Plausibile che il reddito dell’ex marito risalga, una volta superata la fase pandemica: questo dettaglio legittima l’incremento dell’assegno divorzile riconosciuto all’ex moglie.
Decisivo, nel contenzioso tra moglie e marito è il passaggio in appello: lì, difatti, viene riconosciuto il diritto della donna a percepire un assegno divorzile da 800 euro al mese, cioè 200 euro in più rispetto a quanto stabilito in Tribunale. Impossibile, invece, arrivare alla cifra richiesta dalla moglie, ossia 1.600 euro. Per i giudici di secondo grado non ci sono dubbi, innanzitutto, sul diritto della donna a percepire l’assegno divorzile . Chiuso questo fronte, quindi, resta aperto quello economico, anch’esso terreno di scontro tra i due oramai ex coniugi. Per i giudici d’appello va tenuto presente, nell’ottica della quantificazione dell’assegno, che «la donna si è dedicata, durante la lunga convivenza matrimoniale, al lavoro domestico e alla crescita ed accudimento del figlio, cosa che ha comportato un significativo risparmio di spese al nucleo familiare . Quanto al contributo da lei fornito alla formazione del patrimonio comune, risulta provato che ella non ha però contribuito in via diretta – se non nei termini di cura dei figli e del risparmio di spesa derivante dall’apporto alla vita domestica – alla formazione del patrimonio immobiliare e mobiliare familiare». Ad arricchire il quadro, però, due ulteriori dettaglio, secondo i giudici d’appello: «l’ entità del significativo contributo fornito dalla donna alla conduzione della vita familiare », «le condizioni economico-reddituali » dei due ex coniugi e «la misura concreta del divario esistente tra le parti , considerato che i redditi documentati dall’uomo per gli anni 2021-2022, sebbene diminuiti rispetto al momento della separazione a causa della crisi economica dovuta alla diffusione del Covid-19, del tutto plausibilmente, con la fine del periodo pandemico» sono destinati ad «attestarsi nuovamente attestati ben oltre i 2.200 euro dichiarati per il 2021». Da non trascurare, poi, aggiungono ancora i giudici d’appello, che «l’uomo abita la casa di proprietà e non è più onerato del mantenimento del figlio, mentre, dal suo canto, la donna paga un canone di locazione di 500 euro mensili e trae dall’attività di sarta un reddito mensile di circa 100 euro ed ha recentemente venduto al fratello la sua quota, cioè metà, della proprietà di un appartamento, al prezzo di 47.000 euro». E «tale ultimo introito può garantirle nel medio e nel lungo periodo la sostenibilità del pagamento di un canone di locazione e dei connessi oneri », perciò «risulta congruo e idoneo a soddisfare le finalità compensative tipiche dell’assegno divorzile l’importo di 800 euro mensili da porsi a carico dell’uomo». Inutili le obiezioni sollevate in Cassazione dall'uomo, il quale, volente o nolente, dovrà versare all’ex moglie 800 euro al mese come assegno divorzile. Inutile, in particolare, la sottolineatura, da parte dell’uomo, della contrazione subita a livello reddituale, passando da 2.200 euro al mese a 1.500 euro al mese, a causa della pandemia . Indiscutibili i presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile in favore della donna, i magistrati di Cassazione condividono le valutazioni compiute in appello, valutazioni che hanno portato ad aumentare la cifra, rispetto a quanto stabilito in Tribunale, valutazioni che hanno valorizzato «l’entità del significativo contributo fornito dalla donna alla conduzione della vita familiare» e «le rispettive condizioni economico-reddituali delle parti e della misura concreta del divario esistente tra loro». Ragionando in questa ottica, anche per i magistrati di Cassazione, «quantunque il reddito dell’uomo abbia subito una diminuzione a causa dell’emergenza Covid, è presumibile che , al termine del periodo pandemico, aumenteranno le sue entrate ». Logico, quindi, vagliando la condizione economica dell’uomo con riguardo alla situazione economica esistente nell’anno 2021, catalogare «la contrazione dei redditi dovuta alla pandemia, che quindi ha avuto riflessi negativi nell’anno preso in considerazione» come «un fenomeno temporaneo » ed «esprimere una prognosi futura di un ulteriore incremento» dei redditi dell’uomo.
