Danni da cose in custodia e assicurazione: onere probatorio e caso fortuito

«Il custode della cosa, a prescindere da qualsiasi sua condotta colposa, si libera da responsabilità per i danni, che siano derivato dalla cosa, solo se prova il caso fortuito, cioè la causa per i quali detti danni si sono verificati».

La Cassazione ha confermato che la responsabilità del custode ex articolo 2051 c.c. è oggettiva e si esclude solo tramite prova concreta del caso fortuito. Ai sensi dell' articolo 1892 c.c. , l'inoperatività del contratto assicurativo per reticenza richiede tre condizioni cumulative ovvero inesattezza della dichiarazione, dolo o colpa grave e incidenza sul consenso dell'assicuratore, con onere probatorio a carico di quest'ultimo. Il principio enunciato si fonda su un criterio di economia del diritto in quanto il costo del danno deve gravare su chi detiene la cosa, perché è nella posizione migliore per prevenirlo. Il custode, per liberarsi dalla responsabilità oggettiva, deve provare in modo concreto e certo che il danno è derivato da un caso fortuito, cioè un evento estraneo, imprevedibile ed eccezionale. Il fatto La vicenda della sentenza in commento riguarda un immobile locato e sublocato per un'attività commerciale che ha subito un incendio poco dopo la stipula di una polizza assicurativa. L'evento ha provocato gravi danni anche agli immobili vicini. Subito dopo, conduttore e subconduttore risolvevano consensualmente il contratto. La compagnia assicurativa rifiuta l'indennizzo per dichiarazioni inesatte del sublocatore, mentre un'altra compagnia pagava i propri assicurati. Il Tribunale di Monza, dopo CTU, riconosceva l'incendio come caso fortuito e accoglieva la domanda di indennizzo del sublocatore. In appello, la Corte d'Appello di Milano dichiarava l'inoperatività della polizza ex articolo 1892 cc per dichiarazioni mendaci del sublocatore e rigettava le altre domande. Venivano proposti tre ricorsi in Cassazione da entrambe le compagnie e dal sublocatore: dalla compagnia assicurativa per il rigetto dell'appello incidentale e si insisteva sulla responsabilità del sublocatore ex articolo 2051 cc; la compagnia assicurativa del sublocatore, nonostante fosse stata vittoriosa in appello, lamentava l'omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di I grado; il sublocatore, con l'unico motivo dell'inoperatività della polizza e la sussistenza di esagerazione dolosa del danno.   La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi delle assicurazioni mentre ha dichiarato inammissibile il ricorso del sublocatore. Responsabilità ex articolo 2051 c.c. del subconduttore La compagnia contestava l'applicazione dell' articolo 1588 c.c. anziché 2051 c.c., sostenendo che la responsabilità era extracontrattuale del custode.  Il subconduttore non ha dimostrato che il danno da terzi fosse imprevedibile e la Corte riconosceva il caso fortuito basandosi solo sulla natura dolosa dell'incendio , senza verificare le condizioni dell'immobile, evidenziando la differenza tra responsabilità del custode e del conduttore e la diversa prova liberatoria richiesta. Secondo consolidata giurisprudenza, «la responsabilità del custode, ai sensi dell' articolo 2051 c.c. , può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato , il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, con la conseguenza che mentre nel caso in cui sia certo l'effettivo ruolo del terzo nella produzione dell'evento, la sua individuazione precisa non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico, qualora persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa de danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito». In riferimento al caso in esame, la Corte non ha valutato se l'incendio, anche se doloso e causato da terzi, fosse comunque prevedibile o prevenibile in relazione alle condizioni della cosa custodita . Mancando ciò, ovvero mancando tale accertamento, la Corte ha applicato in modo errato l' articolo 2051 c.c. , confondendo la responsabilità oggettiva del custode con la presunzione per colpa propria ex articolo 1588 c.c. La prova liberatoria Si può osservare come i principi richiamati dalla Corte sottolineano come la responsabilità del custode della cosa sia oggettiva e quindi prescinde dalla colpa. Come può liberarsi il custode dalla responsabilità? Dimostrando il caso fortuito , ossia un evento estraneo alla propria spera di custodia, con carattere imprevedibile e straordinario. Ciò trova fondamento nel fatto che ci detiene la cosa è nella posizione di poter prevenire il danno e sopportarne le conseguenze. Nel caso di un fatto di terzo , come nel caso in esame, è necessario identificarlo… sì! Ma il custode deve fornire una prova positiva e concreta della causa del danno, al fine di interrompere il nesso di responsabilità. Ciò chiarisce i limiti entro cui l'esimente del caso fortuito può essere applicata, evitando interpretazioni astratte o per esclusione. Causa ignota e fatto del terzo: la distinzione La distinzione tra le responsabilità è cruciale. La causa ignota lascia il custode responsabile, mentre il fatto certo di un terzo può liberarlo se dimostrato positivamente. Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto il caso fortuito basandosi solo sulla presunta dolosità dell'incendio, senza accertare concretamente la causa o le condizioni della cosa. Per escludere la responsabilità del custode serve prova concreta e positiva che il danno fosse imprevedibile e inevitabile . Diversamente, il conduttore risponde presuntivamente per colpa e può liberarsi solo dimostrando di aver adempiuto ai doveri di custodia. Applicazione corretta dell' articolo 1892 c.c. e valutazione della reticenza dell'assicurato La compagnia del subconduttore contestava la sentenza perché non si era pronunciata sulla restituzione delle somme versate , denunciando violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ( articolo 112 cpc ). Il sublocatore, invece, lamentava la falsa applicazione dell' articolo 1892 cc , sostenendo che le sue  dichiarazioni inesatte non avessero inciso sul consenso dell'assicuratore e negando di aver aumentato dolosamente l'indennizzo. La sentenza ha confermato l'interpretazione consolidata dell' articolo 1892 c.c. giacché la reticenza dell'assicurato annulla il contratto solo se sussistono tre condizioni cumulative, ovvero: l'inesattezza della dichiarazione; dolo o colpa grave; influenza sul consenso dell'assicuratore, con onere probatorio a carico di quest'ultimo.   In questo caso, è stato accertato che il sublocatore aveva fornito dichiarazioni mendaci o reticenti , consapevole della mancata apertura immediata dell'attività, incidendo sul consenso dell'assicuratore.

Presidente De Stefano - Relatore Gianniti Fatti di causa 1. La vicenda riguarda l'incendio divampato il 23 luglio 2018 in un immobile, situato a C, di proprietà di Da.Gi. e Va.Al. e condotto in locazione da Va.Cl. In data 10 luglio 2018, quest'ultima sublocò l'immobile all'impresa individuale Rosso Amore Fantasia (RAF) di Di.Ra., il quale intendeva avviare un'attività di pizzeria d'asporto. Il Di.Ra. stipulò con ARCA ASSICURAZIONI Spa una polizza assicurativa commerciale in vigore dal 16 luglio 2018 per l'attività imprenditoriale. In pari data avvenne l'immissione della subconduttrice nel possesso dell'immobile. Pochi giorni dopo la stipula della polizza, precisamente il 23 luglio 2018, scoppiò un incendio all'interno del locale, causando ingenti danni sia all'immobile sublocato (pizzeria) che ai diversi immobili adiacenti (anch'essi di proprietà dei coniugi Da.Gi.-Va.Al.). Il 31 luglio 2018 la conduttrice Va.Cl. e il subconduttore Di.Ra. sottoscrissero un accordo per la risoluzione consensuale e immediata del contratto di sublocazione, senza alcun corrispettivo a carico del conduttore. Il 10 gennaio 2019 la compagnia ARCA ASSICURAZIONI, ricevuta la denuncia di sinistro, respinse la richiesta di indennizzo sul presupposto dell'inoperatività della polizza ( ex articolo 1892 c.c. ), in quanto l'intercorso contratto assicurativo sarebbe stato inficiato dalle dichiarazioni inesatte e non veritiere sul rischio assicurato che erano state fornite dal Di.Ra., titolare della impresa individuale RAF, al momento della stipula. Arca sosteneva che il Di.Ra. aveva assicurato un rischio (attività di pizzeria con 5 dipendenti) che non era affatto in essere, poiché il locale era inagibile e mancavano elementi essenziali (es. canna fumaria, impianto di riscaldamento) per l'apertura del locale. Nel frattempo, VITTORIA ASSICURAZIONI Spa - in forza di polizza a garanzia dei rischi da incendio in relazione a danni all'immobile confinante con quello oggetto di incendio - corrispose ai propri assicurati una somma pari ad Euro 25.150,00. 2. I proprietari (Da.Gi., Va.Al. A.) e la conduttrice (Va.Al. C.) convenivano in giudizio RAF dinanzi al Tribunale di Monza per il risarcimento dei danni. Il Di.Ra. si costituiva, negando la propria responsabilità (sostenendo che l'incendio non era imputabile a sua condotta negligente) e chiedeva di essere manlevato da ARCA ASSICURAZIONI. Egli avanzava anche una domanda riconvenzionale contro Arca per ottenere l'indennizzo dei danni subiti dalla pizzeria. VITTORIA ASSICURAZIONI interveniva volontariamente per esercitare azione di surroga ex articolo 1916 contro il Di.Ra., in relazione alle somme corrisposte ai propri assicurati. Il Tribunale disponeva una consulenza tecnica d'ufficio per accertare la natura dell'incendio (dolosa, colposa o fortuita) e la quantificazione dei danni. La c.t.u. acclarava che l'incendio era di natura dolosa. Il giudice di primo grado, con sentenza n. 73/2021: - accoglieva la domanda di indennizzo del Di.Ra. contro Arca, rigettando l'eccezione di inoperatività della polizza; - riconosceva l'incendio come caso fortuito (fatto del terzo), escludendo la responsabilità del Di.Ra. nei confronti dei proprietari e della locatrice; - rigettava, di conseguenza, la domanda di surroga di VITTORIA ASSICURAZIONI contro il Di.Ra.; - condannava Arca a rifondere le spese di lite al Di.Ra. e ripartiva le spese della espletata c.t.u. ponendole a carico degli attori per ¼ e delle altre tre parti per ¼ ciascuna. ARCA ASSICURAZIONI proponeva appello principale, lamentando l'errore del Tribunale nel rigettare l'eccezione di inoperatività della polizza ( ex articolo 1892 c.c. ) e l'eccezione relativa all'esagerazione dolosa del danno (ex articolo 35 CGA). VITTORIA ASSICURAZIONI proponeva appello incidentale, contestando la sussistenza del caso fortuito e la conseguente esclusione della responsabilità