Telecamere municipali poco amiche della privacy: con il reclamo dell’interessato scattano i controlli sul Comune

Prima di utilizzare la videosorveglianza urbana per sanzionare il dipendente comunale, meglio regolarizzare i sistemi lato privacy. Per evitare che l’inevitabile doglianza dell’interessato si trasformi in un procedimento sanzionatorio a carico dello stesso Comune.

Lo ha chiarito il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 628 del 23 ottobre 2025. Un dipendente municipale sanzionato dal datore di lavoro anche con l'ausilio delle telecamere ha presentato con successo un reclamo al Garante che ha avviato una complessa istruttoria. Il provvedimento adottato dall'Autorità di controllo offre una sintesi esemplare di tutto ciò che può andare storto quando la videosorveglianza urbana viene gestita come una sorta di strumento al servizio di ogni esigenza dell'ente. Sicurezza urbana, controlli sul personale, indagini sulla malattia, tutela ambientale, lettura targhe. Il Collegio, con una ricostruzione analitica, scompone la vicenda in due blocchi autonomi di illiceità. L' impianto sulla pubblica via e l'uso in ambito lavorativo e ne trae conseguenze sanzionatorie distinte, per un totale di 15.000 euro, oltre alla pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione. Sul piano della base giuridica il Garante ricorda anzitutto che il trattamento di dati mediante telecamere da parte dei comuni è ammissibile solo se ancorato a fonti normative precise, ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. c) ed e), e 6, par. 3, del Regolamento, nonché dell'articolo 2-ter del codice. Il Comune aveva rivendicato un ventaglio di finalità come sicurezza urbana, tutela del patrimonio, sicurezza stradale, tutela ambientale, attività di polizia giudiziaria, richiamando, tra l'altro, l' articolo 5 D.Lgs. 51/2018 e l'articolo 6, par. 1, lett. e), GDPR . Il Collegio, però, rileva che il patto per l'attuazione della sicurezza urbana con la Prefettura è successivo all'installazione di parte delle telecamere e, soprattutto, non individua affatto in modo puntuale le aree da sottoporre a ripresa, limitandosi a formule generiche come incroci stradali, piazze e aree pubbliche, parchi pubblici e immobili, plessi scolastici e istituzionali. Da ciò discende a parere dell'estensore del severo provvedimento l'impossibilità di ricondurre le telecamere installate dopo la stipula del patto al quadro di settore delineato dal d.l. 14/2017 . In questo passaggio, pur nell'autorevolezza della ricostruzione del provvedimento, non può non registrarsi un nodo interpretativo che meriterebbe ulteriori approfondimenti. L'idea che, in assenza del patto, il comune sia radicalmente impossibilitato a installare telecamere per finalità di sicurezza urbana sembra in parte elidere la portata del d.l. 11/2009, che all'articolo 6 non subordina in modo espresso e tassativo la videosorveglianza a tale strumento pattizio. Si tratta di una lettura rigorosa, certo, ma che potrebbe comprimere margini operativi riconosciuti alle amministrazioni in interventi immediati e non differibili. Non meno netta e determinata è la presa di posizione sul richiamo, spesso abusato, alla finalità di polizia giudiziaria. Il Garante precisa che la prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati non può legittimare ex ante l'installazione di telecamere sulla pubblica via, se non nell'ambito di specifiche attività d'indagine svolte dalla polizia locale “per conto, alle dipendenze e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria”. Solo in un momento successivo, nel caso in cui immagini lecitamente raccolte per finalità di sicurezza urbana assumano rilievo probatorio, queste possono entrare nel circuito penale. Diversamente, la funzione di P.G. diventa un'etichetta posticcia per coprire trattamenti che restano pienamente soggetti al regolamento. La scelta interpretativa è chiara. Resta tuttavia un profilo di perplessità, ben noto agli operatori. La polizia giudiziaria può attivarsi anche d'iniziativa nei casi consentiti dalla legge, e la ricostruzione che subordina ogni ripresa avente potenziale valenza