Presidente Giusti - Relatore Caprioli Fatti di causa Ritenuto che: V.L. proponeva impugnazione per la riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Spoleto n. 43 del 19.01.2023 per vedere accolta la domanda di rideterminazione dell'assegno divorzile in euro 1600,00 mensili. Si costituiva in giudizio S.L. concludendo per il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza oggetto dell'odierna impugnazione. Con sentenza nr 808/2024 la Corte di appello accoglieva il gravame ponendo a carico dell'appellato l'obbligo di versare a V.L. un assegno divorzile di € 800,00 mensili con rivalutazione annuale Istat. Rilevava in via preliminare che sull'an del diritto di V.L. all'assegno divorzile si è formato il giudicato. Osservava, infatti, dagli atti di causa che l'appellato non aveva proposto alcuna impugnazione nei confronti della pronuncia del Tribunale di Spoleto nella parte in cui il giudice di prime cure aveva già svolto positivamente la valutazione sull'an, accertando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno. Con la comparsa di costituzione in appello, lo S.L. si era limitato a domandare il rigetto della impugnazione proposta dalla V.L. e la conferma della sentenza di primo grado, che aveva disposto, tra l'altro, l'obbligo a suo carico di versare un assegno divorzile di € 600,00 mensili. La sentenza di primo grado era dunque passata in giudicato rispetto alla esistenza del diritto della V.L. all'assegno divorzile e conseguentemente anche rispetto ai presupposti di esso. In punto quantificazione la Corte rilevava che la V.L. durante la lunga convivenza matrimoniale si era dedicata al lavoro domestico e alla crescita ed accudimento del figlio, il che aveva comportato un significativo risparmio di spese al nucleo familiare. Quanto al contributo fornito dalla richiedente alla formazione del patrimonio comune, risultava provato che l'appellante - se non nei termini del risparmio di spesa derivante dall'apporto alla vita domestica e di cura dei figli - non aveva però contribuito in via diretta alla formazione del patrimonio immobiliare e mobiliare familiare. Tuttavia, secondo il giudice del gravame, il Tribunale, nel quantificare l'importo dell'assegno divorzile, non aveva adeguatamente preso nuovamente in considerazione (avendolo valutato ai fini dell'an della contribuzione) l'entità del significativo contributo fornito dalla richiedente l'assegno alla conduzione della vita familiare e non aveva tenuto sufficientemente conto delle rispettive condizioni economico-reddituali e della misura concreta del divario esistente tra le parti, considerato che i redditi documentati dallo S.L. per gli anni 2021-2022, sebbene risultassero diminuiti rispetto al momento della separazione a causa della crisi economica dovuta alla diffusione del Covid 19, del tutto plausibilmente, con la fine del periodo pandemico, si sarebbero nuovamente attestati ben oltre i 2.200,00 euro mensili dichiarati per il 2021; inoltre, lo S.L. abitava la casa di proprietà e non era più onerato del mantenimento del figlio, mentre dal suo canto, la V.L. pagava un canone di locazione di 500,00 euro mensili e traeva dall'attività di sarta un reddito mensile di circa 100,00 euro ed aveva recentemente venduto la sua quota di ½ della proprietà di un appartamento in (OMISSIS) al fratello, al prezzo di 47.000,00. Tale ultimo introito avrebbe potuto garantirle nel medio/lungo periodo la sostenibilità del pagamento di un canone di locazione e degli ulteriori oneri, risultando conseguentemente congruo e idoneo a soddisfare le finalità compensative tipiche dell'assegno divorzile l'importo di € 800,00 mensili da porsi a carico dello S.L., con rivalutazione annuale Istat, a decorrere dalla data di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale decisione S.L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a 5 motivi cui V.L. ha resistito con controricorso. Ragioni della decisione Considerato che: Con il primo motivo si denuncia la violazione di norme di diritto - articolo 360 comma 1 n. 3 cpc : Violazione dell' art 115 comma 1 c.p.c. per avere la Corte di appello posto a fondamento della decisione un fatto non accertato, ovvero un