del Di.Ra. ex articolo 2051 c.c. Il Di.Ra. si costituiva nel giudizio di impugnazione, chiedendo il rigetto di entrambi gli appelli. Gli attori in primo grado non si costituivano. Durante il giudizio di appello, Arca produceva nuova documentazione, inclusi gli atti di un procedimento penale a carico del Di.Ra. per frode assicurativa. La stessa compagnia Arca, avendo dovuto dare esecuzione alla sentenza di primo grado, formulava in appello una domanda di restituzione degli importi versati al Di.Ra. La Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 81/2024 : - accoglieva l'appello principale di Arca; - dichiarava l'inoperatività della polizza assicurativa ex articolo 1892 c.c. , ritenendo che Di.Ra. avesse reso dichiarazioni inesatte e non veritiere sul rischio (assicurando un'attività non ancora in essere, per la quale mancavano opere necessarie e che sarebbe stata avviata dopo mesi e, comunque, non a breve); e osservava anche che il Di.Ra., con colpa grave, aveva incrementato il danno richiesto, dichiarando la presenza di cose inesistenti (ex articolo 35 CGA); - rigettava la domanda di indennizzo avanzata dal Di.Ra.; - rigettava l'appello incidentale di VITTORIA ASSICURAZIONI, confermando che l'incendio doloso da parte di un terzo costituiva prova liberatoria per il custode (Di.Ra.) ex articolo 2051 c.c. (caso fortuito); - condannava il Di.Ra. al pagamento delle spese di lite dei due gradi a favore di Arca; - condannava VITTORIA ASSICURAZIONI a rifondere al Di.Ra. il 50% delle spese di lite dei due gradi di giudizio. 3. Avverso la sentenza della Corte d'Appello n. 81/2024 sono stati proposti tre separati ricorsi. Precisamente: - ha proposto ricorso (notificato il 12/03/2024, ma depositato per primo, il 21-22/03/2024) la compagnia Vittoria contro il rigetto del suo appello incidentale, insistendo sulla responsabilità del Di.Ra. ex articolo 2051 c.c. (primo motivo) e lamentando l'errore della corte di merito nell'averla condannata alle spese di primo grado (vizio di ultrapetizione: secondo motivo); - ha proposto ricorso (notificato anch'esso il 12/03/2024, ma con deposito perfezionatosi solo il 28/03/2024) la compagnia Arca, pur vittoriosa nel giudizio di appello, con un unico motivo, di omessa pronuncia ( articolo 112 c.p.c. ) sulla domanda di restituzione delle somme versate a RAF in esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado; - ha proposto ricorso (notificato per primo, in data 11/03/2024, ma con deposito perfezionatosi per ultimo, solo in data 28/03/2024) il Di.Ra. contro l'accoglimento dell'appello principale di Arca, contestando, con unico motivo, l'inoperatività della polizza ex articolo 1892 c.c. e la sussistenza di esagerazione dolosa del danno. La compagnia Arca ha resistito con distinti controricorsi nei confronti sia del ricorso proposto dal Di.Ra., che nei confronti del primo dei due motivi di ricorso proposto dalla compagnia Vittoria. Il Di.Ra. ha resistito con controricorso ad entrambi i motivi del ricorso della compagnia Vittoria. Nessun controricorso è stato depositato dalla compagnia Vittoria. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibili sia il ricorso proposto dal Di.Ra. che il ricorso proposto dalla compagnia VITTORIA ASSICURAZIONI e chiedendo l'accoglimento del ricorso proposto dalla compagnia Arca. Il Difensore della compagnia Arca ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente va dato atto che il ricorso proposto dalla compagnia Vittoria è stato iscritto in data 22 marzo 2024, mentre i ricorsi proposti dalla Compagnia Arca e dal Di.Ra. sono stati iscritti in data 28 marzo 2024. Ne consegue che i ricorsi Arca e Di.Ra. vanno qualificati successivi al ricorso Vittoria e, pertanto, incidentali rispetto a quello. E va esclusa qualsiasi alterità soggettiva tra Di.Ra. e la sua impresa (non ditta , tanto riferendosi al solo segno distintivo della prima) ROSSO AMORE E FANTASIA , come pure qualunque soggettività di quest'ultima, separata dal suo titolare. 2. Sempre in via preliminare, vanno dichiarate infondate entrambe le eccezioni sollevate dalla compagnia Arca in sede di controricorso al ricorso del Di.Ra. e in sede di controricorso al ricorso della compagnia Vittoria. 2.1. Infondata è l'eccezione di improcedibilità/inammissibilità del ricorso per violazione del contraddittorio - nullità della notifica . Risulta dal giudizio di merito che gli originari attori (Da.Gi., Va.Al. e Va.Cl.), rimasti contumaci nel giudizio di appello, sono stati regolarmente intimati nel presente giudizio soltanto da Arca, avendo ricevuto la notifica del ricorso presso la loro residenza, mentre non sono stati regolarmente intimati dalla compagnia Vittoria e dal Di.Ra., che hanno entrambi effettuato la notifica del ricorso nel domicilio eletto dagli attori nel giudizio di primo grado. Vero è che, alla luce di consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. U., ord. 10817/2008 e successive, tra cui Cass. Sez. U., sent. n. 14916/2016 anche sulla qualificazione del vizio quale nullità e non quale inesistenza, cui si è attenuta la successiva giurisprudenza di legittimità), la notifica del ricorso da parte della compagnia Vittoria e del Di.Ra. è irrituale, in quanto, nel caso in cui gli originari attori siano stati contumaci nel giudizio di appello, il ricorso