Rideterminazione del credito: gli interessi decorrono dalla sentenza

In caso di rideterminazione dell'entità di un credito, gli interessi decorrono dal momento in cui la sentenza diventa esecutiva. Il nuovo importo accertato dal giudice fa scattare l'obbligo di pagamento, rendendo il credito esigibile e producendo gli interessi a partire da tale momento.

Quando un titolo esecutivo giudiziale ridetermina (in diminuzione) il credito già azionato in via monitoria, gli interessi maturano soltanto dalla data della pronuncia che ha fissato l’importo dovuto . La Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha infatti affermato che, «in caso di revoca del decreto ingiuntivo in ragione della riduzione della pretesa creditoria azionata in via monitoria, in difetto di elementi su di una diversa epoca di conseguimento della liquidità, gli interessi sulla somma così determinata decorrono dalla data della pronuncia, tale essendo il momento in cui il credito diviene esigibile ». La Suprema Corte ha rilevato che la sentenza impugnata ha errato sia nel ritenere irrilevante l’inesigibilità del credito, sia nell’individuare il “ dies a quo ” degli interessi. In particolare, la Corte d’Appello di Brescia, a seguito del parziale accoglimento dell’opposizione proposta da un Fallimento contro il decreto ingiuntivo, aveva fissato la decorrenza degli interessi dalla notifica dell’atto di opposizione, invece che dalla pubblicazione della sentenza di parziale accoglimento . Pertanto, quando in sede di opposizione ex articolo 645 c.p.c. il giudice riduce la pretesa creditoria e revoca il decreto ingiuntivo originariamente emesso, gli interessi decorrono dalla pronuncia che accerta il credito nell’ an e nel quantum : solo da questo momento il credito è da considerarsi liquido ed esigibile.

Presidente De Stefano – Relatore Guizzi Fatti di causa 1. CREMONA FIERE Spa ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 996/23, del 12 giugno 2023, della Corte d'Appello di Brescia, che - accogliendo il gravame esperito, in via di principalità, dal FALLIMENTO M.V. COSTRUZIONI GENERALI Spa (d'ora in poi, Fallimento M.V. ), avverso la sentenza n. 196/18, del 14 marzo 2019, del Tribunale di Cremona, respingendo, invece, quello incidentale dell'odierna ricorrente - ha così statuito. Essa ha confermato la dichiarazione di nullità dell'atto di precetto, già oggetto di opposizione ex articolo 615 cod. proc. civ. da parte di CREMONA FIERE, là dove quantificava nell'importo di Euro 445.848,85 gli interessi legali da essa dovuti, in favore del Fallimento M.V., in forza del titolo giudiziale da quest'ultima azionato in executivis e costituito da sentenza di parziale accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo, conseguito dal predetto Fallimento M.V., fissando, però, la decorrenza degli interessi - nella misura di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - dalla notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e non già dalla pubblicazione della sentenza che l'aveva parzialmente accolta. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di essersi opposta - ritenendo errato, per quanto qui ancora di rilievo, il conteggio degli interessi - all'esecuzione intrapresa dal Fallimento M.V., sulla base della sentenza n. 599 del 2015, del 20 ottobre 2015, del Tribunale di Cremona (integralmente confermata in appello), che aveva accolto solo parzialmente l'opposizione ex articolo 645 cod. proc. civ. proposta da essa CREMONA FIERE avverso un provvedimento monitorio conseguito dal Fallimento M.V., in relazione ad un credito derivante da un contratto di appalto di opera pubblica. Nella pendenza del giudizio ex articolo 615 cod. proc. civ. le parti concordavano il pagamento - poi avvenuto - di Euro 500.000,00, quale acconto sulla somma capitale in attesa della pronuncia sulla effettiva debenza degli interessi. Questa interveniva, all'esito della fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione, nel senso che gli interessi - da liquidarsi a norma del D.Lgs. n. 231 del 2002 - dovessero calcolarsi a far tempo dalla data della pubblicazione della sentenza costituente il titolo esecutivo azionato, ovvero a decorrere dal 20 ottobre 2015, e ciò perché il credito, azionato in via monitoria, era inesigibile all'atto del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Esperito gravame, in via principale, dal creditore opposto, Fallimento M.V., per sostenere che la decorrenza degli interessi dovesse coincidere con il giorno - 29 giugno 2006 - della costituzione in mora del debitore, il giudice d'appello lo accoglieva (rigettando quello incidentale di CREMONA FIERE), individuando, tuttavia, il dies a quo del decorso degli interessi in quello della notificazione, da parte della debitrice, dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. A tale conclusione il giudice di seconde cure perveniva sul rilievo che CREMONA FIERE aveva chiesto la revoca del provvedimento monitorio affermando di nulla dovere, sicché dal momento della notificazione della citazione ex articolo 645 cod. proc. civ. era ben chiara la volontà di non adempiere. Veniva ravvisata un'ipotesi di mora ex re , decorrente - ai sensi dell' articolo 1219, comma 1, n. 2), cod. civ. - o dal giorno in cui il debitore ha manifestato per iscritto, in modo inequivoco, la sua volontà di non volere eseguire l'intera prestazione (né di fare offerta, anche non formale, della prestazione dovuta), ritenendosi irrilevante che il credito, oltre che illiquido, non fosse a quella data ancora esigibile . 