In tema di responsabilità medica, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale deve essere riconosciuto al coniuge superstite, anche nell’ipotesi di separazione legale o di fatto, ed incombe sul danneggiante la prova della mancata sussistenza del legame affettivo, poiché, in base all’ id quod plerumque accidit, l’allegazione del rapporto di coniugio è da sola sufficiente a fondare il risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 2727 c.c.
Il fatto Il caso esaminato dalla Suprema Corte di cassazione riguarda la domanda di risarcimento del danno avanzata ex articolo 2059 c.c. dal coniuge superstite conseguentemente al decesso della moglie, morta suicida dopo essersi gettata dal terzo piano dell'Ospedale ove era in cura nel reparto di neurologia. Il Tribunale di Cagliari aveva accolto la domanda formulata dal ricorrente quantificando il danno in 213.000,00 euro. Tuttavia, la sentenza è stata impugnata dall'ente ospedaliero dinanzi alla Corte d'appello di Cagliari in quanto, secondo la convenuta, il risarcimento non era dovuto poiché i coniugi erano separati di fatto al momento del decesso e, pertanto, mancava la prova dell'esistenza del legame affettivo, presupposto necessario per il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale. La sentenza del giudice di secondo grado è stata portata al vaglio della Corte di Cassazione per violazione delle norme in tema di onere della prova del danno da perdita del rapporto di coniugio e di valutazione delle prove, per avere la Corte d'Appello omesso di valutare i fatti allegati da parte attrice – ricorrente in cassazione – circa l'esistenza del vincolo affettivo, tra i quali la durata del matrimonio, la presenza di tre figli e la breve durata (solo sei mesi) della separazione di fatto. Le questioni di diritto affrontate Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha dato continuità ad un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità circa il riconoscimento al coniuge superstite del diritto al risarcimento del danno derivante dalla perdita del coniuge per fatto illecito commesso da un terzo, nel caso in esame dall'ente ospedaliero convenuto. La Suprema Corte ha ribadito che il vincolo affettivo tra i coniugi assurge ad elemento da solo sufficiente a far sorgere il diritto del coniuge superstite al risarcimento del danno patito per la perdita dell'altro coniuge . Si tratta, infatti, di elemento che, per quanto unico, sulla base dell' id quod plerumque accidit , fa presumere – presunzione iuris tantum – il danno, ossia la sofferenza morale, del coniuge che lo subisce essendo il rapporto di coniugio un legame basato sull'affettività e sulla quotidianità che viene stravolto dall'evento morte. In tal senso, alcuna incidenza può avere la separazione (legale o di fatto) dei coniugi , trattandosi di una circostanza che non segna in maniera definitiva lo status coniugale e che, talvolta, può essere giustificata da circostanze che richiedono di essere contestualizzate caso per caso. Si tratta, dunque, di una presunzione che può essere vinta solo mediante prova contraria determinando l'inversione dell'onere della prova sulla parte convenuta della mancanza del suddetto vincolo affettivo («insussistenza dell'ordinario legame affettivo tra coniugi») o del minore grado di intensità del legame tra le parti. In altri termini, incombe sul danneggiante la prova dell'incidenza della separazione nel rapporto tra le parti ; prova che può essere fornita anche mediante presunzione, purché gli elementi su cui la presunzione viene costruita rispondano ai criteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dall' articolo 2729 c.c. e siano idonei ad escludere in toto – o ad incidere sul quantum – il risarcimento del danno.
