostenuto in primo grado era soltanto l'avvenuta messa a disposizione e rilascio dell'immobile al Ba.Sa. nell'aprile 2016, con cessazione, a quella data, dell'obbligo di versare l'indennizzo da occupazione dell'immobile, ma tale assunto è stato ritenuto indimostrato. La Corte d'Appello, seppure non precisa sul piano dell'onere della prova ex art.2697 c.c. , laddove afferma che la ricorrente avrebbe dovuto provare di aver messo l'immobile nella disponibilità del controricorrente, ha svolto un effettivo accertamento di fatto sull'assolvimento da parte del comproprietario, escluso dal godimento diretto dell'immobile, dell'onere della prova della mancanza di inerzia o consenso tacito mediante la richiesta giudiziale dei frutti ed il rilascio. Di conseguenza, si è accertato, il Ba.Sa., comproprietario, aveva manifestato alla Pa.Su. l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e ciò non gli era stato concesso. Quanto all'ultimo profilo di doglianza, si assume in ricorso che il Ba.Sa. avrebbe dovuto chiedere l'uso turnario del bene o di ricevere quota dei frutti e in caso di rifiuto avrebbe dovuto agire ai sensi dell' articolo 1105 co. IV c.c. , l'uso turnario di una abitazione non è neppure ragionevole. Anche tale censura è infondata, in parte, e inammissibile, in altra. Da un lato, il riferimento all'art.1105 è inconferente, attenendo all'amministrazione della cosa comune. Si deve poi osservare che l'uso turnario, mediante avvicendamento nell'uso del bene comune, deve essere comunque possibile (e nella specie si ipotizza un uso turnario di un'abitazione, senza altra specificazione) e non deve essere stato impedito allorché richiesto. Il Ba.Sa. non ha inteso richiedere un uso turnario per avvicendamento dell'immobile ma ha comunque avanzato chiaramente istanza di rilascio del bene in favore della comunione. Nel contempo, è pacifico che l'abitazione coniugale, e dunque una cosa per definizione idonea a produrre frutti civili, è stata dalla Pa.Su. goduta in via esclusiva dall'aprile 2015. Il tutto senza un titolo che giustificasse l'esclusione del Ba.Sa. dalla comunione, cosicché correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che la stessa comproprietaria dovesse corrispondere all'altro, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con decorrenza dall'aprile 2015 (fatto questo incontestato, come afferma la Corte d'Appello) fino al rilascio effettivo del bene nella disponibilità dei comunisti, stante la chiara manifestazione di volontà del Ba.Sa. di godere per la sua parte del bene. La doglianza risulta quindi infondata e comunque non autosufficiente. 4.Per quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell' articolo 52 D.Lgs. n. 196 del 2003 . P.Q.M. La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi e Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell 'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30.5.2002, n.11 5, nel testo introdotto dall 'articolo 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 22 8, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Dispone che, in caso di diffusione della presente decisione, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell 'articolo 52 D.Lgs. n. 196 del 200 3.