Con l’approvazione della Camera dei deputati, avvenuta lo scorso 25 novembre, si è concluso l’ iter parlamentare che ha introdotto il reato di femminicidio (articolo 577 bis c.p.).
La genesi della riforma tra consenso politico e dubbi dottrinali Il nuovo reato (inserito nel disegno di legge A.C. 2528, già approvato dal Senato a luglio con denominazione A.S. 1433) si accompagna ad altre importanti novità concernenti il contrasto della violenza contro le donne e per la tutela delle vittime. La gestazione della riforma è stata, come noto, accompagnata da significative perplessità, espresse soprattutto da giuristi e giuriste (ricordiamo la lettera di settanta professoresse, ricercatrici e studiose penaliste) di provenienza accademica. Come in altri passaggi importanti nell'evoluzione del diritto penale, la ponderazione dei pregi e difetti della riforma risulta, effettivamente, tutt'altro che agevole. Giunge tuttavia un momento, nelle scelte di politica del diritto, in cui occorre esporsi e assumere una posizione , lasciandosi guidare da preminenti considerazioni di carattere valoriale: anche a costo di accettare, nel testo normativo, qualche eccesso simbolico-espressivo. E chiedendosi innanzitutto: come ignorare l'orientamento unanime del Parlamento, massima espressione del principio democratico? E poi: quale sarebbe, politicamente, l'alternativa realistica tramite cui rispondere ad un problema avvertito come prioritario dalla comunità generale? La riforma appare dunque, tutto sommato, opportuna; così come lo fu, nei primi anni Ottanta, l'introduzione dell'articolo 416-bis c.p. concernente l'associazione di stampo mafioso. Anche all'epoca era avvertita l'esigenza di una presa di posizione forte sul piano etico e politico, volta a stigmatizzare condotte criminali che, in quanto ambiguamente collegate ad una diffusa subcultura, rischiavano di essere molto sottovalutate. Con riferimento alla lotta alla mafia, possiamo certo discutere, con la distaccata raffinatezza dell'oggi, se il reato dell'416-bis c.p. estenda effettivamente l'area di rilevanza penale e semplifichi l'accertamento della responsabilità. Sul piano tecnico-giuridico, si potrebbe anche rispondere no: bastava esplorare fino in fondo le potenzialità del reato di associazione per delinquere comune. Ma come sostenere storicamente un simile giudizio? È a tutti evidente: l'articolo 416 bis c.p. (e la legislazione ad essa collegata), quand'anche giuridicamente “inutile”, ha cambiato tutto, svolgendo un ruolo decisivo nella lotta alla mafia e diventando addirittura un modello strategico vincente a livello mondiale. Una dinamica analoga sembra riproporsi nel caso della riforma sul femminicidio. Essa trae impulso da una emergenza criminale reale, costantemente evidenziata a livello mediatico. Di qui, come si diceva, l'esigenza di una risposta valoriale forte. Vero ciò, ed avendo presente -in tutta la sua problematicità- la natura fortemente simbolica e, come si dirà subito, poco determinata della nuova fattispecie incriminatrice, occorre collocare il nuovo reato all'interno di un più ampio e preoccupante processo evolutivo del diritto penale. È un processo caratterizzato da una progressiva divaricazione tra le due tradizionali funzioni della norma incriminatrice: la funzione che definisce e comunica ai cittadini le regole di condotta sanzionate penalmente e la funzione che indica ai giudici (ma anche ai pubblici ministeri e alle forze di polizia) le regole di giudizio , cioè i presupposti che legittimano l'esercizio del potere punitivo. Per lungo tempo questa duplice funzione è stata tenuta insieme attraverso la “fattispecie incriminatrice”, vero capolavoro dell'ingegneria legislativa. La fattispecie è una forma espressiva capace di comunicare, con lo stesso enunciato, sia regole di condotta per i cittadini che regole di giudizio per i giudici. Tale forma ha garantito a lungo un equilibrio mirabile, la cui crisi, tuttavia, è sotto gli occhi di tutti. Da tempo si assiste ormai a una crescente separazione tra le due funzioni: le nuove fattispecie incriminatrici tendono ad assumere uno stile narrativo fortemente simbolicoespressivo , volto a rendere manifesto