Per la violenza sessuale di “minore gravità” occorre una valutazione globale del fatto

Ai fini del diniego dell'attenuante di cui all'articolo 609- bis , comma 3, c.p. è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità.

La Corte d'appello di Venezia aveva assolto l'imputato dai reati di violenza sessuale contestati nei confronti di due amiche, confermando invece la condanna ex  articolo 609- bis c.p. in danno della terza amica rimodulando la pena inflitta in primo grado, escludendo il riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'ultimo comma della norma citata. La difesa ha proposto ricorso per Cassazione, senza però avere successo. La sentenza impugnata è infatti risultata motivata in maniera congrua per quanto attiene al giudizio di colpevolezza, in relazione a tutti i profili dedotti, e le argomentazioni della Corte non risultano apparenti, né «manifestamente» illogiche o contraddittorie. Precisa infatti la S.C. che, secondo la consolidata giurisprudenza, «le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone» ( Sez. U. n. 41461 del 19/07/2012 ). Nel caso di specie, secondo i giudici «la reiterazione del medesimo modus operandi nei confronti delle tre giovani (ancorché nei confronti di due di esse la Corte territoriale abbia ritenuto insussistente il fatto per presenza di consenso della vittima o dubbio sulla assenza di dissenso della stessa) è stato valutato – non illogicamente - dalla sentenza impugnata un elemento di riscontro estrinseco alle dichiarazioni della persona offesa, la quale narra in modo limpido e preciso di avere opposto un netto rifiuto all'approccio sessuale da parte dell'imputato, posto in essere, come detto, con modalità analoghe a quelle patite dalle amiche». Anche in merito al mancato riconoscimento della fattispecie di minor gravità , il ricorso risulta infondato. La Corte ritiene infatti che «in tema di violenza sessuale, ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità di cui all'articolo 609- bis , terzo comma, cod.pen., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto , nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità».