Presidente Graziosi – Relatore Tatangelo Fatti di causa I. L. - deceduto nel corso del giudizio, che è stato proseguito dai suoi figli ed eredi, M., C. e C. L. - ha agito nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di (OMISSIS) per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al decesso della coniuge G.U., la quale si era gettata dal terzo piano dell'Ospedale “(OMISSIS)” di (OMISSIS) dove era ricoverata nel reparto di Neurologia. La domanda è stata accolta dal Tribunale di Cagliari, che ha condannato l'ente convenuto al risarcimento per € 213.000. La Corte d'appello di Cagliari, in riforma, l'ha invece rigettata. Ricorrono M., C. e C. L., sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria della disciolta A.T.S. (OMISSIS). Parte ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo denuncia omesso esame di fatto decisivo e discusso. La Corte d'appello, nell'escludere un reale e persistente legame affettivo tra l'attore ed il coniuge, avrebbe omesso di considerare le circostanze di fatto che «la Sig.ra U. e il Sig. L. I. (che peraltro si era allontanato da solo sei mesi) erano sposati da quarantadue anni e che dalla loro lunga unione erano nati tre figli (gli attuali ricorrenti), all'epoca di età compresa tra i ventotto e i trentasette anni», circostanze emergenti dallo stesso atto – prodotto dalla controparte – da cui era stata tratta la prova che i coniugi fossero separati di fatto al momento del decesso della U., elemento di cui non aveva tenuto conto il giudice di primo grado. Il secondo motivo lamenta violazione degli articolo 2043 e 2059 c.c. , in relazione a giurisprudenza di legittimità ( Cass. n. 28222/2019 , n. 25415/2013 , n. 1025/2013 e n. 10393/2002 ). I ricorrenti sostengono che, secondo l'indirizzo di questa Suprema Corte, sarebbe integrata «la permanenza del vincolo affettivo tra coniugi separati nel fatto in sé della presenza di un figlio in comune e del breve tempo intercorso dalla frattura della vita coniugale», richiamando le pronunzie indicate in rubrica che affermano tale principio, che sarebbe stato violato dal giudice d'appello. Il terzo motivo denuncia violazione dell' articolo 345 c.p.c. I ricorrenti affermano che neppure l'appellante aveva preteso l'integrale rigetto della loro domanda, impetrando solo la riduzione del quantum. 2. Va premesso che, per quanto emerge dagli atti e dalla stessa sentenza impugnata, l'attore aveva proposto la domanda risarcitoria per i danni conseguenti alla morte della moglie allegando semplicemente la sussistenza del rapporto di coniugio, senza far cenno alla separazione di fatto, che successivamente è emerso essere intervenuta qualche mese prima della morte della U.. Il Tribunale ha accolto la domanda sulla base del predetto unico presupposto, senza, appunto, tener conto della separazione di fatto insorta tra i coniugi. Ciò emerge dalla stessa sentenza impugnata, in cui si afferma che la separazione sarebbe in realtà desumibile dall'istruttoria documentale nonché da un nuovo documento prodotto dalla parte convenuta solo in secondo grado (produzione ritenuta ammissibile, essendo il documento posteriore al giudizio di primo grado). L'appello proposto da ATS (OMISSIS) era stato articolato sulla base di due motivi (il terzo non costituiva un vero e proprio “motivo di gravame” e, comunque, è del tutto irrilevante in questa sede, perché riguardava la sospensione dell'esecutività della pronuncia di primo grado). Il primo motivo, rubricato «Sulla erronea valutazione dei fatti di causa e della documentazione prodotta. Sul mancato espletamento della prova testimoniale dedotta», aveva ad oggetto esclusivamente l'accertamento dell'an della responsabilità dell'ente convenuto per l'evento dannoso sotto il profilo del nesso di causa tra la condotta colposa dei suoi dipendenti e l'evento stesso: tale motivo è stato rigettato dalla Corte d'appello, e tale capo della pronuncia non è oggetto dei motivi del presente ricorso (non avrebbero interesse a inficiarlo, d'altronde, gli attuali ricorrenti). Il secondo motivo di appello – che è quello accolto dalla corte territoriale con il capo della decisione oggetto del presente ricorso – era invece rubricato «Sull'impugnazione dell'ordinanza in punto di quantificazione del danno riconosciuto in favore dell'appellato in assenza di allegazione e prova del pregiudizio effettivamente subito». In particolare, l'ente convenuto aveva posto a base del suddetto motivo di gravame proprio la circostanza dell'omessa considerazione, da parte