reddito futuro del sig. S.L. diverso e maggiore di quello risultante in atti. Si sostiene che il giudice del gravame avrebbe ritenuto in modo apodittico che dopo il periodo del Covid il reddito del ricorrente sarebbe aumentato senza che tale affermazione fosse supportata sul piano documentale. Si afferma infatti che, diversamente da quanto considerato nella sentenza qui impugnata, la documentazione prodotta attesta che per l'anno 2022, ovvero quando gli effetti negativi della pandemia sulla situazione economica generale erano in gran parte già scemati, una notevole diminuzione dell'entrata mensile rispetto all'anno precedente essendo passata da € 2.200,00 ad € 1.500,00 mensili. Con un secondo motivo si deduce la violazione di norme di diritto articolo 360 comma 1 n. 3 cpc : falsa applicazione dell' articolo 115 comma 2 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto plausibile un incremento reddituale del sig S.L. sulla base di una nozione di fatto che non rientra nella comune esperienza e, pertanto, non integra il fatto notorio. Con un terzo motivo si censura la decisione sotto il profilo della violazione di norme di diritto articolo 360 comma 1 n. 3 cpc : della violazione dell' art 116 c.pc. dell'articolo 2729 primo comma c.c per avere la Corte di appello fondato il suo ragionamento su un fatto presunto malgrado l'assenza dei presupposti della presunzione semplice dettati dalla norma. Con un quarto motivo si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti - articolo 360 primo comma n. 5 cpc : per non avere la Corte di appello tenuto conto della natura dell'attività svolta dalla signora V.L. e conseguente maggior reddito rispetto a quello risultante dalla documentazione prodotta. Si evidenzia che sin dal primo grado di giudizio era stato evidenziato e documentato che la richiedente non gestisce una attività di piccole riparazioni di abiti, ma una importante attività sartoriale anche per abiti teatrali. Con un quinto motivo si denuncia la violazione di norma di diritto 360 primo comma n.3 c.p.c. violazione dell' art.5 comma 6 legge 898 del 1970 per essere la pronuncia della Corte di appello contraria ai principi giurisprudenziali circa i presupposti per la quantificazione dell'assegno divorzile. I motivi che meritano un vaglio congiunto per l'intima connessione sono per un verso infondati e per altro inammissibili. In primo luogo, si osserva che le censure non si confrontano adeguatamente con le ragioni decisorie della sentenza della Corte d'Appello, la quale, nell'incipit, afferma che si tratta di una controversia solo sul quantum dell'assegno divorzile. L'appello infatti era stato proposto dalla ex moglie che lamentava la inadeguatezza dell'assegno, e non vi era stato un appello incidentale da parte dell'ex marito, che ne mettesse in discussione la spettanza. In quest'ottica, la Corte di merito ha condotto una disamina completa delle condizioni delle parti, ed è giunta alla conclusione che sussistono tutti i presupposti per elevare l'entità dell'assegno in ragione del fatto che il Tribunale non aveva” adeguatamente preso nuovamente in considerazione ( avendolo valutato ai fini dell'an della contribuzione) l'entità del significativo contributo fornito dalla richiedente l'assegno alla conduzione della vita familiare” e non aveva tenuto sufficientemente conto delle rispettive condizioni economico-reddituali e della misura concreta del divario esistente tra le parti. Ha infatti osservato che quantunque il reddito del soggetto onerato avesse subito una diminuzione a causa dell'emergenza Covid era presumibile che al termine del periodo pandemico le entrate di cui fruiva l'appellante sarebbero verosimilmente aumentate rispetto a quelle dell'anno 2021 che si erano attestate intorno ad € 2200,00 mensili. Il giudice del gravame ha tenuto conto che lo S.L. dispone di una abitazione per la quale non paga alcun canone, diversamente dall'ex coniuge che corrisponde un canone locativo di € 500,00 ed un modesto reddito di circa € 100,00. La sentenza qui impugnata ha considerato anche la somma percepita dalla V.L., quale corrispettivo della vendita della quota di comproprietà di un immobile ricevuto in eredità (circa € 47.000), somma