penale a una previa direttiva della Procura sembra tradurre un'impostazione più restrittiva di quella che emerge dal codice di rito. Particolarmente significativa è anche la parte dedicata alla presunta tutela ambientale e polizia amministrativa . Il Garante ribadisce che tale finalità non può essere perseguita con le stesse telecamere grandangolari destinate alla sicurezza urbana, ma richiede, nella logica delle FAQ del 3 dicembre 2020, l'uso mirato di fototrappole in specifiche e circoscritte aree caratterizzate da effettivo rischio di abbandono di rifiuti, con angolo di visuale limitato e adeguata cartellonistica. L'idea di una videosorveglianza generalizzata, capace di assorbire indistintamente tutte le esigenze dell'ente, viene quindi respinta come incompatibile con i principi di liceità e minimizzazione. Tuttavia, dal 9 agosto 2025, con l'entrata in vigore del d.l. 116/2025 , la distinzione tra dispositivi sembra fisiologicamente attenuata. Tutte le telecamere , se adeguatamente regolamentate, possono concorrere a finalità ibride di sicurezza urbana, stradale e ambientale. La perdurante rigidità del requisito dell'angolo ristretto potrebbe dunque non riflettere pienamente l'aggiornamento normativo, pur senza incidere sulla necessità di una disciplina garantista e proporzionata. Il provvedimento interviene anche sul tema degli apparati dotati di lettura automatica delle targhe, utilizzati dal comune per la tutela della sicurezza stradale e il controllo della circolazione dei veicoli. L'Autorità sottolinea che l'ente non ha dimostrato né l'omologazione degli strumenti ai fini della revisione e dell'assicurazione obbligatoria, né un impiego residuale come mero ausilio agli agenti presenti sul posto, con contestazione immediata o differita adeguatamente motivata. Ne deriva l'assenza di una base giuridica idonea anche per questo segmento di trattamento. Sul versante della trasparenza , la censura è altrettanto severa. I cartelli di avvertimento, recanti la formula area videosorvegliata e l'icona della telecamera, indicano un generico riferimento a fini di sicurezza, non identificano correttamente il titolare, non menzionano i diritti degli interessati, non indicano il periodo di conservazione e non rinviano a un'informativa estesa. Il meccanismo dell'informativa stratificata viene di fatto neutralizzato. Il tentativo di valorizzare il locale regolamento della videosorveglianza  pubblicato sul sito come informativa di secondo livello viene respinto senza mezzi termini. Un regolamento interno , afferma il Garante, non può, in ogni caso, considerarsi un'informativa resa ai sensi degli articolo 12 e 13 GDPR , trattandosi di un documento redatto per finalità diverse. Anche su questo fronte viene quindi accertata una violazione del principio di “liceità, correttezza e trasparenza”. Di particolare interesse, anche in chiave lavoristica, è la parte dedicata alla valutazione di impatto . Il Collegio ricorda che la sorveglianza sistematica su larga scala di zone accessibili al pubblico impone ex lege la redazione della DPIA ai sensi dell'articolo 35, par. 3, lett. c), GDPR . A ciò si aggiunge, nel caso concreto, la particolare vulnerabilità dei dipendenti , poiché una delle telecamere inquadra anche l'ingresso della casa comunale e consente un controllo sulle entrate e uscite dei lavoratori. L'ente si era limitato ad affermare che ha iniziato a redigere la valutazione di impatto, che è in fase di conclusione. Per il Garante è troppo tardi, e la violazione dell'articolo 35 è pienamente integrata. È però sul terreno dei controlli a distanza che il provvedimento assume una portata sistematica. Dalla ricostruzione in atti emerge che il comune ha incrociato i dati relativi alla rilevazione delle presenze effettuate a mezzo badge con le immagini ricavate dalle telecamere poste all'esterno della casa comunale, per contestare alla dipendente uscite non timbrate e, in esito al procedimento disciplinare, adottare un licenziamento senza preavviso. Le immagini erano state acquisite da una telecamera installata per la sicurezza urbana, che inquadrava anche l'accesso all'edificio