del tribunale, della separazione tra i coniugi, nella liquidazione del danno in favore dell'attore, anche se “al momento del decesso la U. aveva 60 anni e l'attore 64 e che, quindi, i due erano in sostanza prossimi a vivere insieme la loro vecchiaia”. La Corte d'appello ha accolto tale secondo motivo di gravame. Ha affermato che vi sarebbe stato, in primo luogo, un difetto assoluto di allegazione nelle difese di parte attrice sul punto del legame affettivo tra i coniugi perduto per la morte della U. e, comunque, un difetto di prova dello stesso, allegazione e prova di cui l'attore doveva ritenersi onerato in modo specifico proprio per l'esistenza di uno stato di separazione di fatto tra i coniugi: e sul rilievo di tali lacune assertive ed asseverative la corte territoriale non si è limitata a rivedere la liquidazione del quantum del risarcimento ma ha rigettato integralmente la do-manda. 3. Tanto premesso, si osserva che i tre motivi del ricorso risultano intimamente connessi sul piano logico e giuridico e, quindi, vanno esaminati congiuntamente. Come già chiarito, infatti, i ricorrenti assumono, in sostanza, che la Corte d'appello non avrebbe correttamente ricostruito ed applicato i principi di diritto in materia di allegazione e prova del vincolo affettivo tra coniugi che giustifica il risarcimento della lesione del relativo rapporto in caso di morte di uno di essi, non avendo tenuto adeguatamente conto della effettiva situazione di fatto, pacificamente caratterizzata, nonostante la recente separazione (peraltro solo di fatto), da un legame matrimoniale durato oltre quaranta anni, nonché dalla presenza di tre figli, ed essendo giunta a rigettare integralmente la domanda per difetto di allegazione e prova di tale legame (e del conseguente danno) nonostante che lo stesso ente chiamato a risarcire si fosse limitato, sotto tale profilo, a censurare la pronuncia di primo grado per il quantum della somma risarcitoria, senza sostanzialmente negare in radice la sussistenza del legame affettivo tra i coniugi e del conseguente danno, bensì semplicemente adducendo che il legame si sarebbe attenuato dalla separazione di fatto, con conseguente necessità di un sensibile ridimensionamento dell'importo riconosciuto a titolo risarcitorio al coniuge attore. 4. È opportuno, preliminarmente, richiamare i principi di diritto applicabili in materia di allegazione e prova del vincolo affettivo tra coniugi che porta al risarcimento della perdita del relativo rapporto, in caso di morte di uno di essi causata da un terzo. Secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, l'allegazione del solo rapporto di coniugio è, di regola, sufficiente, sulla base dell'id quod plerumque accidit, per fondare il diritto al risarcimento del coniuge, in caso di morte dell'altro coniuge derivante da fatto illecito altrui e, quantomeno, per suscitare l'onere del danneggiante di allegare e provare che, nonostante la natura del rapporto - di coniugio, appunto -, il le-game affettivo tra i coniugi fosse di fatto insussistente o di minore intensità rispetto a quello ordinariamente presumibile. Si afferma, infatti, in linea generale, che «l'uccisione di una per-sona fa presumere da sola, ex articolo 2727 c.c. , una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del “quantum debeatur”); nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro in-differenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al se-condo» (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3767 del 15/02/2018; Sez. 3, Sentenza n. 9010 del 21/03/2022; Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022). Ed è, invero, altrettanto consolidato l'indirizzo secondo il quale «il risarcimento del danno non patrimoniale può essere accordato al coniuge anche legalmente separato, attesa – oltre alla pregressa esistenza di un rapporto di coniugio nei suoi aspetti spirituali e materiali e alla eventuale sussistenza di figli – la non definitività di tale “status” e la possibile ripresa della comunione familiare» (cfr., ad es., Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25415 del 12/11/2013 ; Sez. 3, Sentenza n. 