Il Condominio non può chiedere il risarcimento dei danni patiti dai singoli condomini

Il Tribunale di Napoli ha dichiarato cessata la materia del contendere in una causa promossa da un Condominio contro il Comune per vibrazioni sull’edificio causate da “bandelle sonore” installate sulla carreggiata, rimosse dell’ente in corso di causa. Inammissibile, invece, la domanda di risarcimento per danno non patrimoniale proposta “in astratto” dal Condominio per i singoli condomini, non essendo il danno in re ipsa e difettando la legittimazione e la prova ex articolo 2697 c.c.

Rumore da “bandelle sonore” e vibrazioni di edificio: se la P.A. rimuove l'opera, la domanda inibitoria si estingue per cessata materia del contendere , ma l'eventuale danno non patrimoniale dei singoli non è azionabile “in blocco” dal Condominio. È quanto afferma il Tribunale di Napoli (sez. IV civile) con la sentenza 8 ottobre 2025, n. 8913. Nel corso del giudizio avviato dal Condominio, l'ente proprietario, nonché custode della strada, ha rimosso le bandelle rumorose che, secondo monitoraggi tecnici e testi, causavano vibrazioni “permanenti” a carattere sussultorio. Da qui la declaratoria di cessata materia del contendere sulla pretesa di accertamento e rimessione in pristino. Il giudice precisa, in soccombenza virtuale, che in caso contrario la domanda sarebbe stata accolta, configurandosi la responsabilità dell'ente quale proprietario-custode della strada. Diverso l'esito sulla richiesta risarcitoria per danni da stress/salute. La domanda risulta infatti inammissibile in quanto proposta dal Condominio “in astratto” per soggetti “anonimi” con situazioni differenziate. Per riprendere le parole della sentenza: «tale domanda è stata formulata dal Condominio “in astratto”, essendo l'ente privo di legittimazione ad agire per il danno alla salute a carico di soggetti singoli e anonimi, privi di identità e non tutelabili genericamente in quanto proprietari, per la necessaria diversificazione delle singole situazioni di disagio e/o danno». Viene inoltre ricordato che il danno da stress o danno alla salute non può ritenersi in re ipsa , gravando sul danneggiato l'onere della prova ex art.2697 c.c., con specifica allegazione e prova a carico di chi ne pretende la tutela.