3. Avverso la sentenza della Corte bresciana ha proposto ricorso per cassazione CREMONA FIERE, sulla base - come detto - di quattro motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia - ex articolo 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli articolo 112,113,115,116 e 132 cod. proc. civ. , anche con riferimento all' articolo 12 disp. att. cod. civ. e agli articolo 1362 e 1372 cod. civ. , nonché violazione dei canoni di ragionevolezza nell'interpretazione della sentenza n. 599/2015 del Tribunale di Cremona. Si censura la decisione impugnata là dove ha affermato - sul presupposto che il titolo esecutivo, costituto dalla sentenza n. 599 del 2015, contenesse un chiaro riferimento solo ed esclusivamente alla misura degli interessi , ma non anche alla loro decorrenza - che tale decorrenza potesse trarsi dall'interpretazione della sentenza tenuto conto anche della parte motiva . In particolare, emergendo dalla motivazione che l'allora opponente a decreto ingiuntivo avesse chiesto la revoca del provvedimento monitorio affermando di nulla dovere , ricorrerebbe l'ipotesi della manifestazione inequivoca della volontà di non adempiere, con conseguente mora ex re , ai sensi dell' articolo 1219 cod. civ. , decorrente, appunto, dalla notificazione dell'atto di citazione in opposizione ex articolo 645 cod. proc. civ. Sostiene la ricorrente che la Corte bresciana non avrebbe rettamente interpretato il titolo esecutivo, diversamente dal giudice di prime cure, il quale aveva fatto corretto uso degli strumenti interpretativi a sua disposizione e, muovendo dagli elementi sostanziali e testuali emergenti dalla presupposta sentenza del Tribunale di Cremona (sentenza n. 599/2015), aveva individuato il momento di decorrenza degli interessi nella data di pubblicazione della sentenza . Il giudice d'appello, infatti, avrebbe compiuto un'attività ermeneutica sicuramente extra-testuale, in modo inammissibile , avendo attribuito alla decisione ormai definitiva un contenuto ed un significato che non aveva , disattendendo le conclusioni del primo giudice reputando irrilevante che il credito, oltre che illiquido , non fosse, alla data di notificazione dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, ancora esigibile . Sostiene la ricorrente che la circostanza della illiquidità e della inesigibilità del credito, assolutamente decisiva ai fini della corretta interpretazione della fattispecie e della corretta individuazione del dies a quo, è stata svuotata di significato dal Giudice del Gravame il quale, senza motivazione alcuna, l'ha ritenuta irrilevante individuando un diverso ed errato momento di decorrenza del termine . 3.2. Il secondo motivo denuncia - ex articolo 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli articolo 112,113,115,116 e 132 cod. proc. civ. anche con riferimento all' articolo 12 disp. att. cod. civ. e agli articolo 1362 e 1372 cod. civ. , nonché violazione ed erronea applicazione dell' articolo 1219 cod. civ. e, ancora, violazione dei canoni di ragionevolezza nell'interpretazione della sentenza n. 599/2015 del Tribunale di Cremona. Nell'interpretare la portata del titolo esecutivo, in senso diametralmente opposto rispetto al primo giudice, la Corte bresciana avrebbe disatteso quanto stabilito da questa Corte con riferimento a identica fattispecie. Invero, essa ha affermato che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, quando ritenga quest'ultima ammissibile, è investito del potere-dovere di pronunciarsi su tutto il tema devoluto alla sua cognizione con l'opposizione medesima; il che comporta che quando, come nel caso di specie, l'ingiunto contesti la stessa debenza, il giudice di merito è tenuto a verificare non soltanto l'effettivo importo spettante al creditore ingiungente, ma anche il momento dal quale siano dovuti gli interessi ; sicché, allorché riduca la pretesa creditoria revocando il decreto ingiuntivo originariamente emesso , il riconoscimento degli interessi a decorrere dalla pronuncia è da ritenere corretto, essendo quello il momento in cui il credito è stato accertato nell'an e nel quantum (è citata Cass. Sez. 6-2, ord. 4 marzo 2020, n. 6012). Peraltro, a chiosa delle argomentazioni qui sviluppate , la ricorrente osserva che, già nel corso del giudizio di primo grado, con valore probatorio indiscutibile, era stata allegata copia della sentenza resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cremona , con riferimento ad un contezioso tra la stessa CREMONA FIERE e l'Agenzia delle Entrate, relativo proprio alla suddetta sentenza n. 599/15 del Tribunale cremonese; pronuncia, questa del giudice tributario, la quale aveva anch'essa ritenuto che gli interessi dovuti sulla somma capitale liquidata in sentenza dovessero computarsi dalla data di pubblicazione della stessa. 