Con sentenza n. 166/2025, la Corte Costituzionale conferma la legittimità dell’estensione della confisca allargata di cui all’articolo 85- bis t.u. stupefacenti, come modificato dall’articolo 4, co. 3- bis , d.l. n. 123/2023 (c.d. “decreto Caivano”), convertito, con modificazioni, nella l. n. 159/2023, al reato di “piccolo spaccio” ex articolo 73, co. 5, t.u. stupefacenti, ritenendo la misura non punitiva, ma ripristinatoria, e dunque applicabile anche a fatti commessi prima della modifica normativa. La Consulta chiarisce, altresì, i criteri applicativi dell’articolo 240- bis c.p., ribadendo l’importanza di una valutazione “caso per caso”.
La modifica normativa e le ragioni del rinvio La legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione del d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (c.d. “ decreto Caivano ”) ha modificato l'articolo 85- bis t.u. stupefacenti, richiamando l'operatività dell'articolo 240- bis c.p. anche nei casi di condanna o di patteggiamento per i delitti di cui all'articolo 73 d.P.R. 309/90, compresi i casi di minor gravità descritti dal comma 5. Questa modifica ha, quindi, comportato l'obbligo di disporre la confisca allargata anche per le condotte riconducibili al cosiddetto “ piccolo spaccio ”. Il Tribunale di Firenze, chiamato ad applicare tale misura di sicurezza in un procedimento in cui l'imputato era stato trovato in possesso di denaro contante, bilancini e materiale per il confezionamento, ha sollevato questione di legittimità costituzionale ritenendo la disciplina potenzialmente irragionevole, poiché in contrasto con i principi sanciti dagli articolo 3 ( uguaglianza ) e 42 ( tutela della proprietà ) della Costituzione. Le questioni, in particolare, riguardavano: la mancata esclusione del comma 5 dall'ambito applicativo dell'articolo 85- bis t.u. stupefacenti; l'impossibilità di evitare l'applicazione della misura almeno nei casi di condotte occasionali ; l'assenza di discrezionalità per il giudice nel disporre la confisca, qualora il condannato non riesca a giustificare la provenienza del denaro posseduto, se potenzialmente riconducibile al reato; l'applicazione della confisca allargata a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della riforma del 2023. Secondo il giudice rimettente, l'applicazione automatica della confisca in situazioni di modesta gravità rischia di produrre effetti sproporzionati rispetto alla funzione dell'istituto. L'obbligatorietà della confisca si basa sulla presunta origine illecita dell'accumulo di ricchezza confiscato, considerato il tipo di reato accertato in giudizio. La scarsa reddittività dei delitti di “piccolo spaccio”, spesso commessi da soggetti privi di significativi mezzi economici, non giustificherebbe, allora, questo automatismo . La natura giuridica della confisca allargata secondo la Consulta La Consulta ribadisce che la confisca allargata non è una pena, ma una misura di sicurezza patrimoniale atipica , diretta a privare il soggetto dei beni di provenienza illecita o acquisiti grazie ad attività delittuose ulteriori rispetto al reato accertato. Tre sono gli elementi che fondano la presunzione relativa (e quindi superabile mediante prova contraria ) sull'origine illecita di quanto confiscato: l' incongrua sproporzione tra beni in possesso del condannato e redditi dichiarati; la mancata giustificazione dell'arricchimento; la ragionevolezza temporale , intesa come coerenza tra periodo di acquisizione delle utilità economiche e commissione delle condotte delittuose. Questi indici, già consolidati nella giurisprudenza di legittimità, confermano che la misura è volta a ripristinare una situazione conforme alla legge e non a punire ulteriormente l'autore del reato. Anche la Corte EDU ha più volte riconosciuto che misure patrimoniali analoghe non hanno natura punitiva, avvalorando la ricostruzione seguita dal giudice costituzionale. La legittimità dell'estensione della confisca allargata al “piccolo spaccio” Uno dei punti centrali del giudizio riguarda l'applicazione della confisca ai reati di lieve entità. La ragionevolezza della scelta legislativa di rendere obbligatoria la confisca per alcuni reati risiede nella loro capacità di produrre vantaggi economici in capo a chi li ha commessi. La Consulta rileva che la condotta prevista dal comma 5 dell' articolo 73 t.u. stupefacenti : non è esclusivamente e automaticamente episodica ; può costituire uno degli elementi utilizzati per mascherare un'attività abituale ; è coerente con l'obiettivo dell'articolo 240- bis c.p. di sottrarre al reo risorse verosimilmente derivanti da un'ulteriore attività criminosa rimasta “sommersa” . Come sottolineato dalla Corte, spetta al giudice verificare la concreta struttura della fattispecie e stabilire se l'arricchimento del reo derivi da attività di “piccolo spaccio” ripetutasi nel tempo o, al contrario, da una condotta di carattere totalmente occasionale . Solo in quest'ultimo caso l'applicazione della confisca può essere esclusa , in conformità ai principi già espressi nella sentenza n. 33/2018 . La questione della retroattività: perché la Consulta la esclude Il Tribunale di Firenze contestava anche la possibilità di applicare la confisca allargata a fatti anteriori alla riforma del 2023. La Corte chiarisce che il divieto di retroattività riguarda le pene, non le misure di sicurezza e la confisca allargata appartiene a questa seconda categoria, seppure in un'accezione “atipica” (v., da ultimo, Sez. Un., n. 8052/2023). Ne consegue che: la sottrazione patrimoniale non ha lo scopo di punire, ma ripristinare la situazione che si sarebbe creata in assenza dell'illecito arricchimento; l'affidamento sul diritto di proprietà di beni di origine delittuosa non è tutelabile dall'ordinamento giuridico perché formatosi in violazione della legge (cfr. Corte cost. n. 24/2019 ); si applica la previsione normativa in vigore al momento della sentenza di primo grado , ai sensi dell' articolo 200 c.p. ; Anche la giurisprudenza della Corte EDU conferma che simili misure non violano il principio di irretroattività, proprio perché non incidono sul trattamento sanzionatorio . 5. I parametri che guidano il giudice nell'applicazione concreta Pur respingendo tutte le censure, la Consulta richiama l'importanza di una applicazione non automatica della misura. Il giudice deve valutare, caso per caso : la sussistenza di una significativa sproporzione tra arricchimento e redditi dichiarati; l'effettiva incapacità dell'imputato di dimostrare la provenienza lecita dei beni; la coerenza temporale tra acquisizioni patrimoniali e attività criminose; la non episodicità della condotta, quale elemento decisivo per l'applicabilità della confisca allargata. In caso contrario, si considera superata la presunzione e viene meno l'obbligo di disporre la confisca. Conclusioni La sentenza n. 166/2025 conferma la legittimità dell'estensione della confisca allargata al delitto di “piccolo spaccio”, respingendo ogni dubbio sulla ragionevolezza della disciplina o sulla sua applicabilità retroattiva. Il giudice mantiene comunque un margine valutativo significativo , essenziale per garantire che la misura sia applicata solo quando emergano elementi concreti idonei a sostenere la presunzione di illecita provenienza dei beni confiscabili.