Femminicidio: la nuova legge approvata il 25 novembre 2025

Con lavori preparatori fulminei e voto unanime, passa durante la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, istituita nel 1999 dall’Onu, la c.d. legge introduttiva del delitto di femminicidio (articolo 577- bis c.p.) che punisce con l’ergastolo chi uccide una donna per motivi di odio, discriminazione, controllo, possesso, prevaricazione o in relazione al rifiuto di instaurare o mantenere una relazione affettiva, o ancora limitandone la libertà personale. Ma il provvedimento ha previsto anche altre norme, sostanziali, processuali e programmatiche.

Le norme sostanziali Quando non ricorrono le circostanze previste dal nuovo delitto, si applica l' articolo 575 c.p. . Restano ordinariamente applicabili le  circostanze aggravanti  previste per il delitto di omicidio di cui agli articoli 576 e 577 c.p. , tra le quali l'aver commesso il fatto contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva, o in occasione della commissione di taluni delitti, tra cui i maltrattamenti contro familiari o conviventi o la violenza sessuale, ovvero l'essere stato commesso dall'autore del delitto di atti persecutori nei confronti della stessa persona offesa. In materia di  bilanciamento delle circostanze , si stabilisce che la reclusione non può essere inferiore a  ventiquattro anni  ove ricorra una sola circostanza attenuante o la medesima sia ritenuta prevalente rispetto alle circostanze aggravanti concorrenti ovvero a  quindici anni  se ricorrono più circostanze attenuanti ritenute prevalenti rispetto a quelle aggravanti. Innovato anche il delitto di  maltrattamenti contro familiari o conviventi , di cui all' articolo 572 c.p. , ove si aggiorna il novero dei soggetti passivi allargandolo  alla persona  non più convivente  nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da  vincoli nascenti dalla filiazione. Si introduce inoltre, nel nuovo articolo 572- bis  c.p., la  confisca obbligatoria dei beni , compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati utilizzati per la commissione del delitto suddetto. La nuova circostanza  aggravante   ad effetto speciale  (aumento della pena da un terzo alla metà) ravvisabile quando le  modalità della condotta rivestano quelle stabilite per il reato di femminicidio  ex  articolo 577- bis  c.p.  sarà applicabile anche ai delitti di maltrattamenti, lesioni  personali ( articolo 582 c.p. ), lesioni gravi o gravissime ( articolo 583 c.p. ), pratiche di  mutilazione degli organi genitali femminili  ( articolo 583- bis  c.p. ),  deformazione  dell'aspetto della persona  mediante lesioni permanenti al viso  ( art583- quinquies  c.p. ),  omicidio preterintenzionale  ( articolo 584 c.p. ) e di  interruzione di gravidanza non consensuale  ex  articolo 593- bis  c.p. . Differenti invece i calcoli nel caso di altri delitti cui applicabile: un terzo per il reato di  violenza sessuale , da uno a due terzi  per il reato di  atti persecutori ex  articolo 612- bis c.p. e  di  diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti   ex  articolo 612- ter  c.p. . Le norme procedurali I delitti di maltrattamenti ( articolo 572 c.p. ) e diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti (articolo 612- ter c.p.), anche aggravati (ove commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità ovvero con armi o con le stesse modalità di condotta sancite per il femminicidio dal nuovo articolo 577- bis  c.p.) vengono attribuiti al  tribunale in composizione monocratica . La persona offesa aggiunge ai suoi diritti quello di essere avvisata nel caso in cui l'imputato abbia richiesto il  patteggiamento  e di presentare memorie e deduzioni in riferimento alla richiesta stessa; di avanzare  richiesta motivata di essere sentita personalmente dal PM  (al quale corrisponde il dovere di assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza se richiesto, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato,  personalmente o tramite PG delegata); di venir informata di scarcerazione, evasione e volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, nonché dei provvedimenti di sostituzione o revoca di  misure cautelari , applicati nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, nonché dei provvedimenti che autorizzano il distacco temporaneo dello strumento elettronico di controllo (questo diritto si estende ai prossimi congiunti  della vittima deceduta in conseguenza del reato che ne abbiano fatta richiesta); Ai  centri antiviolenza  e alle  case rifugio  pubblici e privati sono estesi i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato; Sarà possibile derogare al termine di 45 giorni di durata massima complessiva delle operazioni di intercettazione  quando si procede per i delitti di femminicidio (articolo 577- bis ), nonché per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, omicidio preterintenzionale, interruzione di gravidanza non consensuale, violenza sessuale, atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti nelle forme aggravate che ricorrono quando il fatto è commesso con gli stessi elementi qualificanti del femminicidio; In tema di misure cautelari, viene riconosciuta la presunzione di pericolosità per gli indagati di gran parte dei delitti di codice rosso con  applicazione, in via prioritaria, delle misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere  (salvo che non sussistano esigenze cautelari o possano essere soddisfatte da altre misure cautelari) quando sussistono  gravi indizi di colpevolezza  in ordine al tentato omicidio (in alcune ipotesi aggravate), tentato femminicidio, maltrattamenti contro familiari e conviventi, lesioni, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso nelle ipotesi