Sinistri stradali con coinvolgimento del FGVS: in vigore le linee guida per la gestione dei risarcimenti dei terzi trasportati

Dal 1° dicembre 2025 diventano operative le nuove Linee guida per la gestione delle richieste di risarcimento dei terzi trasportati nelle ipotesi in cui risulti coinvolto il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada (cd. Fondo).

Le Linee guida – elaborate da CONSAP in collaborazione con ANIA e IVASS – riguardano la gestione e valutazione delle istanze risarcitorie del terzo trasportato (o degli eredi e congiunti di questi, in caso di decesso) ad opera dell'impresa assicurativa del vettore, ai sensi dell' articolo 141 cod. ass. , per le quali sussista una responsabilità esclusiva o concorrente a carico del Fondo per le fattispecie ove risulti applicabile l' articolo 283 cod. ass. È noto, infatti, che il Fondo interviene a risarcire i danni patiti dal terzo danneggiato in varie ipotesi in cui non sia possibile invocare l'operatività della polizza per la r.c. auto contratta dal responsabile civile, come ad esempio (solo per citare la casistica più frequente nella prassi) nei casi di sinistro cagionato da un veicolo privo di copertura assicurativa, di un incidente provocato dal conducente di un mezzo non identificato, di un evento verificatosi in ipotesi di circolazione di un veicolo posto in circolazione contro la volontà del suo legittimo proprietario. È altrettanto noto che, per lo svolgimento della propria attività liquidativa, il Fondo (attivato presso CONSAP) attinga a risorse economiche versate dalle imprese assicurative operanti nel ramo della r.c. auto, determinate secondo precise regole poste dal legislatore: per tali ragioni – e per la natura sostanzialmente pubblicistica dell'attività del Fondo – è stato sovente ritenuto che il Fondo non fosse soggetto alle ordinarie regole gestionali stabilite dall' articolo 141 cod. ass. , secondo cui il danno subito dal terzo trasportato debba essere risarcito in prima battuta dall'impresa assicurativa del vettore , salva la possibilità accordata a quest'ultima di rivalsa nei confronti dell'impresa assicurativa del responsabile civile (ivi compresa l'impresa territorialmente designata dal Fondo). Tuttavia – allo scopo di fornire coerenza ai principi protettivi del terzo trasportato fondanti l'azione diretta disciplinata dall' articolo 141 cod. ass. – si è fatto progressivamente spazio un indirizzo interpretativo volto a sottoporre anche il Fondo (nella sua qualità di ente garante della copertura della circolazione stradale nelle particolari ipotesi previste dalla legge) alle medesime regole operative di rivalsa tra imprese assicurative : le stesse Sezioni Unite della Suprema Corte hanno sostenuto il principio secondo cui « l'impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell' articolo 141, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005 , il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 150 d.lgs. citato; nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata contro l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dall' articolo 283, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 209/2005 » [ Sez. Un. civ., 30 novembre 2022, n. 35318 , in Resp. civ. prev. , 2023, 521, con nota di Argine, Le Sezioni Unite e la tutela del terzo trasportato: tra teoria e pratica del diritto ; così già Cass. civ., 8 luglio 2020, n. 14255 , in DeJure ; in senso conforme Cass. civ., 7 febbraio 2025, n. 3118 , in Guida dir. , 2025, 10]. Si è quindi reso necessario disciplinare i rapporti tra l'impresa assicurativa del vettore , tenuta in prima battuta a risarcire il danno patito dal terzo trasportato , e il Fondo (per il tramite dell'impresa assicurativa da esso designata), tenuto a rimborsare la rivalsa in ipotesi di una propria esclusiva o concorrente responsabilità nella causazione del sinistro stradale. Le Linee guida prevedono che l'assicuratore del vettore, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento ad opera del terzo trasportato, informi tempestivamente l'impresa designata dal Fondo, allo scopo di determinare concordemente lo stato e il grado delle responsabilità delle parti nella causazione del sinistro stradale. Se si conviene la responsabilità a carico del conducente del veicolo non