La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha confermato la nullità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a una lavoratrice in stato di gravidanza, accertato al momento della comunicazione del recesso, ribadendo la centralità del divieto di licenziamento di cui all’articolo 54 d.lgs. n. 151/2001, e l’onere datoriale di provare l’esistenza di una delle tassative deroghe.
I Giudici confermano la decisione della Corte d'Appello di Roma, ossia la reintegrazione nel posto di lavoro, il risarcimento pari alla retribuzione globale di fatto fino alla effettiva riammissione, con detrazione dell' aliunde perceptum , nonché il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per l'intero periodo intermedio . Il giudice di merito ha reputato provata la gestazione al tempo del licenziamento , sulla base di atti già in fascicolo, e ciò rende superfluo il focus sulla data certa del certificato o sull'idoneità di referti successivi, anche alla luce dell'orientamento per cui le formalità del d.P.R. 1026/1975 non si accompagnano a sanzioni invalidanti: il certificato, infatti, può essere prodotto anche con l'impugnazione del licenziamento. Ne discende, in applicazione della tutela reale ex articolo 18 dello Statuto (come novellato dalla l. 92/2012 ), la condanna del datore alla regolarizzazione contributiva per il periodo compreso tra il recesso e la reintegrazione ; al contempo, la condanna a favore dell'ente previdenziale è strutturalmente eccezionale e non impone la partecipazione dell'INPS al giudizio, escludendo quindi qualunque esigenza di litisconsorzio necessario .
Presidente Leone – Relatore Pagetta Fatti di causa 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Roma, respinto l'appello incidentale della società datrice di lavoro (avente ad oggetto la statuizione relativa alla liquidazione delle spese di lite), in accoglimento dell'appello principale della lavoratrice ed in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la nullità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a N.T. con effetto dal (OMISSIS) e condannato (OMISSIS) s.r.l. a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro ed a risarcirle il danno in misura pari alla retribuzione globale di fatto maturata dalla data del recesso datoriale fino all'effettiva reintegra oltre accessori, detratto l'aliunde perceptum, ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in relazione al medesimo periodo. 2. La statuizione di nullità è stata fondata sulla violazione del divieto di licenziamento ex articolo 54 d. lgs. n. n. 151/2001 per essere il recesso datoriale intervenuto durante lo stato di gravidanza della N.T., non avendo la società datrice, sulla quale ricadeva il relativo onere, dimostrato il ricorrere di una delle – tassative - ipotesi di deroga a tale divieto. 3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso (OMISSIS) s.r.l. sulla base di tre motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex articolo 360, comma 1 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per essersi il giudizio di merito svolto a contraddittorio non integro in violazione della prescrizione di cui all' articolo 102 c.p.c. in tema di litisconsorzio necessario. Sostiene che avendo la lavoratrice formulato domanda di condanna alla regolarizzazione contributiva, con pagamento da effettuarsi in favore dell'INPS, l'ente previdenziale era litisconsorte necessario della parte datoriale per cui avrebbe dovuto essere evocato in giudizio, come viceversa non avvenuto. 2. Il motivo è da reputarsi infondato in continuità con l'indirizzo di questa Corte secondo il quale in caso di applicazione della tutela reale ex art 18 l. n. 300/1970 , (anche) nel testo modificato dalla l. n. 92 del 2012 - applicabile ratione temporis - il datore di lavoro è condannato al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, costituendo detta fattispecie una ipotesi eccezionale di condanna a favore del terzo, che non richiede la partecipazione al giudizio dell'ente previdenziale ( Cass. n. 6722/2021 , Cass. n. 8956/2020 , Cass. nn. 19398/ 2014). 3. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex articolo 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell' articolo 345, c.p.c. , dell'articolo 437 comma 2 c.p.c. e dell'articolo 116 c.p.c., censurando la sentenza impugnata in quanto fondata sul certificato di nascita del figlio della lavoratrice, documento depositato solo in seconde cure in allegato all'atto di appello, senza alcuna autorizzazione da parte del Collegio, la cui tardiva produzione non risultava giustificata dallo sviluppo processuale della controversia. 4. Il secondo motivo è inammissibile. Le censure articolate non sono pertinenti alle effettive ragioni della decisione. L'accertamento del giudice di merito sulla sussistenza dello stato di gravidanza della lavoratrice al momento della intimazione del licenziamento è stato infatti fondato su documentazione che la Corte di merito attesta già depositata in primo grado (v. sentenza, pag. 5, 3° cpv), ulteriormente precisando che la circostanza era stata comunicata alla parte datoriale. Tanto priva di concreto rilievo la deduzione della odierna ricorrente circa la pretesa tardività del deposito del certificato di nascita del figlio della lavoratrice. 5. Con il terzo motivo di ricorso si deduce ex articolo 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'articolo 4 d.P.R. n. 1026/1975; la sentenza impugnata è censurata sul rilievo che in mancanza di data certa per la corretta applicazione della presunzione legale di gravidanza, rappresentata dai trecento giorni antecedenti la data del parto, non era possibile stabilire se lo stato di gravidanza fosse effettivamente insorto in epoca anteriore all'intimato licenziamento; si rappresenta la inidoneità a tal fine del referto del pronto soccorso in data 25.2.2015 e l'istanza di interdizione dal lavoro, in assenza del certificato medico previsto dall'articolo 14 d.P.R. n. 1026/1975. 6. Il terzo motivo è inammissibile in quanto non si confronta con le effettive ragioni della decisione. Innanzitutto, il tema della presentazione (o meno) del certificato di gravidanza ex articolo 14 d.P.R. n. 1028/1975, così come delle connesse conseguenze, non è stato specificamente affrontato dalla Corte di merito e pertanto, a fronte di ciò, onde impedire una valutazione di novità della questione, era onere della parte ricorrente quello di allegare l'avvenuta deduzione di esso innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, quello di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito ( Cass. 20694/2018 , 15430/2018 , 23675/2013 ), come viceversa non è avvenuto. In secondo luogo, il giudice di appello ha ritenuto provato sulla base degli elementi in atti la sussistenza dello stato di gravidanza al momento della intimazione del licenziamento e tale concreto accertamento poteva essere incrinato solo dalla deduzione di omesso esame di un fatto controverso e decisivo ex articolo 360, comma 1 n. 5 c.p.c. , neppure formalmente dedotta dalla odierna ricorrente. E' inoltre da rimarcare che secondo la giurisprudenza di questa Corte l'articolo 14 del d.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026, pur prescrivendo determinate formalità quanto alla redazione ed alla produzione del certificato di gravidanza, non collega alcuna sanzione all'inosservanza di tali requisiti formali, sicché la lavoratrice (illegittimamente licenziata) può presentare tale certificato anche in allegato al ricorso con il quale impugna il licenziamento ( Cass. 5749/2008 ). 7. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto. 8. Non si fa luogo alla condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite stante la tardività del deposito del controricorso, avvenuto in data 21 marzo 2023 e quindi in violazione del termine di quaranta giorni decorrente dalla notifica del ricorso per cassazione, avvenuta in data 6 febbraio 2023, termine prescritto dall' articolo 370 c.p.c. nel testo risultante dalla modifica introdotta dall' articolo 35, comma 5 d. lgs. n. 149/2022 , applicabile ratione temporis. 8. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art.13 d. P.R. n. 115/2002 ( Cass. Sez. Un. n. 23535/2019 ) P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese di lite. Ai sensi dell'articolo 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.