Giudice Valletta Ragioni di fatto e di diritto della decisione Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell' articolo 132 c.p.c. così come inciso dall' articolo 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69 . Con atto di citazione notificato telematicamente in data 7.12.21, l'attore in epigrafe conveniva in giudizio il Controparte_1 e chiedeva : 1) accertarsi anche a mezzo CTU la sussistenza, entità e le cause delle vibrazioni avvertite dai condomini residenti nel fabbricato e gli interventi necessari per la loro eliminazione; 2) per l'effetto, condannarsi il Controparte_1 ad eseguire le opere necessarie alla eliminazione delle dette vibrazioni; 3) in via subordinata, ove venisse accertata l'assenza di pericolo per le strutture portanti dell'edificio, condannarsi il [...] al risarcimento in via equitativa del danno derivato dal superamento della soglia di normale tollerabilità del fastidio procurato agli abitanti e del danno morale determinato dallo stress e dalla percezione di insicurezza oltre spese e compensi di giudizio. Si costituiva in giudizio il Controparte_1, in persona del Sindaco p.t., che deduceva la nullità dell'atto di citazione e contestava in toto la pretesa attorea chiedendone il rigetto. Veniva ammessa ed espletata la prova per testi ma non veniva disposta ctu. Indi, la causa veniva rinviata alla udienza del 18.03.25 alla quale veniva trattenuta in decisione con i termini ex art.190 cp .c. L'eccezione di nullità dell'atto di citazione è infondata e va rigettata atteso che dalla lettura dell'atto introduttivo appaiono sufficientemente individuati il petitum e la causa petendi. Va dichiarata la cessata materia del contendere in ordine alla domanda relativa alla all'accertamento delle cause delle vibrazioni e alla esecuzione delle opere necessarie alla eliminazione delle vibrazioni avvertite dai condomini del fabbricato. Invero, come riconosciuto anche da parte attrice, il Controparte_1 ancorché dopo l'introduzione del presente giudizio e cioè in data 26.10.22, ha provveduto alla eliminazione delle bandelle sonore applicate sulla carreggiata stradale antistante l'edificio di Via S. fabbricato 1 che costituivano la causa delle vibrazioni . In punto di diritto, si rammenta che per giurisprudenza consolidata la dichiarazione di cessazione della materia del contendere è, nella sostanza, un rigetto per sopravvenuta carenza di interesse, la quale, essendo una condizione dell'azione, deve sussistere al momento della pronuncia. Tale dichiarazione si adotta, dunque, quando viene a mancare ogni posizione di contrasto tra le parti per essere sopraggiunti nel corso del processo eventi estintivi della controversia (Cass. 360/88) oppure quando pur sopravvivendo formalmente un contrasto o comunque una domanda di parte, sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia ( Cass. 8219/96 ; Cass. 2970/93 ; Cass. 4792/91 ; Cass. 46/90 ). Occorre, quindi, esaminare la fondatezza o meno della suddetta domanda ai soli fini della soccombenza virtuale. Sul punto, si osserva che la sussistenza e la notevole entità delle vibrazioni dell'edificio attoreo, prima della rimozione delle bandelle, è stata comprovata dalla documentazione versta in atti e dalle risultanze della prova per testi. In atti è versato il monitoraggio vibro metrico effettuato dalla società ICS –Centro Sperimentale di Ingegneria dal 1° al 5 agosto 2022; in dette rilevazioni si legge che “ il valore di 3,5 mm/sec più volte rilevato risulta un valore piuttosto alto” pur se nei limiti del valore di soglia contemplato dalla normativa UNI 9916 sui criteri di misura e valutazione degli effetti delle vibrazioni sugli edifici. In atti, parte attrice ha allegato anche la relazione tecnica a firma dell'Ing. Persona_1 sulla situazione statica del fabbricato dalla quale è dato desumere che il perito ha rilevato : “ ho potuto avvertire con nettezza durante l'ispezione e la permanenza nel fabbricato significative vibrazioni…. Vibrazioni in numero tale da potersi definire del tipo permanente e duraturo secondo la norma UNI 9916…. con valore rilevato lungo l'asse verticale dell'edificio e quindi del tipo sussultorio “ ; il perito ha concluso: “ le riserve di sicurezza dell'edificio nei confronti di azioni non previste all'atto delle calcolazioni statiche (ad esempio un'improvvisa scossa sismica) risultano diminuite per effetto delle vibrazioni indotte in modo permanente dal continuo passaggio dei mezzi pesanti sulle bandelle rumorose a rilievo installate dal CP_1 “. Infine, anche le risultanze della prova testimoniale hanno confermato la sussistenza del fenomeno vibratorio sull'edificio, sia della notevole diminuzione dello stesso a seguito della rimozione delle bandelle rumorose da parte del CP_1 Deve, pertanto, ritenersi che, laddove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere, la predetta domanda sarebbe stata accolta atteso che è configurabile una responsabilità del CP_1 in ordine ai fenomeni lamentati dal Parte_1 in quanto derivanti dall' attività dell'Ente, quale proprietario e custode della strada e, come tale, tenuto alla sua manutenzione. Diversamente, la domanda di risarcimento del danno in via equitativa in favore dei condomini per lo stress e il danno alla salute causati dalle vibrazioni, deve ritenersi inammissibile. Invero, tale domanda è stata formulata dal Condominio “in astratto”, essendo l'ente privo di legittimazione ad agire per il danno alla salute a carico di soggetti singoli e anonimi, privi di identità e non tutelabili genericamente in quanto proprietari, per la necessaria diversificazione delle singole situazioni di disagio e/o danno. Peraltro, il predetto danno da stress o danno alla salute non può ritenersi in re ipsa, gravando sul danneggiato l'onere della prova ex art.2697 c.c. .Il danno non patrimoniale, alla luce della recente evoluzione della giurisprudenza, deve essere sempre allegato e provato da chi ne pretenda tutela (cfr. Cass. civ. n.27482/2018 ; Cass. civ. 27.02.2019 n.5747 ; Cass. Sez. Unite n.26972 del 2008 ). Per tale ragione, non può essere accolta la richiesta di risarcimento di tale danno in via equitativa atteso che tale liquidazione non può mai sopperire alle carenze probatorie della parte . Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite vengono compensate per metà e, per la restante parte, vengono poste a carico del convenuto Controparte_1 e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa (indeterminabile –complessità bassa), dell'attività svolta e degli altri criteri di legge con riduzione dei parametri medi attesa la non particolare complessità delle questioni tratte, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. P.Q.M. Il Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande di cui ai punti 1) e 2) dell'atto di citazione; dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno ; compensa per metà le spese di lite e condanna il convenuto Controparte_1 in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore dell'attore Part _1 [...], in persona dell'amministratore p.t., delle restanti spese e competenze di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv.to Donatella Adorno che si quantificano in € 145,00 per spese ed euro 1905,00 per compensi professionali oltre 15% spese generali, IVA e CPA se dovuti . Così deciso, in Napoli, in data 8.10.25