L’accollo del mutuo in sede di separazione consensuale non può essere modificato con il divorzio

La clausola con cui il coniuge si accolla “sino a estinzione” le rate del mutuo sulla casa coniugale integra un patto patrimoniale autonomo, non riconducibile al contenuto necessario della separazione e, dunque, non modificabile in sede di divorzio.

La Cassazione, con l'ordinanza n. 31486/2025 del 3 dicembre 2025, rigetta il ricorso dell'ex marito e ribadisce un principio chiave: la pattuizione con cui un coniuge «si impegna ad accollarsi il pagamento delle residue rate del mutuo … sino ad estinzione dello stesso» è un accordo patrimoniale autonomo rispetto al contenuto necessario della separazione e, come tale, non è suscettibile di modifica in sede di divorzio . Il termine “fino a estinzione del mutuo”, sganciato dallo status di coniugi separati, rivela la volontà di regolare definitivamente l'obbligo. Richiamando i precedenti ( Cass. civ. nn. 5061/21 ; 6444/024; 34861/22; 10031/23), la Corte riafferma che la separazione consensuale può contenere patti patrimoniali “aggiunti”: «la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale , che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata. Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso ad hoc ex articolo 710 c.p.c. o anche in sede di divorzio, la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell' articolo 1372 c.c. ». Resta fermo che l'interpretazione di un atto negoziale è un accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. Risulta dunque inammissibile la censura dell'ex marito che invoca una diversa lettura degli accordi assunti in sede di separazione consensuale.

Presidente Acierno – Relatore Dal Moro Fatti di causa 1. - Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d'appello di Bologna ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Forlì, che aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in data 01.04.1998 tra ( omissis ) e ( omissis ) stabilendo – per quanto qui interessa - a carco di ( omissis ) l'obbligo di: a) versare a titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'assegno mensile di € 1.200,00; b) provvedere al pagamento, nella misura dell'80%, delle spese straordinarie da sostenersi per la figlia; c) corrispondere a alla ex moglie un assegno divorzile dell'importo di € 700,00 mensili, revocando l'obbligo del medesimo stabilito in sede di separazione di provvedere al pagamento per l'intero della rata mensile del mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare e respingendo la domanda di restituzione delle somme sino a quel momento versate in esecuzione degli accordi di separazione. 2.- La Corte d'appello con la sentenza qui gravata – avverso la quale presentava appello il sig. e appello incidentale la sig. ( omissis ) statuiva che il contributo mensile ordinario al mantenimento della figlia ( omissis ) fosse di euro 1.000,00 (anziché 1.200,00), revocava l'obbligo del sig. ( omissis ) di provvedere al pagamento delle utenze e delle tasse relative alla casa familiare confermando nel resto l'appellata sentenza. A sostegno di detta decisione la Corte di merito osservava – affrontando per primo il motivo di appello incidentale con cui la sig. ( omissis ) contestava la valutazione effettuata dal primo giudice dell'accordo di separazione con particolare riferimento all'obbligo assunto dal sig. ( omissis ) di pagare l'intera rata del mutuo gravante sull'abitazione familiare nonché le tasse e le utenze ad essa relative – che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che tali obblighi integrassero una forma di mantenimento e rientrassero, quindi, nel contenuto necessario dell'accordo separativo modificabile in sede di divorzio, perché ciò poteva essere rispetto al pagamento delle utenze e delle tasse gravanti sull'abitazione in comproprietà tra i coniugi ed occupata dalla moglie e dalla figlia dell'appellante, ma non rispetto all'accollo del pagamento delle residue rate del mutuo della casa coniugale, poiché le parti avevano concordato un termine di tale obbligo (con la locuzione “sino ad estinzione dello stesso”, cioè