comunale. Il Garante parla espressamente di trattamento effettuato per una finalità incompatibile rispetto a quella originaria, in violazione del principio di limitazione della finalità ex articolo 5, par. 1, lett. b), GDPR . L'Autorità nega, inoltre, che possa operare qui la schermatura dell'attività di polizia giudiziaria. Il Comune sostiene che l'accesso ai filmati avrebbe integrato una “acquisizione d'iniziativa di notizia di reato” e che la denuncia inviata ai Carabinieri costituirebbe una “comunicazione di notizia di reato ex articolo 347 c.p.p. ”. Il Collegio, valorizzando anche la decisione del Tribunale di Padova che ha disposto l'archiviazione, osserva che il procedimento penale è stato avviato non già su iniziativa della P.G., ma su atto di denuncia-querela del Sindaco . Soprattutto, rileva che l'accesso ai filmati è avvenuto “in veste di datore di lavoro”, per verificare l'adempimento degli obblighi lavorativi, e solo all'esito di tale attività si è ritenuto di presentare querela. La pretesa qualificazione in termini di attività di P.G. viene quindi disattesa, con conseguente applicazione piena delle garanzie di cui all' articolo 4 l. n. 300/1970 , richiamato dall'articolo 114 del Codice. Ancora più delicata è la parte in cui il Garante affronta le riprese effettuate dal collaboratore comunale incaricato dalla Sindaca di documentare, con un video trasmesso sullo smartphone privato del Sindaco, le uscite della dipendente durante il periodo di malattia. Qui l'Autorità parla chiaramente di attività investigativa svolta dal datore di lavoro “in maniera non conforme al principio di liceità, correttezza e trasparenza e in assenza di una base giuridica”, in violazione non solo degli articolo 5 e 6 GDPR , ma anche dell' articolo 8 l. n. 300/1970 , dell'articolo 5 della stessa legge e dell'articolo 113 del Codice. Il datore di lavoro non può organizzare indagini video su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore e, comunque, dispone di uno strumento tipico, quello delle visite fiscali, che esaurisce il perimetro dei controlli sulla genuinità dell'assenza per malattia. Non manca, infine, un richiamo al tema spesso sottovalutato dell'inutilizzabilità dei dati illecitamente trattati. Il Garante sottolinea che, una volta accertata l'illiceità a monte del trattamento tramite telecamere in assenza di base giuridica, l'articolo 2-decies del Codice impone di considerare illeciti anche i successivi trattamenti che si fondano su quelle immagini, inclusi quelli eseguiti in sede disciplinare. La catena di illiceità non può essere sanata dal successivo coinvolgimento dell'autorità giudiziaria. In chiave sanzionatoria , l'Autorità qualifica come medio il livello di gravità delle violazioni connesse alla videosorveglianza pubblica, tenendo conto della piccola dimensione del comune, dell'assenza di dati appartenenti a categorie particolari e della cooperazione offerta in istruttoria, e determina una sanzione di 5.000 euro. Molto più severo il giudizio sulla componente lavoristica, definita di gravità alta per le rilevanti ripercussioni nella sfera personale e lavorativa della reclamante e per il carattere invasivo dei controlli, anche fuori dall'orario di lavoro. Qui la sanzione sale a 10.000 euro. In entrambi i casi si dispone la pubblicazione sul sito del Garante, proprio in ragione della natura pervasiva dei trattamenti e della vulnerabilità dei soggetti coinvolti. Nel complesso, il provvedimento conferma una linea ormai chiara dell'Autorità. La videosorveglianza urbana non è un grande contenitore neutro di immagini da riutilizzare ogni volta che l'amministrazione ritenga utile guardare. E' un trattamento ad alta intrusività, che richiede basi giuridiche puntuali, informative effettive, DPIA preventiva e una rigida separazione rispetto ai controlli sul personale, soggetti alla disciplina speciale dello Statuto dei lavoratori . Chi continua a confondere sicurezza urbana, potestà datoriale e poteri di polizia rischia non solo la sanzione economica, ma anche l'inutilizzabilità dei dati raccolti e la compromissione dei procedimenti disciplinari che su quei dati si fondano.