Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione applica l’articolo 2051 c.c. secondo l’interpretazione consolidata, affermando così la responsabilità del proprietario di un capannone industriale per il grave incidente sul lavoro verificatosi all’interno e determinato dalla mancata adozione delle opportune misure di sicurezza.
Mentre svolge “in nero” le sue mansioni all'interno di un capannone privo delle essenziali dotazioni di sicurezza , A.P. precipita da una pedana che era stata elevata a circa cinque metri da un carrello elevatore: la morte è immediata. Resta solo la disperazione della moglie e dei due figli che convengono in giudizio, oltre alla società datrice di lavoro e al suo amministratore, la comproprietaria del capannone: quest'ultima, a parere degli attori, quale custode dell'immobile, avrebbe dovuto essere condannata in solido con gli altri convenuti al ristoro dei pregiudizi derivanti dal tragico evento. Il Tribunale di Pescara accoglie la domanda dei famigliari di A.P.: la responsabilità della comproprietaria del capannone è stata affermata ex articolo 2051 c.c. per aver tollerato le precarie condizioni strutturali in cui vi si svolgeva l'attività. A fronte dell'impugnazione da parte della comproprietaria, la Corte d'Appello di L'Aquila riforma la decisione: viene escluso il nesso causale tra il capannone ( i.e. bene in custodia) e il danno , sul duplice presupposto che l'evento fosse stato causato soltanto dall' “uso anomalo del carrello elevatore” e che la struttura dell'immobile avesse avuto un “ruolo neutro” nella dinamica dell'incidente. I famigliari di A.P. impugnano la pronuncia della Corte d'Appello di L'Aquila, deducendone l'erroneità soprattutto per aver escluso il nesso causale tra il capannone e l'evento dannoso. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassando con rinvio la sentenza. In particolare, ribadendo la natura oggettiva della responsabilità del custode , la Suprema Corte precisa che: la responsabilità ex articolo 2051 c.c. si fonda sulla relazione dell'evento lesivo con la natura intrinsecamente pericolosa del bene. Questa relazione sussiste « non solo allorquando il danno scaturisca quale effetto dell'intrinseco dinamismo della cosa, ma anche laddove consegua a un'azione umana che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima, purché vi sia comunque un nesso causale tra res ed evento » (v. Cass., ord., 12 luglio 2022, n. 21977 ); una volta che il danneggiato abbia provato il nesso causale tra il bene in custodia e il danno, spetta al custode che intenda esonerarsi da responsabilità dimostrare il caso fortuito, ossia un evento imprevedibile e inevitabile che interrompe tale nesso (v., fra le altre, Cass., Sez. Un., 30 giugno 2022, n. 20943 ; Cass. 31 maggio 2023, n. 15447 e Cass. 27 aprile 2023, n. 11152 ). Di qui, la Corte di Cassazione conclude per la verosimile esistenza del nesso eziologico tra le condizioni del capannone e l'infortunio mortale : un bene strutturalmente deficitario e pericoloso non può essere considerato un elemento “neutro”, ma costituisce un fattore causale o, quantomeno, concausale del pregiudizio.
Presidente Graziosi - Relatore Fiecconi Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.