del mutuo); tale termine evidenziava che detta pattuizione non era strettamente correlata agli obblighi di contribuzione correlati al regime di separazione, sulla cui durata le parti nulla potevano prevedere, pertanto la pattuizione andava ricondotta ad una volontà delle parti di regolamentare in via definitiva, cioè fino all'estinzione del mutuo cointestato, i relativi obblighi. In altre parole – afferma la Corte distrettuale - l'avere le parti previsto come termine dell'accollo in capo al sig. ( omissis ) l'estinzione del mutuo e non già lo status di coniugi separati, portava a ritenere che detto accollo, seppur contenuto nell'accordo separativo, costituiva un patto contrattuale autonomo (aggiunto) rispetto al regime della separazione che ne costituiva solo l'occasione, e che, pertanto, il medesimo non era modificabile in sede di individuazione del regime economico correlato al divorzio. Quanto al primo motivo dell'appello principale del sig. ( omissis ) - premesso che nel giudizio di primo grado la sig. (OMISSIS) aveva chiesto di disporre la misura del contributo paterno al mantenimento della figlia nella misura ritenuta congrua e di giustizia alla luce della capacità contributiva del padre e tenuto conto del fatto che lei era priva di redditi – osservava che la statuizione del primo giudice, che aveva fissato la misura del contributo paterno al mantenimento della figlia nella somma mensile di euro 1.200,00 oltre all'80% delle spese straordinarie, non era viziata da ultrapetizione; bensì frutto di una valutazione comparativa delle condizioni economico-reddituali dei genitori, dei compiti di cura e gestione pressoché integralmente svolti dalla madre e del principio giurisprudenziale secondo cui il figlio ha diritto ad essere mantenuto dai genitori secondo il tenore di vita goduto in precedenza, tenuto conto delle aumentate esigenze al crescere dell'età “e delle spese dell'alloggio”; pertanto la doglianza in appello avverso tale statuizione si risolveva in una censura alla motivazione non supportata da specifiche ragioni di merito, inammissibile, eccezion fatta per il riferimento a non meglio identificate “spese di alloggio”; perciò - considerato che il (OMISSIS) restava onerato del pagamento dell'intera rata del mutuo sulla casa abitata anche dalla figlia – ( omissis ) ha ritenuto congruo rideterminare nella somma mensile di euro 1.000,00, l'importo del contributo ordinario dovuto per il mantenimento della figlia. Infine, ha ritenuto infondata la domanda di restituzione formulata dall'appellante ( omissis ) giacché il pagamento delle utenze e delle tasse sulla casa familiare costituisce una forma indiretta di mantenimento, per cui il patto ad esso riferito - strettamente correlato alla situazione di separazione - è destinato a valere fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio che segna il momento iniziale del relativo (diverso) regime patrimoniale (cita Cass.n. 3852/2021 ). 4. - Contro la sentenza il sig. (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi di cassazione. La sig. ( omissis ) ha resistito con controricorso e depositato memoria Ragioni della decisione 1.- Il primo motivo denuncia ex articolo 360 comma 1 n. 4 c.p.c. , violazione dell' articolo 112 c.p.c. , in quanto la sentenza gravata sarebbe nulla per ultrapetizione, poiché, rispetto alla sola domanda di inammissibilità proposta dalla (OMISSIS) in sede di appello incidentale, la Corte d'Appello avrebbe operato una diversa valutazione ed interpretazione nel merito della clausola contenuta nelle condizioni di separazione, non solo non sostenuta da controparte, ma in violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, come conformerebbe il fatto che nel corso del primo grado di giudizio la resistente aveva chiesto non solo di dichiarare inammissibili ma anche di «comunque rigettare le domande di cui ai punti 4, 5 e 6 di pag. 33 del ricorso introduttivo», domanda quest'ultima che non sarebbe stata riformulata alla Corte di Appello. 