introduttivo del giudizio di legittimità deve essere notificato alla parte personalmente ai sensi dell' articolo 292 c.p.c. ; e, d'altra parte, non avendo gli originari attori presentato controricorso, detto vizio non può essere ritenuto sanato. Senonché, detti ricorsi possono essere comunque decisi. In primo luogo, va rilevato che un'eventuale irritualità della notifica ad un litisconsorte, se necessario, implica (non già l'inammissibilità dell'impugnazione, ma) semplicemente la necessità di impartire l'ordine di rinnovazione ai sensi dell' articolo 331 c.p.c. In via dirimente, peraltro, la fattispecie va correttamente sussunta entro la previsione dell' articolo 332 c.p.c. (rubricato Notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili ), con conseguente sostanziale irrilevanza, elassi i termini ivi previsti, della irritualità della notifica dell'impugnazione stessa. Infatti, gli originari attori sono evidentemente privi della qualifica di litisconsorti necessari: non solo nella causa tra il sublocatario (Di.Ra.) e la sua assicurazione (Arca), ma anche nella domanda dispiegata in via di intervento, a titolo di surrogazione nei diritti dei suoi assicurati (ed originari attori Da.Gi.-Va.Al.), nei confronti dell'originario convenuto (lo stesso sublocatario Di.Ra.) dalla assicuratrice Vittoria. A questo riguardo, infatti: - la surrogazione è una successione a titolo particolare nel credito, sicché non v'è bisogno che partecipino al giudizio surrogante e surrogato, per la stessa ragione - ad es. - per la quale il cedente d'un credito non è parte necessaria nel giudizio tra cessionario e ceduto; - il debitore può opporre al creditore surrogante tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al surrogato; se non lo fa (e quindi paga male, perché, ad esempio, la surrogazione non era avvenuta) questo pagamento sarà inopponibile all'originario creditore, che potrà esigere un secondo pagamento; e, se la sentenza gli è inopponibile, non v'è ragione per farlo partecipare al giudizio; - l'assicurato-danneggiato, ricevuto il pagamento dell'assicuratore, perde il suo credito risarcitorio, che si trasferisce ope legis in capo all'assicuratore (in motivazione, Cass. Sez. U. n. 12564/2018 ): e, se l'assicurato non è più creditore di nulla, non si vede a quale titolo dovrebbe partecipare al giudizio; - delle due l'una: se la domanda di surrogazione è rigettata, ciò non può nuocere all'assicurato-danneggiato; se è accolta la sentenza gli è inopponibile per quanto detto; pertanto, l'assicurato-danneggiato non ha interesse a partecipare a un giudizio che in nessun caso può pregiudicarlo e neppure giovargli. In definitiva, l'eccezione viene respinta sulla base del seguente principio di diritto: In tema di azione di surroga promossa dalla compagnia assicuratrice, l'assicurato-danneggiato, che abbia già ricevuto il pagamento dell'indennizzo da parte della propria compagnia assicuratrice, non riveste la qualifica di litisconsorte necessario nel giudizio promosso dall'assicuratore in via di surrogazione ( ex articolo 1916 c.c. ) nei confronti del terzo responsabile: sia perché la surrogazione è configurata come una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio; sia perché l'assicurato-danneggiato, avendo ricevuto il pagamento da parte dell'assicuratore, perde il suo credito risarcitorio, il quale si trasferisce ope legis in capo all'assicuratore, con la conseguenza che egli non ha interesse a partecipare a un giudizio che in nessun caso può pregiudicarlo e neppure giovargli . 2.2. Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità del ricorso del Di.Ra. per difetto di procura speciale. Vero è che nella procura conferita dal Di.Ra. al proprio difensore si legge: A rappresentarlo e difenderlo nella presente procedura, in ogni suo stato e grado, compresi il grado di appello le opposizioni l'esecuzione forzata e le opposizioni alla stessa, conferendogli ogni facoltà inerente al mandato compresa quella di transigere conciliare chiamare terzi di usare gli altri girare titoli accettare rinunce farsi sostituire ... . Tuttavia, nonostante la mancanza di un riferimento esplicito alla sentenza impugnata e nonostante l'ambiguità delle espressioni adoperate nel conferimento del mandato difensivo, non può essere ritenuto il difetto di procura alla luce dei più recenti arresti delle Sezioni Unite (a partire da Cass. Sez. U. n. 36057/2022 ), che valorizzano la collocazione topografica, intesa ora in ambiente digitale come unione dei file relativi, della procura a preferenza del suo contenuto testuale. 3. Ciò premesso, può passarsi all'esame del ricorso qualificato principale per priorità di iscrizione a ruolo, cioè quello di VITTORIA ASSICURAZIONI: la quale articola due motivi. 