28222 del 04/11/2019; nel medesimo senso, sotto vari profili: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10393 del 17/07/2002 ; Sez. 3, Sentenza n. 1025 del 17/01/2013; Sez. 3, Sentenza n. 9010 del 21/03/2022; Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022; Sez. 3, Sentenza n. 21988 del 30/07/2025). In altri termini, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, cui va data piena continuità: a) il coniuge danneggiato dall'uccisione dell'altro coniuge può, di regola, semplicemente allegare e provare il rapporto di coniugio, senza dover fornire ulteriori più specifiche allegazioni e prove, in quanto tale rapporto fa presumere un legame affettivo (quanto meno un legame di “ordinaria” intensità); b) in tal caso, sarà il danneggiante a dover eventualmente al-legare e dimostrare che il legame affettivo non sussisteva af-fatto o era di intensità attenuata (onde, rispettivamente, otte-nere l'esclusione o la riduzione del risarcimento); c) al fine di fornire detta prova, il danneggiante potrà tra l'altro, ovviamente, addurre e dimostrare che vi era separazione le-gale, o anche di mero fatto, tra i coniugi; d) la sola prova della separazione, legale o di fatto, non è, però, di per sé sufficiente per escludere del tutto il risarcimento, in quanto esso spetta comunque al coniuge, almeno di regola, anche in caso di separazione legale, considerata – oltre alla pregressa esistenza di un rapporto di coniugio nei suoi aspetti spirituali e materiali e alla eventuale esistenza di figli – la non definitività di tale status e la possibile ripresa della comunione familiare. Ne consegue, ulteriormente, sul piano logico, che: a) il danneggiante, per escludere in toto il suo obbligo risarcitorio, deve dimostrare che la separazione (legale o di fatto, eventualmente insieme ad altre circostanze di fatto) ha, nel caso di specie, sciolto del tutto il legame affettivo tra i coniugi; b) in mancanza di quest'ultima prova positiva, poiché la separazione (specie se di mero fatto) può avere le più varie motiva-zioni e modalità di incidenza sul rapporto tra i coniugi e non determina necessariamente e in ogni caso la dissoluzione del legame affettivo tra loro, in caso di separazione il giudice dovrà sempre valutare, sulla base di tutti gli elementi istruttori disponibili, come essa (che sia legale o che sia di mero fatto) abbia concretamente inciso sull'intensità di detto legame, al fine di plasmare specificamente il quantum risarcitorio, peraltro senza escluderlo del tutto solo perché i coniugi erano in uno stato di separazione di fatto o legale; c) l'esclusione in toto di risarcimento è attuabile soltanto qualora vi siano elementi - anche solo presuntivi - sufficienti per ritenere che la separazione, per le ragioni e le modalità in cui essa si è concretizzata, abbia soppresso ogni vincolo affettivo tra i coniugi. È, quindi, nel contesto della valutazione della prova dell'insussistenza dell'ordinario legame affettivo tra coniugi (prova, di regola, incombente sul danneggiante) che assume rilievo l'eventuale deduzione e dimostrazione della circostanza che i coniugi stessi erano separati, legalmente o di fatto: ciò fermo restando che la mera separazione, soprattutto se solo di fatto, non può ritenersi, di per sé, sufficiente a dimostrare l'insussistenza, in assoluto, di un legame affettivo, ben potendo tale legame permanere ugualmente, specie in caso di matrimonio di lunga durata, di esistenza di figli e di separazione recente e non irreversibile (tutte circostanze pacificamente ricorrenti nella specie e non considerate dalla Corte d'appello). 5. La sentenza impugnata non può ritenersi conforme a tali principi di diritto. 