aggravate, interruzione di gravidanza non consensuale (nell'ipotesi aggravata introdotta dal disegno di legge), atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. La misura degli  arresti domiciliari  dovrà essere disposta con applicazione del dispositivo di  controllo del braccialetto elettronico . La distanza minima  dalla persona offesa o dai luoghi da questa frequentata che la persona sottoposta alle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 282- bis e 282- ter  c.p.p. ) deve rispettare viene ampliata da 500 a 1000 metri ; Viene esteso a favore dei figli della vittima di omicidio, quando legata all'imputato da relazione affettiva senza stabile convivenza, il sequestro conservativo   a garanzia del diritto al risarcimento dei danni civili subiti; il PM che procede per uno dei reati di violenza contro le donne e domestica ha facoltà di chiederlo, previe indagini patrimoniali sull'indagato,  se vi è fondata ragione che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle persone offese o danneggiate; Il giudice ora avrà il dovere di provvedere, anche d'ufficio (e non solo su istanza di parte) in sede di condanna, anche non definitiva, all'assegnazione di una  provvisionale, non inferiore al 50 per cento del presumibile danno che sarà liquidato  poi, eventualmente, in sede civile. Se i beni dell'imputato sono già soggetti a sequestro conservativo, con la sentenza di primo grado (in deroga all' articolo 320, comma 1, c.p.p. ) il sequestro si converte in pignoramento nei limiti della provvisionale accordata. Nell' esame testimoniale  le domande e le contestazioni devono essere effettuate in modo tale da evitare l'esposizione della persona offesa esaminata come testimone a lesioni della dignità e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria; Il collegamento tra procedimenti civili  di separazione, divorzio e in materia di responsabilità genitoriale  e procedimenti penali  per reati di violenza contro le donne e domestica viene potenziato attraverso l'obbligo gravante sul PM - sia nel caso di procedimenti per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva anche ove cessata che nel caso di procedimenti per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata - di accertare la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla responsabilità genitoriale e alla modifica dei provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli, e quindi trasmettere senza ritardo al giudice civile o al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie copia dei verbali di fermo, arresto, perquisizione e sequestro, delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, degli atti di indagine non coperti dal segreto istruttorio nonché dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di esercizio dell'azione penale. La concessione di benefici penitenziari nei confronti dei condannati per il nuovo delitto di femminicidio e per altre fattispecie di reato espressive della violenza di genere viene subordinata alla  valutazione giudiziale positiva dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità del detenuto  o internato, condotta per almeno un anno. Va data  immediata comunicazione alla persona offesa   dei provvedimenti  applicativi di misure alternative alla detenzione e di altri benefici  che comportano l'uscita del condannato dall'istituto penitenziario ; analoga comunicazione è prescritta nei confronti dei prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato di femminicidio o di omicidio aggravato. Infine, è disposta la  riduzione della durata massima dei permessi premio concessi ai minori di età condannati per il reato di femminicidio .  Tra le eccezioni che consentono di richiedere l' indennizzo previsto per le vittime di reati  senza preventivamente esperire un'azione in sede civile viene annoverato l'omicidio del partner, anche nel caso in cui il reo e la vittima non fossero stabilmente conviventi; il femminicidio e le ipotesi di tentato omicidio o femminicidio in cui la vittima abbia subito conseguenze tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti; Le  vittime di violenza che hanno compiuto i quattordici anni  potranno  accedere ai centri antiviolenza  senza necessaria preventiva  autorizzazione dei genitori  o degli esercenti la responsabilità genitoriale; Sarà applicato un  regime fiscale di favore,  per cui le parti danneggiate dei reati di omicidio commessi ai danni, tra gli altri, del coniuge o dell'altra parte dell'unione civile o di persona stabilmente convivente, non pagheranno le tasse  sul risarcimento del danno  dovuto finché questo non viene concretamente erogato (c.d. registrazione a debito ); Il beneficio del  patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito  viene esteso alle persone offese dai reati di tentato omicidio (aggravato per essere stato commesso il fatto contro l'ascendente o il discendente o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva) e di tentato femminicidio.  Le norme programmatiche Il provvedimento prevede alcune misure per la  prevenzione e il contrasto alle aggressioni di tipo sessuale attraverso l'uso di sostanze stupefacenti,  psicotrope o comunque atte ad alterare la coscienza,  ovvero la promozione di  campagne di sensibilizzazione  e di  iniziative formative e didattiche  negli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado in ordine alla pericolosità dell'utilizzo di tali sostanze, nonché l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un  tavolo tecnico  permanente per l'elaborazione di linee guida e raccomandazioni in materia. Si prevede inoltre il rafforzamento degli  obblighi formativi  in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica  per i magistrati e per i professionisti sanitari .