Presidente Liberati – Relatore Galanti Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 24/10/2024, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Venezia del 22/03/2022, assolveva  P.A.G. in relazione ai reati di cui ai capi B) e C) (violenza sessuale in danno di S. G. e M. P.), mentre confermava la condanna in ordine al delitto di cui all' articolo 609-bis cod. pen. in danno di L.N., rideterminando la pena in anni 2 e mesi 8 di reclusione, con revoca delle statuizioni civili relativi ai capi B) e C); la sentenza rimodulava altresì delle pene accessorie. 2. Avverso la sentenza citata l'imputato propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai criteri di valutazione della prova, ritenendo che le dichiarazioni della persona offesa, in quanto costituitasi parte civile, dovessero essere corroborate da riscontri estrinseci. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla rideterminazione della pena, con specifico riguardo al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all' articolo 609-bis, ultimo comma, cod. pen. . 3. In data 5 novembre 2025, l'Avv. Mariangela Semenzaro del Foro di Venezia, per la parte civile L. N., depositava memoria in cui concludeva per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso e depositava nota spese. 4. In data 12 novembre 2025 l'Avv. Roberto C. Rechichi, per l'imputato, depositava memoria in cui contestava le conclusioni del P.G. e insisteva per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile. Preliminarmente, va evidenziato che non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell' articolo 192 c.p.p. , anche se in relazione agli articolo 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'articolo 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Difatti la deduzione del vizio di violazione di legge, in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell' articolo 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'articolo 533 dello stesso codice, non è permessa non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'articolo 606 lett. c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis, Sez. U., Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, cit.; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell' articolo 606 c.p.p. , posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis, Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). Sotto il profilo della violazione di legge il motivo di doglianza è quindi inammissibile. Quanto al dedotto vizio di motivazione, va rammentato che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). La sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine al giudizio di colpevolezza, in relazione a tutti i profili dedotti, e le argomentazioni della Corte non risultano apparenti, né «manifestamente» illogiche o contraddittorie. Va peraltro rammentato che va confermata la sedimentata giurisprudenza secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (v., ex plurimis, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214; Sez. 3, n. 5915/2020, cit.), «non trovando applicazione nei confronti della persona offesa le regole di valutazione della prova dettate dall' articolo 192, comma 3, c.p.p. , — in base al quale le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell' articolo 12 c.p.p. sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità — previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto … [omissis] … consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata (Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, Rv. 261730)». Si è anche ritenuto che, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione» (Sez. 5, n. 27892 del 9/04/2021, dep. 2022, Lo Presti, n.m.; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312). Nel caso in esame, la reiterazione del medesimo modus operandi nei confronti delle tre giovani (ancorché nei confronti di due di esse la Corte territoriale abbia ritenuto insussistente il fatto per presenza di consenso della vittima o dubbio sulla assenza di dissenso della stessa) è stato valutato – non illogicamente - dalla sentenza impugnata un elemento di riscontro estrinseco alle dichiarazioni della persona offesa, la quale narra in modo limpido e preciso di avere opposto un netto rifiuto all'approccio sessuale da parte dell'imputato, posto in essere, come detto, con modalità analoghe a quelle patite dalle amiche. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ritiene che, proprio in ragione della intervenuta penetrazione, il fatto non possa essere ritenuto di lieve entità. Tale affermazione non appare manifestamente illogica. Va infatti rammentato che l'attuale articolo 609-bis cod, pen. ha unificato in una unica fattispecie penale i due articoli contemporaneamente abrogati, l'uno (519 cod. pen.) che sanzionava la «congiunzione carnale» violenta, l'altro (512) che sanzionava gli «atti di libidine violenta». La previsione del terzo comma della norma in esame svolge la funzione di evitare un carico sanzionatorio troppo elevato per condotte già sanzionate ai sensi dell' articolo 521 cod. pen. e caratterizzate dall'assenza di «congiunzione carnale», poi confluite nella disposizione di cui all' articolo 609.bis cod. pen. . In proposito, la Corte costituzionale ha chiarito (sentenza n. 325 del 2005) che il legislatore, mediante una consistente diminuzione della pena prevista per il delitto di violenza sessuale, ha avvertito l'esigenza di introdurre una circostanza attenuante per i casi di minore gravità ( articolo 609-bis, terzo comma, cod. pen. ) al fine di «rendere la sanzione proporzionata nei casi in cui la sfera della libertà sessuale subisca una lesione di minima entità. L'attenuante si pone dunque quale temperamento degli effetti della concentrazione in un unico reato di comportamenti, tra loro assai differenziati, che comunque incidono sulla libertà sessuale della persona offesa, e della conseguente diversa intensità della lesione dell'oggettività giuridica del reato». Conseguentemente, questa Corte ritiene che «in tema di violenza sessuale, ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità di cui all' articolo 609-bis, terzo comma, cod.pen. , deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità». Si è anche ritenuto che, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante della «minore gravità» non rileva la semplice assenza di un rapporto sessuale con penetrazione, in quanto è necessario valutare il fatto nella sua complessità (Fattispecie nella quale sono stati presi in considerazione elementi aggiuntivi e, tra questi, l'approfittamento, da parte dell'imputato, delle condizioni di vita degradata della vittima, minore di età). (Sez. 3, n. 10085 del 05/02/2009, R., Rv. 243123 - 01). Se pertanto, l'assenza di penetrazione non basta di per sé a rendere il fatto di «minore gravità», a contrario, la presenza di penetrazione esclude, tendenzialmente, la presenza della ipotesi attenuata, fermo restando l'obbligo di procedere ad una valutazione globale del fatto che potrebbe consentire al giudice di pervenire ad opposta conclusione laddove il grado di coartazione della libertà sessuale della vittima sia di lieve entità. Nel caso di specie, la sentenza impugnata esclude la sussistenza della diminuente, evidenziando la presenza di una penetrazione vaginale imposta con violenza, nonostante la ragazza si fosse rivestita dopo il diniego, e il notevole grado di compressione del bene giuridico tutelato. La doglianza, con cui il ricorrente non si confronta in modo realmente critico, è generica e inammissibile. 4. Il ricorso non può quindi che essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell' articolo 616 cod. proc. pen. , l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell' articolo 616 cod. proc. pen. , l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 5. L'imputato va anche condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Venezia con separato decreto di pagamento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Venezia con separato decreto di pagamento ai sensi degli articolo 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.