3.1. Con il primo motivo la compagnia ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 1588 c.c. e 2051 c.c. (articolo 360, comma 1, numero 3) , nella parte in cui la corte territoriale - applicando erroneamente l' articolo 1588 (invece dell'articolo 2051 c.c. ) - avrebbe erroneamente escluso la responsabilità della ditta sub-conduttrice per i danni all'appartamento confinante. Sottolinea che l'incendio era partito all'interno dei locali che il Di.Ra. aveva in uso, ma che l'immobile che aveva subito i danni (da essa indennizzati e per i quali essa si è surrogata nei diritti del proprio assicurato) era (non quello sublocato dal Di.Ra., ma) un immobile confinante. Osserva che la corte territoriale avrebbe dovuto applicare (non i principi in materia di perdita o deterioramento della cosa locata di cui all' articolo 1588 c.c. , ma) l' articolo 2051 c.c. : in altri termini, secondo la compagnia Vittoria, il diritto cui la stessa si è surrogata non deriva dai contratti di locazione (o sublocazione) stipulati fra le parti, ma dalla responsabilità extracontrattuale prevista dall' articolo 2051 c.c. a carico di Di.Ra., titolare dell'impresa individuale ROSSO AMORE E FANTASIA, nella sua qualità di custode dell'immobile da dove sono scaturite le fiamme, che avevano poi danneggiato l'immobile vicino. Con la conseguenza che il Di.Ra., per essere mandato esente da responsabilità, avrebbe dovuto dare prova positiva, concreta e certa, del fatto del terzo, anche non individuato, cioè di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e, per di più, carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, incombente questo che non sarebbe stato assolto. 3.2. Con il secondo motivo la compagnia ricorrente denuncia vizio di ultrapetizione - violazione o falsa applicazione dell' articolo 112 c.p.c. (articolo 360, comma 1, numero 3) , nella parte in cui la corte territoriale l'ha condannata al pagamento della metà delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore della ditta convenuta, benché quest'ultima non avesse impugnato la sentenza di primo grado, che invece aveva compensato le relative spese. Osserva che la corte territoriale, tanto affermando, non ha tenuto conto di principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (e in particolare affermati da Cass. n. 14916/2020 ). 4. ARCA ASSICURAZIONI articola in ricorso un unico motivo, con il quale denuncia nullità della sentenza ai sensi dell' articolo 360 comma I n. 4 c.p.c. in relazione all' articolo 112 c.p.c. per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato , nella parte in cui la corte territoriale non si sarebbe pronunciata sulla domanda restitutoria delle somme corrisposte all'originario attore in esecuzione della sentenza di primo grado. 5. Di.Ra., quale titolare dell'impresa individuale ROSSO AMORE E FANTASIA, articola in ricorso un unico motivo, con il quale denuncia, ai sensi dell' articolo 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c. , violazione e falsa applicazione dell' articolo 1892 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto inesatte le dichiarazioni da lui rese al momento della conclusione della polizza con Arca e, conseguentemente, ha ritenuto inoperativa la polizza ai sensi dell'articolo 35 delle Condizioni Generali, nonché nella parte in cui, pur ritenuto assorbito il secondo motivo di appello, ha concluso che lui aveva con colpa grave incrementato il danno richiesto, dichiarando la presenza di cose inesistenti. Sostiene che la corte territoriale è caduta in un grave errore, posto che, nel glossario delle condizioni generali di assicurazione, era espressamente indicato che il termine attività identificava l'attività svolta dall'assicurato dichiarata in polizza, compreso: lo svolgimento di attività preliminari e complementari, lo svolgimento di attività accessorie . Aggiunge che la suddetta circostanza dovrebbe portare, di per sé sola, alla cassazione della sentenza, trattandosi di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, operando la polizza a far tempo dallo svolgimento delle attività prodromiche all'apertura dell'attività. Secondo il ricorrente, quand'anche si volesse ritenere che la polizza stipulata non operava a far tempo dalle attività preliminari all'apertura al pubblico, ma solo dal momento dell'apertura effettiva ai clienti dell'attività commerciale, la corte territoriale avrebbe comunque erroneamente applicato l' articolo 1892 c.c. , dal momento che di questa norma non ricorrevano i presupposti applicativi. In particolare, non sarebbe stato provato che una eventuale sua dichiarazione inesatta abbia influenzato negativamente il perfezionamento del consenso da parte della compagnia. Esclude, infine, di aver posto in essere alcun comportamento atto ad aumentare l'importo indennizzabile, ma ribadisce di essersi limitato a fornire tutta la documentazione in suo possesso. 6. Il primo motivo di ricorso di Vittoria è fondato, come pure è fondato il motivo di ricorso di Arca, mentre è inammissibile il ricorso del Di.Ra. 6.1. Il primo motivo di ricorso della compagnia Vittoria è fondato. Occorre premettere che dal giudizio di merito è risultato che l'incendio è partito dall'interno dei locali che il Di.Ra., ma che l'immobile, che ha subito i danni indennizzati da VITTORIA ASSICURAZIONI Spa (e per i quali la Compagnia si è surrogata nei diritti del proprio assicurato), è stato un immobile confinante con quello locato dal Di.Ra.: non, quindi, l'immobile locato da quest'ultimo. In tale contesto fattuale, la corte di merito ha applicato formalmente l' articolo 2051 c.c. , ma, nel farlo, confondendo nella sostanza la corretta interpretazione di detto articolo con la corrente interpretazione dell'articolo 1588 c.c., ha erroneamente ritenuto provato il caso fortuito sulla base del mero fatto che dalla c.t.u. (espletata