1.1- Il motivo è infondato. La difesa della sig.ra (OMISSIS) proponeva appello incidentale avverso detto capo della Sentenza, così formulando le proprie conclusioni: «modificare la sentenza di primo grado dichiarando inammissibile la domanda di revoca dell'obbligo del ricorrente di provvedere al pagamento per l'intero della rata mensile del mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare e al pagamento delle utenze e tasse della stessa abitazione e conseguentemente ripristinando tale obbligo e riconoscendo così la natura di patto aggiunto alla separazione della clausola n. 1 dell'accordo di separazione come tale insuscettibile di modifica o revoca in quanto espressione della libertà negoziale delle parti». L'appello incidentale, dunque era diretto non solo a ribadire l'inammissibilità della domanda proposta dal sig. (OMISSIS) (che in primo grado si discuteva proposta al di fuori dei termini consentiti dall' articolo 183 c.p.c. ), ma anche ad ottenerne il rigetto, richiesta implicitamente ma chiaramente contenuta in quella di riformare sul punto la decisione di accoglimento del primo giudice «ripristinando» tale l'obbligo, riconoscendo che il medesimo, relativo al pagamento dell'intera rata di mutuo sino alla scadenza dello stesso, derivava da un titolo autonomo, diverso dall'accordo di separazione. Perciò non è ravvisabile alcun vizio di ultrapetizione. 2.- Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione ex articolo 360 comma 1 n. 3 c.p.c. , dell'articolo 156 c.c. e dell'articolo 1362 c.c., in quanto il Giudice di appello avrebbe erroneamente considerato il versamento della rata del mutuo della casa coniugale condizione della separazione non rientrante nel contenuto necessario dell'accordo separativo, in virtù della locuzione «sino ad estinzione dello stesso», diversamente da quanto sostenuto da entrambe le parti, ovvero avrebbe erroneamente interpretato la clausola n. 1 delle condizioni di separazione che recita: «La casa coniugale sita in (OMISSIS) Via (OMISSIS) in comproprietà tra i coniugi, verrà assegnata alla sig.ra (OMISSIS) che continuerà a viverci unitamente alla figlia (OMISSIS) con tutto quanto l'arredo, eccetto gli effetti personali del sig. (OMISSIS) si impegna ad accollarsi il pagamento delle residue rate del mutuo della casa coniugale sino ad estinzione dello stesso, oltre alle tasse di proprietà e le utenze della casa medesime». L'interpretazione della Corte di Appello di Bologna del testo dell'accordo di separazione, sarebbe errata ed illogica perché frutto dell'estrazione di una locuzione dal testo dell'accordo di separazione mai voluta o considerata dalle parti con il significato attribuitole, come risulterebbe dal testo stesso della clausola, dalle difese e deduzioni presenti negli atti di entrambe le parti nei due gradi di giudizio, in violazione di quanto previsto dall' articolo 1362 c.c. , avendo operato una sovrapposizione della propria opinione soggettiva all'effettiva volontà dei contraenti, laddove, nella fattispecie, non era mai sussistito alcun dubbio od ambiguità sul contenuto dell'accordo di separazione sopra trascritto che non avrebbero mai voluto o inteso prevedere un «accollo» e neppure, come termine dell'accollo, l'estinzione del mutuo. Si tratterebbe, quindi, di una violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all' articolo 1362 e ss. c.c. 2.- Il motivo è inammissibile. 2.1 – Va premesso che, come affermato da questa Corte (v. Cass. n.5061/2021 ) e di recente ribadito (v. Cass. n. 6444/2024 ) «la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata. Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso ad hoc ex articolo 710 c.p.c. o anche in sede di divorzio, la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell' articolo 1372 c.c. ». Ragion per cui è stato affermato (come ricorda Cass. n. 6444/2024 , cit.) ad esempio, che «E' valida la clausola con la quale i coniugi, in sede di separazione consensuale, si accordino per vendere in futuro l'abitazione coniugale che sia stata assegnata al coniuge affidatario di figlio minore, in quanto autonoma rispetto alla concordata assegnazione e con essa non incompatibile.» ( Cass. n. 34861 del 25/11/2022 ) e che «L'accordo, concluso in sede di separazione e poi trasfuso nel divorzio congiunto, con cui i coniugi convengano che, a fronte della cessione di quote societarie dalla moglie al marito, quest'ultimo corrisponda alla predetta ed ai figli, senza soluzione di continuità, un assegno vita natural durante , anche dopo il raggiungimento della maggiore età, non è suscettibile di revisione ex articolo 8 della l. n. 898 del 1970 , trattandosi non di pattuizione di un assegno divorzile, ma di costituzione di una rendita vitalizia.» ( Cass. n. 10031/2023 ). 