L’imprenditore che, con la richiesta di nomina dell’esperto, abbia chiesto misure protettive è onerato di avanzare istanza di conferma entro il giorno successivo alla pubblicazione della richiesta e dell’accettazione dell’esperto.
La necessità di chiedere la conferma delle misure protettive , richieste con il deposito della nomina dell'esperto, entro il giorno successivo alla pubblicazione della richiesta e della sua accettazione è chiaramente dettata dall' articolo 19, comma 1, CCII ( Trib. Genova, sez. VII, sent. 22 settembre 2025 ). Sul punto, non constano interpretazioni difformi né in giurisprudenza, né in letteratura. In giurisprudenza , per un'espressa negazione dell'ammissibilità di un'istanza di conferma presentata in data posteriore al primo giorno successivo all'inoltro dell'istanza per la nomina dell'esperto, v. Trib. Bologna 20 marzo 2025. Non va considerata espressione di una diversa interpretazione Trib. Napoli 27 novembre 2023, secondo cui, se l'istanza di conferma è depositata successivamente al primo giorno successivo alla richiesta di nomina dell'esperto, ciò non impedisce di presentare, ex novo , una nuova istanza per la concessione di misure protettive; la decisione chiarisce infatti che la nuova istanza, se accolta, produce effetti ex nunc . Del resto, indipendentemente dal regime delle misure protettive che sono accordate di diritto con la presentazione dell'istanza ex articolo 18 CCII , e che, per la cui persistenza, è necessario appunto chiedere conferma con istanza al tribunale entro il giorno successivo, la richiesta di misure protettive può essere domandata anche successivamente, com'è reso palese dal disposto dell' articolo 18, comma 1, primo periodo, CCII a tenore del quale “l'imprenditore può chiedere, con l'istanza di cui all'articolo 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive …”. Per lo stesso principio, i.e. per l'ammissibilità di formulare istanza di concessione di misure protettive anche successivamente all'istanza di cui all' articolo 18, comma 1, CCII , v. Trib. Torino 5 dicembre 2024 (s.m.), in Procedure concorsuali e crisi d'impresa , 2024, 591. In dottrina , per la perentorietà del termine e l'inammissibilità di deroghe cronologiche, cfr. T. Nigro, La proroga della composizione negoziata e delle connesse misure protettive: due strade che (non sempre) si incontrano , in dirittodellacrisi.it , p. 19.3.2024, § 1; P. Russolillo, Le misure protettive e cautelari nella composizione negoziata della crisi , in dirittogiustiziaecostituzione.it , p. 10.1.2023, § 2; G. Limitone, Misure protettive e cautelari nel codice della crisi alla prova della bolletta di luce e gas , in quadernidiristrutturazioniaziendali.it , p. 4.10.2022, § 1; A. Didone, Appunti su misure protettive e cautelari nel d.l. 118/2021 , in ristrutturazioniaziendali.it, p. 17.11.2021, § 2; R. d'Alonzo, La composizione negoziata nell'era del D. Lgs. 136 del 2024 , in www.dirittodellacrisi.it , § 11. Le misure protettive si distinguono dalle misure cautelari : per essere tipiche, i.e. espressamente previste dalla legge; per avere una durata delimitata nel tempo. Nella composizione negoziata le misure protettive previste sono le seguenti : il divieto d'iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari è menzionato nell' articolo 18, comma 3, primo periodo, CCII (ovviamente, le azioni di cognizione volte all'accertamento del credito, così come le intimazioni di pagamento non sono inibite: Trib. Gela 4 aprile 2024 (s.m.), in Procedure concorsuali e crisi d'impresa , 2024, 1181); parimenti, nella stessa disposizione è indicato il divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati con il debitore; l' articolo 18, comma 3, secondo periodo, CCII stabilisce che, per tutta la durata del procedimento, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano; a norma dell' articolo 18, comma 4, CCII , per tutta la durata della procedura, non può disporsi l'apertura della liquidazione giudiziale; la misura protettiva inibisce la pronunzia, ma non la proposizione della domanda di apertura della procedura; già il divieto della pronunzia tutela a sufficienza il debitore: Trib. Gela 4 aprile 2024, cit.; a norma dell' articolo 18, comma 5, CCII , i creditori nei cui confronti si producono gli effetti delle misure protettive (sono esclusi i lavoratori), non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento di contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno del dell'imprenditore o revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse, fatte salve le sospensioni e le revoche delle linee di credito disposte in osservanza delle disposizioni della disciplina della vigilanza prudenziale ( articolo 18, comma 5, terzo periodo, CCII ).