che era in grado di garantirle nel medio/lungo periodo la sostenibilità del pagamento di un canone di locazione e degli ulteriori oneri, ed ha conseguentemente ritenuto congruo l'importo di € 800,00 a soddisfare le finalità compensative sopra indicate. Nell'illustrare i motivi il ricorrente ha richiamato aspetti della decisione, relativi alla stima del proprio patrimonio, che attengono al merito e, pertanto, non possono essere esaminate in sede di legittimità. La Corte ha vagliato la condizione economica del soggetto onerato con riguardo alla situazione economica esistente nell'anno 2021 ritenendo che la contrazione dei redditi dovuta alla pandemia che quindi aveva avuto riflessi negativi nell'anno preso in considerazione era un fenomeno temporaneo esprimendo una prognosi futura di un ulteriore incremento rispetto alle disponibilità considerate. Si tratta di un apprezzamento dei fatti che il ricorrente pretende di censurare assumendo che la pronuncia sull'assegno divorzile sarebbe stato il frutto di presunzioni erroneamente applicate in mancanza dei loro elementi costitutivi. Il giudice d'appello, invero, ha espresso il proprio convincimento senza applicare alcuna argomentazione presuntiva - come intesa nell'elaborazione della citata giurisprudenza di legittimità - fondando la decisione in questione sull'esame della situazione reddituale-patrimoniale delle parti e sui presupposti dell'assegno divorzile a favore dell'appellante (nella sua componente compensativa). Va infatti ricordato che in tema di prova per presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall' articolo 2729 c.c. e dell'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell' id quod plerumque accidit , i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito (Cass., n. 27266/23n. 9054/22). Con riferimento agli articolo 2727 e 2729 c.c. , spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile ( Cass., n. 22366/21 ). Ciò posto il ricorrente ha contrapposto alla motivazione della Corte di appello, una diversa prospettazione dei fatti di causa chiedendo, sul presupposto di un'erronea prospettazione di una violazione di legge concernente la corretta applicazione di asserite presunzioni, un riesame della valutazione di merito, inammissibile in questa sede. Il ricorrente per cassazione infatti non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione ( Cass., n. 32505/23 ). L'eventuale mutamento delle condizioni economico patrimoniali delle parti potrebbe infatti giustificare una richiesta di revisione delle statuizioni di divorzio, ove effettivamente incidenti in modo significativo, ma la probabilità che detto mutamento si verifichi non consente di ritenere che la persona alla attualità disponga di mezzi adeguati al suo sostentamento, né può incidere nel senso di diminuire il quantum dell'assegno, e segnatamente la componente compensativa che è parametrata al contributo dato dal coniuge conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto ( Cass. sez. un. n. 18287 del 11/07/2018 ). Ancora, deve osservarsi che le censure proposte dalla parte ricorrente non prospettano omesso esame di fatti decisivi, ma criticano la valutazione del complesso probatorio da parte della Corte d'Appello. Nel caso concreto, il ricorrente tende a rimettere in discussione l'apprezzamento di fatto dei giudici di merito sulla base delle prove acquisite, tra cui le presunzioni relative alle fonti di reddito dell'ex moglie per desumerne un diverso apprezzamento degli elementi probatori. Questa Corte ha più volte chiarito che sussiste la violazione dell' articolo 115 c.p.c. solo quando il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), ovvero abbia disatteso prove legali secondo il suo prudente apprezzamento - circostanze, queste, che non ricorrono nella fattispecie in esame - mentre non è censurabile per questa via il fatto che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall' articolo 116 c.p.c. ( Cass. Sez. U, 20867/2020 ; Cass. n. 16016/2021 ; Cass. n.29246/2021 ; Cass. n. 9731/2025 ). Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore della controricorrente, spese che si liquidano in complessivi € 3000,00 oltre € 200,00 per esborsi ed al 15% per spese generali.