2.2 – Ciò detto e venendo alla dedotta violazione nella specie delle regole di ermeneutica contrattuale che avrebbero condotto la Corte a ritenere l'accordo sul punto un patto non rientrante nell'accordo separativo, che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all' articolo 1362 c.c. e segg., o di motivazione inadeguata (ovverosia, non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione). Sicché, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (v.tra le altre: Cass. n. 15604/2007 ; Cass. n. 4178/2007 ). Ebbene, nella specie, il ricorrente si duole di una non corretta applicazione del criterio di cui all' articolo 1362 c.c. il quale stabilisce che, nell'interpretare il contratto, si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al significato delle parole, e che detta comune intenzione deve valutarsi alla luce del loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto. Nel motivo si denuncia una interpretazione scorretta perché non sarebbe stato considerato il comportamento delle parti che si evincerebbe dalle difese svolte in giudizio, laddove non solo dette difese non sono affatto univoche nel senso che pretende il ricorrente ma del tutto divergenti, giacché la resistente ha sempre sostenuto che si trattava di pattuizione autonoma rispetto al contenuto necessario dell'accordo di separazione (come, del resto, emerge con chiarezza dalla sentenza qui impugnata (v. pag.4): «L'appellante incidentale ha dedotto che l'obbligo assunto dal (OMISSIS) nell'accordo di separazione di pagare per intero il mutuo ipotecario cointestato tra coniugi (…) è espressione di libera autonomia contrattuale e non è sindacabile in sede di pronuncia di divorzio e che non è dato comprendere il motivo per cui il Tribunale non ha ritenuto come patti aggiunti quindi insuscettibili di modifica o revoca tutte le statuizioni natura patrimoniale ulteriori rispetto al contenuto tipico della separazione»), interpretazione che la Corte ha condiviso proprio valorizzando con un proprio percorso argomentativo l'intenzione delle parti emergente dalla volontà pacifica di far cessare l'obbligo dell'odierno ricorrente di pagamento delle rate alla scadenza del mutuo indipendentemente dalla cessazione del regime di separazione. Il motivo quindi non intercetta la reale ratio decidendi incentrata proprio sulla comune intenzione delle parti desunta dal contenuto dell'accordo – e non solo dal significato letterale quanto all'indicazione della scadenza dell'obbligo - senza alcuna violazione dei principi ermeneutici invocati, e tanto meno del criterio, peraltro sussidiario, che impone di valorizzare la condotta delle parti anche successiva alla conclusione del contratto, che – anche a voler seguire la tesi del ricorrente – nei propri atti difensivi, come detto hanno sostenuto tesi opposte e niente affatto convergenti nel senso preteso dal sig. (OMISSIS). Pertanto il motivo – laddove ripropone la propria lettura degli accordi assunti in sede di separazione e accolta dal giudice di prime cure – costituisce solo l'inammissibile pretesa di prospettare in questa sede di legittimità una soluzione ermeneutica alternativa pur nell'applicazione dei medesimi criteri normativi interpretativi. 