in primo grado) e dagli atti relativi al procedimento penale (acquisiti nel giudizio di appello) era risultato provato che l'incendio era dovuto a fatto doloso; inoltre, è ormai non più revocabile in dubbio che tale fatto doloso fosse da ascriversi a persone diverse dall'assicurato (e custode), non risultando adeguatamente contestata in questa sede la relativa conclusione ad opera dei giudici del merito. Senonché va rimarcato che, nella specie, non può trovare applicazione l' articolo 1588 c.c. , poiché si tratta di danni da immobile (oggetto bensì di sublocazione, ma soprattutto di custodia da parte del sublocatario) ad altro immobile e non invece di danni all'immobile oggetto del contratto di locazione (o di sublocazione). A questo riguardo, i principi in materia di perdita o deterioramento della cosa locata ( articolo 1588 c.c. ) vanno rigorosamente tenuti distinti dai principi in materia di responsabilità oggettiva da custodia di cosa ( articolo 2051 c.c. ), in quanto l' articolo 1588 c.c. (in materia di locazione) prevede una presunzione di colpa, che può essere superata anche soltanto dando prova positiva di aver assolto ad ogni proprio dovere di custodia, conservazione e gestione del bene locato, mentre l' articolo 2051 c.c. (in materia di danni da cosa) prevede una responsabilità oggettiva che non può essere superata dimostrando di aver assolto ogni proprio dovere di custodia. Orbene, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 7789/2024 ): La responsabilità del custode, ai sensi dell' articolo 2051 c.c. , può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, con la conseguenza che, mentre nel caso in cui sia certo l'effettivo ruolo del terzo nella produzione dell'evento, la sua individuazione precisa non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico, qualora persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito . Occorre qui ribadire che, per principio generale, il custode della cosa, a prescindere da qualsiasi sua condotta colposa, si libera dalla responsabilità per i danni, che siano derivati dalla cosa, solo se prova il caso fortuito, cioè la causa per i quali detta danni si sono verificati. Il principio si giustifica alla luce di un argomento di economia del diritto: il costo economico di un danno dev'essere allocato a carico del soggetto che, a prescindere dal fatto che sia stato autore di una condotta colpevole, per avere a sua disposizione e vantaggio la cosa custodita (tanto da esercitarvi un'autentica signoria di fatto) è il soggetto più idoneo a sopportare il costo del danno, per essersi trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata a evitarlo nel modo più conveniente. Pertanto, per essere mandato esente dalla responsabilità oggettiva che su di lui grava, il custode ha l'onere di dare prova positiva, concreta e certa, del caso fortuito, cioè di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Nel caso di fatto del terzo, che per l'appunto ricorre nella specie, non è necessario che il terzo responsabile sia individuato (non potendosi di certo addebitare al custode l'infruttuoso esito dell'attività investigativa degli organi deputati alle indagini), ma il custode, per provare l'interruzione del nesso eziologico tra la cosa ed il danno, deve provare la causa concreta di quest'ultimo. La causa ignota non va confusa con il fatto del terzo rimasto ignoto. Invero, la causa ignota ricorre quando vi è incertezza sulla individuazione della causa concreta del danno, pur essendo certo che esso deriva dalla cosa: e comporta il permanere della responsabilità a carico del custode. Il fatto del terzo, anche se rimasto ignoto, invece, interrompe il rapporto causale tra la cosa e l'evento, con la conseguenza che del danno il custode è liberato, sempre che vi sia certezza sull'effettivo ruolo che il terzo ha avuto nella produzione dell'evento, in relazione alle condizioni della cosa custodita. Di tali principi di diritto non ha tenuto conto la corte territoriale, che, si ribadisce, ha erroneamente ritenuto provato il caso fortuito sulla base della mera ritenuta natura dolosa dell'incendio, senza considerare necessario determinare, indipendentemente dall'asserita natura dell'incendio, quale sia stata la sua causa effettiva, in modo positivo e concreto, in relazione alle condizioni della cosa custodita: queste sicuramente ascrivibili alla responsabilità del custode. In altri termini, quand'anche fosse stato sufficientemente provato che l'incendio era stato causato dal fatto doloso di un terzo rimasto ignoto, sarebbe stato necessario per il giudice del merito accertare le condizioni in cui si trovava la cosa e, soprattutto, che, per la dinamica attentamente ricostruita del fatto, in relazione ad esse questo avrebbe dovuto qualificarsi imprevedibile ed imprevenibile, con l'ordinaria diligenza richiesta secondo un criterio di normalità o regolarità causale, da parte del custode (per un caso speculare, in cui l'imprevenibilità era stata ritenuta, ma in base ad un ragionamento francamente incongruo, si veda la fattispecie esaminata da Cass. ord. 9990/2025 ). Perché possa essere affermata la sussistenza del caso fortuito, nella forma del fatto del terzo, capace di interrompere il nesso di causa fra cosa in custodia e danno, non è sufficiente un accertamento