In materia di appalti pubblici il fascicolo virtuale dell’operatore economico è un elemento costitutivo della legittima partecipazione alla gara?

La digitalizzazione delle procedure di affidamento, promossa dal d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), ha introdotto strumenti che mirano a velocizzare le verifiche amministrative, come il FVOE. Con la sentenza in commento se ne puntualizza la funzione di supporto alla stazione appaltante e la natura meramente strumentale.

Nel caso sottoposto all'esame del  TAR Toscana (sent., 14 novembre 2025, n. 185 ), la società ricorrente lamentava la mancata esclusione dell'operatore economico per non essersi lo stesso correttamente registrato sul portale e per non avere, pertanto, formato il proprio fascicolo virtuale da cui poter verificare il possesso dei requisiti di partecipazione. La controparte deduceva invece che tramite le autocertificazioni veniva comunque traguardato il risultato della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'operatore economico. In maniera innovativa, con il vigente sistema normativo delineato dal Codice dei contratti pubblici , il legislatore ha congegnato l'ecosistema nazionale di e-procurement , cioè l'insieme delle piattaforme e dei servizi digitali che interessano l'intero ciclo dei contratti pubblici, indicando le attività che devono essere realizzate digitalmente attraverso le piattaforme (redazione di documenti nativamente digitali, accesso elettronico alla documentazione, presentazione delle offerte) e, contestualmente, prescrivendo l'interoperabilità con il Fascicolo virtuale dell'operatore economico ( articolo 22 d.lgs. n. 36/2023 ) Disciplinato dall' articolo 24 d.lgs. n. 36/2023 il FVOE è istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Esso offre un repository dove sono collezionati i documenti utili per la comprova dei requisiti generali e speciali occorrenti ai fini della partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici da parte dell'operatore economico (articolo 100 e 103 d.lgs. n. 36/2023 ). Tramite esso sono in particolare consultabili per ciascun operatore economico l'idoneità professionale, la capacità tecnico-economica e l'iscrizione nei registri camerali . Parimenti, la conferma di tale funzione viene resa anche dalla delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 adottata ai sensi dall'articolo 24 citato laddove si chiarisce che il FVOE consente alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti: il controllo dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di selezione di cui agli articolo 94, 95, 98 100 e 103 del codice in capo agli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, agli ausiliari e ai subappaltatori; l'acquisizione delle informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici.   Con la sentenza in commento viene rimarcata la funzione di supporto del FVOE alla stazione appaltante per la verifica dei requisiti. Il FVOE non è un elemento costitutivo della legittima partecipazione alla gara e il suo utilizzo, pertanto, non può essere imposto a pena di esclusione in mancanza di un'espressa disposizione di legge che disponga in tal senso (in tal senso si veda anche Tar Salerno, se. I, 30 gennaio 2024, n. 313 ). Nella delineata prospettiva esegetica concorre il d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (cd. correttivo appalti ) con il  quale il legislatore ha integrato la disciplina del funzionamento del FVOE mediante l'inserimento di nuove disposizioni volte a colmare alcune lacune nella regolazione dell'istituto emerse in sede di prima applicazione del Codice. Si fa riferimento a: il comma 5- bis dell'articolo 35, in tema di consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE; il comma 3- bis dell'articolo 99 , in tema di malfunzionamento del FVOE.   Quest'ultima disposizione trova applicazione nelle ipotesi in cui il dato acquisibile tramite il FVOE, per un malfunzionamento dello stesso o delle piattaforme ad esso interconnesse, non viene messo a disposizione della stazione appaltante entro trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. Ebbene è stabilito ora che, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente ex d.p.r. n. 445/2000 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa), che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione. Possesso che, a causa del malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine. Resta fermo – si legge, ancora, nella norma citata - l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche suddette e, «qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto». La prefata disposizione, può essere dunque – ad avviso del Collegio - utilizzata come criterio a supporto della natura meramente strumentale del FVOE, consentendo essa sempre il ricorso alle autocertificazioni in luogo del fascicolo virtuale in ogni caso di “malfunzionamento” del medesimo. E sul punto i giudici fanno osservare come la predetta interpretazione consenta, invero, di traguardare il principio del favor partecipationis , senza compromissione della par condicio fra i concorrenti.