il disvalore sociale del fatto. E ciò va, inevitabilmente, a discapito della capacità di realizzare anche l'altra funzione, cioè quella di porre rigorose regole di giudizio per chi deve esercitare il potere di punire. È esattamente questo il punto critico che la riforma solleva. Una norma incriminatrice “espressionista” Il nuovo articolo 577 bis c.p. prevede che sia punito con l'ergastolo “ Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali ”. Espresso a tinte così forti l'ingiusto, non sfugge la conseguente difficoltà di mettere a fuoco in cosa consistano esattamente comportamenti quali il controllo-possesso-dominio “di una donna in quanto donna”, o quelli costrittivi delle “sue libertà individuali” genericamente intese. Se ne parlerà a lungo nel tempo a venire. Preme qui condividere, a riforma appena approvata, alcune brevi considerazioni. La nuova fattispecie come riscrittura stilisticamente innovativa di una storia tristemente nota Come già anticipato, il testo del nuovo articolo 577 bis è il prodotto di una scelta stilistica che vuole esaltare espressivamente l'ingiusto . Scelta adottata anche a costo di riscrivere, con prosa diversa, ciò che già aveva rilevanza penale e che già era sanzionato con l'ergastolo. Inforcando gli occhiali del giurista, è infatti agevole constatare che l' articolo 577, comma 1, n. 1 c.p. già prevedesse (e prevede) la pena dell'ergastolo per l'omicidio commesso dal coniuge – anche legalmente separato – o dalla persona stabilmente convivente con la vittima, o comunque legata ad essa da una relazione affettiva. La nuova fattispecie di femminicidio, dunque, non innova radicalmente sul piano della rilevanza penale della sanzione: offre piuttosto un diverso modo di rappresentare la realtà criminosa . È una diversa “narrazione normativa”, analoga alle molteplici versioni letterarie di un medesimo libretto operistico o al remake di un classico la cui cifra stilistica non è più in linea con la sensibilità contemporanea. Ciò che cambia, nell' articolo 577 bis c.p. , è la forza semiotica della norma penale, ora redatta con stile narrativo diretto a raccontare e stigmatizzare con una nuova cifra comunicativa un gravissimo problema criminale. Il prezzo da pagare per questo “ remake letterario” è tuttavia, come si diceva, abbastanza alto. Se dal piano della comunicazione mediatica si passa, infatti, a quello applicativo, la descrizione contenuta nel nuovo articolo 577-bis c.p. non appare molto capace di vincolare il ragionamento del giudice. Profili soggettivi e oggettivi nella struttura del fatto vietato Proponiamo qui una riflessione interpretativa, scaturente proprio dall'analisi estetico-letteraria della nuova fattispecie. Lo stile adottato è infatti davvero inconsueto: il fatto vietato non viene descritto mediante una rappresentazione diretta del comportamento vietato (come in tantissimi reati: furto, rapina, violenza sessuale etc.), ma piuttosto ricorrendo ad una scelta narrativa che collega la causazione dell'evento ad un “quando”. Al “quando” fa subito seguito un “come”. Si dice: “ quando il fatto è commesso come atto d'odio […] o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna […]” etc. Non sfugge l'ambiguità di tale opzione stilistica: ci si può chiedere, infatti, se il “come” apra una finestra all'interno della psiche dell'agente (descrivendone la finalità, il proposito, il movente) ovvero semplicemente congiunga quanto detto ad un seguito del racconto in cui chi guarda le cose è sempre il legislatore-narratore. Insomma: frasi del tipo “ come atto d'odio ” etc. descrivono lo stato mentale dell'agente oppure la dinamica comportamentale oggettiva, osservata dal legislatore come “narratore esterno”? Proviamo a dirlo con altre parole. Una prima possibile lettura sottolinea i profili psicologici e soggettivi dell'agente femminicida, mettendo a fuoco, attraverso la frase introdotta dal “come”, il dolo e il movente del “personaggio”: l'autore del reato intende esercitare dominio e annientamento sull'identità della vittima; il femminicidio è quindi l'esito di una volontà di sopraffazione, spesso maturata in rapporti segnati da controllo, possesso, umiliazione. Immaginiamo -sia detto per incidens - le difficoltà di provare simili stati mentali, come pure il ginepraio di questioni in caso di pluralità di moventi e/o di errore dell'agente. Una seconda lettura privilegia invece il piano oggettivo e socio-giuridico, dove il femminicidio è un fenomeno prima ancora che un'intenzione individuale. In questo caso il “come” non indica il volere dell'autore, ma la qualificazione operata dal legislatore che narra: anche se l'autore non ha formulato coscientemente la volontà di dominare, il reato è configurato come un atto di sopraffazione perché risponde a un pattern strutturale di violenza contro le donne. Qui il legislatore non fa psicologia, ma sociologia normativa. La questione dell'uguaglianza Al di là di tali opzioni interpretative, che la prassi si occuperà di verificare, resta ovviamente aperto il tema – più volte sollevato – della possibile tensione con l' articolo 3 Cost. : la riforma introduce difatti un trattamento penalistico differenziato con riferimento al sesso biologico della vittima. In proposito, è opportuno ricordare che il nostro ordinamento conosce già fattispecie che presuppongono, per la loro stessa struttura, un soggetto attivo o passivo connotato dal genere: si pensi all'infanticidio in condizioni di abbandono morale e materiale ( articolo 578 c.p. ), che prevede un trattamento attenuato per la madre, trattamento giustificato dal particolare stato emotivo che investe la donna in connessione col parto. È un riferimento da tenere presente, in quanto mostra una discriminazione in bonam partem che, opportunamente, si collega non tanto al sesso del soggetto attivo, quanto alla struttura del reato, al disvalore della condotta e alla colpevolezza di chi compie l'azione infanticida: è solo la presenza dello stato emotivo connesso al parto che giustifica il trattamento attenuato. Tale stato emotivo non può che riferirsi alla partoriente: il trattamento di favore non riguarda insomma la donna in quanto tale, ma la donna in quanto partoriente. Nel femminicidio, la centralità della vittima “donna” costituisce, nell'immediato, l'espressione di una specifica finalità di tutela. La donna va intesa in senso biologico e benché tale nozione traballi in molti altri luoghi del sistema giuridico (ove l'identità sessuale è oggetto di un dibattito assai complesso), questo dato di fatto non può e -direinon deve essere messo oggi in discussione con riferimento al femminicidio. Tuttavia, non si può escludere che la fattispecie possa evolvere , sia in sede legislativa sia, entro minimi limiti, in sede interpretativa. Così come il 416-bis, ha ampliato progressivamente il proprio raggio operativo, risultando applicabile anche fuori dal contesto geografico e criminologico delle tradizionali associazioni mafiose, ponendo in evidenza l'importanza del “metodo” mafioso più che di specifici contesti criminali, è immaginabile che anche norma sul femminicidio possa diventare in futuro un paradigma di carattere generale ? Possa estendersi, cioè, a situazioni accomunate dagli stessi presupposti di abuso e discriminazione: indipendentemente dal sesso biologico della vittima? Dalla donna “come donna” alla donna come paradigma universale dell'umano L'odierna emergenza femminicidio riguarda certamente le donne, e verso la tutela delle donne, intese in senso biologico, si è mosso opportunamente il legislatore penale con l'introduzione del nuovo reato e della normativa di contorno. Questo è oggi il problema prioritario, questa la soluzione. Vero ciò, non si può escludere che in un futuro più o meno prossimo si possa completare questa scelta arrivando a rimodellare la tutela, così da includere nella stessa tutte le persone che si trovino nelle medesime condizioni di vulnerabilità o di esposizione alla violenza discriminatoria . L' articolo 575 c.p. , punendo l'omicidio, continua a riferirsi alla morte di un “uomo”, pur essendo da sempre interpretato come comprensivo di uomini e donne. Ci si può chiedere se sia immaginabile un futuro in cui il riferimento alla “donna” possa intendersi come comprensivo di ogni individuo vittima del paradigma discriminatorio che la norma sul femminicidio intende oggi reprimere.