per esclusione e in astratto, come quello posto alla base della sentenza impugnata, ma occorre un accertamento positivo e concreto del fatto del terzo, per di più con specifico riferimento alle condizioni della cosa custodita, il quale, nella specie, non risulta essere stato effettuato. Occorre ribadire che, in tema di responsabilità per danno da cosa in custodia, ai fini dell'esonero da responsabilità del custode, nel caso in cui l'effettivo ruolo di un terzo nella produzione del danno è certo, la sua individuazione non è indispensabile ai fini dell'esonero del custode da ogni responsabilità, ma la certezza sull'effettivo ruolo che il terzo ha avuto, in relazione alle condizioni della cosa custodita, è imprescindibile affinché il fatto del terzo, rimasto ignoto, interrompa il rapporto causale tra la cosa e l'evento, liberando il custode. Pertanto, ai fini dell'esonero da responsabilità del custode, la causa ignota si distingue dal fatto del terzo rimasto ignoto. La causa ignota ricorre se l'origine del danno rimane ignota, incerta o anche soltanto dubbia: in tal caso, il nesso eziologico tra la cosa e il danno non viene interrotto e la responsabilità per il danno permane sempre in capo al custode. Invece, nel caso del fatto del terzo rimasto ignoto: il custode è esonerato se viene accertato positivamente che il danno è stato causato dal fatto del terzo, sempre che tale fatto abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento in relazione alle condizioni della cosa custodita; se invece, pur essendo certo il fatto del terzo, non risulta provato il ruolo effettivo e esclusivo del terzo come fattore interruttivo, la prova liberatoria non può dirsi raggiunta ed il custode rimane obbligato. Pertanto: l'incertezza sulla causa comporta l'addebito al custode (causa ignota); mentre la certezza sull'intervento causale esclusivo di un fattore esterno (il fatto del terzo), pur se l'autore è sconosciuto, esclude la responsabilità (fatto del terzo rimasto ignoto). In definitiva, il motivo viene deciso in applicazione dei seguenti principi di diritto: - In tema di criteri discretivi tra i presupposti dell' articolo 1588 c.c. e dell'articolo 2051 c.c., la responsabilità del conduttore per la perdita o il deterioramento della cosa locata ( articolo 1588 c.c. ) si distingue dalla responsabilità per danno cagionato da cose in custodia ( articolo 2051 c.c. ) per la diversa natura della responsabilità e per il diverso tipo di prova liberatoria richiesta: l' articolo 1588 c.c. prevede una presunzione di colpa a carico del conduttore, con la conseguenza che quest'ultimo, per liberarsi da tale responsabilità, deve fornire la prova positiva che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile (e, cioè, di aver assolto ad ogni proprio dovere di custodia, conservazione e gestione del bene locato); mentre l' articolo 2051 c.c. stabilisce, in capo al custode, una responsabilità sostanzialmente oggettiva, che può essere esclusa unicamente dalla prova del caso fortuito. Pertanto, il custode, a differenza del conduttore ex articolo 1588 c.c. , non si libera provando di aver assolto ai suoi doveri di diligenza, ma deve dimostrare l'esistenza di un fattore causale esterno (il caso fortuito) che abbia avuto un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno ; - In tema di responsabilità per danno da cosa in custodia ( articolo 2051 c.c. ), il caso fortuito, che libera il custode, può essere integrato anche da un fatto del terzo. Tuttavia, affinché il custode sia liberato, non è sufficiente la mera possibilità dell'attribuzione dell'evento dannoso al fatto del terzo, ma è necessario un accertamento positivo, concreto e certo del fatto del terzo, che deve possedere le caratteristiche dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, in relazione alle condizioni della cosa custodita . 6.2. Il secondo motivo del ricorso della compagnia Vittoria resta assorbito per effetto dell'accoglimento del primo, essendo relativo alla regolamentazione delle spese, da rinnovarsi in relazione all'esito finale della lite (e, comunque, tenendo conto dell'impossibilità di riformare una statuizione di primo grado sul punto, in difetto di impugnazione che possa dire averla investita). 7. Fondato è pure l'unico motivo di ricorso della compagnia Arca. Dal giudizio di merito risulta che: a) la compagnia era stata condannata in primo grado dal Tribunale di Monza a versare al Di.Ra., titolare dell'impresa individuale ROSSO AMORE E FANTASIA, la somma di Euro 22.405,57, oltre alle spese di lite liquidate in Euro 518 per spese esenti, Euro 3.000 per compensi, oltre accessori di legge; b) a fronte dell'azione esecutiva promossa dall'impresa RAF (e, in particolare, a seguito di ordinanza di assegnazione 25/03/2021, successiva alla instaurazione del giudizio di appello), aveva corrisposto a quest'ultima le somme oggetto della sentenza di condanna di primo grado; c) in sede di precisazione delle conclusioni, aveva provveduto a dedurre l'intervenuto pagamento delle somme nel corso del giudizio, formulando così tempestivamente relativa domanda di restituzione. È consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l'appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata tempestivamente formulata la relativa domanda restitutoria (cfr. Cass. n. 7144/2021 ; cfr. altresì Cass. 2662/2013 ; Cass. 8639/2016 , 2662/2013 e 8639/2016 ). Di tale principio non ha tenuto conto la corte territoriale, che - pur riportando nella parte introduttiva della sentenza impugnata le conclusioni rassegnate dalle parti, compresa la domanda di restituzione formulata da Arca - ha poi omesso di pronunciarsi rispetto a detta domanda di restituzione, sia in punto di sua tempestività che nel merito, nonostante l'integrale accoglimento dell'appello promosso dalla compagnia. 