assicurato, ignoto o circolante prohibente domino , il Fondo può avocare a sé la gestione diretta del sinistro: questa facoltà – sottoposta all'esplicito consenso della vittima – ricorda particolarmente quella prevista dall' articolo 141, comma 3, cod. ass. , che consente all'impresa assicurativa del danneggiante di intervenire in giudizio, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato e chiedendo di estromettere l'impresa assicurativa del vettore. Se, invece, si afferma l'esistenza di un concorso di colpa , l'assicuratore del vettore continuerà a gestire il sinistro in proprio, dovendosi tuttavia impegnare a predefinire la quota di responsabilità a carico delle parti con l'impresa designata dal Fondo. Le Linee guida stabiliscono in maniera dettagliata e puntigliosa, con oneri e tempistiche rigidamente definite a carico delle imprese coinvolte, le procedure , i criteri e le regole utili per l'accertamento delle responsabilità e la quantificazione del danno. Le suddette procedure andranno attuate nella contemporanea vigenza dei formali termini di spatium deliberandi – previsti dal combinato disposto degli articolo 141 e 148 cod. ass. – accordati all'impresa assicurativa del vettore per la formulazione dell'offerta risarcitoria o la reiezione dell'istanza di liquidazione del danneggiato. Viene infine prevista l'istituzione di un Osservatorio congiunto – formato da otto membri designati da ANIA, CONSAP, imprese designate dal Fondo e imprese di portafoglio – con funzioni di coordinamento e monitoraggio sulla concreta applicazione delle Linee guida, anche al fine di proporre eventuali modifiche o integrazioni procedurali. Ora, traendo alcune prime e rapide conclusioni, è lecito chiedersi per quali concrete ragioni siano state istituite tali precise Linee guida, che hanno quale evidente finalità la condivisione tra imprese gestionarie e Fondo della strategia liquidativa dei danni lamentati dai terzi trasportati (o dagli eredi e congiunti di questi in ipotesi di decesso). Come è noto e come già anticipato, il Fondo svolge un ruolo di natura sostanzialmente pubblicistica , provvedendo a ristorare i pregiudizi occorsi a seguito di eventi non direttamente ricollegabili ad una copertura assicurativa, pur obbligatoria nel nostro ordinamento giuridico, per la r.c. auto. La funzione istituzionale del Fondo, finalizzata a scongiurare vuoti di tutela risarcitoria in favore delle vittime incolpevoli della circolazione stradale, appare pertanto di indubbia importanza, richiedendo peraltro ogni anno la provvista e l'accantonamento di ingenti risorse economiche. Le Linee guida hanno pertanto l'obiettivo di consentire al Fondo di esprimere una propria specifica posizione in merito alla valutazione del riparto di responsabilità e al quantum del danno risarcibile , così scongiurando le troppe vertenze registrate nella prassi con le imprese assicurative dei vettori, cui sovente il Fondo contesta una errata o eccessiva liquidazione dei danni. L'intento delle Linee guida appare quindi – sotto questo specifico punto di vista – nobile e lodevole, poiché dovrebbe portare tutte le imprese operanti nella r.c. auto a dialogare proficuamente con il Fondo in un'ottica di trasparenza e diligente gestione, ispirata a reciproca collaborazione e colleganza. Sotto altro profilo, tuttavia, riteniamo come le Linee guida in menzione avranno il difetto di complicare e dilatare la procedura liquidativa dei danni dei terzi trasportati, i quali si ritroveranno impotenti a dover necessariamente attendere il positivo esito delle interlocuzioni tra impresa assicurativa del vettore e impresa designata dal Fondo: per evitare o limitare la debenza di rivalse errate a carico del Fondo, si rischia in buona sostanza di rallentare o complicare l' iter di liquidazione in favore del terzo trasportato il quale – è sempre bene ricordarlo – rappresenta un soggetto meritevole di una speciale ed accentuata tutela risarcitoria, espressamente riconosciuta dal nostro ordinamento. Luci ed ombre, quindi, in merito alle Linee guida di recente predisposizione e operative per tutti i sinistri denunciati a partire dal 1° dicembre 2025. Sarà necessario – a nostro modesto avviso – monitorare costantemente l'efficacia delle Linee guida nella prassi operativa e gestionale dei sinistri.