3.3. Il terzo motivo denuncia - ex articolo 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione ed erronea applicazione dell' articolo 1219 cod. civ. anche con riferimento agli articolo 1182,1214,1224,1282 e 1284 cod. civ. nonché con riferimento al D.Lgs. n. 231 del 2002 . Si censura la sentenza impugnata là dove afferma essere la mora ex re e, inoltre, che essa decorre, ai sensi dell' articolo 1219 cod. civ. dal giorno in cui il debitore ha manifestato per iscritto, in modo inequivoco, la sua volontà di non volere eseguire l'intera prestazione né ha fatto offerta, anche non formale, della prestazione dovuta, a nulla, quindi, rilevando che il credito, oltre che illiquido, non fosse a quella data ancora esigibile . Si reputa, infatti, tale affermazione frutto di un grave errore interpretativo e del travisamento dell' articolo 1219 cod. civ. e dei principi, costantemente elaborati e ribaditi dalla Suprema Corte di Cassazione . Difatti, la nozione di obbligazione portabile, di cui all' articolo 1182, terzo comma, cod. civ. , rileva, secondo la ricorrente, anche ai fini del prodursi della mora ex re ai sensi dell' articolo 1219 secondo comma, n. 3 cod. civ. , che esclude la necessità di costituzione in mora quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore ; in altri termini, questa Corte - si assume - nega che la mora ex re si verifichi anche per le obbligazioni pecuniarie illiquide . 3.4. Il quarto motivo denuncia - ex articolo 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell' articolo 91 cod. proc. civ. e dell'articolo 92 cod. proc. civ., nonché errata applicazione del principio della soccombenza, oltre a irragionevolezza e violazione e falsa applicazione dell' articolo 24 Cost. Si censura la sentenza impugnata per aver posto le spese di lite a carico di essa CREMONA FIERE secondo il criterio della soccombenza, pur avendo confermato la dichiarazione di nullità dell'atto di precetto limitatamente alla parte che quantifica gli interessi legali nell'importo di Euro 445.848,85 . La Corte bresciana, dunque, postulando (erroneamente) l'integrale soccombenza della debitrice opponente , ha condannato la stessa alla refusione delle spese di lite pur avendo confermato la dichiarazione di nullità dell'atto di precetto opposto . In sostanza, sebbene sussistesse un'ipotesi di accoglimento parziale, il giudice d'appello ha condannato essa CREMONA FIERE al pagamento delle spese di lite in ragione del rilevante divario tra petitum e decisum , disattendendo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno escluso che un simile caso possa ricondursi a quello di soccombenza reciproca (è citata Cass. Sez. Un. sent. 31 ottobre 2022, n. 32061 ). Nella specie, addirittura, la parte parzialmente vittoriosa è stata condannata al pagamento integrale delle spese di lite. 4. Ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, il Fallimento MV, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell' articolo 380-bis 1 cod. proc. civ. 6. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 7. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. Ragioni della decisione 8. Il ricorso va accolto, nei limiti di seguito precisati. 8.1. Il primo motivo, che - nella sostanza - assume la sussistenza di un vizio motivazionale, non è fondato. 8.1.1. La motivazione in forza della quale la Corte bresciana ha ritenuto di poter interpretare il titolo esecutivo, in punto decorrenza degli interessi, si colloca - a prescindere dalla sua correttezza (tema posto in discussione, in particolare, con il terzo motivo di ricorso) - al di sopra del minimo costituzionale (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053 , Rv. 629830-01, nonché, ex multis , Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828 , Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502 , Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248 , Rv. 658088-01). Al riguardo, infatti, va rammentato che, ai sensi dell' articolo 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - nel testo novellato dall'articolo 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile ratione temporis al presente giudizio) - il difetto di motivazione è, ormai, ipotizzabile solo nel caso in cui la parte motiva della sentenza risulti meramente apparente , evenienza configurabile, oltre che nell'ipotesi di carenza grafica della stessa, quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento ( Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232 , Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01; Cass. Sez. 6-1, ord. 1 marzo 2022, n. 6758 , Rv. 664061-01), o perché affetta da irriducibile contraddittorietà (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940 , Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da affermazioni inconciliabili (Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01; Cass. Sez. 1, ord. 28 gennaio 2025, n. 1986 , Rv. 673839-01)), mentre resta irrilevante il semplice difetto di sufficienza della motivazione ( Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721 , Rv. 650018-01; Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090 , Rv. 664120-01), rispondendo tale scelta del legislatore ad una ratio ben precisa, e ciò in quanto tale tipo di vizio conferiva a questa Corte un potere assoluto su qualunque decisione di merito, attesa l'insuperabile indeterminatezza della nozione di motivazione insufficiente, con il conseguente incremento del rischio di randomizzazione del giudizio (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 5 marzo 2024, n. 5792 , al par. 10.9.). 8.2. Anche il secondo motivo - che censura l'interpretazione del titolo esecutivo per violazione dei principi dell'ermeneutica contrattuale - non è fondato. 8.2.1. Deve, infatti, ribadirsi che nell'interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali, si deve fare applicazione, in via analogica, dei canoni ermeneutici prescritti dagli articolo 12 e seguenti disp. prel. cod. civ., in ragione dell'assimilabilità per natura ed effetti agli atti normativi, secondo l'esegesi delle norme (e non già degli atti e dei negozi giuridici) , e ciò in quanto dotati di vis imperativa e indisponibilità per le parti; ne consegue che la predetta interpretazione si risolve nella ricerca del significato oggettivo della regola o del comando di cui il provvedimento è portatore ( Cass. Sez. Un., sent. 9 maggio 2008, n. 11501 , Rv. 603167-01; si veda anche Cass. Sez. 2, sent. 21 febbraio 2014, n. 4205 , Rv. 629624-01). Tale principio è stato, viepiù, ribadito con riferimento all'interpretazione del giudicato, giacché esso va assimilato agli elementi normativi , cosicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi ( Cass. Sez. Un., sent. 28 novembre 2007, n. 24664 , Rv. 600071-01; Cass. Sez. 1, sent. 5 ottobre 2009, n. 21200 , Rv. 610451-01; Cass. Sez. 2, ord. 12 giugno 2018, n. 15339 , Rv. 649081-01; Cass. Sez. 3, ord. 29 novembre 2018, n. 30838 , Rv. 651860-01), nonché in relazione all'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale ( Cass. Sez. Un., sent. 21 febbraio 2022, n. 5633 , Rv. 664034-01). 8.3. Il terzo motivo, invece, è fondato. 8.3.1. La sentenza impugnata erra tanto nell'affermare l'irrilevanza dell'inesigibilità del credito, quanto nell'individuazione del dies a quo di decorrenza degli interessi. Esclusa, nel caso di specie, la possibilità di configurare un'ipotesi di mora ex re , e ciò perché, quando il giudice dell'opposizione ex articolo 645 cod. proc. civ. riduca la pretesa creditoria revocando il decreto ingiuntivo originariamente emesso , il riconoscimento degli interessi solo a decorrere dalla pronuncia è da ritenere corretto, essendo quello il momento in cui il credito è stato accertato nell'an e nel quantum (così Cass. Sez. 6-2, ord. 4 marzo 2020, n. 6012, non massimata), per tale ragione, il credito può ritenersi liquido ed esigibile soltanto da tale momento. Né risultano ritualmente somministrati a questa Corte gli elementi per i quali la liquidità potesse per avventura riferirsi ad epoca diversa ed anteriore. 8.4. Il quarto motivo - sulle spese di lite - resta assorbito dall'accoglimento del terzo, sicché è qui precluso il rilievo che, in una opposizione all'esecuzione, il riconoscimento anche solo parziale di non spettanza del credito azionato implica, di per sé, normalmente la soccombenza del creditore opposto. 9. In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al suo terzo motivo e la sentenza impugnata cassata in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia, in diversa composizione, per la decisione sul merito e per la liquidazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità, e ciò alla stregua del seguente principio di diritto: in caso di revoca del decreto ingiuntivo in ragione della riduzione della pretesa creditoria azionata in via monitoria, in difetto di elementi su di una diversa epoca di conseguimento della liquidità, gli interessi sulla somma così determinata decorrono dalla data della pronuncia, tale essendo il momento in cui il credito diviene esigibile . P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettando il primo e il secondo e dichiarando assorbito il quarto, e cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia, in diversa composizione, per la decisione sul merito e per la liquidazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.