3. – Il terzo motivo denuncia ex articolo 360 comma 1 n. 5 c.p.c. l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con violazione dell' articolo 115 c.p.c. , in quanto la Corte di Appello, stante l' assenza di riferimenti alle «spese di alloggio» ha decurtato di euro 200,00 mensili il contributo al mantenimento della figlia (OMISSIS) ma ha ignorato che la stessa difesa avversaria nel corso di tutto il giudizio di prime cure avrebbe pacificamente ritenuto corretta agli effetti del contributo in questione la cifra mensile di euro 300,00 ritenuta anzi esplicitamente congrua all'attualità nella comparsa conclusionale di primo grado. Quindi sarebbe stata omessa dalla valutazione dei fatti a disposizione una vera e propria acquiescenza di controparte, in violazione dell' articolo 115 c.p.c. laddove stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. 4. Il quarto motivo denuncia ex articolo 360 comma 1 n. 3 c.p.c. la violazione dell' articolo 342 c.p.c. laddove la Corte territoriale ha erroneamente considerato non supportato da specifiche ragioni di merito il primo motivo di appello relativo all'importo previsto per il contributo al mantenimento paterno della figlia che invece sarebbe stato fondato sul fatto che le parti non avevano mai messo in discussione la congruità del contributo paterno di 300,00 euro mensili, ribadendo che, in virtù di quanto previsto dall' articolo 115 c.p.c. , la sentenza gravata avrebbe violato il principio della “non contestazione”, in quanto i fatti affermati da una parte non devono essere provati se ammessi o non specificamente contestati dall'altra parte. 5.- I due motivi che possono essere esaminati insieme in quanto evidentemente connessi, sono entrambi inammissibili. Il ricorrente nella specie sottopone alla Corte il vizio motivazionale di cui all' articolo 360 comma 1 n. 5 c.p.c. che – come noto, in ragione della pronuncia delle Sezioni Unite n. 8053/2014 cui questa Corte ha dato continuità con innumerevoli sentenze – deve attenere a un «fatto storico», principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali; come ben spiegato nel precedente predetto, «poiché la sentenza, sotto il profilo della motivazione, si sostanzia nella giustificazione delle conclusioni, oggetto del controllo in sede di legittimità è la plausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze. L'implausibilità delle conclusioni può risolversi tanto nell'apparenza della motivazione, quanto nell'omesso esame di un fatto che interrompa l'argomentazione e spezzi il nesso tra verosimiglianza delle premesse e probabilità delle conseguenze e assuma, quindi, nel sillogismo, carattere di decisività: l'omesso esame è il tassello mancante alla plausibilità delle conclusioni rispetto alle premesse date nel quadro del sillogismo giudiziario (sul punto v. Cass. s.u. n. 8053 del 07/04/2014 ; Cass. n. 2268 del 26/01/2022 ). Tuttavia la parte non prospetta un fatto decisivo, inteso come accadimento storico naturalistico, bensì un fatto processuale, che, appunto, qualifica ex articolo 115 c.p.c. come non contestazione da parte della resistente di fatti dedotti in giudizio (fermo che la valutazione della congruità di un importo agli effetti della contribuzione dal mantenimento di un figlio non è un fatto storico naturalistico, che potrebbe ravvisarsi piuttosto nell' accordo raggiunto tra le parti su tale contributo, e neppure processuale). Pertanto, il ricorrente deduce un vizio motivazionale (ex 360 n. 5 c.p.c.) e la violazione di una norma processuale (l' articolo 115 c.p.c. ) che nella specie non si sono ravvisabili: l'uno, non essendo stata omessa alcuna valutazione di fatti; l'altro, giacché la mancata contestazione non può che riferirsi a fatti oggetto di prova e non a valutazioni di congruità o meno di una certa previsione di natura economica. Lo stesso è a dirsi per la pretesa violazione dell' articolo 342 c.p.c. nella parte in cui la Corte ha ritenuto che fosse inammissibile il primo motivo d'appello deducente solo vizio della motivazione non supportato da specifiche ragioni di merito, che non è neppure illustrata limitandosi la parte a ribadire la doglianza ex articolo 115 già illustrata e, come detto, inammissibile. 4. – In conclusione il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140 . Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate nell'importo di euro 5.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla l. 24 dicembre 2012, n. 22 8, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella domanda.