5.1 La corte territoriale ha ritenuto insufficienti le allegazioni portate dall'attore in ordine al legame affettivo con la moglie deceduta ai fini del suo diritto al risarcimento, e ha pure rite-nuto che l'attore non avesse fornito adeguata prova del legame. Ha rilevato, cioè, in primo luogo, un difetto della domanda sul piano assertivo, prima ancora che una lacuna sul piano asseverativo a carico dell'attore. Tuttavia, per quanto sin qui chiarito, l'allegazione del rapporto di coniugio era di per sé sufficiente a sostegno della originaria domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto coniugale, salva la valutazione dell'effettività e dell'intensità del legame affettivo tra i coniugi, questione rilevante, però, solo sotto il profilo asseverativo (in particolare, ai fini del quantum del risarcimento): dunque, il difetto assertivo affermato dalla corte territoriale, in realtà, non ricorreva o, quantomeno, non ricorreva in relazione all'atto introduttivo del giudizio. 5.2 Inoltre, sempre per quanto sopra già affermato, l'onere della prova dell'insussistenza, in assoluto, di un concreto persi-stente legame affettivo tra i coniugi (così come quella di un legame attenuato, a causa della separazione di fatto, o per altre ragioni) spettava al danneggiante e non certo al danneggiato (che non ne avrebbe avuto interesse); e il risarcimento non poteva essere del tutto escluso, in radice, solo perché era stata provata una separazione di fatto tra i coniugi. Sotto tale profilo, si sarebbe dovuto senz'altro considerare la durata del matrimonio, quella della separazione e l'esistenza di figli della coppia: tutte circostanze decisive, certamente emergenti dall'istruttoria, ma non prese in esame in concreto dal giudice di appello, il quale, in ultima analisi, si è limitato a ritenere assorbente il difetto di allegazione, nel quale è stato in pratica fatto rientrare il preteso difetto di prova. In tal modo, però, la corte territoriale ha del tutto omesso di valutare gli elementi di prova comunque emergenti dall'istruttoria. Anche quella relativa al difetto di idonea attività asseverativa, posta a carico dell'attore, risulta, pertanto, affermazione che non può ritenersi pienamente conforme ai principi di diritto applicabili nella materia. 5.3 È infine da aggiungere che, effettivamente, lo stesso motivo di appello dell'ente, che è stato accolto nel giudizio di secondo grado, non poteva dirsi nella sua sostanza giuridica e letterale - anche laddove complessivamente valutata - diretto specificamente a sostenere l'inesistenza in assoluto del legame affettivo tra i coniugi e del conseguente danno attoreo per la perdita del relativo rapporto, già riconosciuto nella sentenza di primo grado, apparendo esso, invece, unicamente diretto a contestare il quantum del risarcimento, che si assumeva essere stato liquidato dal giudice di primo grado in misura eccessiva in considerazione delle circostanze di fatto rilevanti ed emergenti dell'istruttoria e, in ispecie, dell'incidenza della separazione di fatto sull'intensità del legame in questione. 5.4 La Corte d'appello, allora, in tale complessiva situazione, avrebbe ben potuto, rectius dovuto, procedere alla piena riva-lutazione delle circostanze di fatto emerse dall'istruttoria, al fine di determinare la liquidazione equitativa del danno in modo più corretto, non potendo invece denegare il risarcimento in toto, non sussistendo un assoluto difetto di allegazione e prova del danno stesso da parte dell'attore. Alla effettiva concreta valutazione delle circostanze di fatto emergenti dall'istruttoria in proposito, il giudice di merito dovrà, pertanto, dedicarsi in sede di rinvio alla luce dei principi dettati da questa Suprema Corte ai fini della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26300 del 29/09/2021 ; Sez. 3, Ordinanza n. 37009 del 16/12/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 5948 del 28/02/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 25213 del 19/09/2024) e qui specificamente precisati. 6. Il ricorso va quindi accolto per quanto di ragione e la sentenza cassata in relazione, con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa sezione e diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Per la natura della causa petendi, va d'ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità dei ricorrenti e della vittima dell'evento dannoso, ai sensi dell' articolo 52 d. lgs. n. 196/2003 . P.Q.M. accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in relazione, con rinvio, anche per le spese del giudizio alla Corte d'appello di Cagliari.