8. Inammissibile, invece, è l'unico motivo del ricorso del Di.Ra. Invero, il motivo non rispetta il principio di specificità (mescolando vizi ex articolo 360, n. 3 e n. 5, c.p.c. ), in quanto il ricorrente lamenta nell'unico motivo di gravame sia una violazione e falsa applicazione delle norme ex articolo 360 n. 3 c.p.c. , sia un omesso esame decisivo per il giudizio ex articolo 360 n. 5 c.p.c. , senza illustrare, come era tenuto a fare, quali siano le ragioni poste alla base del primo vizio e quali quelle poste alla base del secondo vizio. Inoltre, il ricorrente, pur eccependo formalmente vizi di legge, articola un motivo sostanzialmente diretto a sollecitare un inammissibile riesame del merito della vicenda, per quanto riguarda la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto storico, valutazione e ricostruzione che, come è noto, costituiscono invece attività riservate al giudice di merito e precluse al giudice di legittimità. Infine, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata è del tutto conforme ai principi espressi da consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di articolo 1892 c.c. (peraltro espressamente richiamata) là dove - dopo aver ha premesso che la reticenza è causa di annullamento del contratto allorché si verifichino simultaneamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore; e dopo aver precisato che l'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni (che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa) è a carico dell'assicuratore - applicando correttamente l' articolo 1892 c.c. , ne ha ravvisato la sussistenza di tutti i requisiti, poiché ha ritenuto provato, ad esito di un accertamento in fatto insindacabile in questa sede, che il Di.Ra. aveva reso dichiarazioni mendaci o reticenti con consapevolezza circa un'attività che non sarebbe stata svolta per mesi (mancando autorizzazioni e lavori essenziali) e che la sua reticenza sarebbe stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore. Al riguardo, deve reputarsi che la censura si infrange contro una chiara valutazione complessiva di fatto. Infatti, pur potendo - in astratto e in tesi - concludersi che un'attività commerciale non ancora iniziata potrebbe perfino implicare un rischio minore rispetto ad un'attività già iniziata, tanto da escludere la congruità della conclusione del carattere determinante di tale circostanza ai fini della formazione del consenso dell'assicuratrice, è evidente che la corte territoriale ha motivato, sia pure sommariamente, in tale ultimo senso non esclusivamente in base al primo (ed effettivamente, di per sé solo considerato, discutibile) presupposto, ma soprattutto in esito ad una complessiva valutazione del contesto di tutte le condizioni concrete del bene assicurato nel suo assetto anteriore all'avvio dell'attività. La Corte ha peraltro anche ritenuto ad abundantiam che il Di.Ra. aveva incrementato il danno richiesto con colpa grave, dichiarando la presenza di cose inesistenti, il che comportava la perdita integrale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 35 delle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA): in disparte il fatto che si tratta di un obiter, il motivo di ricorso del sublocatario assicurato mira a una rivalutazione dei fatti accertati dalla corte territoriale sui quali in questa sede, a fronte della plausibile interpretazione data dalla corte di merito al contratto inter partes, non è consentito tornare. 9. Per le ragioni che precedono, dell'impugnata sentenza, assorbita ogni altra e diversa questione, s'impone la cassazione in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame delle impugnazioni della compagnia Vittoria e della compagnia Arca, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione e provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio; mentre il ricorso del Di.Ra. deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, soltanto da parte sua, dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto ( Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315 ). P.Q.M. La Corte: - accoglie il primo motivo di ricorso della Compagnia Vittoria, assorbito il secondo, nonché l'unico motivo di ricorso della Compagnia Arca; e, per l'effetto: - cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e - rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; - dichiara inammissibile il ricorso di Di.Ra.; - ai sensi dell 'articolo 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 200 2, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del solo Di.Ra. al competente ufficio di merito, dell'importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 19 novembre, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile. Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2025.